Monitoring Gesetzessammlung

14G00038

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

14G00038

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. (14G00038) (DECRETO LEGISLATIVO 04 marzo 2014 n. 29)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 , concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 , recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 , concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 , concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l' articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e, in particolare l'articolo 28-bis in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea; Visto l' articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , che dispone che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; Visto l' articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , che per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , Codice in materia di protezione dei dati personali ; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 6 febbraio 2014; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente ((pertinenti)) per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell' articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell' articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. (1)
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell' articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; (1)
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita' della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero. (1)
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell' articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico; (1)
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.
((l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati.)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 3

Organizzazione 1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. ((A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , con le modalita' di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .)) . ((2)) ((3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo)) ((2)) ((3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilita' dei soggetti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , diversi da quelli previsti dall' articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95 , l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi)) ((2)) ((3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis e' altresi' consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 .)) ((2)) 4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 4

Scambio di informazioni su richiesta 1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.
(( 3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine.
3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo. ))

Art. 5

Scambio automatico obbligatorio di informazioni 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 . A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
1.2. ((Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.)) ((4)) 1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalita' indicati all' articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE . (1)
1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio di collegamento puo' inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. (1)
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o piu' ((persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attivita' diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attivita' sono oggetto di piu' operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti)) . (1) ((4)) 1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell' articolo 9 della direttiva 2011/16/UE , qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell' articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE , le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. (1) 1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2 . (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Art. 5-bis

((Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera)) 1. ((A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.)) 2. ((A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), e' indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.)) 3. ((A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.)) 4. ((Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni 1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all' articolo 9 della direttiva 2011/16/UE .
Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE , si veda nelle note all'art. 5.

Art. 7

Richieste di notifica amministrativa 1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all' articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE , su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorita' richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all' articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 . L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE , si veda nelle note all'art. 5.
Il testo dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
«Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Non si applica l' art. 149-bis del codice di procedura civile
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall' art. 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .».
Il testo dell' art. 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
«Art. 17. (Remunerazione del servizio)
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000 .
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila ; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6, lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore.».

Art. 8

Riscontro 1. Quando l'autorita' competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e' richiesto un riscontro, l'autorita' competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorita' competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L'autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.

Art. 9

Disposizioni varie 1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'autorita' interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Art. 10

Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE .
Note all'art. 10:
Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE , si veda nelle note all'art. 5.

Art. 10-bis

(( (Violazione dei dati). )) (( 1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonche' ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si e' verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non e' possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si e' verificata presso l'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri, puo' sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonche' allo Stato o agli Stati membri interessati. ))

Art. 11

Modifiche normative 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali»;
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7 , 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 .»;
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE .»;
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall' articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio . Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.»;
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell' articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 , modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003 , e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004 » sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell' articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 »;
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell' articolo 1 della direttiva 77/799/CEE » sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell' articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 »;
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.
Note all'art. 11:
Il testo dell'art. 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis. (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7 , 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 .
Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE .
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall' art. 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio .
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».
Il testo dell'art. 60-bis del citato Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60-bis. (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell' art. 1 della direttiva 77/799/CEE » sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell' art. 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
Su domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell' art. 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 . L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'art. 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.
La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.».

Art. 12

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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