088G0073
088G0073
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986 (DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987 n. 593)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/05/1990 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva CEE n. 86/295 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita'; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/295/CEE , relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi del' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. La direttiva n. 86/295/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
3. Le macchine per cantiere cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreche' di potenza superiore a 15 Kw.
Art. 2
1. L'immissione in commercio delle macchine indicate all'art. 1 e' consentita soltanto se dette macchine sono munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento accompagnata dal certificato di conformita' del fabbricante e recante il marchio CEE e l'etichetta di cui all' art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 86/295/CEE .
Art. 3
1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformita' della fabbricante delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalita' e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3 , 6 e 7 della direttiva n. 86/295/CEE e relativi allegati.
Art. 4
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 31
maggio 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 novembre 1987 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conte addi1 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 20 NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea,indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge,hanno forza di legge, con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,o del Ministro da lui delegato,emanarsi su proposta dei Ministri competenti,entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
La direttiva n. 86/295/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 186 dell'8 luglio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 ottobre 1986, 2a serie speciale.
La direttiva n. 84/532/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state emanate con D.M. 28 novembre 1987, n. 592 , pubblicato in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 1
ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento
(ROPS) di determinate macchine per cantieri
(86/205/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE.
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che in alcuni Stati membri la progettazione, la costruzione e le prove relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinare macchine per cantieri costituiscono oggetto di disposizioni nazionali che impongono di attrezzare dette macchine con le suddette strutture di protezione; che questa situazione e' tale da creare ostacoli agli scambi intracomunitari; che le disposizioni hanno lo scopo di proteggere il conducente della macchina; che e' quindi necessario provvedere al ravvicinamento di queste disposizioni;
considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, ha stabilito una serie di procedure comuni, in particolare l'omologazione CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE, per l'immissione in commercio e in servizio di procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una procedura di controllo CEE, per le strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinate macchine per cantieri;
considerando che la presente direttiva e' una direttiva particolare a norma dell' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE ;
considerando che le prove di laboratorio, i criteri di prestazione, nonche' il volume limite di deformazione sono stabiliti dalle norme internazionali ISO; che e' quindi opportuno fare riferimento alle norme esistenti;
considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche; che e' quindi opportuno sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all' articolo 24 della direttiva 84/532/CEE .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3471, seconda edizione, del 15 settembre 1980, in appresso denominata norma ISO 3471/2.
Art. 2
Articolo 2
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche' le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se munite di una opportuna struttura di protezione in caso di ribaltamento conforme alle disposizioni della presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE . Tali strutture sono denominate in appresso strutture di protezione CEE.
Art. 3
Articolo 3
1. Gli organismi autorizzati, di cui all' articolo 9 della direttiva 84/532/CEE , rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE e' conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.
Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante sotto il controllo dell'organismo autorizzato.
2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE, che abbia gia' superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE , all'allegato V della presente direttiva.
4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I dela direttiva 84/532/CEE , soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.
L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stati membro o della Commissione.
Art. 4
Articolo 4
1. Ogni struttura di protezione CEE e' accompagnata da un certificato di conformita' ai sensi dell' articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE .
2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformita', il cui modello figura nell'allegato IV, e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 9 della norma ISO 3571/2.
Art. 5
Articolo 5
1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certifcazione CEE e' stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' provvedono a quanto segue:
a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato
l'attestato di certificazione CEE:
i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di
deposito all'interno della Comunita';
la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;
b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo
autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;
c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua
richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole,un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.
2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformita' al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualita' di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.
Art. 6
Articolo 6
1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive delle Stato membro da cui e' stato designato, la conformita' della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.
Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformita' di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
L'organismo autorizzato puo' inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procedera' nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.
2. Se il luogo di fabbricazione e' situato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stabilito l'organismo autorizzato che ha rilaciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo puo' collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.
Lo stesso vale per i luoghi di deposito.
3. Ciascun organismo autorizzato puo', sotto la sua responsabilita', delegare ad un o piu' laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.
Art. 7
Articolo 7
1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale e' stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:
a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine
stabilito alle infrazioni constatate;
b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato pero' da una intensificazione dei controlli;
c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;
d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.
Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.
2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.
Una delle due ultime misure e' attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entita' rilevante, e comunque non compromettono la sicurezza.
3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.
Art. 8
Articolo 8
Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 munite di un'adeguata struttura di protezione CEE.
Art. 9
Articolo 9
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all' articolo 24 della direttiva 84/532/CEE .
2. Non si applica la procedura di cui all' articolo 21 della direttiva 84/532/CEE .
Art. 10
Articolo 10
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facolta' degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purche' cio' non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.
Art. 11
Articolo 11
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore discipolinato dalla presente direttiva.
Art. 12
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinati della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 26 maggio 1986,
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato I
ALLEGATO I
1. Per quanto concerne le prove di laboratorio e i criteri di
prestazione, la struttura di protezione CEE deve essere conforme alla norma internazionale ISO 3471 (seconda edizione del 15
settembre 1980), assumendo come volume limite di deformazione,
quello definito nella norma internazionale ISO 3164 (seconda
edizione del 1 novembre 1979), modificata dall'emendamento n. 1 del 1 dicembre 1980.
2. Le disposizioni del punto 7.5.2.7 della norma ISO 3471 (seconda
edizione del 15 settembre 1980) si ritengono risettate se la
velocita' di applicazione del carico nel punto di applicazione
della forza F (se si tratta ad esempio della velocita' di
avanzamento del cilindro che serve a sviluppare tale carico) non supera i seguenti valori:
Massa della macchina (m) Velocita' di applicazione del carico
per cantiere Kg mm/s
m " 20 000 3
m " 20 000 m " 40 000 2
m " 40 000 1
3. Le norme a cui si fa riferimento nella norma ISO 3471/2 sono:
norma ISO 3164, seconda edizione del 1 novembre 1979,modificata dall'emendamento n. 1 del 1 dicembre 1980,
norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984,
norma ISO 6165, edizione del 1978,
norma ISO 898/1, edizione del 1978,
norma ISO 898/2, edizione del 1980.
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato II
ALLEGATO II
MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE CEE PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTIMENTO
(ROPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE
1. Macchina
1.1. Nome ed indirizzo del costruttore:.............................
........................................................ 1.2 Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:...
........................................................
1.3. Genere di macchina:............................................
1.4. Marchio di fabbrica o di commercio:............................
1.5. Tipo:..........................................................
1.6. Massa della macchina:.................kg (Massa massima, con la struttura di protezione,gli utensili di bordo usuali ed i
serbatoi pieni, ma senza conducente, ne' carico utile, ne' macchine a rimorchio)
1.7. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non
amovibile
2. Struttura di protezione in caso di ribaltamento (qualora non
sia fabbricata dal costruttore della macchina)
2.1. Nome ed indirizzo del costruttore:.............................
........................................................
2.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:...
........................................................
2.3. Marchio di fabbrica o di commercio:............................
2.4. Tipo:..........................................................
3. Altra macchina per cantiere su cui la struttura puo' essere
adatta
3.1. Nome ed indirizzo del costruttore:.............................
........................................................
3.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:.
........................................................
3.3. Genere di macchina:............................................
3.4. Marchio di fabbrica o di commercio:............................
3.5. Tipo:..........................................................
3.6. Massa della macchina:.................kg (Massa massima, con la struttura di protezione, gli utensili di bordo uguali ed i
serbatoi pieni, ma senza conducente, ne' carico utile, ne' macchine a rimorchio)
3.7. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non
amovibile
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato III
ALLEGATO III
MODELLO DI VERBALE DI PROVA PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE
IN CASO DI RIBALTIMENTO (ROPS) DESTINATA AD UNA
MACCHINA PER CANTIERE
Verbale di prova n..................................................
Nome ed indirizzo dell'organismo autorizzato:.......................
........................................................
Nome ed indirizzo del laboratorio che ha effettuato la prova:.......
........................................................
Nome dell'addetto alla prova:.......................................
PARTE A
1. Descrizione del montaggio ROPS-Telaio
1.1. Macchina con il cui telaio e' stata effettuata la prova
1.1.1.Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed
indirizzo del suo mandatario:................................
........................................................ 1.1.2.Genere di macchina:.......................................... 1.1.3.Marchio di fabbrica o di commercio e tipo:................... 1.1.4.Numero di serie (se del caso):............................... 1.1.5.Numero di telaio:............................................
1.2. Struttura di protezione in caso di ribaltamento
1.2.1.Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed
indirizzo del suo mandatario:................................
........................................................ 1.2.2.Marchio di fabbrica o di commercio e tipo:................... 1.2.3.Numero di serie (se del caso):............................... 1.2.4.Numero della struttura di protezione:........................
2. Dati forniti dal costruttore
2.1. Massa della macchina:........................ kg (Massa, con la struttura di protezione in caso di ribaltamento, gli utensili di bordo usuali ed i serbatoi pieni, ma senza conducente, ne' carico utile, ne' macchine a rimorchio)
2.2. Disposizione del volume limite di deformazione DLV secondo il
disegno n. ................... (Disegno in scala 1:10 allegato verbale. Vista laterale e vista frontale della struttura di
protezione in caso di ribaltamento e delle parti circostanti, indicazione esatta della posizione del sedile e del volume
limite di deformazione DLV. Indicazione delle quote principali della struttura di protezione)
3. Calcolo dei requisiti minimi
3.1. Forza F.....................N per il carico laterale
3.2. Assorbimento di energia U...................J per il carico
laterale
3.3. Valore di M per il carico verticale.................. .. .. Kg.
4. Attestato
4. Le prestazioni di cui alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980, sono state raggiunte in questa prova, con una macchina della massa massima di.........................Kg. 4.2 Data della prova:.............................................. PARTE B 1. Strumenti di misura
1.1 Descrizione degli strumenti di misura usati:...................
1.2. Precisione degli strumenti di misura usati, conformi alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre
1980:..............
........................................................
........................................................
2. Fotografie (Riprese del dispositivo di prova, effettuate una
da posizione frontale o posteriore ed una dal lato di
applicazione del carico, in ciascuno dei momenti qui di seguito indicati)
2.1. Prima dell'applicazione del carico laerale
2.2. Al momento o in prossimita' del momento di applicazione del
carico laterale massimo
2.3. Prima dell'applicazione del carico verticale
2.4. Al momento o in prossimita' del momento di applicazione del
carico verticale massimo
3. Risultati della prova
3.1. Carico laterale
3.1.1.Massima forza esercitata dopo che sia raggiunto o superato
illimite di assorbimento di energia, senza che alcuna parte
della struttura di protezione (ROPS) o del piano immaginario
del terreno sia penetrata nel volume limite di deformazione
DLV:......................................N
3.1.2.Energia assorbita senza che alcuna parte della struttura di
protezione (ROPS) o del piano immagianario del terreno sia
penetrata nel volume limite di deformazione DLV:............J
3.2. Carico verticale
Massimo valore della massa applicata senza che alcuna parte
della struttura di protezione (ROPS) o del piano immaginario
del terreno sia penetrata nel volume limite di deformazione
DLV:..........................................kg
3.3. Temperatura del materiale
3.3.1.La temperatura della struttura di protezione e del telaio era durante la prova di..................C, oppure gli elementi
costruttivi in metallo della struttura di protezione hanno
presentato i valori di resilienza (metodo Charpy con intaglio a V, conforme all'EURONORM 45-63):....................J a - 30C per la provetta.....................................
3.3.2.Classi di carico-deformazione
Bulloni:......................................................
Dadi:.........................................................
3.4. Curva di carico-deformazione
Si allega una curva di carico-deformazione conforme alla norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980
Fatto a.........................addi'.........................
......................... (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato IV
ALLEGATO IV
MARCHIO CEE DI CONFORMITA'
Il marchio Cee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva e' costituito da una lettera E stelizzata inscritta in un esagono, contenente i seguenti dati:
nella parte superiore, il numero nella direttiva particolare
assegnato nell'ordine cronologico di adozione, le lettere
maiuscole distintive dello Stato da cui dipende l'organismo
autorizzato che ha rilasciato l'approvazione (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per
la Francia,I per l'Italia,IRL per l'Irlanda,L per il
Lussenburgo,NL per i Paesi Bassi Uk per il Regno Unito, EL per la Grecia, E per la Spagna, P per il Portogallo) e le due ultime
cifre del millesimo dell'anno in cui l'attestato di certificazione
CEE e' stato rilasciato; il numero della direttiva particolare
alla quale si riferisce l'attestato di certificazione CEE sara'
assegnato dal Consiglio al momento dell'adozione della presente direttiva;
nella parte inferiore, il numero che caratterizza l'attestato di certificazione CEE.
Segue un esempio di marchio:
Esempio:
Parte di provvedimento in formato grafico
Attestato di certificazione CEE, rilasciato
da un organismo autorizzato della Repubblica
federale di Germania nel 1979 in
applicazione della presente direttiva.
Numero caratteristico dell'attestato di
certificazione CEE.
Il diametro effettivo della circonferenza circoscritta al marchio deve essere di almeno 20 mm.
Il marchio di conformita' deve essere collocato sulla targhetta segnaletica od immeditamente accanto.
Quando sono contemporaneamente presenti la struttura di protezione in caso di ribaltamento e la struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (ROPS e FOPS), i due marchi di conformita' corrispondenti devono figurare l'uno immediatamente accanto all'altro.
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato V
ALLEGATO V
MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE PER STRUTTURE
DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO
Nome dell'organismo riconosciuto:...................................
Comunicazione di cerificazione per la prescrizione armonizzata:.....
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Numero di certificazione:...........................................
1. Genere, marchio e tipo di fabbrica o di commercio:.............
2. Nome e indirizzo del fabbricante:..............................
........................................................
3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:.................
........................................................
4. Presentato alla certificazione il:.............................
5. Per la seguente prescrizione armonizzata:......................
6. Laboratorio di prova:..........................................
........................................................
7. Data e numero del verbale del laboratorio:.....................
8. Data di certificazione:........................................
9. Si alleganto al presente attestato i seguenti documenti che
recano il numero di certificazione sopraindicato:..............
........................................................
10. Tipo e numero del telaio sul quale sono state effettuate le
prove:.........................................................
........................................................
11. Massa della macchina per la quale sono state effettuate le
prove:.........................................................
........................................................
12. Eventuali informazioni complementari:..........................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Fatto a..............................addi'.....................
............................... (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico