088G0189
088G0189
Allegato Direttiva (DECRETO 18 marzo 1988 n. 132)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12/05/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 83/575/CEE , che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle dispozioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. La direttiva n. 83/575/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco ' A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 83/575/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 332 del 28 novembre 1983.
- La direttiva n. 71/316/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 202 del 6 settembre 1971.
Art. 2
1. Agli effetti del presente decreto si designa col termine decreto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 , relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
Art. 3
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE prima dell'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 01. - Il presente decreto si applica:
a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonche' ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti";
b) alle unita' di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;
c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati".
Art. 4
1. Per effetto dell' art. 1 paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE , l'art. 1 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti.
2. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale e' stata emanata una direttiva particolare delle Comunita' europee, attuata nell'ordinamento interno in conformita' delle disposioni in vigore.
3. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunita' europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.
4. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 .
5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari".
Nota all' art. 4:
Il R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 , approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia.
Art. 5
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE dopo l'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo:
"Art. 1-bis. - 1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia".
Art. 6
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE il secondo comma dell'art. 2 del decreto risulta sostituito dai due commi seguenti:
"Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.
Agli stessi uffici di cui al comma 1 e' affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b ) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari".
Nota all'art. 6:
Il testo dell'art. 2 del D P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2. - Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.
Agli stessi uffici di cui al comma 1 e' affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari".
Art. 7
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 3 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.
2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.
3. Non puo' essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata gia' presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.
4. L'approvazione CEE del modello e' concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunita', a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.
5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o piu' prototipi, per il rilascio e la pubblicita' del certificato di approvazione CEE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalita' stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonche' le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. L'esame del modello e' effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennita' di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione".
Art. 8
1. Dopo l'art. 3 del decreto e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3- bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione CEE del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico puo' richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale 'Galileo Ferraris' dell'istituto di metrologia 'Gustavo Colonnetti', o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori".
Art. 9
1. Dopo l'art. 3- bis del decreto e' aggiunto il seguente:
"Art. 3- ter - 1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CEE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CEE del modello, che viene notificato al richiedente".
Art. 10
1. Ai sensi dell' art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE , all'art. 4 del decreto dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente comma:
"In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, e' concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato e' presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni".
Nota all'art. 10:
Il testo dell'art. 4 del D P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4. - Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione CEE, complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle misurazioni o le condizioni regolamentari d'impiego degli strumenti.
L'autorizzazione e' accordata dallo stesso ufficio che ha provveduto all'approvazione del modello.
In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, e' concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato e' presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre controlli presso i fabbricanti per accertare la rispondenza degli strumenti realizzati al modello approvato e alle modifiche o alle aggiunte autorizzate con l'approvazione complementare".
Art. 11
1. Dopo l'art. 4 del decreto e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 4-bis. - 1. Nel quadro dei controlli di cui all'art. 4, ai fabbricanti potra' essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 3- bis secondo le modalita' ivi previste".
Art. 12
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE , all'art. 7 del decreto dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente comma:
"Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non puo' essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni".
Nota all'art. 12:
Il testo dell'art. 7 del D P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7. - L'approvazione CEE del modello e' valida per dieci anni ed e' prorogabile per successivi periodi di dieci anni.
Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato.
Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non puo' essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni.
Quando l'approvazione CEE del modello non e' prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti gia' in servizio conformi al modello approvato".
Art. 13
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 8 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, puo' essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.
2. Essa puo' comportare le seguenti restrizioni:
a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;
b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorita' competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE;
c) limitazione dell'uso;
d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.
3. L'approvazione CEE del modello di effetto limitato puo' venire concessa soltanto se:
a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati e' gia' entrato in vigore;
b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari.
4. La validita' dell'approvazione di cui ai precedenti commi e' limitata ad un massimo di due anni e puo' essere prorogata di tre anni al massimo".
Art. 14
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 6, della direttiva n. 83/575/CEE , all'art. 9 del decreto, comma 1, dopo la lettera b) si aggiunge:
" c) se viene constatato che essa e' stata concessa indebitamente".
Art. 15
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 7, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 11 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. La verificazione prima CEE e' il controllo e la conferma della conformita' di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili.
2. L'esecuzione della verificazione prima CEE e' attestata dal relativo marchio.
3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformita' alle modalita' previste, puo' anche non essere effettuata all'unita', e cioe' non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta".
Art. 16
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 8, della direttiva n. 83/575/CEE , l'art. 13 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. In sede di verificazione prima CEE, si controlla:
a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento;
b) se lo strumento e' stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.
2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE e' diretto in particolare in conformita' dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo:
a) delle qualita' metrologiche;
b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati;
c) della costruzione, che deve garantire che le proprieta' metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;
d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.
3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE di cui all'allegato II sotto la responsabilita' dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo".
Art. 17
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 11, della direttiva n. 83/575/CEE , l'art. 14 del decreto risulta sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.
2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano piu' restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CEE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.
3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.
4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CEE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici".
Art. 18
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE , il testo del punto 3.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:
"3.3. Il contrassegno di cui all'art. 6 del presente decreto e' analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera 'e' stilizzata e' sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari. Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3".
Nota all'art. 18:
Il testo del punto 3 dell'allegato 1 al D P.R. n. 798/1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Certificato e contrassegno d'approvazione CEE.
3.1. Il certificato riproduce i risultati dell'esame del modello e fissa le altre esigenze da rispettare. Esso e' accompagnato dalle descrizioni, piani e schemi necessari per identificare il modello e per spiegarne il funzionamento. Il contrassegno d'approvazione di cui all'art. 6 del presente decreto e' costituito da una 'e' stilizzata contenente:
- nella parte superiore, la lettera maiuscola I ed il millesimo dell'anno di fabbricazione; nel caso di approvazione CEE rilasciata da altro Stato membro la lettera I e' sostituita dalla lettera prevista per tale Stato nel punto 3.1 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971 e sue successive modifiche;
- nella parte inferiore, una sigla numerica o alfanumerica fissata dal certificato di approvazione CEE (numero caratteristico).
Un modello di contrassegno d'approvazione figura al punto 6.1.
3.2. In caso di approvazione CEE con effetto limitato, il contrassegno e' completato da una lettera 'P' che ha dimensioni identiche a quelle della 'e' stilizzata e viene situata dinanzi a quest'ultima.
Un modello del contrassegno di approvazione con effetto limitato figura al punto 6.2.
3.3. Il contrassegno di cui all'art. 6 del presente decreto e' analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera 'e ' stilizzata e' sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3.
3.4. Il contrassegno di cui all'art. 6, primo comma, del decreto e' analogo al contrassegno di approvazione CEE ma iscritto in un esagono.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.4.
3.5. I contrassegni contemplati ai punti precedenti ed apposti dai fabbricanti conformemente al provvedimento di cui al punto 2.3 devono risultare ben visibili ed essere realizzati con caratteri chiaramente leggibili ed indelebili su ogni strumento e dispositivo complementare presentati alla verifica. Se l'apposizione del contrassegno presenta difficolta' tecniche, eventuali eccezioni possono essere previste nel predetto provvedimento oppure essere ammesse previo accordo con i servizi metrici degli altri Stati membri".
Art. 19
1. Per effetto dell' art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE , il testo del punto 6.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:
"6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (cfr. punto 3.3).
Esempio:
3".
Nota all'art. 19:
Il punto 6 dell'allegato 1 al D P.R. n. 798/1982 riporta i contrassegni relativi all'approvazione CEE del modello.
Art. 20
1. Negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi".
Art. 21
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 18 marzo 1988 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 22
Art. 1
ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (n. 83/575/CEE).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'art. 100;
Vista la proposta della Commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando che la direttiva n. 71/316/CEE ha lo scopo di realizzare la libera circolazione degli strumenti di misura all'interno della Comunita' mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali divergenti relative ai controlli metrologici e con l'istituzione a tal fine di procedure adeguate di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE nonche' di metodi di controllo metrologico CEE;
Considerando che l'esperienza acquisita negli ultimi anni nel settore degli strumenti di misura rende necessaria la modifica di taluni articoli della direttiva n. 71/316/CEE ;
Considerando che i metodi di controllo attualmente applicati consentono di procedere alla verifica prima CEE in modo diverso da quello di un controllo all'unita' degli strumenti;
Considerando che, quando e' stata adottata, la direttiva n. 71/316/CEE non poteva tener conto di detta evoluzione: che taluni Stati membri hanno adottato nelle loro legislazioni nazionali prescrizioni che tengono conto di detta evoluzione;
Considerando di conseguenza che e' opportuno, onde armonizzare le legislazioni nazionali adottate a questo scopo, modificare e completare le disposizioni comunitarie in questione;
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La direttiva n. 71/316/CEE e' modificata nel modo seguente:
1. l'articolo 1 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 1
1. a) La presente direttiva contempla, con la designazione 'strumenti', gli strumenti di misura, le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonche' gli impianti di misurazione.
b) Sono del pari contemplate le unita' di misura, l'armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione.
c) Sono del pari contemplate la fissazione, il metodo di misurazione, il controllo metrologico, nonche' la marcatura dei quantitativi precondizionati.
2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano.
3. Gli Stati membri attribuiscono all'approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.
4. Le direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo 1 preciseranno:
in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, relativamente alle materie di cui al paragrafo 1, lettera a),
le prescrizioni concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c).
Esse possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.";
2. l'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2
1. L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione di strumenti alla verifica prima CEE e, qualora non sia richiesta una verifica prima, l'autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la (le) direttiva (direttive) particolare (particolari) che la (le) riguarda (riguardano) dispensa (dispensano) una categoria di strumenti dall'approvazione CEE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CEE.
2. Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l'approvazione CEE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.
3. Una domanda di approvazione CEE del modello puo' essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita'. Per uno stesso strumento la domanda va fatta in un solo Stato membro.
4. Lo Stato membro che ha concesso un'approvazione CEE del modello prende le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.
Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un'approvazione CEE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l'approvazione CEE qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.
Per il modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CEE del modello anziche' un complemento al certificato di approvazione CEE del modello originale se la modifica del modello e' effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni.
5. Gli Stati membri procedono all'approvazione CEE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.";
3. l'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
Se uno strumento ha superato l'esame di approvazione CEE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CEE del modello e tale certificato viene notificato al richiedente. Nei casi previsti all'articolo 11 o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi puo' apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CEE indicato in detto certificato.";
4. l'articolo 5 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. La durata di validita' dell'approvazione CEE del modello e' di dieci anni. Essa puo' essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato e' illimitato.
Le approvazioni CEE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni.
Se l'approvazione CEE del modello non e' prorogata, essa resta comunque d'applicazione per gli strumenti CEE in servizio.
2. Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, puo essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.
Essa puo' comportare le seguenti restrizioni:
- limitazione del numero di strumenti beneficiari dell'approvazione;
- obbligo di notificare alle autorita' competenti i luoghi di installazione;
- limitazione dell'uso;
- disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.
Puo' tuttavia venire concessa soltanto:
- se la direttiva particolare per tale categoria di strumenti e' gia' entrata in vigore,
- se non vi e' deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.
La validita' di tale approvazione e' limitata a due anni al massimo e puo' venir prorogata di tre anni al massimo.
3. Lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CEE del modello di effetto limitato, di cui al paragrafo 2, presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva, se del caso, e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non appena esso ritenga che l'esperienza sia stata positiva.";
5. nell'allegato I il testo dei punti 3.3 e 6.3 e' sostituito dal testo seguente:
"3.3. Il contrassegno di cui all'articolo 6 della presente direttiva e' analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera E stilizzata e' sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari.
Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3";
"6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (vedi punto 3.3).
Esempio: 3";
6. a) nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i termini "articolo 5, paragrafi 2 e 3" son sostituiti da "articolo 5, paragrafo 2";
b) all'articolo 7, paragrafo 1, e' aggiunto il testo seguente:
"c) se costata che essa e' stata concessa indebitamente.";
7. a) l'articolo 8, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente:
"1. a) La verifica prima CEE e' il controllo e la conferma della conformita' di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano; essa si materializza nel marchio di verifica prima CEE.
b) all'articolo 8, paragrafo 3, il riferimento "all'articolo 1, paragrafo 1" e' sostituito da "articolo 1, paragrafo 2";
8. l'articolo 9 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 9
1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CEE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:
a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;
b) se lo strumento e' stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.
2. L'esame effettuato durante la verifica prima CEE riguarda in particolare, in conformita' delle direttive particolari, quanto segue:
- qualita' metrologiche;
- errori massimi tollerati;
- costruzione, per appurare se quest'ultima garantisce che le proprieta' metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;
- esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.";
9. l'articolo 10 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 10
Se uno strumento ha superato la verifica prima CEE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CEE descritti all'allegato II della presente direttiva vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilita' dello Stato membro secondo le modalita' previste da detto allegato.";
10. l'articolo 13 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 13
Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione i servizi, gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CEE del modello nonche' ad apporre il marchio di verifica prima CEE.";
11. l'articolo 15 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 15
Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, in particolare gli errori massimi tollerati in servizio. Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CEE prevedono requisiti inferiori, essi possono servire come criteri per i controlli.";
12. il capitolo VI e' soppresso. Il capitolo VII diventa capitolo VI ed il suo testo e' sostituito dal testo seguente:
"CAPITOLO VI
Adattamento delle direttive al progresso tecnico
Articolo 16
Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tuttavia questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unita' di misura del sistema imperiale dell'allegato della direttiva relativa alle unita' di misura ne' agli allegati relativi alle gamme di qualita' dei prodotti in imballaggi preconfezionati, figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati.
Articolo 17
1. E' istituito un comitato per l'adozione delle direttive di cui all'articolo 16, qui di seguito denominato 'comitato', composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 18
1. Nei casi in cui e' fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene adito della questione dal suo presidente, su iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure prospettate se esse sono conformi al parere del comitato.
b) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se il Consiglio non ha deliberato entro i tre mesi successivi al momento in cui e' stato adito, la Commissione adotta le misure prospettate.";
13. il titolo "Capitolo VIII" della direttiva n. 71/316/CEE e' sostituito da "Capitolo VII". Gli articoli 20 , 21 e 22 della direttiva n. 71/316/CEE diventano gli articoli 19, 20 e 21;
14. nell'articolo 19 le parole "divieto di vendita o d'uso" sono sostituite da "divieto di immissione sul mercato o in servizio".
Art. 2
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore, il 1 gennaio 1985, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne danno comunicazione immediata alla Commissione.
Art. 3
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
FATTO a Lussemburgo, addi' 26 ottobre 1983
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MORAITIS