Monitoring Gesetzessammlung

078U0690

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

078U0690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. (LEGGE 25 ottobre 1978 n. 690)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Campo di applicazione
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 2

Definizioni
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.

Art. 3

Marchio C.E.E.
Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non e' "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.
Le caratteristiche e le modalita' di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
E' vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.

Art. 4

Immissione sul mercato
Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Art. 5

Tolleranze
Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.
Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:
a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantita' nominale;
b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;
c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato puo' essere posto in commercio.

Art. 6

Iscrizioni metrologiche
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unita' SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonche' un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunita' europea, l'importatore stabilito nella Comunita'.
Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unita' di misura secondo cui deve essere espressa la quantita' nominale del contenuto e le loro modalita' di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Art. 7

Controlli
La quantita' di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunita' europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il predetto controllo di fabbricazione puo' essere eseguito per campionamento.
Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.
La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalita' ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio, i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.
In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anziche' effettuare la misurazione o il controllo, puo' dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilita'.
Per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614 , riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Art. 8

Disposizioni transitorie
Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20 gennaio 1976 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli "imballaggi preconfezionati C.E.E.".

Art. 9

Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonche' nelle unita' di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;
2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;
3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;
4) nei casi in cui la quantita' contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma e' controllata successivamente, dovra' essere precisato quando e' obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;
5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dai provvedimenti delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10

Controlli statali
Il controllo sulla conformita' delle disposizioni del presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E e' effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o de suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.
Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi.
Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.
Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).
Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennita' di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall' articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614 .
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalita' del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalita' dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Art. 11

Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunita'
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 12

Sanzioni
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)) .
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000. ((1))
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)) .
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa ((da 51,65 euro a 516,46 euro)) .
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da ((da 25,82 euro a 258,23 euro)) .
((Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 14

Adeguamento delle disposizioni tecniche
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Art. 15

Disposizione finale
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Allegato I

ALLEGATO I
((ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI C.E.E.
L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato e' fissato conformemente alla seguente tabella:
=====================================================================
| ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO
|------------------------------------------
QUANTITA NOMINALE = Qn | |
IN GRAMMI O IN MILLILITRI| |
| in % di Qn | g oppure ml
-------------------------|----------------------|-------------------
da 5 a 50 . . . . . | 9 | -
da 50 a 100 . . . . . | - | 4,5
da 100 a 200 . . . . . | 4,5 | -
da 200 a 300 . . . . . | - | 9
da 300 a 500 . . . . . | 3 | -
da 500 a 1.000 . . . . | - | 15
da 1.000 a 10.000 . . . | 1,5 | -
=====================================================================
Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unita' di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.))

Allegato II

ALLEGATO II
((METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI C.E.E.
1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.
Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati puo' essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica.
Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantita' nominale dell'imballaggio preconfezionato.
2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.
Il controllo degli imballaggi preconfezionati e' effettuato per campionamento e comprende due parti:
un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.
Un lotto di imballaggi preconfezionati e' considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.
Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:
uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioe' l'apertura dell'imballaggio;
l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioe' l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.
Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo e' limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia e' inferiore a quella del controllo non distruttivo.
Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando e' praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.
Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unita'.
2.1 - Lotti di imballaggi preconfezionati.
2.1.1 - Il lotto e' costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantita' nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza e' limitata ai valori definiti qui di seguito.
2.1.2 - Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto e' pari - alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto e' limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.
2.1.3 - Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100%.
2.1.4 - Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosita'.
Per l'altro controllo, il campione necessario sara' prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.
L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.
2.2 - Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato.
Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantita' nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantita' nominale.
I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.
2.2.1 - Controllo non distruttivo.
Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente.
Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosita' del primo campione indicata nel piano:
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione e' inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto e' considerato accettabile per questo controllo;
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione e' pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto e' respinto;
se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione e' compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosita' e' indicata nel piano.
I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:
se il totale dei difettosi e' inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;
se il totale dei difettosi e' superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.
TABELLA
=====================================================================
| Campioni |Numero di difettosi
|----------------------------|-------------------
GRANDEZZA DEL LOTTO| | |Numerosita'| Criterio |Criterio
|Ordine|Numerosita'| totale | di | di
| | | |accettazio-|rifiuto
| | | | ne |
-------------------|------|----------|----------|-----------|-------
da 100 a 500...| 1° | 30 | 30 | 1 | 3
| 2° | 30 | 60 | 4 | 5
| | | | |
da 501 a 3.200...| 1° | 50 | 50 | 2 | 5
| 2° | 50 | 100 | 6 | 7
| | | | |
oltre 3.200........| 1° | 80 | 80 | 3 | 7
| 2° | 80 | 160 | 8 | 9
=====================================================================
2.2.2 - Controllo distruttivo.
Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100.
Il numero di imballaggi preconfezionato controllati e' pari a 20:
se il numero dei difettosi riscontrato nel campione e' inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto e' considerato accettabile;
se il numero dei difettosi riscontrato nel campione e' pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto e' respinto.
===================================================================
| |
| | Numero di difettosi
| |
GRANDEZZA DEL LOTTO | Numerosita' |---------------------------------
| del | Criterio | Criterio
| campione | di | di
| | accettazione | rifiuto
-------------------------------------------------------------------
Indipendentemente | | |
dalla | 20 | 1 | 2
grandezza (≥ 100) | | |
===================================================================
2.3. - Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.
2.3.1. - Un lotto di imballaggi preconfezionati e' considerato accettabile per il controllo della media, se la media)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))
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