Monitoring Gesetzessammlung

000G0049

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

000G0049

Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. (DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999 n. 541)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998; Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri; Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 , recante modifica della direttiva 97/1970/CE ; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 ; Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293 ; Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511 ; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 ; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 ; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 ; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "autorita' marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all' art. 16 del codice della navigazione ;
c) "certificato", il certificato di conformita' alle disposizioni del presente decreto;
d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;
e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293 ;
f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova;
l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ;
m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34 del 9 febbraio 1998 .
- La direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 e' stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del 27 marzo 1999.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 , concerne "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 14 luglio 1965, n. 963 , reca "Disciplina della pesca marittima".
- La legge 2 maggio 1983, n. 293 , reca "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione".
- La legge 17 dicembre 1999, n. 511 , reca "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , reca l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle "Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime" e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE .
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , reca "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , concerne "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , concerne "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , reca "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , reca "Approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , concerne "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 reca "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982 .
Note all' art. 1 :
- L' articolo 16 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293 , vedi nelle note alle premesse.
- Per il quanto concerne il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n. 511 , vedi nelle note alle premesse.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.
2. Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.

Art. 3

Disposizioni generali 1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.
2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.
4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.
5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto
7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.
Note all'art. 3:
-Il capitolo IV dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Installazioni elettriche e macchinario - locali macchine senza guardia continua".
- Il capitolo V dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Protezione contro l'incendio; rivelazione ed estinzione dell'incendio e lotta contro l'incendio".
- Il capitolo VII dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Mezzi di salvataggio".
- Il capitolo IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Radiocomunicazioni".
- L'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , concerne: "Equipaggiamento per il quale esistono norme di prove dettagliate negli strumenti internazionali".

Art. 4

Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate:
a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto;
b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos;
c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.
Note all'art. 4:
- Il testo del paragrafo 3), della regola 3 del capitolo I dell'allegato alla convenzione di Torremolinos e' il seguente:
"3) L'Amministrazione puo' esonerare qualsiasi nave impiegata esclusivamente nell'esercizio della pesca in prossimita' della costa del proprio Paese dall'applicazione di una qualunque delle prescrizioni del presente allegato, se reputa che tale applicazione non sia pratica e ragionevole, avuto riguardo alla distanza tra la zona di impiego della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo di nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei rischi generali per la navigazione, a condizione che la nave soddisfi ai requisiti di sicurezza che l'Amministrazione reputa adeguati al servizio cui e' destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale".
- Il testo del paragrafo (1) della regola 4 (Equivalenze) del capitolo I dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos e' il seguente:
"1) Quando le presenti regole prescrivono d'installare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione puo' consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altra disposizione in tale nave, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o una disposizione siano di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti regole".

Art. 5

Norme di progettazione, costruzione e manutenzione 1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.

Art. 6

Certificato 1. L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.
2. L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare.
3. Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
4. Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all' art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.
Note all'art. 6:
L'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , cosi' recita:
"Art. 36 (Certificati). - 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:
a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri : per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto b);
d) "certificato di bordo libero :
per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri;
per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali;
e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali;
f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali;
g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazione sia internazionali sia nazionali;
h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare : per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
i) "certificato di esenzione : per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento;
l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneita' : per le navi da passeggeri di cui all'art. 45 del presente regolamento;
m) "certificato di idoneita' : per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;
n) "annotazioni di sicurezza : per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'art. 4 della legge e cioe':
navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione;
galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate".
- Il testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati.
(1) (a) Un certificato denominato "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca deve essere rilasciato, dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano alle prescrizioni applicabili del presente allegato;
(b) quando ad una nave e' stata accordata una esenzione ai sensi delle disposizioni del presente allegato, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca in aggiunta al certificato prescritto al comma a).
(2) I certificati previsti al paragrafo (1) devono essere rilasciati o vidimati dall'amministrazione o da altre persone o organizzazioni debitamente autorizzati dall'amministrazione. In ogni caso l'amministrazione si assume la piena responsabilita' del rilascio dei certificati".
- L'art. 8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616 , cosi recita: "Art. 8 (Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'). - La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese.
Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneita' si trova impegnata, in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti".
- II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 11 - Durata e validita' dei certificati.
(1) Un "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca e' rilasciato per un periodo non superiore a quattro anni e non puo' essere prorogato per piu' di un anno sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche e intermedie prescritte ai commi (b) e (c) del paragrafo (1) della regola (6), salvo quanto previsto ai paragrafi (2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca non potra' avere un periodo di validita' superiore a quello del "Certificato internzionale di sicurezza per nave da pesca .
(2) Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione della validita' del proprio certificato, non si trova in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dalla predetta Parte. Tale proroga puo' essere accordata soltanto allo scopo di consentire alla nave di completare il suo viaggio fino a un porto della predetta Parte o a un porto in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in cui tale misura appaia appropriata e ragionevole.
(3) Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave a cui tale proroga e' stata accordata non puo', al suo arrivo in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtu' di tale proroga a lasciare quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato.
(4) Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo (2) puo' essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata.
(5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 cessa di avere validita' in ognuno dei seguenti casi:
(a) se le relative visite non sono state completate entro i periodi specificati dalla regola 6;
(b) se il certificato non e' vidimato in conformita' con le presenti regole;
(c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un altro Stato. Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il governo responsabile per il suo rilascio ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda alle prescrizioni dei commi (a) e (b) del paragrafo (3) della regola 6. Nel caso di un trasferimento di bandiera tra due Parti, se richiesto entro tre mesi dalla data di trasferimento, il governo dello Stato di cui la nave era autorizzata a battere precedentemente bandiera, deve trasmettere, appena possibile, all'amministrazione copia dei certificati che la nave aveva prima del trasferimento e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita".

Art. 7

V i s i t e
1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.
3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616 , e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 .
Note all'art. 7:
- Il testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 6 - Visite.
(1) Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto specificate:
(a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il certificato prescritto dalla Regola 7, comprendente una ispezione completa della sua struttura e della stabilita', delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a secco dello scafo, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie e dell'equipaggiamento, nella misura in cui la nave e' soggetta al presente allegato. Questa visita deve essere effettuata in modo da verificare che i dispositivi, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, gli impianti elettrici, le installazioni radioelettriche comprese quelle che sono utilizzate nei dispositivi di salvataggio, i sistemi e i dispositivi di sicurezza e di protezione antincendio, i mezzi e i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione a bordo, le pubblicazioni nautiche e altre parti dell'armamento siano integralmente conformi alle prestazioni del presente allegato. La visita deve altresi' attestare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la nave sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e per i segnali di pericolo, secondo le prescrizioni dal presente allegato e del vigente regolamento internazionale per prevenire gli abbordi a mare. Se a bordo si trovano mezzi per l'imbarco dei piloti, anch'essi devono essere controllati per assicurare che siano in buono stato di funzionamento e che soddisfino alle relative prescrizioni della vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;
(b) Visite periodiche agli intervalli sotto specificati:
(i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura inclusa la parte esterna dello scafo ed alle macchine considerate nei capitoli II, III, IV, V e VI; in conformita' della Regola 11 (1), questo periodo puo' essere prolungato di un anno a condizione che la nave sia ispezionata internamente ed esternamente per quanto sia pratico e ragionevole;
(ii) due anni, per quanto attiene all'equipaggiamento della nave previsto nei capitoli II, III, IV, V, VI, VII e X; e (iii) un anno, per quanto concerne le installazioni radio incluse quelle utilizzate nelle dotazioni dei mezzi di salvataggio e del radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e X.
Le visite periodiche saranno tali da garantire che gli elementi di cui al comma (a) soddisfino appieno le prescrizioni applicabili del presente allegato, che l'equipaggiamento sia in buone condizioni di funzionamento e che le informazioni sulla stabilita' siano di facile consultazione a bordo. Quando la validita' del certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 e' prorogata come previsto dalla regola 11 (2) o (4), la periodicita' dei controlli puo' essere similmente modificata;
(c) Oltre alla visita periodica di cui alla lettera (b) (i), si devono effettuare visite intermedie della struttura e delle macchine della nave con una periodicita' stabilita dall'amministrazione. La visita sara' tale da garantire che non siano state apportate modifiche che possano avere conseguenze negative sulla sicurczza della nave o dell'equipaggio;
(d) Le visite periodiche, di cui alla lettera (b) (ii) e (iii), e le visite intermedie di cui al comma (c), devono essere indicate in modo appropriato sul certificato di cui alla regola 7 o 8.
(2) (a) Le ispezioni e le visite delle navi saranno effettuate da parte di funzionari dell'amministrazione nell'ambito dell'applicazione delle prescrizioni delle presenti regole e della concessione di esenzioni dalle suddette prescrizioni. L'amministrazione puo' pero' affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti;
(b) L'amministrazione che nomina ispettori o riconosca organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a:
(i) richiedere riparazioni a una nave;
(ii) a effettuare ispezioni e visite su richiesta delle competenti autorita' dello Stato del porto.
L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute;
(c) Quando un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo, tale ispettore od organizzazione deve immediatamente assicurarsi che sia stato adottato un provvedimento correttivo e deve informarne in tempo debito l'amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene adottato, il certificato relativo deve essere ritirato e l'amministrazione ne deve essere immediatamente informata; e, se la nave si trova in un altro porto di un'altra Parte, anche le autorita' competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Quando un funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorita' competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario o ispettore od organizzazione ogni assistenza necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente regola.
Quando possibile, il governo dello Stato del porto interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il mare, o che lasci il porto per recarsi in un appropriato cantiere di ripartizione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo;
(d) In ogni caso, l'amministrazione deve garantire pienamente la sicurezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo.
(3) (a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni delle presenti regole per garantire che la nave rimarra', sotto ogni punto di vista, atta alla navigazione, senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo;
(b) Dopo che sia stata completata una visita della nave secondo la presente regola, nessun cambiamento puo' essere apportato alla struttura, al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state oggetto della visita senza il benestare dell'amministrazione.
(c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto che in un caso o nell'altro, interessi la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il comandante armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'amministrazione all'ispettore nominato o all'organizzazione riconosciuta responsabile a rilasciare il relativo certificato, che provvedera' a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le autorita' competenti dello Stato del porto e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi se tale informazione sia stata data.
- Il capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616 , concerne "Commissioni di visita".
- Il capitolo I del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , concerne "Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione".

Art. 8

Controlli 1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.
2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali.
3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.
4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Art. 4 (Certificazione e controllo statale al porto).
- (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte, e' tenuta ad avere un certificato, rispondente alle disposizioni delle regole a cui e' soggetta, il quale deve essere controllato da funzionari debitamente autorizzati dal governo della suddetta Parte. Tale controllo e' volto ad accertare la validita' del certificato, rilasciato ai sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti. (2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato, a meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
(3) Date le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel caso in cui un certificato sia scaduto o non sia piu' valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie a impedire la navigazione della nave in questione fino a quando essa non sia in grado di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la nave o le persone a bordo.
(4) Nel caso in cui tale controllo dia adito a un intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del controllo deve informare immediatamente il console, tramite comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico piu' prossimo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per cui e' stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre, saranno notificati anche gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio dei certificati. L'organizzazione sara' informata dei fatti afferenti l'intervento.
(5) Se l'autorita' pubblica portuale in questione non e' in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o se la nave e' stata autorizzata a proseguire fino al successivo porto di scalo, la suddetta autorita' pubblica portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alla Parte di cui nel paragrafo (4) e alle autorita' del successivo porto di scalo.
(6) Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se una nave e' indebitamente trattenuta o subisce un ritardo, essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da lei subi'to.
(7) Nei confronti di navi di Stati non aderenti al presente protocollo, le parti devono applicare le prescrizioni del presente protocollo atte a garantire che tali navi non vengano trattate in modo piu' favorevole".

Art. 9

Modifiche tecniche 1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10

Spese per le visite ed il rilascio del certificato 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla basedel costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di versamento di cui al comma 1.

Art. 11

Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616 , e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Cardinale, Ministro delle comunicazioni Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all'art. 11:
- Per quanto concerne la legge 5 giugno 1962, n. 616 , vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , vedi nelle note alle premesse.

Allegato I

ALLEGATO I
((Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell' articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE .
Ai fini del presente allegato):
1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1 gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale:
a) a partire dal 1 gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione: o
b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1 gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data: o
c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1 gennaio 2003:
- sia stata impostata la chiglia, o
- sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o
- sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore.
PARTE A
Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove
costruite a partire dal 1 gennaio 2003
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Regola 2: Definizioni
Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI
Regola 2: Definizioni
Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura:
"La curva standard temperatura-tempo e' definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:
- temperatura interna iniziale del forno: 20 gradi C
- dopo i primi cinque minuti: 576 gradi C
- dopo i primi 10 minuti: 679 gradi C
- dopo i primi 15 minuti: 738 gradi C
- dopo i primi 30 minuti: 841 gradi C
- dopo i primi 60 minuti: 945 gradi C
CAPITOLO VII: MEZZI E DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
Regola 1. Applicazione
Il paragrafo 2 viene cosi' modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purche' l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1 febbraio 1999."
Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio
Il paragrato 2 viene cosi' modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1 febbraio 1999, purche' l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilita' con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."
CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI
Regola 1: Applicazione
Il paragrafo 1, seconda frase e' modificato come segue:
"Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, puo' ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1 febbraio 1999".
Regola 3: Esenzioni
Il paragrafo 2, lettera c), e' modificato come segue: "quando la nave sara' messa definitivamente fuori servizio entro il 1 febbraio 2001."
PARTE B
Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite
a partire dal 1 gennaio 2003
Il testo delle seguenti regole e' modificato come segue:
CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Regola 2: Definizioni
Paragrafo 22, lettera a), punto ii)
La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L piu' 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m.
Regola 6: Ispezioni
Paragrafo 1, lettera c)
Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di piu' o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono anche accertare l'assenza di alterazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.
CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA ED EQUIPAGGIAMENTO
Regola 1: Costruzione
Paragrafo 1
La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonche' dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui e' destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto.
Regola 2: Porte stagne
Paragrafo 1
Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate.
Regola 2: Porte stagne
Paragrafo 3, lettera a)
Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate: nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che cio' e' praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego.
Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.
Regola 5: Boccaporti chiusi con coperchi di legno
Paragrafo 3
I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato 1 della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 (Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966, stabilita dalla conferenza internazionale sul bordo libero del 5 aprile 1966 e adottata dall'IMO con la risoluzione A133(V) il 25 ottobre 1967).
Regola 9: Trombe di ventilazione
Paragrafo 1
Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola 11.9, paragrafo 3. Quando tuttavia cio' non e' possibile per le dimensioni e la struttura della nave, possono essere ammesse altezze inferiori, pur comunque mai inferiori a 900 mm sul ponte di lavoro e sul ponte di sovrastruttura e con la previsione di mezzi di chiusura stagni alle intemperie conformi alla regola 11.9, paragrafo 2 in combinazione con altre strutture adatte ad assicurare un accesso ininterrotto d'aria ai locali.
Regola 12: Portellini di murata e finestre
Paragrafo 6
L'amministrazione puo' consentire la sistemazione di portellini di murata e di finestre senza controportellini nelle paratie laterali e poppiere delle tughe situate sul ponte di lavoro o al di sopra di questo, se ritiene che la sicurezza della nave non ne sia diminuita, tenuto conto anche delle regole di organismi riconosciuti in base alle norme ISO in materia.
Regola 15: Apparecchi di ancoraggio e di ormeggio
Tutte le navi devono essere munite di apparecchi di ancoraggio e di ormeggio concepiti in modo da poter esser messi in funzione rapidamente ed in tutta sicurezza: detti apparecchi devono comprendere attrezzature di ancoraggio, catene o cavi metallici, bozze ed un apparecchio di salpamento od altre sistemazioni per gettare e salpare l'ancora e per mantenere la nave all'ancora in tutte le prevedibili condizioni di servizio. Tutte le navi devono inoltre essere munite di adeguate attrezzature per ormeggiarsi in tutta sicurezza ed in tutte le condizioni di servizio. Gli apparecchi di ancoraggio e di ormeggio devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto.
CAPITOLO III: STABILITA' E STATO DI NAVIGABILITA' CORRISPONDENTE
Regola 1: Disposizioni generali
Le navi devono essere concepite e costruite in modo da soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo nelle condizioni di servizio menzionate nella regola 7. I calcoli delle curve dei momenti raddrizzanti devono essere conformi al codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships) (Codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO, adottato dall'IMO con la risoluzione A.749(18)d 4 novembre 1993, modificato con risoluzione MSC.75(69)) .
((Regola 2: Criteri di stabilita'
Paragrafo 1
Devono essere osservati i seguenti criteri minimi di stabilita', a meno che l'amministrazione non sia convinta che l'esperienza acquistata nel corso dell'impiego della nave ne giustifichi una deroga. Qualsiasi deroga ai criteri minimi di stabilita', concessa da uno Stato membro, e' soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva (I criteri di stabilita' delle navi di rifornimento d'alto mare di cui ai paragrafi da 4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave possono essere considerati equivalenti ai criteri di stabilita' della regola 2, paragrafi 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c).L'equivalenza e' applicabile esclusivamente, con il consenso dell'amministrazione, alle navi da pesca con scafo simile a quello delle navi da rifornimento).
Paragrafo 1, lettera d)
L'altezza metacentrica iniziale GM non deve essere minore di 350 mm per le navi a ponte unico. Nelle navi che hanno una sovrastruttura completa l'altezza metacentrica puo' essere ridotta a soddisfazione dell'amministrazione, ma in nessun caso deve essere minore di 150 mm.
Le riduzioni di altezza metacentrica concesse da uno Stato membro sono soggette alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.
Paragrafo 3
Quando, allo scopo di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1, e' previsto l'impiego di zavorra, la sua natura e la relativa sistemazione devono essere giudicate soddisfacenti dall'amministrazione. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri tale zavorra deve essere permanente. In tal caso la zavorra deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione puo' accettare zavorra liquida, stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Se tale zavorra liquida viene impiegata come zavorra permanente ai sensi del paragrafo 1, le relative caratteristiche devono venire inserite nel certificato di conformita' e nel libretto delle istruzioni per la stabilita. La zavorra permanente puo' essere rimossa dalla nave o spostata soltanto previa approvazione dell'amministrazione.
Regola 4: Sistemi speciali di pesca
Le navi che praticano sistemi speciali di pesca e che per questo fatto sono soggette a forze esterne addizionali durante le operazioni di pesca, devono soddisfare ai criteri di stabilita' enunciati nella regola 2, paragrafo 1, aumentati se del caso a soddisfazione dell'amministrazione. I pescherecci che effettuano pesca a strascico devono rispettare i seguenti criteri di stabilita' aumentati:
a) i criteri relativi all'area sottesa tra la curva del braccio raddrizzante e i bracci raddrizzanti stessi di cui alla regola 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e 2 sono aumentati del 20%;
b) l'altezza metacentrica non deve essere inferiore a 500 mm.
c) i criteri di cui alla lettera a) si applicano solo alle navi sulle quali sia installata una potenza di propulsione che non superi il valore in kilowatt dato dalle seguenti formule:
- N = 0.6 L52 (5=pedice 2=apice) per navi di lunghezza pari o inferiore a 35 metri, e
- N = 0,7 L52 (5=pedice 2=apice) per navi di lunghezza pari o superiore a 37 metri,
- per le navi di lunghezza intermedia il coefficiente per L5 (5=pedice)si ottiene per interpolazione tra 0,6 e 0,7,
- L5 (5=pedice)e' la lunghezza complessiva riportata sul certificato di stazza.
Se la potenza di propulsione installata supera i valori dati dalle formule sopra riportate, i criteri della lettera a) devono essere aumentati in misura direttamente proporzionale alla potenza di propulsione.
L'amministrazione deve accertare che i criteri di stabilita' menzionati per i pescherecci che effettuano pesca a strascico sono rispettati nelle condizioni di servizio di cui alla regola 7, paragrafo 1, del presente capitolo.
Per il calcolo della stabilita' si suppone che le attrezzature per lo strascico siano sollevate a un angolo di 45 gradi rispetto a un piano orizzontale.
Regola 5: Vento di forte intensita' e rollio di forte ampiezza
Le navi devono essere in grado di resistere agli effetti di un vento di forte intensita' e di un rollio di forte ampiezza nelle condizioni di mare corrispondenti, tenuto conto delle condizioni meteorologiche stagionali, dello stato del mare nel quale la nave deve operare, cosi' come del tipo di nave e del suo modo di impiego.
I calcoli pertinenti si effettuano conformemente al codice IMO sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships).
Regola 8: accumulo di ghiaccio
La presente regola viene applicata salvo quando la modifica della tolleranza al ghiaccio, lasciata alla discrezionalita' dell'amministrazione dalla raccomandazione 2 (Per le aree marittime dove puo' verificarsi accumulo di ghiacci e per le quali si propone una modifica, cfr. gli orientamenti relativi all'accumulo di ghiaccio (Guidance Relating to lice Accretion Container) di cui alla raccomandazione 2 dell'allegato 3 all'atto finale della Conferenza di Torremolinos], non e' autorizzata.
Regola 9: Prove di stabilita'
Paragrafo 2
Se una nave subisce delle modifiche tali da variare la sua condizione di dislocamento in condizioni di nave scarica e la posizione del suo centro di gravita', essa deve essere sottoposta ad una nuova prova di stabilita', se l'amministrazione lo reputa necessario, e le relative informazioni sulla stabilita' devono essere rivedute. Se tuttavia la variazione del dislocamento a nave vacante supera del 2% il dislocamento iniziale e non e' possibile dimostrare per mezzo di calcoli che la nave continua a rispettare i criteri di stabilita', essa dovra' essere sottoposta ad una nuova prova di stabilita'.
Regola 12: Altezza di prora
L'altezza di prora della nave deve essere giudicata sufficiente per impedire un eccessivo imbarco d'acqua.
Per le navi che prestano servizio in aree ristrette a non piu' di 10 miglia dalla costa, l'altezza minima della prora e' determinata dall'amministrazione tenuto conto delle condizioni atmosferiche stagionali, dell'ambiente marino previste per le operazioni, del tipo di nave e delle modalita' di servizio.
Per le navi che prestano servizio in tutte le altre aree:
1) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto a prua delle tughe o delle sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere calcolata secondo il metodo di cui alla raccomandazione 4 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos.
2) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto protetto da tughe o sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere conforme alla regola 39 dell'allegato 1 della convenzione internazionale del bordo libero del 1966, ma non puo' essere inferiore a 2000 mm. A tale scopo si deve tenere conto dell'immersione d'esercizio massima ammissibile e non del bordo libero estivo assegnato.
Regola 14: Compartimentazione e stabilita' in caso di avaria
Le navi di lunghezza pari o superiore a 100 m che trasportano 100 o piu' persone, devono poter restare a galla con una stabilita' positiva dopo l'allagamento di un compartimento qualsiasi, supposto aver subito un'avaria, tenuto conto del tipo di nave, del servizio cui e' destinata e della zona prevista di impiego [Cfr. gli orientamenti relativi alla compartimentazione e alla stabilita' in situazione di avaria di cui alla raccomandazione 5 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos]. I calcoli devono essere effettuati conformemente agli orientamenti menzionati nella nota tra parentesi.
CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA
Regola 3: Disposizioni generali
Paragrafo 1
L'apparato motore principale, i dispositivi di comando, le tubazioni di vapore, i circuiti del combustibile liquido e dell'aria compressa, gli impianti elettrici e di refrigerazione; i macchinari ausiliari, le caldaie ed altri recipienti a pressione; le tubazioni e i dispositivi di pompaggio; i mezzi di governo e gli ingranaggi; gli alberi motore e gli accoppiamenti per la trasmissione della potenza devono essere concepiti, costruiti, provati, installati e mantenuti in buone condizioni conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Questi macchinari ed apparecchiature cosi' come i mezzi di sollevamento, i verricelli, le apparecchiature per il maneggio ed il trattamento del pesce devono essere protetti allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni alle persone presenti a bordo.
Particolare attenzione deve essere prestata alle parti in movimento, alle superfici riscaldate e ad altre fonti di rischio.
Paragrafo 7
L'amministrazione deve assicurarsi che le regole 16, 17 e 18 vengano messe in opera ed applicate in maniera uniforme e in con conformita' con le norme di un organismo riconosciuto [Cfr. anche la raccomandazione della Commissione elettronica internazionale (CEI) e in particolare la pubblicazione 92 relativa agli impianti elettrici a bordo delle navi].
Paragrafo 9
Devono essere prese misure, a soddisfazione dell'amministrazione, per assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, in tutte le condizioni di esercizio, inclusa la manovra; devono essere altresi' previste disposizioni, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, per l'effettuazione di regolari ispezioni e prove di routine destinate ad accertare che le apparecchiature continuino a funzionare correttamente.
Paragrafo 10
Le navi devono essere provviste di documenti conformi alle norme di un organismo riconosciuto e attestanti la loro idoneita' a funzionare con locali macchine senza guardia continua.
Regola 6: Caldaie a vapore, sistemi di alimentazione e tubazioni di vapore
Paragrafo 1
Tutte le caldaie a vapore e tutti i generatori di vapore non direttamente alimentati devono essere dotati di almeno due valvole di sicurezza di adeguata portata. Tuttavia, l'amministrazione puo', avuto riguardo al rendimento o a qualsiasi altra caratteristica della caldaia a vapore o del generatore di vapore non direttamente alimentato, autorizzare conformemente alle norme di un organismo riconosciuto l'installazione di una sola valvola di sicurezza se ritiene che questa protezione contro il pericolo di sovrapressione sia sufficiente.
Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria
Paragrafo 1, lettera b)
Quando l'apparato motore e' telecomandato dalla timoneria, devono essere applicate le seguenti disposizioni: il comando a distanza previsto alla lettera a) deve essere effettuato per mezzo di un dispositivo conforme alle norme di una organismo riconosciuto e, se necessario, dispositivi atti a prevenire un sovraccarico dell'apparato motore.
Regola 10: Disposizioni concernenti il combustibile liquido, l'olio di lubrificazione ed altri oli infiammabili
Paragrafo 4
Le tubolature del combustibile che, in caso di guasto, consentissero fughe di combustibile da una cisterna, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio, ubicate sopra il doppio fondo, devono essere munite di rubinetti o valvole collegate alla cisterna in questione in modo che nel caso si verifichi un incendio nel locale in cui si trovano le casse i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dall'esterno del locale interessato.
Nel caso particolare di depositi ubicati in una qualunque galleria d'asse, in una galleria di tubi o in un locale dello stesso genere, devono essere sistemate su di essi delle valvole, ma nel caso di incendio la manovra di chiusura deve essere effettuata per mezzo di valvole addizionali sistemate sulle tubazioni, all'esterno della galleria o del locale dello stesso genere. Se queste valvole addizionali sono sistemate nel locale macchine, esse devono poter essere comandate dall'esterno di tale locale.
Paragrafo 7, lettera a)
Le tubazioni del combustibile liquido nonche' le relative valvole ed accessori devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente, benche' sia ammesso un uso limitato di tubi flessibili.
Tali tubi e gli accessori previsti alle loro estremita' devono essere di adeguata robustezza ed essere costruiti con materiali approvati resistenti al fuoco o avere rivestimenti del pari resistenti al fuoco conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. I tubi flessibili vengono installati secondo la circolare IMO MSC.Circ.647 sugli orientamenti per minimizzare le perdite nei sistemi contenenti liquidi infiammabili (Guidelines minimise leakages from flammable liquid systems).
Paragrafo 10
I mezzi adottati per la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'olio di lubrificazione sotto pressione devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. I mezzi adottati nei locali macchine di categoria A e, se possibile, negli altri locali macchine, devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 6 e 7, nonche', ove necessario, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4. L'utilizzazione di visori di flusso negli impianti di lubrificazione non e' tuttavia esclusa, a condizione che sia dimostrato a seguito di prova che il loro grado di resistenza al fuoco sia adeguato.
Paragrafo 11
I mezzi adottati per l'immagazzinamento, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione degli oli infiammabili (diversi da quelli previsti dal paragrafo 10), destinati ad un impiego sotto pressione negli impianti di trasmissione di energia, di comando, di attivazione e di riscaldamento devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Nei luoghi in cui sono presenti fonti suscettibili di infiammarsi, tali mezzi devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 nonche' a quelle dei paragrafi 3 e 7, quanto a robustezza di costruzione.
Regola 12: Protezione contro il rumore
Devono essere adottate misure per ridurre gli effetti del rumore sul personale che si trova nei locali macchine ai livelli del codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi (Code on Noise Levels on Board Ships) [Il codice relativo al livello acustico a bordo delle navi adottato dall'IMO con la risoluzione A.468(XII) del 19 novembre 1981].
Regola 13: Mezzi di governo
Paragrafo 1
Le navi sono provviste di un mezzo di governo principale e di un mezzo ausiliario di manovra del timone conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Il mezzo di governo principale ed il mezzo ausiliario di manovra del timone devono essere sistemati, per quanto possibile e ragionevole, in maniera tale che il mancato funzionamento di uno di essi non renda inutilizzabile l'altro.
Regola 16: Fonte principale di energia elettrica
Paragrafo 1, lettera a)
Ogni nave, sulla quale l'energia elettrica costituisce mezzo per azionare i sistemi ausiliari indispensabili per la propulsione e la sicurezza della stessa, deve essere provvista di almeno due gruppi elettrogeni uno dei quali puo' essere azionato dal motore principale.
Sono consentiti altri dispositivi idonei a fornire una potenza elettrica equivalente.
CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO
Regola 1: Disposizioni generali
Lettera c) Metodo IIIF: installazione di un impianto automatico di allarme e di rilevazione in tutti i locali in cui si reputa che un incendio possa avere origine, generalmente senza alcuna restrizione circa il tipo delle paratie divisionali interne, a condizione, tuttavia, che la superficie di qualsiasi locale o locali, delimitata da divisioni di classe "A" o "B", non sia in nessun caso superiore a 50 mq. Tuttavia, l'amministrazione puo' aumentare questa superficie fino a 75 mq per i locali pubblici.
Regola 2: Definizioni
Paragrafo 1
Per "materiale incombustibile" si intende un materiale che non brucia ne' esala vapori infiammabili in quantita' sufficienti da innescare l'autocombustione a una temperatura di circa 750 gradi C.
Questa proprieta' e' determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code) [Il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco (codice FTP), adottato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC.61(67)]. Ogni altro materiale e' da considerarsi "materiale combustibile".
Il paragrafo 2 viene cosi' modificato:
"Prova standard del fuoco" prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. La metodologia delle prove deve essere conforme al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 3 (ultima frase)
L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 4 (ultima frase)
L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 6 (ultima frase)
L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 9
Per "limitata capacita' di propagazione della fiamma" si intende che la superficie descritta limita in maniera adeguata la propagazione delle fiamme. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 4: Paratie situate all'interno di locali d'alloggio e di servizio
Paragrafo 4
Metodo IIIF: la costruzione delle paratie che, ai sensi della presente regola o di altre regole della presente parte, non devono essere divisioni di classe "A" o "B' non e' soggetta a nessuna restrizione. In nessun caso la superficie di un locale di alloggio o di un gruppo di locali di alloggio delimitato da divisioni continue di classe "A" o "B" deve superare i 50 mq, tranne nel caso particolare in cui paratie di classe "C" sono richieste in conformita' della tabella 1 della regola 7. Tuttavia, l'amministrazione puo' aumentare questa superficie fino a 75 mq per i locali pubblici.
Regola 7: Integrita' al fuoco delle paratie e dei ponti ultima nota alle tabelle
(*) Quando nella tabella figura un asterisco, la divisione deve essere di acciaio o di materiale equivalente senza dover essere di classe "A".
Quando un ponte viene forato per il passaggio di cavi elettrici, turbi e condutture di ventilazione i fori devono essere resi stagni al passaggio di fiamme e fumo.
Regolo 8: Particolari di costruzione
Paragrafo 3, metodi IF, IIF e IIIF
a) Salvo nei locali da carico e nei compartimenti frigoriferi di locali di servizio, i materiali isolanti devono essere incombustibili. Gli schermi antivapore ed i materiali adesivi utilizzati per l'isolamento del sistemi di distribuzione dei fluidi freddi nonche' per l'isolamento degli accessori delle tubazioni non e' necessario che siano incombustibili, ma devono essere usati nella quantita' piu' piccola possibile e la loro superficie esposta deve possedere un grado di resistenza alla fiamma conformemente a quanto stabilito dal codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code). Nei locali ove e' possibile che penetrino prodotti petroliferi, la superficie del materiale isolante deve essere stagna agli idrocarburi ed ai relativi vapori degli idrocarburi.
Regola 9: Impianti di ventilazione
Paragrafo 1, lettera a)
Le condotte di ventilazione devono essere di materiale incombustibile. Tuttavia, le condotte la cui lunghezza non supera in generale i 2 m e la cui sezione non supera gli 0,02 mq non e' necessario che siano di materiale incombustibile, a condizione che siano soddisfatte le seguenti disposizioni:
i) tali condotte devono essere di un materiale che abbia un basso rischio di incendio, determinato conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO fire Test Procedures Code).
Ragola 11: Disposizioni varie
Paragrafo 2
Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in grande quantita' fumi, gas a vapori tossici. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 12: immagazzinaggio delle bombole a gas ed altri prodotti pericolosi
Paragrafo 4
Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessita del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali: pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.
Regola 13: Mezzi di sfuggita
Paragrafo 1
In tutti i locali di alloggio e nei locali in cui normalmente presta servizio l'equipaggio, esclusi i locali macchine, devono essere sistemate scale e scalette, in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido verso il ponte scoperto e, di qui, verso le imbarcazioni e le zattere di salvataggio in particolare, relativamente a tali locali:
e) la continuita' dei mezzi di sfuggita deve essere a soddisfazione dell'amministrazione. Le scale e i corridoi impiegati come mezzi di sfuggita devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm ed essere dotati di corrimano almeno su un lato. I vani porta che danno accesso a una scala devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm.
Paragrafo 2
Tutti i locali macchine di categoria A devono essere provvisti di due mezzi di sfuggita costituiti:
a) da due gruppi di scalette d'acciaio, distanziati tra loro il piu' possibile e terminanti con porte, anch'esse tra loro distanziate, sistemate nella parte superiore del locale e dalle quali sia possibile accedere al ponte scoperto. In linea generale, una di tali scalette deve offrire una protezione continua contro il fuoco a partire dalla parte bassa del locale e fino a una posizione sicura, situata al di fuori del locale. L'amministrazione. tuttavia, puo' non richiedere una simile protezione se, tenuto conto della particolare disposizione o delle dimensioni del locale macchine, esiste un mezzo di sfuggita sicuro dalla parte bassa del locale. Tale protezione deve essere di acciaio, isolata secondo la norma della classe "A-60" ed essere dotata di una porta d'acciaio di classe "A-60" a chiusura automatica nella parte bassa del locale: o
Regola 14: Impianti automatici di estinzione ad acqua spruzzata, di segnalazione e localizzazione di incendio (Metodo IIF)
Paragrafo 11
Per ciascuna sezione deve essere previsto un numero di testine spruzzatrici di ricambio.
I ricambi devono includere tutti i tipi e le qualita' installate sulla nave nella quantita' seguente:
- meno di 100 testine spruzzatrici: 3 testine spruzzatrici di ricambio,
- meno di 300 testine spruzzatrici: 6 testine spruzzatrici di ricambio,
- da 300 a 1000 testine spruzzatrici: 12 testine spruzzatrici di ricambio.
Regola 15: Impianto automatico di segnalazione e di rilevazione d'incendio (Metodo IIIF)+
Paragrafo 4
L'impianto deve entrare in funzione sotto l'effetto di un aumento anormale della temperatura dell'aria e di una anormale concentrazione di fumo o di altri fattori indicanti un inizio di incendio in uno qualunque dei locali protetti. Gli impianti che reagiscono alle variazioni di temperatura dell'aria devono entrare in funzione ad una temperatura non inferiore a 54 gradi C e non superiore a 78 gradi C quando l'aumento della temperatura fino ai livelli indicati non superi 1 grado C al minuto. L'amministrazione puo' aumentare la temperatura alla quale l'impianto entra in funzione fino a 30 gradi C al di sopra della temperatura massima a cielo dei locali essiccatoi o di analoghi locali nei quali la temperatura ambiente e' di norma elevata. I dispositivi che reagiscono ad una concentrazione di fumo devono entrare in funzione quando l'intensita' di un raggio luminoso diminuisce. Tali dispositivi devono essere certificati per entrare in funzione prima che la densita' del fumo superi il 12,5 % di oscuramento per metro, ma non prima che la densita' del fumo superi il 2 % di oscuramento per metro. L'amministrazione puo' accettare altri sistemi di entrata in funzione che abbiano la stessa efficacia.
L'impianto di rivelazione non deve essere utilizzato per altro scopo che non sia la rivelazione di un incendio.
Regola 17: Pompe da incendio
Paragrafo 2
Se il verificarsi di un incendio in un qualsiasi compartimento rischia di mettere fuori uso le pompe da incendio, deve essere previsto un altro mezzo di rifornimento dell'acqua necessaria per la lotta antincendio. A bordo delle navi di lunghezza uguale o superiore a 75 m, tale mezzo alternativo deve consistere in una pompa di emergenza fissa, indipendente. Tale pompa di emergenza deve essere di potenza tale da fornire due getti d'acqua a una pressione minima di 0,25 N/mmq.
Regola 20: Estintori
Paragrafo 2
1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'.
2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico Possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Paragrafo 4
Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che e' stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.
Regola 21: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio
Paragrafo 2
1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100% per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'.
2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Regola 24: Equipaggiamento per vigili del fuoco
Paragrafo 1
A bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO per i sistemi di sicurezza antincendio (IMO Fire Safety Systems Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2. Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.
Regola 25: Piani per la difesa contro il fuoco
Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente. I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).
Rogola 28: Protezione strutturale contro il fuoco
Paragrafo 2, lettera a)
Sulle navi il cui scafo e' in materiale incombustibile, i ponti e le paratie che separano i locali macchine di categoria "A" dai locali di alloggio, Locali di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-60" quando i locali macchine di categoria "A" non sono provvisti di un impianto fisso di estinzione incendi e di classe "A-30" quando un tale impianto vi sia sistemato. I ponti e le paratie che separano gli altri locali macchine dai locali di alloggio, da quelli di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-0"
I ponti e le paratie che separano le stazioni di comando dai locali di alloggio e da quelli di servizio devono essere di classe "A" in conformita' con le tabelle 1 e 2 della regola 7 del presente capitolo; l'amministrazione puo' tuttavia autorizzare la sistemazione di paratie di classe "B-15" per separare ad esempio la cabina del capitano dalla timoneria, se tali locali sono considerati parte della timoneria.
Regola 31: Disposizioni varie
Paragrafo 1
Le superfici visibili situate nei locali di alloggio, di servizio, nelle stazioni di comando, nei corridoi e nei cofani delle scale e le superfici nascoste dietro paratie, soffittature, pannellature e rivestimenti nei locali di alloggio, di servizio, e nelle stazioni di comando devono avere una limitata attitudine alla propagazione della fiamma, determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Paragrafo 3
Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in gran quantita' fumi, gas o vapori tossici. Tale proprieta' viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).
Regola 32: Immagazzinaggio delle bombole di gas e di altri prodotti pericolosi
Paragrafo 4
Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessita' del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali; pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.
Regola 38: Estintori
Paragrafo 2
1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Paragrafo 4
Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che e' stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.
Regola 39: Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio
Paragrafo 2
1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unita'.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantita' supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacita'.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.
Regola 41: Equipaggiamento per vigili del fuoco
Per le navi di lunghezza superiore a 45 m, a bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.
Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.
Regola 42: Piani per la difesa contro gli incendi
Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente.
I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).
L'amministrazione puo' dispensare da questa prescrizione le navi di lunghezza inferiore a 45 m.
CAPITOLO VI: PROTEZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Regola 3: Parapetti e ringhiere
Paragrafo 2
La distanza verticale minima tra il massimo galleggiamento di esercizio ed il punto piu' basso del parapetto, o il bordo del ponte di lavoro nel caso di ringhiere, deve assicurare una adeguata protezione dell'equipaggio contro l'imbarco di acqua sul ponte, tenuto conto degli stati del mare e delle condizioni meteorologiche nelle quali la nave puo' operare, le zone di operazione, il tipo della nave ed il suo metodo di pesca. Il bordo libero misurato a centro nave dal bordo del ponte di lavoro dal quale si effettuano le operazioni di pesca non deve essere inferiore a 300 mm o inferiore al bordo libero corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile, se questo e' piu' elevato. Per le navi con ponti di lavoro protetti e disposti in modo tale che l'acqua non possa penetrare negli spazi di lavoro protetti non e' previsto un bordo libero minimo, se non quello corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile.
Regola 4: Scale e scalette
Per la sicurezza dell'equipaggio, devono essere sistemate scale e scalette di adeguate dimensioni e robustezza, munite di mancorrenti e di gradini antisdrucciolevoli in conformita' delle norme ISO pertinenti.
CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO
Regola 3: Valutazione, prova ed approvazione dei mezzi di salvataggio
Paragrafo 2
Prima di concedere la propria approvazione, l'amministrazione deve assicurarsi che i mezzi di salvataggio vengano sottoposti a prove per confermare la loro conformita' con le prescrizioni del presente capitolo, conformemente con le disposizioni della direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 46 del 17-2-1997, pag. 25) sull'equipaggiamento marittimo, contenente le raccomandazioni dell'IMO relativo alla prova dei mezzi di salvataggio.
Paragrafo 6
I mezzi di salvataggio prescritti nel presente capitolo, per i quali la parte C non contiene la descrizione delle caratteristiche, devono essere a soddisfazione dell'amministrazione, tenuto conto della descrizione delle caratteristiche di cui al capitolo III della convenzione Solas del 1974 modificata e nel codice internazionale (IMO International Life-Saving Appliance Code).
Regola 6: Disponibilita' e sistemazione dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza
Paragrafo 4, lettera a)
Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato:
- in modo che il mezzo e i dispositivi di sistemazione non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la messa a mare,
- quanto piu' vicino possibile alla superficie dell'acqua, compatibilmente con i criteri di sicurezza e di praticita', e, nel caso non si tratti di zattere destinate ad essere gettate a mare, in posizione tale che, nella posizione di imbarco, non si trovi a meno di 2 m al di sopra della linea di galleggiamento quando la nave e' a carico massimo, l'assetto e sfavorevole fino a 10 e lo sbandamento giunge a 20 gradi C su uno qualsiasi dei bordi o fino all'angolo al quale il ponte scoperto si trova immerso, se tale angolo e' inferiore,
- sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo che due membri dell'equipaggio possano preparano per l'imbarco di persone e la messa a mare in meno di 5 minuti,
- sia pienamente equipaggiato come prescritto nel presente capitolo.
Regola 23: Battelli di emergenza
Paragrafo 1, lettera b)
I battelli di emergenza possono essere rigidi o gonfiabili o di tipo misto e devono:
i) essere di lunghezza non inferiore a 3,8 m e non superiore a 8,5 m, salvo per le navi di lunghezza inferiore a 45 m a bordo delle quali, a causa delle dimensioni o per altre ragioni che rendano irragionevole o impossibile l'utilizzo, l'amministrazione puo' accettare battelli di emergenza di lunghezza minore purche' non inferiore a 3,3 m;
ii) essere in grado di trasportare almeno cinque persone sedute e una sdraiata, oppure, per le navi di lunghezza inferiore a 45 m con battelli di emergenza di lunghezza inferiore a 3,8 m, essere in grado di trasportare almeno quattro persone sedute e una sdraiata.
Paragrafo 1, lettera e)
Il numero di persone che un battello di emergenza puo' essere autorizzato a trasportare e' determinato dall'amministrazione mediante una prova a persone sedute. La capacita' minima di trasporto deve essere calcolata ai sensi della regola 23, paragrafo 1, lettera b), punto ii). I posti a sedere, salvo quello del timoniere, possono essere sul pavimento della barca. I posti a sedere non devono trovarsi sul capo di banda, sullo specchio di poppa o sui galleggianti gonfiabili disposti sui lati dell'imbarcazione.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 15 gennaio 2003 (in G.U. 23/1/2003, n.18) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Allegato II

ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico
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