Monitoring Gesetzessammlung

088G0076

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0076

Allegato Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1983 (DECRETO 28 novembre 1987 n. 596)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 5/05/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Vista la direttiva n. 83/635/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente desidratato destinato all'alimentazione umana, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514 , con il quale e' stata recepita la direttiva n. 76/118/CEE ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della sudetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'agricoltura e foreste; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 83/635/CEE relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente desidratato, destinato all'alimentazione umana, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . 2. La direttiva n. 83/635/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'orientamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministri da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 83/635/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 357 del 21 dicembre 1983.

Art. 2

1. Ai sensi dell' art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE , l' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514 , e' sostituito dal seguente:
"1. I prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, le seguenti menzioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto, tale menzione deve essere seguita dalla dicitura "soluzione isantanea" nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettera a), c), e d) , che presentino tale caratteristica;
b) la quantita' nominale espressa in unita' di massa; per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), confezionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la quantita' nominale deve essere espressa in unita' di massa e di volume;
c) l'elenco degli ingredienti;
d) il termine minimo di conservazione;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea, nonche' la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
f) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere b) ed f) e punto 2, lettera b); inoltre per i prodotti di cui all'allegato punto 1, la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;
g) per i prodotti di cui all'allegato punto 1 destinati al consumatore finale, le istruzioni per l'uso. Tale menzione puo' essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del prodotto, qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;
h) per i prodotti di cui all'allegato punto 2 destinati al consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera b), dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
i) il trattamento termico adottato ai sensi del precedente art. 3 con la menzione "UHT) o "trattamento ad elevata temperatura" per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico.
2. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.
3. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unita' confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da b) ad i) del comma 1 possono figurare solo sull'imballagio globale.
4. I prodotti di cui al presente decreto, non destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:
a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato; b) la quantita' nominale; c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; d) la data di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di identificare il loto; e) il paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi non facenti parte della Comunita' economica europea.
5. Le menzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 possono figurare solo sui documenti di accompagnamento".
2. Ai sensi dell' art. 1 della direttiva n. 83/635/CEE il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514 , e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), f), g) h), ed i) e comma 4, lettere a), d) ed e)".
Nota all'art. 2:
Il D P.R. 10 maggio 1982, n. 514, concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente desidratato destinato all'alimentazione umana. Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8 comma 1, lettere a), c), d), f), g), h) ed i) e comma 4, lettere a), d), e).
2. Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o piu' lingue estere, purche' queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana".

Art. 3

art. 3.
1. I prodotti confezionati dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 novembre 1987 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei Conti, addi' 1o febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 19

Art. 1

ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1983
recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana
(83/635/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che l' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE , modificata dalla direttiva 78/630/CEE , stabilisce che al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere di modificare o di abrogare il paragrafo 2 di detto articolo;
considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficolta' per quanto riguarda la denominazione del latte semiscremato concentrato zuccherato e del latte semiscremato in polvere che possono essere venduti al dettaglio; che, di conseguenza, occorre riservare loro, per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilita' offerta dall' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE ;
considerando che l'impiego della denominazione di cui all' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE rappresenta un'informazione utile per il consumatore, senza peraltro costituire un ostacolo agli scambi intercomunitari; che, di conseguenza, e' auspicabile sopprimere il carattere temporaneo di queste disposizioni, abrogando l' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE ;
considerando che l' articolo 7, paragrafo 8, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, entro tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera a), ultimo trattino, di detto articolo relativa ai prodotti parzialmente o totalmente scremati destinati ai lattanti;
considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia di etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 , per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' della relativa pubblicita'; che di conseguenza, la presente direttiva puo' limitarsi a definire i complementi e le deroghe necessarie a queste norme generali;
considerando che l' articolo 14, secondo comma della direttiva 76/118/CEE stabilisce, che al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio su poroposta della Commissione e in base ad una relazione di quest'ultima sulla situazione negli stati membri, riesamini la possibilita' di fissare menzioni di qualita';
considerando che un'indagine svolta dalla Commissione presso gli Stati membri ha mostrato la necessita' di fissare criteri minimi per le proprieta' fisiche, chimiche e igieniche, prima di esaminare la possibilita' di definire criteri di qualita'; che di conseguenza occorre prorogare il termine d'applicazione dell' articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 76/118/CEE e' modificato come segue:
1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
"e) "lait demi-ecreme' concentre' sucre'" in Belgio, Francia e
Lussemburgo, nonche' "gecondenseerde halfvolle melk met
suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella
vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera g);
f) "lait demi-ecreme' en poudre" in Belgie, Francia e
Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi
Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in peso di 14-16 grammi di materia grassa per 100 g di prodotto".
2) l'articolo 3, paragrafo 3 e' soppresso;
3) il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente:
Art. 7
1. La direttiva 79/112/CEE si applica secondo le condizioni sottoindicate ai prodotti definiti nell'allegato destinati ad essere consegnati tali e quali al consumatore finale.
2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell'
allegato e' una delle denominazioni loro riservate a norma
dell'articolo 3;
b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione di vendita e' completata dalla dicitura "Soluzione istantanea".
3. Il quantitativo netto dei prodotti definiti nell'allegato e' espresso in unita' di massa nonche' in unita' di massa e di volume per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi.
4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre su imballaggi, sui recipinti o sulle etichette di detti prodotti:
a) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto 2, lettere b), nonche' per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;
b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccoman-
dazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; questa indicazione puo' essere sostituita da un'informazione
significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato a essere consumato tale e quale;
c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni
concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione,
compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2,
lettera b), l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
d) le mansioni "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c),
quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle seguenti condizioni:
le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a),
figurano nello stesso campo visivo di quelle previste
all' articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE ;
nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unita', confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni
prescritte ai sendi del presente articolo possono figurare
anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a);
nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono imporre l'indicazione della natura e del quantitativo delle vitamine aggiunte;
gli stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali
che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente scremati".
4) e' aggiunto l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
1. Fatte salve le disposizioni che la Comunita' adottera' in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, le sole menzioni obbligatorie che gli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato dovranno recare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, sono le seguenti:
a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'-
articolo 3;
b) la quantita' netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale e'
autorizzata nella Comunita' l'applicazione delle unita' di
misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle unita' di misura (1) modificata, da quest'ultimo,
dalla direttiva 76/770/CEE (2), l'Irlanda e il Regno Unito
possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in
unita' di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione:
1 ml = 0,0352 fluid ounces,
1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,
1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),
1 kg = 2,205 pounds;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante,
del condizionatore o di un rivenditore,stabilito all'interno
della Comunita'.
Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni
nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di
fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro produzione nazionale;
d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del
paese d'origine;
c) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di
identificare il lotto.
2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui in allegato se le menzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi;
questa disposizione non impedisce che le suddette menzioni figurino in varie lingue.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) possono figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento.
(1) GU n. L 243 del 29.10.1971, pag. 29.
(2) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 204";
5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, e' sostituito dal testo seguente:
"In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia al 1o aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate".

Art. 2

Articolo 2
Gli stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per confermarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
La legislazione cosi' modificata e' applicata in modo da:
ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al massimo entro 1o gennaio 1986;
vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza 1o gennaio 1987.

Art. 3

Articolo 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 13 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
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