Monitoring Gesetzessammlung

087U0091

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

087U0091

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunita' europee n. 85/391/CEE, 86/179/CEE e 86/199/CEE. (DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1987 n. 91)

Premessa

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 , recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto l'art. 2, comma 6, della predetta legge, che stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti 18 giugno 1976, 7 marzo 1979, 15 febbraio 1980, 6 giugno 1980, 9 novembre 1984, 15 luglio 1985, 12 aprile 1986, 20 ottobre 1986, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 25 giugno 1976 , n. 85 del 27 marzo 1979, n. 61 del 3 marzo 1980, n. 179 del 2 luglio 1980, n. 325 del 26 novembre 1984, n. 180 del 1 agosto 1985, n. 92 del 21 aprile 1986, n. 249 del 25 ottobre 1986, con cui il Ministero della Sanita' ha vietato o limitato l'uso nei cosmetici di determinate sostanze: dieci tinture per capelli; acido borico; placenta e sostanze ad attivita' estrogena e gestagena; perossido di benzoile; formaldeide; minoxidil; sostanze derivate dalla distillazione frazionata del carbon fossile o dalla distillazione di scisti bituminose o ginepro; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985 , con il quale e' stato riammesso, a particolari condizioni, l'impiego di due sostanze utilizzate nelle tinture per capelli (mfenilendiamina e 2,5 diaminotoluene, con relativi derivati sostituiti all'azoto e sali) oggetto del divieto di cui al precedente decreto ministeriale 18 giugno 1976; Rilevato che la richiamata legge 11 ottobre 1986, n. 713 , ha confermato soltanto alcuni dei divieti e delle limitazioni previsti dai decreti ministeriali sopra elencati; Ritenuta l'opportunita' di ribadire, provvisoriamente, il divieto di impiego delle sostanze 2,4-diaminoanisolo; 4-nitro-o-fenilendiamina; 2-nitro-p-fenilendiamina; 2,5-diaminoanisolo; 2-amino-5-nitrofenolo; 2-amino-4-nitrofenolo, in attesa delle prossime valutazioni che, su di esse, interverranno in sede comunitaria; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di confermare anche gli altri divieti e limitazioni d'uso imposti con i decreti all'inizio menzionati, per le motivazioni riportate negli stessi decreti, che devono qui intendersi integralmente recepite; Visto il parere espresso, al riguardo, dall'Istituto superiore di sanita' in data 4 novembre 1986; Ritenuta, inoltre, la necessita' di conformare gli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , alle direttive della commissione delle Comunita' europee n. 85/391/CEE, 86/179/CEE e 86/199/CEE, adottate, rispettivamente, il 16 luglio 1985, il 28 febbraio 1986 e il 26 marzo 1986; Visto il parere favorevole espresso, anche a tal riguardo, dall'Istituto superiore di sanita' il 4 novembre 1986; Considerato che i coloranti per capelli devono essere oggetto di apposita lista, da elaborare in sede comunitaria; Decreta:

Art. 1

1. All'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , sono aggiunte le voci seguenti, relative a sostanze il cui impiego nei cosmetici era gia' stato vietato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge:
368. 2,4-diaminoanisolo;
369. 4 nitro-o-fenilendiamina (4-NOPD);
370. 2 nitro-p-fenilendiamina (4-NPPD);
371. 2,5-diaminoanisolo;
372. 2-amino-5-nitrofenolo;
373. 2-amino-4-nitrofenolo;
374. Formaldeide e sostanze che liberano formaldeide, fatto salvo quanto previsto dall'allegato V, sezione prima;
375. Perossido di benzoile;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati.
2. Allo stesso elenco costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 sono aggiunte le seguenti ulteriori voci:
377. 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-diossina;.
378. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano);
379. N-ossido-2 tiol piridina sale sodico (piritione sodico).
3. Al medesimo elenco dell'allegato II sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La menzione "allegato IV (parte prima)", che figura alla voce 167, e' sostituita con la menzione "allegato V sezione prima (parte seconda)".
b) La voce 178 e' sostituita da:
"178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo".
c) La voce 194 e' sostituita da:
"194. Sostanze ad attivita' gestagena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari.
d) La voce 221 e' cosi' modificata:
"221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V. sezione prima, parte prima".
e) La voce 260 e' sostituita da:
"260. Sostanze ad attivita' estrogena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari".
f) La voce 297 e' cosi' modificata:
"297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 51".
g) La voce 366 e' cosi' modificata:
"366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, parte prima, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda".

Art. 2

1. La voce 13 dell'allegato III, parte prima, della legge e' soppressa.
2. La voce 44 dello stesso allegato III, parte prima, e' cosi' modificata:
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Allo stesso allegato III, parte prima, della legge sono aggiunte le voci seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

1. L'allegato III, parte seconda e l'allegato IV, seconda e terza parte, della legge sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto.
2. L'allegato IV, parte prima della legge e' sostituito dall'allegato C del presente decreto.
3. L'allegato V, sezione prima - parte prima e seconda, della legge e' sostituito dall'allegato D del presente decreto.

Art. 4

1. Il divieto di impiego delle sostanze previste dal comma 1 dell'art. 1 ha effetto, anche per quanto attiene alla vendita dei prodotti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle limitazioni di impiego delle sostanze di cui alle voci 49 e 50 riportate nel comma 3 dell'art. 2 si applicano i termini previsti dall' art. 15, commi 3 e 4 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
3. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2,
a) i fabbricanti e gli importatori di cosmetici non possono mettere in commercio prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1 gennaio 1988;
b) i cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere piu' venduti o ceduti al consumatore finale a partire dal 1 gennaio 1990.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addi' 24 gennaio 1987 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ZANONE Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Allegato A

ALLEGATO A
"ALLEGATO III
PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)
Campo d'applicazione
Colonna 1 - Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.
Colonna 2 - Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.
Colonna 3 - Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici che non sono destinati a venire a contatto con le mucose.
Colonna 4 - Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.
Coloranti diversi da quelli elencati nel presente allegato possono essere impiegati nei prodotti per la colorazione dei capelli.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B
"ALLEGATO IV
PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)
Campo d'applicazione
Colonna 1 - Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.
Colonna 2 - Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.
Colonna 3 - Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici che non sono destinati a venire a contatto con le mucose.
Colonna 4 - Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.
Coloranti diversi da quelli elencati nel presente allegato possono essere impiegati nei prodotti per la colorazione dei capelli.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

ALLEGATO C
"ALLEGATO IV
PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

ALLEGATO D
"ALLEGATO V
SEZIONE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
PREMESSA
1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere
aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprieta' antimicrobiche e quindi possono favorirne la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcooli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per:
- sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine: degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;
- esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: "contiene formaldeide", qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0, 05%".
PARTE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
PARTE SECONDA
ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI
Parte di provvedimento in formato grafico
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'errata corrige relativa al presente decreto (in G.U. 14/04/1987, n. 87) ha disposto le seguenti modifiche:
nell'intestazione della terza colonna (colonna "c") della tabella riportante l'elenco dei conservanti autorizzati, alle pagine 17, 18, e 19 del supplemento, deve leggersi "Concentrazione massima autorizzata", in luogo di "Concentrazione minima autorizzata";
nella medesima tabella, a pag 17 del supplemento dopo il numero d'ordine 8 e' inserito il seguente:
=====================================================================
a | b | c | d | e |
---------------------------------------------------------------------
9 | Solfiti e biosolfiti|0,2% espresso in SO2| | |
inorganici (*) |libero
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
L'errata corrige relativa al presente decreto (in G.U. 11/05/1987, n. 107) ha disposto la seguente correzione:
nella tabella di cui alle pagine 20 e 21 ("elenco dei conservanti provvisoriamente autorizzati") e' eliminata l'ultima colonna ("f"), recante l'intestazione "Autorizzato fino al".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht