088G0072
088G0072
Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 (DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987 n. 592)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5/05/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 agosto 1987, integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 84/532/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanita' e del Ministro del Lavoro, e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della
direttiva n. 84/532/CEE , relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183
2. La direttiva n. 84/532/CEE viene pubblicata unitamente al
presente decreto.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 84/532/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 300 del 19 novembre 1984.
Art. 2
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi
dello Stato competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio al diniego alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalita' e procedure stabilite dagli articoli 4, 5 e 7 e degli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE
3. Essi provvedono altresi' a vigilare sulla conformita' della
fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.
Art. 3
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale.
3. Gli organismi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalita' e le procedure e le procedure stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE , e vigilano sulla conformita' della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli e sondaggio.
Art. 4
1. L'Attivita' degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo della amministrazioni di cui all'art. 3 comma 2, ciascuna delle quali, secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarita' puo' sospendere l'autorizzazione e dettare prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.
2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, l'autorizzazione e' revocata qualora l'organismo autorizzato non sia piu' in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva 84/532/CEE o non sia adeguato alle prescrizioni imposte.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri, interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuita' dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati, dall'organismo, prima della revoca dell'autorizzazione.
Art. 5
1. Qualora le irregolarita' di cui all' art. 13, della direttiva n. 84/532/CEE siano accertate per esemplari di attrezzature il cui certificato sia stato rilasciato in altro Stato membro della CEE, il Ministero dell'industria, del commercio, ed artigianato informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinche' l'organismo autorizzato sia obbligato a prendere le misure previste dal citato articolo, e in caso di contestazione ne' da notizia alla commissione CEE
Art. 6
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE
2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva, al Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Art. 7
1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni, di atti, comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE previsti dalla direttiva, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 8
1. Le domande di omologazione e certificazione CEE e le relative documentazioni nonche' i certificati di conformita' del fabbricante sono redatti in lingua italiana rispettivamente secondo i modelli di cui all'allegato I e IV della direttiva.
Art. 9
1. Si presume conforme alle norme di fabbricazione l'attrezzatura munita del certificato di conformita' compilato dal fabbricante o da un suo mandatario e, quando prescritto da norme particolari, del marchio di conformita'.
Art. 10
1. Qualora un'attrezzatura pur conforme alle prescrizioni della direttiva o delle direttive particolari che la riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o la salute, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita'., del lavoro, e della previdenza sociale, possono ciascuno, nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietate o sottoporre a speciali condizioni la sua emissione, sul mercato e la sua utilizzazione.
Art. 11
1. Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma addi' 28 novembre 1987
Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Art. 1
Allegato
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1984 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili
(84/532/CEE)
Il CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, in ogni Stato membro, le attrezzature e le macchine per cantieri devono essere presentate determinate le caratteristiche tecniche oggetto di norme cogenti; che tali norme differisocno da uno Stato membro all'altro e che, a causa delle loro disparita' ostacolano gli scambi all'interno della Comunita' Europea;
considerando che tali ostacoli all'istituzione ed il funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se le stesse prescrizioni sono applicate da tutti gli Stati membri a titolo complementare o in sostituzione delle legislazioni attuali;
considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attrezzature e macchine per cantieri; che lo scopo principale di tali disposizioni e' di garantire la protezione dell'ambiente dai rumori trasmessi attraverso l'aria nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad eccezione di quella direttamente legata ai mezzi di sollevamento; che percio' i mezzi di sollevamento per cantieri saranno eventualmente oggetto di disposizioni particolari;
considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi e' necessario un controllo dell'osservanza di dette disposizioni tecniche, che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che per realizzare la libera circolazione di attrezzature e macchine per cantieri all'interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione di attrezzature e macchine e' opportuno istituire fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo;
considerando che, per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli, e' opportuno istituire in particolare idonee procedure amministrative che precedano l'immissione sul mercato di tali macchine, e precisamente: l'omologazione CEE, la certificazione CEE, la verifica CEE, e l'autocertificazione CEE, e' opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE;
considerando che i regolamenti nazionali nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri, hanno come oggetto numerose categorie, di attrezzature e di macchine, di uso molto diverso, che e' opportuno fissare mediante presente direttiva le disposizioni generali riguardanti le procedure di omologazione CEE, di certificazione CEE, di verifica CEE e di autocerficazione CEE, che direttive particolari per ogni categoria di attrezzatura e macchine per cantieri definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica, alle modalita' di controllo di tali attrezzature e macchine, e se necessario le condizioni di cui le prescrizioni tecniche e comunitarie si sostituiscono alle disposizioni nazionali preesistenti;
considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 70/156/CEE del consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente legislazione degli stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ,
considerando che alcune attrezzature o macchine per cantiere immerse sul mercato, pur essendo conformi alle direttive speciali che li riguardano, possono compromettere la sicurezza o la salute; che pertanto e' opportuno definire una procedure destinata a ovviare a questo pericolo;
considerando che per tener conto del progresso della tecnica e' necessario un sollecito adeguamento delle prescrizioni tecniche defi- nite nelle direttive relative alle attrezzature e macchine per centieri; che e' opportuno, facilitare l'applicazione dei provvedimenti all'uopo necessari, prevedere una procedure che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
1. A norma della presente direttiva con il termine "attrezzatura" si intendono le attrezzature, le apparecchiature, gli impianti e le macchine per centieri, o i loro elementi che, a seconda del tipo di costruzione, servono ad effettuare lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile senza essere destinati principalmente al trasporto delle merci o delle persone.
2. La presente direttiva si applica solo alle attrezzature dei cantieri edili e di ingegneria civile di cui al precedente paragrafo 1, per le quali modalita' di applicazione particolareggiare sono def- inite nelle direttive particolari di cui all'articolo 3.
3. Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli e forestali e gli apparecchi di sollevamento.
Art. 2
Articolo 2
A norma della presente direttiva, s'intende per:
"Omologazione CEE" la procedura mediante, la quale uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura di cui all'articolo 1, e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttive e nelle direttive particolari che la riguardano;
"Certificazione CEE", la procedura mediante la quale un organismo autorizzato a tale fine da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.
"Verifica CEE", la procedura che consente ad uno Stato membro, di attestare previa prova, la conformita' di ciascuna attrezzatura alle prescrizioni armonizzate indicare nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;
"Autocertificazione CEE", la procedura mediante la quale il costruttore, o il suo mandatario residente nella Comunita', certifica, sotto la propria responsabilita', che un'attrezzatura e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.
Art. 3
Articolo 3
1. Per tutte le attrezzature, direttive a carattere generale fissano le prescrizioni armonizzate, in particolare concernenti la sicurezza sul lavoro e il metodo di misura dei livelli di emissione sonora delle attrezzature.
2. Le direttive particolari precisano, per le categorie di attrezzature da esse contemplate, le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento, e precisano inoltre la o le proce- dure, di cui all'articolo 2, che vi si applicano.
Art. 4
Articolo 4
1. Quando prescritta da una direttiva particolare, l'omologazione CEE costituisce una condizione preliminare all'immissione, in commercio o in servizio e all'utilizzazione di un'attrezzatura
2. Gli Stati membri, su richiesta del costruttore, oppure del suo mandatario residente nella Comunita' procedono all'omologazione CEE di ogni tipo di attrezzatura che risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva particolare essa relativa.
3. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la domanda, di omologazione CEE puo' essere presentata in un solo Stato membro
4. Gli stati membri concedono, rifiutano, sospendono o revocano l'omologazione CEE secondo le disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I
5. Per effettuare le prove previste per l'omologazione CEE, lo Stato membro puo' farsi assistere da uno o piu' laboratori.
Art. 5
Articolo 5
1. Quando le prove di cui all'allegato I, punto 2, danno esito positivo, lo Stato membro che ha proceduto a tali prove rilascia un attestato di omologazione CEE, che viene notificato al richiedente.
L'attestato di omologazione CEE, puo' essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari.
2. Il modello dell'attestato di omologazione CEE figura nell'allegato III
3. L'attestato di omologazione CEE e' soggetto a determinate condizioni ed eventualmente ad una limitazione della durata di validita' che le direttive particolari possono prevedere.
Art. 6
Articolo 6
1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulla conformita' della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con gli Altri Stati membri.
2. Le modalita' di applicazione delle misure previste dal precedente paragrafo saranno stabilite dalle direttive particolari.
Tali modalita' possono prevedere controlli per sondaggio.
Art. 7
Articolo 7
1. Qualora lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE constati che alcuni esemplari di una attrezzatura, il cui tipo ha formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo, sospende o revoca l'omologazione CEE.
2. L'omologazione CEE, puo' tuttavia essere mantenuta quando le differenze constatate sono minime, non mutano sostanzialmente le caratteristiche dell'attrezzatura, e comunque, non compromettono la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente, in tal caso lo Stato membro invita il costruttore a rettificare quanto la prima produzione. Se il costruttore non da' seguito a tale richiesta, lo Stato membro deve ritirare l'omologazione CEE
3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE deve anche revocarla se constata che tale omologazione non avrebbe dovuto essere concessa.
4. Se tale Stato membro, e' informato da un altro Stato membro della esistenza di uno dei casi considerati ai paragrafi 1, 2 e 3 prende i provvedimenti previsti da tali paragrafi, previa consultazione dello Stato che lo ha informato.
5. Se l'opportunita' o l'obbligo di una revoca formano oggetto di contestazione fra le autorita' competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE e quelle di un altro Stato membro, ne viene informata la Commissione, essa procede, se necessario, alle opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.
6. La revoca dell'omologazione CEE puo' essere pronunciata solo dallo Stato membro che l'ha concessa; quest'ultimo ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 8
Articolo 8
1. Qualora sia prevista da una direttiva particolare, la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare all'immissione di commercio o in servizio e all'utilizzazione di un materiale.
2. Le certificazioni CEE sono effettuate dagli organismi autorizzata a tal fine dagli stati Membri.
Art. 9
Articolo 9
1. Gli organismi autorizzati incaricati dagli stati membri per effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 devono rispondere ai criteri minimi previsti dall'allegato II.
Il prossesso dei requisiti membri dei requisiti minimi da parte di un organismo non comporta, per uno stato membro, l'obbligo di autorizzare tale organismo.
2. Se uno stato membro ha autorizzato uno o piu' organismi, ad effettuare la certificazione CEE, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tali organismi. Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell'elenco.
Art. 10
Articolo 10
1. Gli organismi autorizzati di cui all'articolo 9 rilasciano, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario residente nella Comunita', la certificazione CEE e a qualsiasi tipo di attrezzatura rispondente alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e per la quale il fabbricante si e' impegnato a rispettare le condizioni previste dalle direttive particolari.
2. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la richiesta di certificazione CEE puo' essere presentata soltanto ad uno solo degli organismi autorizzati.
3. Gli organismi autorizzati rilasciano, rifiutano di rilasciare, sospendendo o revocano l'attestato di certificazione CEE, conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.
Art. 11
Articolo 11
1. L'attestato di certificazione CEE e' formulato secondo il modello riportato nell'allegato III.
2. L'attestato di certificazione CEE puo' essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari ed eventualmente ad una limitazione nel tempo.
Art. 12
Articolo 12
1. L'organismo autorizzato che ha effettuato la certificazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulle conformita' della fabbricazione al tipo certificato.
2. Le modalita' previste dal paragrafo 1 saranno specificate nelle direttive particolari, tali modalita' possono prevedere controlli per sondaggio.
Art. 13
Articolo 13
1. Se un organismo autorizzato constata che alcuni esemplari di un'attrezzatura, per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE, non sono conformi a tale tipo, chiede al detentore dell'attestato di rettificare la fabbricazione entro un periodo da esso determinato, sospendendo eventualmente l'attestato.
Se del caso, la direttiva particolare relativa a tale materiale fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l'intervento dell'organismo autorizzato. Se il fabbricante non da' seguito alla domanda entro il periodo fissato, l'organismo autorizzato sospende o revoca l'attestato.
2. L'organismo autorizzato revoca l'attestato di certificazione CEE che ha rilasciato, se risulta che tale attestato non avrebbe mai dovuto essere concesso.
3. Esso sospende o revoca l'attestato qualora il detentore non rispetti gli impegni previsti dall'articolo 10 assunti verso l'organismo autorizzato.
Art. 14
Articolo 14
1. Gli stati membri, curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto.
A tal fine, essi obbligano gli organismi autorizzati, con opportune misure, a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo da parte delle autorita' competenti dello Stato membro che li ha designati.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' il richiedente o la persona cui l'attestato di certificazione CEE e' stato rilasciato possano ricorrere contro le decisioni dell'organismo autorizzato riguardanti il rifiuto, la revoca o la sospensione dell'attestato di certificazione CEE.
3. Se constata che un organismo da esso designato non assolve i compiti di cui gli articoli 10 e 13 in modo corretto, lo Stato membro adotta i provvedimenti del caso nei confronti di tali organismo.
4. Lo stato membro ritira comunque l'autorizzazione ad un organismo da esso designato, qualora constati che tale organismo non soddisfa piu' ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro.
5. Se uno Stato membro non revoca l'autorizzazione a un organismo sebbene quest'ultimo non soddisfi in requisiti minimi, qualsiasi altro Stato membro puo' informarne la Commissione. La Commissione prende le opportune misure atte a portare ad una soluzione.
Art. 15
Articolo 15
1. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione a un organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la continuita' dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dalla concessione, prima delle revoca dell'autorizzazione, di attesti di certificazione CEE da parte di tale organismo.
2. Lo Stato membro deve annullare tutti gli attestati concessi da detto organismo, prima della revoca dell'autorizzazione, sempreche' essi siano concessi indebitamente
Art. 16
Articolo 16
1. Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all'articolo 13, le autorita' competenti di tale Stato membro ne informano lo Stato membro in cui e' stato concesso l'attestato.
2. Le Autorita' competenti di quest'ultimo Stato membro obbligano l'organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall'articolo 13.
3. In caso di contestazione tra lo Stato mmembro in cui e' stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro membro, viene informata la Commissione che prende le misure appropriate.
Art. 17
Articolo 17
1. Le direttive particolari di cui all'articolo 3 paragrafo 2, che prescrivono la verifica CEE e l'autocertificazione CEE definiscono, la procedura da seguire.
2. In caso di autocertificazione CEE gli Stati membri vigilano sulla conformita' della fabbricazione alle prescrizioni delle direttive particolari.
Art. 18
Articolo 18
1. Il Fabbricante, o il suo mandatario domiciliato nella Comunita', compila, per ciascun esemplare di un dato di attrezzatura fabbricata conformemente alla prescrizioni armonizzate ed al tipo omologato, o certificato, un certificato di conformita' CEE il cui modello figura all'allegato IV.
2. Qualora sia prescritto da una direttiva particolare, il fabbricante appone sull'attrezzatura il marchio corredato dalle indicazioni precisate nella direttiva particolare.
3. Le spese inerenti all'applicazione della procedura prescritta da una direttiva particolare sono a carico del richiedente.
Art. 19
Articolo 19
1. Gli stati membri, non possono vietare rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione fate salve le condizioni previste dal paragrafo 4 e dalle direttive particolari di un'attrezzatura che risponda alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolare che la riguardano per motivi concernenti la fabbricazione o il funzionamento ai sensi delle direttive particolari concernenti tale attrezzatura e il relativo controllo.
2. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinche' le autorita' amministrative, competenti considerino come presunzione in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, il certificato di conformita' di cui all'articolo 18, se prescritto dalle direttive particolari, l'apposizione sull'attrezzatura di un marchio in conformita'.
3. Gli stati membri possono esigere che, sul loro territorio, all'atto dell'offerta, e della messa a disposizione dell'utilizzatore tale certificato sia redatto anche nella propria lingua nazionale (o lingue nazionali)
4. Le condizioni d'utilizzazione, qualora non siano soggette a disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative del paese di destinazione, in particolare, per quanto riguarda le emissioni sonore, l'utilizzazione di un'attrezzatura puo' essere soggetta a restrizioni in zone geograficamente delimitate.
Per quanto concerne le condizioni di utilizzazione, le disposizioni legislative regolamenti ed amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione di attrezzature fabbricate in altri Stati e oggetto della presente direttiva.
Art. 20
Articolo 20
1. Se uno Stato membro, constata in base a motivata dettagliata, che un'attrezzatura benche' conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, presenta un pericolo per la sicurezza o la salute, esso puo' provvisoriamente nel proprio territorio, vietare o sottoporre speciali condizioni per la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.
2. La Commissione procede, entro un termine di sei settimane alla consultazione degli altri Stati membri interessati, emette quindi immediatamente il suo parere e prende le misure appropriate.
3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguatamenti tecnici della presente direttiva o alle pertinenti direttive particolari, tali adeguamenti soon adottati dalla Commissione o dal consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 24 in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia puo' mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.
Art. 21
Articolo 21
1. La progettazione e le modalita' di fabbricazione di un tipo di attrezzatura possono scostarsi, in casi specifici, di talune disposizione previste dalla direttive particolari, senza che tale tipo di attrezzatura perda il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 19, purche' le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute ul livello di protezione almeno uguale.
2. Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si puo' derogare ovvero le disposizioni alle quali non e' possibile derogare.
3. In questi casi si appmica la seguente procedura:
a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione - direttamente o in caso di procedura di omologazione CEE o indirettamente, tramite
l'organismo autorizzato o da esso designato nel caso della
procedura di certificazione CEE - i documenti che contengono la
descrizione del tipo di attrezzatura e la documentazione a
sostegno della domanda di deroga, in particolare risulta delle eventuali verifiche effettuate; la commissione invia copia agli
altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi; a decorrere da tale comunicazione, per esprimere nei
confronti dello Stato membro interessato, il loro accordo o il loro disaccordo, o per richiedere di adire al comitato per la formulazione di una parere secondo la procedura dell'articolo 23. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata anche sulla Commissione tutta la corrispondenza ha carattere riservato.
b) Se, prima della scadenza prevista della lettera a), nessuno
Stato membro ha espresso il proprio disaccordo ne' ha chiesto di adire il comitato, la Commissione puo' convocare il comitato
o autorizzare lo Stato membro a concedere o far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.
c) Se uno stato membro, prima della scadenza presvista, non
fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.
d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domandat di
deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato previsto
all'articolo 23.
e) I documenti in questione sono forniti in una delle lingue
dello Stato di destinazione, o in caso particolare, in un'-
altra lingua accettata da quest'ultimo.
4. In caso di attestato rilasciato dal fabbricante stesso si puo' derogare alle prescrizioni delal direttiva, in applicazione del disposto del paragrafo 1, soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica sicurezza.
Prima di accordare detta deroga, l'organismo autorizzato informa agli altri stati e organismi autorizzati. In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi, la Commissione viene adita tramite uno Stato membro. La Commissione cerca di risolvere la controversia, se necessario, esso convoca il comitato di cui all'articolo 23 e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato.
Art. 22
Articolo 22
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico: gli allegati della presente direttiva, le disposizioni delle direttive particolare di cui all'articolo 3, che saranno espressamente indicate in ciascuna di tali direttive, sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 24.
Art. 23
Articolo 23
1. E' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle attrezzature e delle macchine per cantieri, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 24
Articolo 24
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato e' adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso sipronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.
b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotopone senza indugio al Consiglio un aproposta per le misure da prendere.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il
Consiglio e' adito,questo non ha deliberato,le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.
Art. 25
Articolo 25
Una precisa motivazione deve corredare ogne decisione di uno Stato membro o di un organismo autorizzato, presa in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari, che comporti il rifiuto dell'omologazione CEE o della certificazione CEE o della verifica CEE, la sospensione o la revoca dell'attestato di omologazioe CEE o di certificazione CEE, il divieto di immissione in commercio o in servizio o di utilizzazione di un'attrezzatura o di un tipo di attrezzatura. Tale decisione viene notificata al piu' presto all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore in tale Stato membro e dei terminientro i quali i ricorsi devono essere presentati.
Art. 26
Articolo 26
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottanonel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 27
Articolo 27
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 17 settembre 1984
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato I
ALLEGATO I
OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE
1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una
linguaufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata, conformemente alla legislazione del medesimo. Questo stto
membro, o l'organismo autorizzzato, ha la facolta' di esigere
che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale.
1.2. Nella domanda viene indicato quanto segue:
nome e indirizzo del fabbricante o della ditta, del suo
mandatario o del richiedente, nonche' luogo o luoghi di fabbricazione dell'atttrezzatura;
genere di attrezzatura;
utilizzazione prevista;
caratteristiche tecniche;
eventuale denominazione commerciale o tipo.
1.3. La domanda e' corredata di due esemplari dei documenti
contenenti tutte le informazioni previste dalla direttiva
particolare e di una dichiarazione attestante che nessun'altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE e' stata presentata per la medesima attrezzatura.
2. PROVE PER L'OMOLOGAZINE CEE O PER LA CERTIFICAZIONE CEE
Le prove di un'attrezzatura ai fini dell'omologazione CEE o della certificazione CEE sono effettuate secondo le prescrizioni
della direttiva particolare che concerne tale attrezzatura.
Un verbale di prova viene redatto secondo il modello riportato nella direttiva particolare concernente tale attrezzatura.
3. ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE
L'attestato di cui agli articoli 5 e 10, il cui modello figura inoltreall'allegato III, riporta i risultati delle prove
dell'attrezzatura e indica le condizioni cui sono eventualmente soggette l'omologazione CEE o la certificazione CEE. Tale
attestato deve essere corredato di descrizioni, piani ed
eventualmente fotografie necessarie alla precisa identificazione
dell'attrezzatura e, se necessario, alla spiegazione del suo funzionamento.
4. PUBBLICITA' DELL'OMOLOGAZIONE CEE O DELLA CERTIFICAZIONE CEE
4.1. La commissione provvede affinche' vengano pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee gli estratti
significativi, e in particolare le condizioni speciali, degli attestati di omologazione CEE o di certificazione CEE.
4.2. Al momento della notifica all'interessato, lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE, ovvero l'organismo autorizzato che ha proceduto alla certificazione CEE, invia copie
dell'attestato di omologazione CEE o di certificazione CEE alla Commissione e, rispettivamente, agli altri Stati membri o agli altri organismi autorizzati. Gli altri Stati membri e gli altri organismi possono anche ottenere copia del fascicolo tecnico
dell'attrezzatura e dei verbali degli esami e delle prove per cui e' stata sottoposta.
La Commissione, gli Stati membri e gli organismi autorizzati che
ricevono copia dei documenti tecnici definitivi devono garantire
il rispetto della proprieta' industriale e l'osservanza del segreto professionale.
4.3. La revoca di un'omologazione CEE o di un attestato di
cerificazione CEE forma oggetto della procedura di pubblicita' di cui rispettivamente ai punti 4.1. e 4.2.
4.4. Lo Stato membro che rifiuta un'omologazione CEE, o l'organismo autorizzato che rifiuta un attestato di certificazione CEE, ne informa la Commissione e, rispettivamente, gli altri Stati membri o gli altri organismi autorizzati.
Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato II
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI
1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono
disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei
mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ad
avere accesso alle apparecchiature necessario per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.
2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere ne' il progettista, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle attrezzature, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, ne' direttamente ne' come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.
3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrita' e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.
4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:
una buona formazione tecnica e professionale;
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;
l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni
riguardanti i lavori effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato
dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere
proporzionata ne' al numero dei controlli effettuati, ne' ai risultati ottenuti.
6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilita' civile, a meno che la responsabilita' civile non sia assunta dallo Stato in virtu' della legislazione nazionale.
7. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale per tutto cio' che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorita' amministrative competenti dello Stato che l'ha designato) nell'ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia loro effetto.
Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato III
ALLEGATO III
MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE
CEE DI UN TIPO DI ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO
O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO
Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo......... autorizzato :.....................................................
.....................................................
.....................................................
Attestato di omologazione CEE/certificazione CEE :................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Numero di omologazione CEE/certificazione CEE:..................
1. Genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale:...............
2. Nome e indirizzo del fabbricante:...............................
.....................................................
.....................................................
3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:..................
.....................................................
.....................................................
4. Presentata all'omologazione CEE alla certificazione in data.....
.....................................................
5. Attestato rilasciato in virtu' della seguente prescrizione:.....
.....................................................
6. Laboratorio di prova:...........................................
7. Data e numero del verbale del laboratorio:......................
8. Data di omologazione CEE/certificazione CEE:....................
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CEE/ della certificazione CEE:......
sopraindicato:..................................................
10. Eventuali informazioni complementari:..........................
.....................................................
.....................................................
Fatto a.......................il...............................
(Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-Allegato IV
ALLEGATO IV
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE DI UNA ATTREZZATURA,
APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACHINA PER CANTIERE, O LORO
ELEMENTO, A UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO
Il sottoscritto....................................................
(Cognome e nome)
attesta che l'attrezzatura - l'apparecchiatura - l'impianto - la
macchina per cantiere - l'elemento
1. genere:.........................................................
2. marca:..........................................................
.....................................................
3. tipo:...........................................................
4. numero di serie del tipo di attrezzatura:.......................
5. numero di serie del tipo di telaio stradale, se e' diverso da
quello dell'attrezzatura:.......................................
.....................................................
6. anno di fabbricazione:..........................................
e' costruito conformemente
- al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CEE) - al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di
certificazione CEE)
come indicato nella tabella seguente:
___________________________________________________________________ | | In caso di | In caso di | | | omologazione CEE | certificazione CEE | |Direttive particolari|_______________________|_____________________| | |N. |Data |Stato membro | N. |Data| Organismo| | | | | | | |autorizzato| |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________| | | | | | | | | |_____________________|___|_____|_____________|____|____|___________|
7. Disposizioni particolari.........................................
Fatto a.....................................il................... (Firma)
....................
(Funzione)
Parte di provvedimento in formato grafico