094G0625
094G0625
Regolamento recante attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. (DECRETO 10 agosto 1994 n. 587)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 23-10-1994 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto l' art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ; Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150 , recante norme per l'attuzione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1991, n. 228 , riguardante il "Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE , per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150 , sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose"; Vista la direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE ; Visto l' art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150 , che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge; Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica e' necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati A, B e C della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228 ; Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE sopra citata; Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1411/93 espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 161935 in data 10 agosto 1994; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1. Gli allegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150 , e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228 , sono sostituiti dagli allegati A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata legge e del decreto ministeriale sopracitato sono modificati in conformita' dell'allegato B del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' cosi' formulato:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
- L' art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' cosi' formulato:
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)".
- La legge 17 aprile 1989, n. 150 , con la quale e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE del 15 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 59 del 2 marzo 1982) ha dettato norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.
L'art. 10 di detta legge demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre, con proprio decreto, le modifiche degli allegati A, B, e C annessi alla stessa legge che si rendano necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e alle esigenze del controllo della sicurezza. L'allegato A riguarda le norme tecniche europee fissate dal CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).
L'allegato B riguarda le modifiche apportate alle norme europee di cui all'allegato A che si sono rese necessarie per l'uso del materiale elettrico in ambienti grisutosi.
L'allegato C descrive il marchio distintivo comunitario specifico per contrassegnare il materiale elettrico destinato all'uso in atmosfera grisutosa.
- La direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del consiglio n. 82/130/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 134 del 29 maggio 1991.
- Con il D.M. 8 aprile 1991, n. 228 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1991 ), si e' provveduto al recepimento di un precedente adeguamento al progresso tecnico ( direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 - Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 20 del 26 gennaio 1988) della direttiva n. 82/130/CEE .
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stessa articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. L' art. 2 del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228 , e' sostituito dal seguente articolo:
"Sino al 31 dicembre 2009 il materiale elettrico di cui all' art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150 , puo' essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione, anche se si continuano ad applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 della legge sopracitata, purche' la conformita' del materiale elettrico alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell' art. 8 della direttiva n. 82/130/CEE , prima del 1 gennaio 1993".
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 17 aprile 1989, n. 150 :
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge). - 1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisu' nonche', in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 , e 21 luglio 1982, n. 727 , al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisu' convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea".
"Art. 2 (Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva). - 1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, puo' essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:
a) conformita' alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformita' rilasciato a norma dell'art. 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'art. 5 e dell'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7.
2. Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.
3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti".
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Agli effetti della presente legge, per:
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge".
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 agosto 1994 Il Ministro: GNUTTI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 227
Allegato A
ALLEGATO A
NORME EUROPEE E RELATIVE NORME CEI
(I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti di generazione C
La lettera C dovra' figurare in testa al numero d'ordine del certificato)
======================================================================
| NORMA CEI | T I T O L O | NORMA EUROPEA |
|_____________________| |___________________________|
|Numero | Data | |Numero |Edizione| Data |
|________ |___________|__________________|_________|________|________|
|CEI 31-8 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 014| I | |
| |Novembre |elettriche per | | | |
| |1984 |atmosfere |Modifiche| |Marzo |
| | | | | | |
| | |potenzialmente |1 | |Luglio |
| | | | | |1979 |
| | |esplosive: |2 | |Giugno |
| | | | | |1982 |
| | |regole generali |3 e 4 | |Dicembre|
| | | | | |1982 |
| | | |5 | |Febbraio|
| | | | | |1986 |
|Varianti:| | | | | |
|V2 |Maggio 1989| | | | |
| | | | | | |
|V3 |Maggio 1989| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-5 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 015| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
|Varianti:|Novembre |elettriche per |Modifica | |Luglio |
| | | | | |1979 |
|V2 |1981 |atmosfere |1 | | |
| | |potenzialmente | | | |
| | |esplosive: | | | |
| | |costruzioni | | | |
| | |immerse | | | |
| | |in olio "O" | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-2 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 016| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
| | |elettriche per |Modifica | |Luglio |
| | | | | |1979 |
| | |atmosfere |1 | | |
| | |potenzialmente | | | |
| | |esplosive: | | | |
| | |modo di | | | |
| | |protezione | | | |
| | |e sovrapressione | | | |
| | |interna "p" | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-6 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 017| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
|Varianti:|Novembre |elettriche per |Modifica | |Luglio |
| | | | | |1979 |
|V2 |1981 |atmosfere |1 | | |
| | |potenzialmente | | | |
| | |esplosive: | | | |
| | |costruzioni sotto | | | |
| | |sabbia "q" | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-1 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 018| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
|Varianti:|Novembre |elettriche |Modifiche| | |
|V2 |1981 |per atmosfere |1 | |Luglio |
| | | | | |1979 |
| | |potenzialmente |2 | |Dicembre|
| | | | | |1982 |
|V3 |Novembre |esplosive: |3 | |Novembre|
| | | | | |1985 |
| |1984 |custodia a prova | | | |
| | |di esplosione "d" | | | |
|V5 |Febbraio | | | | |
| |1988 | | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-7 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 019| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
|Varianti:| |elettriche | | | |
|V2 |Novembre |per atmosfere |Modifiche| | |
| |1981 |potenzialmente |1 | |Luglio |
| | | | | |1979 |
| | |esplosive: modo di|2 | |Settem- |
| | | | | |bre 1983|
|V3 |Novembre |protezione a |3 | |Dicembre|
| | | | | |1985 |
| |1984 |sicurezza | | | |
| | |aumentata "e" | | | |
|V5 |Gennaio | | | | |
| |1989 | | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-9 |Marzo 1978 |Costruzioni |EN 50 020| I |Marzo |
| | | | | |1977 |
|Varianti:| |elettriche per |Modifiche| | |
|V1 |Gennaio |atmosfere |1 | |Luglio |
| | | | | |1979 |
| |1980 |potenzialmente | | | |
| | |esplosive: modo |2 | |Dicembre|
| | | | | |1985 |
|V2 |Gennaio |di protezione a | | | |
| |1989 |sicurezza | | | |
| | |intrinseca "i" | | | |
| | | | | | |
|CEI 31-13|Giugno 1989|Costruzioni |EN 50 028| I |Febbraio|
| | | | | |1987 |
| | |elettriche per | | | |
| | |atmosfere | | | |
| | |potenzialmente | | | |
| | |esplosive: | | | |
| | |incapsulamento "m"| | | |
======================================================================
Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.
Allegato B
ALLEGATO B
(Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato A)
Appendice 1
MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO
I
REGOLE GENERALI
(Norma europea EN 50 014)
Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della normativa europea EN 50 014 con il testo seguente:
"6.3.1. Materiale elettrico del gruppo I:
Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm(Elevato al Quadrato) o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacita' rispetto alla terra e' superiore a 3 pF nelle condizioni piu' sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.
Queste condizioni sono soddisfatte:
- con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7.8 della presente norma europea non deve superare:
- 1 G(Omega) (23 (Piu' o Meno) 2 C) e 50 (Piu' o Meno) 5% di
umidita' relativa, o
- 100 G(Omega) nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidita' specificate per il materiale elettrico: il simbolo "X" in questo caso andra' riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato al paragrafo 26.2.9;
- ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con 8,5 (Piu' o Meno) 0,5% di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non puo' essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio".
Appendice 2
Il testo dell'appendice 2 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 , e' soppresso.
Appendice 3
Il testo dell'appendice 3 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 , viene mantenuto integralmente.
Allegato C
ALLEGATO C
MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO
I
I. MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO
Parte di provvedimento in formato grafico
II. CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI
CONTROLLO
Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'art. 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli:
1. Il simbolo "S" per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito.
2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo.
3. Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo.
4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
5. Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato.
6. La designazione del tipo fornito dal costruttore.
7. Il numero di fabbricazione.
8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovra' riportare il simbolo "x" dopo gli estremi del certificato di prova.
9. Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche.
10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
Parte di provvedimento in formato grafico