075U0398
075U0398
Accord Accord Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 23 aprile 1975 n. 398)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 25 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 aprile 1975 LEONE MORO - RUMOR - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE
Accord
Accord
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO
FRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
Considerando che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati "gli Stati", sono firmatari del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, qui di seguito denominato "il Trattato", che e' stato aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968 ed e' entrato in vigore il 5 marzo 1970;
Ricordando che in virtu' dell'articolo IV, paragrafo 1 del Trattato nulla del Trattato dovra' essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni e in conformita' degli articoli I e II del Trattato;
Ricordando che in conformita' dell'articolo IV, paragrafo 2 del Trattato tutte le Parti si impegnano a facilitare ed hanno il diritto di partecipare al piu' completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare;
Ricordando d'altronde che, conformemente a quanto disposto dallo stesso paragrafo, tutte le Parti che ne hanno la possibilita' coopereranno inoltre nel contribuire da sole e con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, specialmente nei territori dei Paesi non dotati di armi nucleari, Parti del Trattato;
Considerando che l'articolo III, paragrafo 1 del Trattato prevede che ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del Trattato si impegna ad accettare le salvaguardie, quali saranno fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, qui di seguito denominata "l'Agenzia", conformemente allo statuto dell'Agenzia, qui di seguito denominato "lo statuto", e al sistema di salvaguardia dell'Agenzia, al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti da detto Stato in base al Trattato, in vista di impedire la distrazione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari;
Considerando che l'articolo III, paragrafo 4 prevede che gli Stati non militarmente nucleari Parti del Trattato concluderanno accordi con l'Agenzia al fine di far fronte alle disposizioni di detto articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformita' con lo statuto;
Considerando che gli Stati sono membri della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), qui di seguito denominata "la Comunita'", e hanno trasferito ad Istituzioni comuni alle Comunita' Europee poteri normativi, esecutivi e giurisdizionali che tali Istituzioni esercitano per diritto proprio nei settori di loro competenza e che possono produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri;
Considerando che in questo quadro istituzionale, la Comunita' ha fra l'altro il compito di assicurare, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non siano distolte per scopi diversi da quelli originari; che dal momento dell'entrata in vigore del Trattato nei territori degli Stati, la Comunita' dovra' pertanto accertarsi, mediante il controllo istituito dal Trattato EURATOM, che le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche esercitate nei territori degli Stati non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari;
Considerando che questi controlli comprendono in particolare la dichiarazione alla Comunita' delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti nucleari, la tenuta e la presentazione delle scritture contabili relative alle operazioni, in modo da rendere possibile tenere la contabilita' delle materie nucleari per la Comunita' nel suo complesso, ispezioni da parte di agenti della Comunita', e un sistema di sanzioni;
Considerando che la Comunita' ha il compito di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali relazioni atte a promuovere il progresso nell'impiego dell'energia nucleare, per scopi pacifici e che essa e espressamente abilitata ad assumere impegni particolari in materia di controlli d'intesa con uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale;
Considerando che il sistema internazionale di salvaguardia dell'Agenzia di cui al Trattato comprende in particolare disposizioni per la comunicazione all'Agenzia dei dati di progetto, la tenuta di registri, la presentazione all'Agenzia di rapporti su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie, ispezioni effettuate da ispettori dell'Agenzia, prescrizioni per l'istituzione e la tenuta di un sistema di contabilita' e di controllo delle materie nucleari da parte di uno Stato e provvedimenti relativi alla verifica della non distrazione di tali materie;
Considerando che l'Agenzia, alla luce delle sue responsabilita' statutarie e delle sue relazioni con l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha la responsabilita' di dare alla comunita' internazionale ogni affidamento sull'applicazione di efficaci salvaguardie in base al Trattato;
Prendendo Atto che gli Stati che erano membri della Comunita' al momento della firma del Trattato hanno reso noto a quest'occasione, che le salvaguardie previste dall'articolo III, paragrafo 1 del Trattato dovevano essere enunciate in un accordo di verifica tra la Comunita', gli Stati e l'Agenzia e definite in modo da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati e della Comunita';
Considerando che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Consiglio", ha approvato una serie completa di disposizioni tipo riguardanti struttura e contenuto degli accordi da concludere tra Agenzia e Stati nel quadro del Trattato, che serviranno di base per negoziare accordi di salvaguardia fra l'Agenzia e gli Stati non dotati di armi nucleari Parti del Trattato;
Considerando che, in virtu' dell'articolo III A./5 dello Statuto, l'Agenzia e' abilitata ad applicare salvaguardie, a richiesta delle Parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale, oppure, a richiesta di uno Stato, a qualsiasi attivita' di detto Stato nel campo dell'energia atomica;
Considerando che l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati desiderano evitare inutili duplicazioni delle attivita' di salvaguardia, l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati si impegnano, conformemente all'articolo III, paragrafo 1 del Trattato, ad accettare, ai sensi del presente Accordo, salvaguardie su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei loro territori, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Art. 2
Articolo 2
L'Agenzia avra' il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Accordo salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Art. 3
Articolo 3
a) La Comunita' si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materie grezze e alle materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, a cooperare con l'Agenzia, ai sensi del presente Accordo, al fine di accertare che dette materie grezze e materie fissili speciali non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
b) Nell'accertare che non vi e' stata distrazione di materie nucleari dagli impieghi pacifici ad armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, l'Agenzia applichera' le sue salvaguardie, ai sensi del presente Accordo, in modo tale da metterla in condizione di verificare i risultati del sistema di salvaguardie della Comunita'.
La verifica dell'Agenzia comprendera', fra l'altro, misure e osservazioni indipendenti eseguite dall'Agenzia in conformita' delle procedure specificate nel presente Accordo. Nella sua verifica, l'Agenzia terra' debito conto dell'efficacia del sistema di salvaguardia della Comunita' conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 4
Articolo 4
L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati coopereranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, per agevolare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo ed eviteranno inutili duplicazioni delle attivita' di salvaguardia.
Art. 5
Articolo 5
Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da:
a) evitare di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' o la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari;
b) evitare indebite interferenze nelle attivita' nucleari pacifiche nella Comunita', e in particolar modo nell'esercizio degli impianti;
c) essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attivita' nucleari.
Art. 6
Articolo 6
a) L'Agenzia prendera' ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente Accordo.
b) i) L'Agenzia non pubblichera' ne' comunichera' ad alcuno Stato, ne' organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente Accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente Accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilita' nell'attuazione del presente Accordo.
ii) Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunita' vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Art. 7
Articolo 7
a) Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, si dovra' tenere pienamente conto del progresso tecnologico nel settore delle salvaguardie e ci si dovra' adoperare in tutti i modi per assicurare un rapporto ottimale tra costo ed efficacia e l'applicazione del principio di salvaguardare efficacemente il flusso delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo con l'uso di strumenti ed altre tecniche in determinati punti strategici nella misura in cui la tecnologia presente o futura lo consenta.
b) Al fine di garantire un rapporto ottimale tra costo ed efficacia, si dovra' fare uso ad esempio di mezzi come:
i) il contenimento, in modo da determinare le aree di bilancio materie per scopi contabili;
ii) tecniche statistiche e campionamenti aleatori per valutare il flusso delle materie nucleari;
iii) la concentrazione delle attivita' di verifica in quelle fasi del ciclo di combustibile nucleare in cui sono prodotte, trattate, usate o immagazzinate materie nucleari dalle quali e' possibile produrre senza difficolta' armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e la riduzione al minimo delle attivita' di verifica relative ad altre materie nucleari, a condizione che cio' non sia d'intralcio all'attuazione del presente Accordo.
Art. 8
Articolo 8
a) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, la Comunita', conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo, fornira' all'Agenzia informazioni riguardanti le materie nucleari soggette a tali salvaguardie e quelle caratteristiche degli impianti che hanno rilevanza per la salvaguardia di tali materie.
b) i) L'Agenzia richiedera' soltanto le informazioni strettamente necessarie all'adempimento delle sue responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
ii) Le informazioni riguardanti gli impianti saranno limitate al minimo necessario per salvaguardare le materie nucleari soggette alle salvaguardie ai sensi del presente Accordo.
c) Se la Comunita' lo richiedera', l'Agenzia sara' disposta ad esaminare in locali della Comunita' le informazioni descrittive che la Comunita' considera di carattere particolarmente delicato. Non sara' necessario che tali dati siano trasmessi materialmente all'Agenzia, purche' essi siano conservati in locali della Comunita', in modo che l'Agenzia possa esaminarli nuovamente senza difficolta'.
Art. 9
Articolo 9
a) i) L'Agenzia dovra' ottenere il consenso della Comunita' e degli Stati per la designazione degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati.
ii) Se la Comunita', all'atto della proposta di una designazione o in qualsiasi altro momento a designazione avvenuta, dovesse opporsi a tale designazione, l'Agenzia proporra' alla Comunita' e agli Stati una designazione alternativa o piu' designazioni.
iii) Qualora, in conseguenza del ripetuto rifiuto della Comunita' di accettare la designazione di ispettori dell'Agenzia, le ispezioni da compiere ai sensi del presente Accordo fossero ostacolate, il Consiglio, informato dal Direttore Generale dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Direttore Generale", in merito a tale rifiuto esaminera' il caso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.
b) La Comunita' e gli Stati interessati adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare che gli ispettori dell'Agenzia possano effettivamente disimpegnare le loro funzioni ai sensi del presente Accordo.
Le visite e le attivita' degli ispettori dell'Agenzia saranno predisposte in modo da:
i) ridurre al minimo le turbative e gli inconvenienti che potrebbero derivarne alla Comunita' e agli Stati e alle attivita' nucleari oggetto dell'ispezione;
ii) assicurare la tutela dei segreti industriali o di qualsiasi altra informazione riservata che venga a conoscenza degli ispettori dell'Agenzia.
Art. 10
Articolo 10
Ciascuno Stato applichera' nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonche' dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Art. 11
Articolo 11
Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari allorche' la Comunita' e l'Agenzia avranno determinato che le materie sono state consumate, oppure diluite in misura tale da non essere piu' utilizzabili per alcuna attivita' nucleare che abbia rilevanza dal punto di vista delle salvaguardie, oppure siano divenute praticamente irrecuperabili.
Art. 12
Articolo 12
La Comunita' notifichera' all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo all'esterno dei territori degli Stati, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari quando lo Stato destinatario ne avra' assunto la responsabilita', in base a quanto disposto dal presente Accordo. L'Agenzia terra' documenti nei quali figuri ciascun trasferimento e se del caso, la riapplicazione delle salvaguardie alle materie nucleari trasferite.
Art. 13
Articolo 13
Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo dovessero essere usate in attivita' non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o ceramiche, la Comunita', prima che le materie vengano utilizzate in questo modo, concordera' con l'Agenzia le circostanze in base alle quali le salvaguardie applicabili a tali materie ai sensi del presente Accordo potranno essere fatte cessare.
Art. 14
Articolo 14
Qualora uno Stato intenda esercitare la sua facolta' di usare materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo in un'attivita' nucleare che non richieda l'applicazione di tali salvaguardie, si applicheranno le seguenti procedure:
a) La Comunita' e lo Stato indicheranno all'Agenzia l'attivita' di cui trattasi e lo Stato precisera':
i) che l'uso delle materie nucleari in un'attivita' militare non interdetta non sara' in contrasto con un eventuale impegno dello Stato che comporti l'applicazione di salvaguardie dell'Agenzia e preveda che le materie saranno usate soltanto in un'attivita' nucleare pacifica;
ii) che durante il periodo di non applicazione delle salvaguardie previste dal presente accordo le materie nucleari non saranno usate per la produzione di armi nucleari o di altri congegni, esplosivi nucleari.
b) L'Agenzia e la Comunita' addiverranno ad intese in base alle quali, limitatamente al tempo in cui le materie nucleari saranno usate in tale attivita', non si applicheranno le salvaguardie previste dal presente accordo. Tali intese identificheranno, nella misura del possibile, il periodo o le circostanze durante i quali dette salvaguardie non troveranno applicazione. In tutti i casi, le salvaguardie previste dal presente Accordo troveranno nuovamente applicazione non appena le materie nucleari saranno reimpiegate in un'attivita' nucleare pacifica. L'Agenzia sara' tenuta informata del quantitativo totale e della composizione di dette materie esistenti nel territorio dello o degli Stati e di qualsiasi trasferimento di dette materie fuori dal territorio dello o degli Stati.
c) Ogni intesa sara' presa con l'accordo dell'Agenzia. Tale accordo sara' dato il piu' sollecitamente possibile e avra' per oggetto soltanto questioni come, fra l'altro, le disposizioni relative ai termini e alle procedure o ai rapporti da elaborare, ma non implichera' alcuna approvazione dell'attivita' militare, ne' la conoscenza di segreti militari relativi a tale attivita', ne' si riferira' all'uso in essa fatto dalle materie nucleari.
Art. 15
Articolo 15
L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese sostenute da ciascuno di essi nell'adempimento delle rispettive responsabilita' ai sensi del presente Accordo. Tuttavia, se la Comunita', gli Stati o persone sotto la loro giurisdizione sosterranno spese straordinarie a seguito di una richiesta specifica dell'Agenzia, l'Agenzia rimborsera' tali spese sempre che vi abbia dato il suo accordo in anticipo. In ogni caso, l'Agenzia sopportera' il costo di qualsiasi operazione di misura o di campionamento supplementare eventualmente richiesta dagli ispettori dell'Agenzia.
Art. 16
Articolo 16
La Comunita' e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilita' verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente Accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.
Art. 17
Articolo 17
Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunita' o di uno Stato nei confronti dell'Agenzia o da parte dell'Agenzia nei confronti della Comunita' o di uno Stato per qualsiasi danno derivante dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, esclusi i danni derivanti da un incidente nucleare, sara' regolata in conformita' al diritto internazionale.
Art. 18
Articolo 18
Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del Direttore Generale, decida che un provvedimento della Comunita' o di uno Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, e' essenziale ed urgente per poter verificare che le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non sono state distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, potra' invitare la Comunita' o quello Stato ad adottare senza indugi il provvedimento del caso, a prescindere dalle procedure eventualmente avviate per il componimento della controversia a norma dell'articolo 22.
Art. 19
Articolo 19
Qualora il Consiglio, una volta esaminate le informazioni del caso riferitegli dal Direttore Generale, costati che l'Agenzia non e' in grado di verificare che non vi sia stata distrazione di materie nucleari che devono essere sottoposte alle salvaguardie previste dal presente Accordo verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, esso potra' predisporre le comunicazioni previste dall'articolo XII, paragrafo C dello statuto e potra' anche adottare, in quanto applicabili, gli altri provvedimenti contemplati in detto paragrafo. Nel far cio', il Consiglio terra' conto del grado di sicurezza offerto dalle misure di salvaguardia che sono state applicate ed offrira' alla Comunita' o allo Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, ogni ragionevole occasione di fornirgli tutte le necessarie rassicurazioni.
Art. 20
Articolo 20
A richiesta dell'Agenzia, della Comunita' o di uno Stato, avranno luogo consultazioni su qualsiasi questione che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo.
Art. 21
Articolo 21
La Comunita' e gli Stati avranno il diritto di richiedere che qualsiasi questione sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo sia esaminata dal Consiglio. Il Consiglio invitera' la Comunita' e lo Stato interessato a partecipare all'esame di ogni siffatta questione.
Art. 22
Articolo 22
Ogni controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo, salvo controversia relativa a una costatazione fatta dal Consiglio in base all'articolo 19 o a un provvedimento preso dal Consiglio in conseguenza di tale costatazione, che non sia composta mediante negoziato o altra procedura approvata dall'Agenzia, dalla Comunita' e dagli Stati sara', a richiesta di uno qualsiasi di essi, rinviata ad un tribunale arbitrale composto di cinque arbitri.
La Comunita' e gli Stati designeranno due arbitri, l'Agenzia designera' del pari due arbitri, e i quattro arbitri in tal modo designati ne eleggeranno un quinto, che sara' presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, la Comunita' e gli Stati, o l'Agenzia, non avranno designato ciascuno due arbitri, la Comunita' o l'Agenzia potranno richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare detti arbitri. La stessa procedura sara' seguita se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del quarto arbitro, non sara' stato eletto il quinto arbitro. Il Quorum sara' costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale e per tutte le decisioni sara' necessario il parere concordante di almeno tre arbitri. La procedura arbitrale sara' fissata dal tribunale. Le decisioni del tribunale saranno vincolanti per l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati interessati.
Art. 23
Articolo 23
a) Il presente Accordo entrera' in vigore nei confronti degli Stati non dotati di armi nucleari Parti del Trattato, che divengano membri della Comunita', all'atto della:
i) notifica all'Agenzia da parte dello Stato interessato che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore del presente Accordo;
ii) notifica all'Agenzia da parte della Comunita' che essa e' in condizione di applicare le sue salvaguardie nei confronti di quello Stato agli effetti del presente Accordo.
b) Qualora lo Stato interessato avesse concluso con l'Agenzia altri accordi per l'applicazione delle salvaguardie delle Agenzie, l'applicazione delle salvaguardie dell'Agenzia ai sensi di detti accordi restera' sospesa dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di detto Stato, per il periodo di validita' del presente Accordo, sempreche', tuttavia, lo Stato continui ad assolvere l'impegno assunto in quegli accordi di non utilizzare alcuno degli articoli in essi contemplati in modo da favorire scopi militari.
Art. 24
Articolo 24
a) L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno di essi, in merito agli emendamenti del presente Accordo.
b) Tutti gli emendamenti richiederanno l'accordo dell'Agenzia, della Comunita' e degli Stati.
c) Il Direttore Generale informera' tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni emendamento relativo al presente Accordo.
Art. 25
Articolo 25
a) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data alla quale l'Agenzia ricevera' dalla Comunita' e dagli Stati comunicazione scritta che sono state perfezionate le procedure interne relative all'entrata in vigore. Il Direttore Generale informera' tempestivamente tutti gli Stati Membri dell'Agenzia dell'entrata in vigore del presente Accordo.
b) Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando gli Stati saranno Parti del Trattato.
Art. 26
Articolo 26
Il Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante. Il termine "Accordo" nel senso usato nel presente strumento significa congiuntamente l'Accordo e il Protocollo.
Art. 27
Articolo 27
Questa parte dell'Accordo ha lo scopo di precisare, per quanto necessario, le procedure da seguire per l'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui alla Parte I.
Art. 28
Articolo 28
L'obiettivo delle salvaguardie di cui al presente Accordo consiste nell'individuare tempestivamente la distrazione di quantita' significative di materie nucleari dalle attivita' nucleari pacifiche alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o per scopi sconosciuti, e nello scoraggiare tale distrazione mediante il rischio che essa sia prontamente scoperta.
Art. 29
Articolo 29
Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nell'articolo 28, la contabilita' delle materie costituira' un provvedimento di salvaguardia di importanza fondamentale, e il contenimento e la sorveglianza importanti provvedimenti complementari.
Art. 30
Articolo 30
La conclusione tecnica delle attivita' di verifica dell'Agenzia sara' costituita da una dichiarazione, dalla quale risulti, per ogni area di bilancio materie, la quantita' delle materie non contabilizzata in un determinato periodo e nella quale siano specificati i limiti di precisione delle quantita' indicate.
Art. 31
Articolo 31
In base all'articolo 3, l'Agenzia, nell'espletamento delle sue attivita' di verifica, si avvarra' nel modo piu' ampio del sistema di salvaguardie della Comunita'.
Art. 32
Articolo 32
Il sistema di contabilita' e di controllo delle materie nucleari della Comunita' ai termini del presente Accordo sara' basato su una struttura di aree di bilancio materie. La Comunita', nell'applicare le sue salvaguardie, si avvarra' e, per quanto necessario, adottera', secondo i casi e secondo quanto specificato negli accordi sussidiari, provvedimenti del tipo seguente:
a) un sistema di misure per determinare le quantita' di materie nucleari ricevute, prodotte, spedite, perdute o in altro modo tolte dall'inventario, e le quantita' esistenti in inventario;
b) la valutazione della precisione e dell'accuratezza delle misure e la stima dell'incertezza di misura;
c) procedure per identificare, esaminare e valutare le differenze nelle misure mittente/destinatario;
d) procedure per effettuare un inventario fisico;
e) procedure per valutare l'accumularsi dell'inventario non misurato e delle perdite non misurate;
f) un sistema di documenti contabili e di rapporti che indichi, per ogni area di bilancio materie, l'inventario delle materie nucleari e le variazioni intervenute in tale inventario, comprese le entrate nell'area di bilancio materie e le uscite al di fuori di essa;
g) disposizioni dirette ad assicurare che le procedure ed i metodi contabili siano eseguiti correttamente;
h) procedure per l'inoltro di rapporti all'Agenzia a norma degli articoli da 59 a 65, 67, 68 e 69.
Art. 33
Articolo 33
Le salvaguardie previste dal presente Accordo non si applicheranno alle materie durante le operazioni di estrazione o di trattamento dei minerali.
Art. 34
Articolo 34
a) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno esportate direttamente o indirettamente nel territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del presente Accordo, la Comunita' informera' l'Agenzia della loro quantita', composizione e destinazione, a meno che esse siano esportate per scopi specificamente non nucleari.
b) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase del ciclo di combustibile nucleare descritta al paragrafo c) saranno importate nei territori degli Stati, la Comunita' informera' l'Agenzia della quantita' e composizione di dette materie, a meno che esse siano importate per scopi specificamente non nucleari.
c) Quando materie nucleari di composizione e purezza adatte alla fabbricazione di combustibile o all'arricchimento isotopico lasceranno l'impianto o la fase di trattamento nella quale sono state prodotte, oppure quando tali materie nucleari, o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in una fase ulteriore del ciclo di combustibile nucleare, saranno importate nei territori degli Stati, le materie nucleari saranno assoggettate alle altre procedure di salvaguardia specificate nel presente Accordo.
Art. 35
Articolo 35
a) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 11. Qualora le condizioni di detto articolo non fossero soddisfatte, ma la Comunita' ritenesse che il ricupero dai residui delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non fosse per il momento materialmente eseguibile o opportuno, l'Agenzia e la Comunita' si consulteranno in merito agli idonei provvedimenti di salvaguardia da adottarsi.
b) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari, alle condizioni specificate nell'articolo 13, sempreche' l'Agenzia e la Comunita' convengano che il ricupero di tali materie nucleari e' praticamente impossibile.
Art. 36
Articolo 36
A richiesta della Comunita', l'Agenzia esentera' le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo:
a) le materie fissili speciali usate in quantita' dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti;
b) le materie nucleari usate in attivita' non nucleari conformemente all'articolo 13, qualora siano ricuperabili;
c) il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio 238 superiore all'80 per cento.
Art. 37
Articolo 37
A richiesta della Comunita', l'Agenzia esentera' dalle salvaguardie previste dal presente Accordo le materie nucleari che altrimenti sarebbero soggette a tali salvaguardie, a condizione che la quantita' totale di materie nucleari che e' stata esentata nei territori degli Stati a norma del presente articolo non superi in alcun momento:
a) un chilogrammo in totale di materie fissili speciali, che possono consistere di uno o piu' dei seguenti prodotti:
i) plutonio;
ii) uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,2 (20 per cento), calcolato moltiplicando il suo peso per il suo arricchimento;
iii) uranio con un arricchimento inferiore a 0,2 (20 per cento) e superiore a quello dell'uranio naturale, calcolato moltiplicando il suo peso per cinque volte il quadrato del suo arricchimento;
b) dieci tonnellate metriche in totale di uranio naturale e uranio impoverito con un arricchimento superiore a 0,005 (0,5 per cento);
c) venti tonnellate metriche di uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5 per cento);
d) venti tonnellate metriche di torio;
oppure quei quantitativi maggiori che potranno essere specificati dal Consiglio per applicazione uniforme.
Art. 38
Articolo 38
Se le materie nucleari esentate dovranno essere trattate o immagazzinate insieme con materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, saranno prese disposizioni per riapplicare ad esse tali salvaguardie.
Art. 39
Articolo 39
La Comunita' concludera' con l'Agenzia Accordi Sussidiari che specificheranno in dettaglio, nella misura necessaria per consentire all'Agenzia di adempiere le sue responsabilita' di cui al presente Accordo in modo concreto ed efficiente, come applicare le procedure fissate dal presente Accordo.
Gli Accordi Sussidiari potranno essere ampliati o modificati mediante accordo fra l'Agenzia e la Comunita', senza emendare il presente Accordo.
Art. 40
Articolo 40
Gli Accordi Sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del presente Accordo; o al piu' presto possibile dopo di essa. L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati si adopereranno perche' essi entrino in vigore entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, una proroga di tale termine richiedera' l'accordo dell'Agenzia, della Comunita' e degli Stati. La Comunita' trasmettera' quanto prima all'Agenzia le informazioni necessarie per completare gli Accordi Sussidiari. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Agenzia avra' il diritto di applicare le procedure da esso contemplate nei confronti delle materie nucleari elencate nell'inventario previsto dall'articolo 41, anche se gli Accordi Sussidiari non sono ancora entrati in vigore.
Art. 41
Articolo 41
Sulla base del rapporto iniziale previsto dall'articolo 62, l'Agenzia approntera' un inventario unificato di tutte le materie nucleari che si trovano nei territori degli Stati e sono soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, indipendentemente dalla loro origine, e terra' detto inventario sulla base dei rapporti successivi e dei risultati delle sue attivita' di verifica. Copie dell'inventario saranno messe a disposizione della Comunita' ad intervalli da concordare.
Art. 42
Articolo 42
Ai sensi dell'articolo 8, le informazioni descrittive riguardanti gli impianti esistenti saranno comunicate all'Agenzia dalla Comunita' durante la discussione degli Accordi Sussidiari.
Le scadenze per l'inoltro delle informazioni descrittive dei nuovi impianti saranno specificate negli Accordi Sussidiari e tali informazioni saranno comunicate al piu' presto possibile prima che le materie nucleari siano introdotte in un nuovo impianto.
Art. 43
Articolo 43
Le informazioni descrittive da comunicare all'Agenzia comprenderanno, nei riguardi di ogni impianto, se del caso:
a) l'identificazione dell'impianto, con indicazione del suo carattere generale, dello scopo, della capacita' nominale e della ubicazione, nonche' del nome e dell'indirizzo, ai fini degli affari correnti;
b) una descrizione dell'impostazione generale dell'impianto con riguardo, entro i limiti del possibile, alla forma, ubicazione e flusso di materie nucleari e allo schema generale degli elementi importanti delle attrezzature che usano, producono o trattano materie nucleari;
c) una descrizione delle caratteristiche dell'impianto per quanto riguarda la contabilita' materie, il contenimento e la sorveglianza;
d) una descrizione delle procedure esistenti o proposte presso l'impianto, nonche' di quelle proposte per la contabilita' e il controllo delle materie nucleari, con particolare riguardo alle aree di bilancio materie determinate dall'esercente, alle misure di flusso e alle procedure per effettuare l'inventario fisico.
Art. 44
Articolo 44
Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo saranno del pari comunicate all'Agenzia per ogni impianto, qualora cio' sia specificato negli accordi sussidiari. La Comunita' fornira' all'Agenzia informazioni supplementari sulle procedure sanitarie e di sicurezza che l'Agenzia dovra' osservare ed alle quali gli ispettori dell'Agenzia si dovranno attenere nell'impianto.
Art. 45
Articolo 45
L'Agenzia ricevera' dalla Comunita', a scopo di esame, le informazioni descrittive relative ad una modifica che abbia importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, e sara' informata di qualsiasi cambiamento nelle informazioni ad essa comunicate ai sensi dell'articolo 44, con un anticipo sufficiente per poter adattare, qualora necessario, le procedure di salvaguardia applicabili in base al presente Accordo.
Art. 46
Articolo 46
Scopo dell'esame delle informazioni descrittive
Le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia saranno usate per i seguenti scopi:
a) identificare le caratteristiche degli impianti e delle materie nucleari che hanno rilevanza agli effetti dell'applicazione delle salvaguardie alle materie nucleari in modo sufficientemente particolareggiato per agevolare la verifica;
b) determinare le aree di bilancio materie che saranno usate per fini contabili in base al presente Accordo e scegliere quei punti strategici che costituiscono punti-chiave di misurazione e che saranno usati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari nella delimitazione di tali aree di bilancio materie saranno usati tra l'altro i seguenti criteri:
i) la dimensione dell'area di bilancio materie sara' determinata in correlazione con la precisione con la quale il bilancio materie potra' essere stabilito;
ii) per determinare l'area di bilancio materie si ricorrera' ogni qualvolta possibile al contenimento e alla sorveglianza quali mezzi per assicurare la completezza delle misurazioni del flusso, semplificando in tal modo l'applicazione delle salvaguardie e concentrando le operazioni di misurazione nei punti-chiave di misurazione;
iii) a richiesta della Comunita' o dello Stato interessato, potra' essere costituita una speciale area di bilancio materie intorno ad una fase di processo che comporti informazioni commercialmente delicate;
c) fissare la frequenza nominale e le procedure per l'effettuazione dell'inventario fisico delle materie nucleari a fini contabili in base al presente Accordo;
d) fissare le prescrizioni relative ai documenti contabili ed ai rapporti e le procedure di valutazione dei documenti contabili;
e) fissare le prescrizioni e le procedure relative alla verifica della quantita' e dell'ubicazione delle materie nucleari;
f) scegliere le opportune combinazioni di metodi e tecniche di contenimento e di sorveglianza oltre ai punti strategici nei quali esse saranno applicate.
I risultati dell'esame delle informazioni descrittive, concordati dall'Agenzia e dalla Comunita', saranno inclusi negli. Accordi Sussidiari.
Art. 47
Articolo 47
Riesame delle informazioni descrittive
Le informazioni descrittive saranno riesaminate alla luce dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di esercizio, degli sviluppi della tecnologia delle salvaguardie o dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di verifica, allo scopo di modificare i provvedimenti presi ai sensi dell'articolo 46.
Art. 48
Articolo 48
Verifica delle informazioni descrittive
L'Agenzia, in cooperazione con la Comunita' e lo Stato interessato, potra' inviare ispettori agli impianti per verificare le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia a norma degli articoli da 42 a 45 per gli scopi di cui all'articolo 46.
Art. 49
Articolo 49
Quando le materie nucleari sono normalmente da utilizzare all'esterno degli impianti, l'Agenzia ricevera' dalla Comunita', secondo i casi, le seguenti informazioni:
a) una descrizione generale dell'uso delle materie nucleari, la loro collocazione, nonche' il nome e l'indirizzo dell'utilizzatore, ai fini degli affari correnti;
b) una descrizione generale delle procedure esistenti o proposte per la contabilita' e il controllo delle materie nucleari, come specificato negli Accordi Sussidiari.
L'Agenzia sara' tempestivamente informata dalla Comunita' di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle informazioni comunicate ai sensi del presente articolo.
Art. 50
Articolo 50
Le informazioni comunicate all'Agenzia a norma dell'articolo 49 potranno essere usate, nella misura in cui esse siano pertinenti, per gli scopi indicati all'articolo 46, paragrafi da b) a f).
Art. 51
Articolo 51
La Comunita' provvedera' affinche' nei riguardi di ogni area di bilancio materie siano tenuti documenti contabili. I documenti contabili da tenere saranno descritti negli accordi sussidiari.
Art. 52
Articolo 52
La Comunita' prendera' le disposizioni per agevolare l'esame dei documenti contabili da parte degli ispettori dell'Agenzia, soprattutto se detti documenti non saranno tenuti in inglese, francese, russo o spagnolo.
Art. 53
Articolo 53
I documenti contabili saranno conservati per almeno cinque anni.
Art. 54
Articolo 54
I documenti contabili comprenderanno, secondo i casi:
a) documenti contabili relativi a tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
b) documenti relativi all'esercizio degli impianti contenenti tali materie nucleari.
Art. 55
Articolo 55
Il sistema di misurazione sul quale si baseranno i documenti contabili usati per la preparazione dei rapporti dovra' essere conforme ai piu' recenti criteri internazionali oppure sara' qualitativamente equivalente a tali criteri.
Art. 56
Articolo 56
I documenti contabili comprenderanno, per ogni area di bilancio materie, le seguenti scritture:
a) ogni variazione di inventario, in modo da permettere in qualsiasi momento una determinazione dell'inventario contabile;
b) tutti i risultati delle misurazioni usati per determinare l'inventario fisico;
c) tutti gli aggiustamenti e le correzioni apportate nei confronti delle variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.
Art. 57
Articolo 57
Per tutte le variazioni d'inventario e per tutti gli inventari fisici i documenti contabili indicheranno per ogni partita di materie nucleari: l'identificazione delle materie, i dati della partita e i dati fonte. I documenti contabili indicheranno separatamente in ciascuna partita di materia nucleare la quantita' di uranio di torio e di plutonio. Per ogni variazione d'inventario, saranno indicate la data delle variazioni e, se del caso, l'area di bilancio materie di origine e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
Art. 58
Articolo 58
Documenti contabili d'esercizio
I documenti contabili d'esercizio indicheranno, secondo i casi, per ogni area di bilancio materie:
a) i dati di esercizio usati per determinare i cambiamenti nelle quantita' e nella composizione delle materie nucleari;
b) i dati ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti e dal campionamento ed analisi, le procedure per controllare la qualita' delle misure e le stime indirette di errori casuali e sistematici;
c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da assicurare la sua esattezza e completezza;
d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entita' di ogni perdita accidentale o non misurata che possa prodursi.
Art. 59
Articolo 59
La Comunita' fornira' all'Agenzia i rapporti di cui agli articoli da 60 a 65, 67, 68 e 69 per i materiali nucleari soggetti alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Art. 60
Articolo 60
I rapporti saranno redatti in inglese, francese, russo o spagnolo, salvo diversa disposizione degli Accordi Sussidiari.
Art. 61
Articolo 61
I rapporti si baseranno sui documenti contabili tenuti a norma degli articoli da 51 a 58 e consisteranno, secondo i casi, di rapporti contabili e di rapporti speciali.
Art. 62
Articolo 62
L'Agenzia ricevera' dalla Comunita' un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo. Il rapporto iniziale sara' inoltrato all'Agenzia entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese civile nel quale il presente Accordo entrera' in vigore, e riflettera' la situazione esistente all'ultimo giorno di detto mese.
Art. 63
Articolo 63
La Comunita' comunichera' all'Agenzia i seguenti rapporti contabili per ogni area di bilancio materie:
a) rapporti sulle variazioni di inventario nei quali figurino tutti i cambiamenti intervenuti nell'inventario delle materie nucleari. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli accordi sussidiari;
b) rapporti sul bilancio materie nei quali figuri il bilancio materie basato su un inventario fisico delle materie nucleari effettivamente presenti nell'area di bilancio materie. I rapporti saranno inoltrati non appena possibile e comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari.
I rapporti si baseranno sui dati disponibili alla data della loro stesura e, secondo le necessita', potranno essere corretti ad una data successiva.
Art. 64
Articolo. 64
I rapporti sulle variazioni di inventario conterranno l'identificazione e i dati della partita per ciascuna partita di materie nucleari, la data della variazione di inventario e, se del caso, l'area di bilancio materie di origine e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario. Questi rapporti saranno accompagnati da note sommarie destinate a:
a) spiegare le variazioni d'inventario, sulla base dei dati di esercizio contenuti nei documenti contabili di esercizio di cui all'articolo 58, paragrafo a);
b) descrivere, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari, il programma di esercizio previsto, in particolar modo l'esecuzione dell'inventario fisico.
Art. 65
Articolo 65
La Comunita' riferira' in merito ad ogni variazione, aggiustamento e correzione di inventario periodicamente in un elenco ricapitolativo oppure separatamente. Le variazioni d'inventario saranno comunicate per partita. Come specificato negli Accordi Sussidiari, le variazioni d'inventario minori delle materie nucleari, come ad esempio i trasferimenti di campioni analitici, potranno essere cumulate in una partita e comunicate come un'unica variazione di inventario.
Art. 66
Articolo 66
L'Agenzia fornira' alla Comunita' ad uso delle Parti interessate, per ogni area di bilancio materie, dichiarazioni semestrali relative all'inventario contabile delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo, sulla scorta dei rapporti di variazione di inventario relativi al periodo coperto da ciascuna di tali dichiarazioni.
Art. 67
Articolo 67
I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo diverso accordo fra l'Agenzia e la Comunita':
a) inventario fisico iniziale;
b) variazioni d'inventario (prima aumenti, quindi diminuzioni);
c) inventario contabile finale;
d) differenze mittente/destinatario;
e) inventario contabile, finale aggiustato;
f) inventario fisico finale;
g) materie non contabilizzate.
Una dichiarazione dell'inventario fisico, nel quale tutte le partite figurino separatamente e dove per ogni partita sia specificata l'identificazione delle materie, e i dati relativi alla partita, sara' allegata a ciascun rapporto di bilancio materie.
Art. 68
Articolo 68
Rapporti speciali
La Comunita' compilera' entro il piu' breve termine rapporti speciali:
a) qualora incidenti o circostanze insoliti inducessero la Comunita' a ritenere che vi siano o vi possano essere state perdite di materie nucleari eccedenti i limiti a tal fine specificati negli Accordi Sussidiari;
b) qualora il contenimento fosse inaspettatamente cambiato rispetto a quello specificato negli Accordi Sussidiari in misura da rendere possibile la rimozione non autorizzata di materie nucleari.
Art. 69
Articolo 69
Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti
Ad eventuale richiesta dell'Agenzia, la Comunita' fornira' complementi di informazioni o chiarimenti su qualsiasi rapporto, nella misura in cui cio' sia necessario ai fini delle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Art. 70
Articolo 70
Disposizioni generali
L'Agenzia avra' il diritto di effettuare ispezioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 71
Articolo 71
L'Agenzia potra' compiere ispezioni ad hoc allo scopo di:
a) verificare le informazioni contenute nel rapporto iniziale sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo e identificare e verificare i cambiamenti intervenuti nella situazione fra la data del rapporto iniziale e la data dell'entrata in vigore degli Accordi Sussidiari nei confronti di un determinato impianto;
b) identificare e, se possibile, verificare la quantita' e la composizione delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo conformemente agli articoli 93 e 96, prima del loro trasferimento all'esterno dei territori degli Stati, oppure all'atto del trasferimento nei territori degli Stati, eccettuati i trasferimenti all'interno della Comunita'.
Art. 72
Articolo 72
L'Agenzia potra' effettuare ispezioni ordinarie per:
a) verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili;
b) verificare la collocazione, l'identita', la quantita' e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
c) verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.
Art. 73
Articolo 73
Salvo le procedure specificate all'articolo 77, l'Agenzia potra' compiere ispezioni speciali:
a) per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali;
b) se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunita', compresi i chiarimenti forniti dalla Comunita' e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilita' in base al presente Accordo.
Un'ispezione sara' considerata speciale quando e' compiuta in aggiunta alle attivita' ispettive ordinarie previste dal presente Accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi piu' ampio dell'accesso previsto dall'articolo 76 per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.
Art. 74
Articolo 74
Per gli scopi specificati negli articoli 71, 72 e 73, l'Agenzia potra':
a) esaminare i documenti contabili a norma degli articoli da 51 a 58;
b) eseguire misure indipendenti di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
c) verificare il funzionamento e la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;
d) adottare e fare uso di provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;
e) usare altri metodi oggettivi che si sono rivelati tecnicamente applicabili.
Art. 75
Articolo 75
Nell'ambito dell'articolo 74, l'Agenzia dovra' essere messa in condizioni di:
a) sorvegliare che nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi, sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni e ottenere duplicati di tali campioni;
b) sorvegliare che le misure delle materie nucleari nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie siano rappresentative e sorvegliare la taratura degli strumenti e dell'attrezzatura impiegata;
c) prendere con la Comunita' e, nella misura indispensabile, con lo Stato interessato, disposizioni affinche', se necessario:
i) siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia;
ii) siano analizzati i campioni tarati di analisi dell'Agenzia;
iii) siano usati nella taratura degli strumenti e della restante attrezzatura idonei campioni tarati assoluti;
iv) siano eseguite altre tarature;
d) usare la propria attrezzatura per le misure indipendenti e la sorveglianza e, qualora cio' sia convenuto e specificato negli Accordi Sussidiari, predisporre l'installazione di tali attrezzature;
e) applicare i propri sigilli e altri dispositivi di identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora cio' sia consentito e specificato negli Accordi Sussidiari;
f) prendere con la Comunita' o lo Stato interessato disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.
Art. 76
Articolo 76
a) Per gli scopi specificati nell'articolo 71 a) e fino al momento in cui i punti strategici non saranno stati specificati negli Accordi Sussidiari, gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi localita' nei cui riguardi il rapporto iniziale o qualsiasi ispezione compiuta in occasione di esso indichi la presenza di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
b) Per gli scopi specificati nell'articolo 71 b), gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi luogo notificato all'Agenzia a norma degli articoli 92 d) iii) e 95 d) iii).
c) Per gli scopi specificati nell'articolo 72, gli ispettori avranno accesso soltanto ai punti strategici specificati negli Accordi Sussidiari e ai documenti contabili tenuti conformemente agli articoli da 51 a 58.
d) Qualora la Comunita' giunga alla conclusione che qualsiasi circostanza insolita richieda maggiori limitazioni di accesso da parte dell'Agenzia, la Comunita' e l'Agenzia prenderanno quanto prima accordi in modo da dare all'Agenzia la possibilita' di adempiere le sue responsabilita' di salvaguardia tenuto conto di tali limitazioni.
Il Direttore Generale riferira' al Consiglio in merito a ciascuno di tali accordi.
Art. 77
Articolo 77
In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specificati nell'articolo 73, la Comunita' e l'Agenzia si consulteranno immediatamente. A seguito di tali consultazioni l'Agenzia potra':
a) compiere ispezioni in aggiunta alle attivita' ispettive ordinarie previste dal presente Accordo;
b) ottenere, d'intesa con la Comunita', accesso ad informazioni o luoghi in aggiunta a quelli specificati nell'articolo 76. Qualsiasi controversia sara' composta conformemente agli articoli 21 e 22. Se si renderanno essenziali ed urgenti provvedimenti da parte della Comunita' o di uno Stato, in quanto una delle due Parti sia individualmente interessata, si applichera' l'articolo 18.
Art. 78
Articolo 78
Il numero, l'intensita' e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere secondo un calendario ottimale, saranno contenuti entro il minimo compatibile con l'effettivo adempimento delle procedure di salvaguardia previste dal presente Accordo e sara' fatto l'uso piu' razionale e piu' economico delle risorse disponibili ai fini ispettivi in base al presente Accordo.
Art. 79
Articolo 79
L'Agenzia potra' effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di impianti e di aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo quale e' il maggiore, di materie nucleari che non superino cinque chilogrammi effettivi.
Art. 80
Articolo 80
Il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' delle ispezioni ordinarie riguardanti impianti con un contenuto oppure con una portata annua di materie nucleari superiori a cinque chilogrammi effettivi saranno determinati secondo il criterio che, nel caso massimo o in quello limite, il regime delle ispezioni non sara' piu' intenso di quello necessario e sufficiente per assicurare una conoscenza continua del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; il massimo di attivita' ispettive ordinarie nei riguardi di tali impianti sara', determinato nel modo seguente:
a) per i reattori e gli impianti di deposito sigillati, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando un sesto di anno-uomo di ispezione per ciascuno di tali impianti;
b) per impianti diversi dai reattori e dagli impianti di deposito sigillati, comportanti plutonio o uranio arricchito ad oltre il 5%, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando per ciascuno di tali impianti 30 X√E giornate-uomo di ispezione per anno, dove e' rappresenta l'inventario o la portata annua di materie nucleari, secondo quale e' il maggiore, espresso in chilogrammi effettivi. Tuttavia il massimo fissato per ognuno degli impianti in questione non sara' inferiore a 1,5 anni-uomo di ispezione;
c) per gli impianti non contemplati alla lettera a) o b), il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sara' determinato assegnando a ciascuno di tali impianti un terzo di anno-uomo di ispezione piu' 0,4 x E giornate-uomo di ispezione per anno, dove E rappresenta l'inventario o la portata annua delle materie nucleari, secondo quale e' maggiore, espressi in chilogrammi effettivi.
Le Parti del presente Accordo potranno convenire di emendare le cifre specificate nel presente articolo per il massimo delle attivita' ispettive, allorche' il Consiglio avra' stabilito che tale emendamento e' opportuno.
Art. 81
Articolo 81
Salvo quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 i criteri da usare per determinare il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' effettivi delle ispezioni ordinarie nei confronti di un impianto comprenderanno:
a) la forma delle materie nucleari, in particolare se le materie nucleari si trovano alla rinfusa oppure sono contenute in un certo numero di articoli distinti; la loro composizione chimica e, nel caso dell'uranio, se ad alto o basso arricchimento; la loro accessibilita';
b) l'efficacia delle salvaguardie della Comunita', compresa la misura nella quale gli esercenti degli impianti sono funzionalmente indipendenti dalle salvaguardie della Comunita'; la misura in cui i provvedimenti specificati nell'articolo 32 sono stati attuati dalla Comunita'; la speditezza con la quale i rapporti sono stati inoltrati all'Agenzia; la loro concordanza con la verifica indipendente dell'Agenzia; l'entita' e la precisione delle materie non contabilizzate, come verificate dall'Agenzia;
c) le caratteristiche del ciclo di combustibile nucleare nei territori degli Stati, in particolare il numero e tipi di impianti contenenti materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; le caratteristiche di tali impianti che hanno importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, con particolare riguardo al grado di contenimento; la misura in cui la progettazione di tali impianti agevola la verifica del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; la misura in cui le informazioni provenienti da differenti aree di bilancio materie possono essere messe in correlazione;
d) l'interdipendenza internazionale, in particolare, la misura in cui le materie nucleari sono ricevute da altri Stati o inviate verso di essi a scopo di impiego o trattamento; qualsiasi attivita' di verifica compiuta dall'Agenzia in tali casi; la misura in cui le attivita' nucleari esercitate nel territorio di ciascuno Stato sono interdipendenti con quelle esercitate nei territori di altri Stati;
e) gli sviluppi tecnici nel campo delle salvaguardie, compreso l'uso di tecniche statistiche e di campionamento aleatorio nella valutazione del flusso delle materie nucleari.
Art. 82
Articolo 82
L'Agenzia e la Comunita' si consulteranno se quest'ultima considera che le attivita' ispettive sono indebitamente concentrate su determinati impianti.
Art. 83
Articolo 83
L'Agenzia dara' alla Comunita' e agli Stati interessati preavviso dell'arrivo degli ispettori dell'Agenzia negli impianti o nelle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti, secondo le seguenti modalita':
a) per le ispezioni ad hoc di cui all'articolo 71 b), con almeno 24 ore di anticipo; per quelle di cui all'articolo 71 a) come pure per le attivita' previste dall'articolo 48, con almeno una settimana;
b) per le ispezioni speciali di cui all'articolo 73, al piu' presto possibile e dopo che l'Agenzia e la Comunita' si saranno consultate secondo le modalita' dell'articolo 77, restando inteso che la notifica dell'arrivo normalmente costituira' parte delle consultazioni;
c) per le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 72, con almeno 24 ore di anticipo per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 80 b) e gli impianti di deposito sigillati contenenti plutonio o uranio arricchito a piu' del 5%, e con una settimana in tutti gli altri casi.
Tale preavviso di ispezione indichera' i nomi degli ispettori dell'Agenzia, gli impianti e le aree di bilancio materie all'esterno degli impianti da visitare, nonche' il periodo durante il quale essi saranno visitati. Se gli ispettori dell'Agenzia devono giungere dall'esterno dei territori degli Stati l'Agenzia dara' inoltre preavviso della data e del luogo del loro arrivo nei territori degli Stati.
Art. 84
Articolo 84
Nonostante le disposizioni dell'articolo 83, l'Agenzia potra', come provvedimento supplementare, eseguire senza preavviso una parte delle ispezioni ordinarie previste dall'articolo 80 secondo il principio del campionamento aleatorio. Nell'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia terra' pienamente conto di qualsiasi programma di esercizio comunicatole in base all'articolo 64 b). Inoltre, ogni qualvolta possibile, e sulla base del programma di esercizio, essa informera' periodicamente la Comunita' e lo Stato interessato del suo programma generale di ispezioni con e senza preavviso, specificando i periodi generali nei quali sono previste tali ispezioni. Durante l'esecuzione di ogni ispezione senza preavviso, l'Agenzia si adoperera' per ridurre al minimo qualsiasi difficolta' di ordine pratico nei riguardi della Comunita', dello Stato interessato e degli esercenti dell'impianto, tenendo presenti le attinenti disposizioni degli articoli 44 e 89.
Analogamente, la Comunita' e lo Stato interessato si adopereranno per agevolare il compito degli ispettori dell'Agenzia.
Art. 85
Articolo 85
Le seguenti procedure si applicheranno per la designazione degli ispettori dell'Agenzia:
a) il Direttore Generale comunichera' per iscritto alla Comunita' e agli Stati il nome, le qualifiche, la nazionalita', il grado e gli altri dettagli del caso di ciascun funzionario dell'Agenzia che egli propone per la designazione quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati;
b) la Comunita' comunichera' al Direttore Generale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale proposta, se essa e' accettata;
c) il Direttore Generale potra' designare ogni funzionario che sia stato accettato dalla Comunita' e dagli Stati come uno degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati, e informera' la Comunita' e gli Stati di tali designazioni;
d) il Direttore Generale, a richiesta della Comunita' oppure di propria iniziativa, informera' immediatamente la Comunita' e gli Stati della revoca della designazione di qualsiasi funzionario quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati.
Tuttavia, per quanto riguarda gli ispettori dell'Agenzia necessari per le attivita' previste dall'articolo 48 e per l'esecuzione di ispezioni ad hoc a norma dell'articolo 71 a), le procedure di designazione saranno completate possibilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora la designazione risultasse impossibile entro detto termine, gli ispettori dell'Agenzia saranno designati per tali compiti a titolo temporaneo.
Art. 86
Articolo 86
Gli Stati concederanno o rinnoveranno il piu' speditamente possibile i visti necessari per ciascun ispettore dell'Agenzia designato in base all'articolo 85.
Art. 87
Articolo 87
Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi degli articoli 48, e da 71 a 75, svolgeranno le loro attivita' in modo da evitare di intralciare o ritardare la costruzione, l'entrata in funzione o l'esercizio degli impianti o di recare pregiudizio alla loro sicurezza. In particolare, gli ispettori dell'Agenzia non faranno funzionare essi stessi alcun impianto ne' impartiranno al personale di un impianto l'ordine di eseguire alcuna operazione. Se gli ispettori dell'Agenzia riterranno che ai sensi degli articoli 74 e 75 l'esercente dovrebbe procedere a particolari operazioni, essi ne faranno specifica richiesta.
Art. 88
Articolo 88
Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessita' di servizi disponibili nel territorio di uno Stato, compreso l'impiego di attrezzature, per l'esecuzione delle ispezioni, lo Stato interessato e la Comunita' agevoleranno l'ottenimento di tali servizi e l'impiego di tali attrezzature da parte degli ispettori dell'Agenzia.
Art. 89
Articolo 89
La Comunita' e gli Stati interessati avranno il diritto di far accompagnare gli ispettori dell'Agenzia durante le ispezioni rispettivamente da propri ispettori e rappresentanti, sempreche' gli ispettori dell'Agenzia non siano per tali motivi ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 90
Articolo 90
L'Agenzia informera' la Comunita' ad uso delle Parti interessate in merito a:
a) i risultati delle sue ispezioni, ad intervalli da specificare negli Accordi Sussidiari;
b) le conclusioni che essa ha tratte dalle sue attivita' di verifica.
Art. 91
Articolo 91
Disposizioni generali
Le materie nucleari soggette o che devono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo e che sono trasferite nei territori degli Stati o fuori di essi saranno considerate, ai fini del presente Accordo, sotto la responsabilita' della Comunita' e dello Stato interessato:
a) in caso di trasferimenti nei territori degli Stati, dal momento in cui detta responsabilita' cessera' di incombere allo Stato dal cui territorio le materie sono trasferite, e non piu' tardi del momento nel quale le materie arriveranno a destinazione;
b) nel caso di trasferimenti dai territori degli Stati fino al momento in cui lo Stato destinatario avra' tale responsabilita', e non piu' tardi del momento nel quale le materie nucleari arriveranno a destinazione.
Il punto nel quale avverra' il trasferimento di responsabilita' sara' determinato in base ad opportuni accordi che saranno conclusi fra la Comunita' e lo Stato interessato, da un lato, e lo Stato nel cui territorio o dal cui territorio le materie nucleari sono trasferite, dall'altro. Ne' la Comunita', ne' uno Stato potranno essere considerati responsabili delle materie nucleari unicamente in conseguenza del fatto che le materie nucleari si trovano in transito sul territorio di uno Stato o al di sopra di detto territorio, oppure che esse vengano trasportate su nave battente bandiera di uno Stato oppure in uno dei suoi aeromobili.
Art. 92
Articolo 92
a) La Comunita' notifichera' all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento dai territori degli Stati di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti che normalmente trasferiscono quantita' significative nel territorio di uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo
ciascuna, qualora cio' sia specificato negli Accordi Sussidiari.
b) Tale notifica sara' inviata all'Agenzia dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento, nei termini specificati negli Accordi Sussidiari.
c) L'Agenzia e la Comunita' potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.
d) La notifica specifichera':
i) l'identificazione e, se possibile, la quantita' prevista e la composizione delle materie nucleari oggetto del trasferimento, e l'area di bilancio materia dalla quale esse provengono;
ii) lo Stato al quale le materie nucleari sono destinate;
iii) le date e i luoghi nei quali le materie nucleari saranno approntate per la spedizione;
iv) le date approssimative dell'invio e dell'arrivo delle materie nucleari;
v) il punto del trasferimento nel quale incombera' allo Stato destinatario la responsabilita' delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sara' raggiunto.
Art. 93
Articolo 93
La notifica prevista dall'articolo 92 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunita' e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunita' lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovra' essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Art. 94
Articolo 94
Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunita' provvedera' affinche', entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilita' delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.
Art. 95
Articolo 95
a) La Comunita' notifichera' all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei territori degli Stati di materie nucleari che debbono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti verso i quali normalmente sono trasferite quantita' significative in provenienza da uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora cio' sia specificato negli Accordi Sussidiari.
b) L'Agenzia ricevera' notifica del previsto arrivo delle materie nucleari, con il massimo anticipo possibile, ma comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari.
c) L'Agenzia e la Comunita' potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva.
d) La notifica specifichera':
i) l'identificazione e, se possibile, la quantita' prevista e la composizione delle materie nucleari;
ii) il punto del trasferimento nel quale incombera' alla Comunita' e allo Stato interessato la responsabilita' delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sara' raggiunto;
iii) la data prevista di arrivo, nonche' il luogo e la data in cui le materie nucleari saranno disimballate.
Art. 96
Articolo 96
La notifica prevista all'articolo 95 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunita', all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovra' essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Art. 97
Articolo 97
Rapporti speciali
La Comunita' compilera' un rapporto speciale come previsto dall'articolo 68 qualora qualsiasi circostanza o incidente eccezionali inducessero la Comunita' a ritenere che vi e' stata o vi possa essere stata perdita di materie nucleari, compreso il prodursi di un ritardo significativo, durante il trasferimento nei territori degli Stati o fuori di essi.
Art. 98
Articolo 98
Ai fini del presente Accordo:
1.A) Per Comunita' si intende:
a) la persona giuridica creata dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), Parte del presente Accordo;
b) i territori ai quali si applica il Trattato EURATOM.
B) Per Stati si intendono gli Stati non dotati di armi nucleari Membri della Comunita', Parti del presente Accordo.
2.A) Per aggiustamento si intende una annotazione in un documento contabile o in un rapporto che indichi una differenza fra mittente e destinatario oppure materie non contabilizzate.
B) Per portata annua si intende, ai fini degli articoli 79 e 80, la quantita' di materie nucleari trasferite annualmente all'esterno di un impianto operante a capacita' nominale.
C) Per partita si intende un quantitativo di materie nucleari trattato come una unita' ai fini della contabilita' nei punti-chiave di misurazione e per il quale la composizione e la quantita' sono definite da un'unica serie di specificazioni o di misura. Le materie nucleari possono trovarsi alla rinfusa oppure essere contenute in un certo numero di articoli separati.
D) Per dati riguardanti una partita s'intendono il peso totale di ciascun elemento di materia nucleare e, per il plutonio e l'uranio, la composizione isotopica, se del caso. Le unita' di misura saranno le seguenti:
a) il grammo per il plutonio contenuto;
b) il grammo per il totale di uranio e il totale di uranio-235 e di uranio-233 contenuto nell'uranio arricchito in questi isotopi;
c) il chilogrammo per il torio, l'uranio naturale e l'uranio impoverito contenuti.
Ai fini dei rapporti si addizioneranno i pesi dei singoli componenti di una partita prima di arrotondare all'unita' piu' vicina.
E) Per inventario contabile di un'area di bilancio materie s'intende la somma algebrica del piu' recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni di inventario intervenute da quando e' stato effettuato detto inventario fisico.
F) Per correzione s'intende una scrittura in un documento contabile o in un rapporto allo scopo di rettificare un errore identificato o di dar conto di una misura migliorata di una quantita' precedentemente annotata nel documento contabile o nel rapporto. Ogni correzione deve essere fatta in modo da poter individuare la scrittura contabile alla quale si riferisce.
G) Per chilogrammo effettivo s'intende una speciale unita' usata nelle salvaguardie delle materie nucleari. La quantita' in chilogrammi effettivi si ottiene prendendo:
a) per il plutonio, il suo peso in chilogrammi;
b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1%) il suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato del suo arricchimento;
c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1%) ma superiore a 0,005 (0,5%), il suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;
d) per l'uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5%), e per il torio, il peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005.
H) Per arricchimento s'intende il rapporto del peso combinato degli isotopi uranio 233 e uranio - 235 rispetto a quello dell'uranio totale in questione.
I) Per impianto s'intende:
a) un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, un impianto di fabbricazione, un impianto di ritrattamento, un impianto di separazione isotopica o un impianto di deposito separato;
b) qualsiasi luogo dove vengano normalmente utilizzate materie nucleari in quantitativi superiori ad un chilogrammo effettivo.
J) Per variazione d'inventario s'intende un aumento o una diminuzione, espressi in partite, delle materie nucleari in un'area di bilancio materie; tale variazione comportera' uno dei seguenti movimenti:
a) aumenti:
i) importazione;
ii) entrate dall'interno: entrate, nei territori degli Stati: da altre aree di bilancio materie; da una attivita' non salvaguardata (non pacifica); al punto iniziale delle salvaguardie;
iii) produzione nucleare: produzione di materie fissili speciali in un reattore;
iv) rimozione d'esenzione: riapplicazione delle salvaguardie a materie nucleari precedentemente esentate da tali salvaguardie in considerazione del loro uso o della loro quantita'.
b) Diminuzioni:
i) spedizioni interne: spedizioni, nei territori degli Stati, verso altre aree di bilancio materie o per una attivita' non soggetta a salvaguardia (non pacifica);
iii) perdite nucleari: perdite di materie nucleari dovute alla loro trasformazione in elemento o elementi oppure isotopo o isotopi diversi, a seguito di reazioni nucleari;
iv) scarti misurati: materie nucleari che sono state misurate o stimate in base a misure, e trattate in modo da renderle inidonee ad un ulteriore uso nucleare;
v) residui conservati: materie nucleari prodotte in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, considerate per il momento irricuperabili ma immagazzinate;
vi) esenzione: esecuzione delle materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie in considerazione del loro uso o quantita';
vii) altre perdite: per esempio perdite accidentali (cioe' perdite di materie nucleari involontarie e irricuperabili a seguito di un incidente di funzionamento) o furto.
K) Per punto-chiave di misurazione s'intende un luogo dove le materie nucleari si presentano in forma tale da poter essere misurate per determinare il loro flusso o inventario.
I punti-chiave di misurazione comprendono quindi, ma in modo non limitativo, le entrate e le uscite (compresi gli scarti misurati) e gli immagazzinamenti nelle aree di bilancio materie.
L) Per anno-uomo di ispezione s'intende, agli effetti dell'articolo 80, 300 giornate-uomo di ispezione, intendendosi per giornata-uomo una giornata durante la quale un singolo ispettore ha accesso ad un impianto in qualsiasi momento per un massimo di 8 ore.
M) Per area di bilancio materie s'intende un'area all'interno o all'esterno di un impianto per cui:
a) la quantita' di materie nucleari puo' essere determinata per ciascun trasferimento all'interno o all'esterno dell'area di bilancio materie;
b) l'inventario fisico delle materie nucleari puo' essere determinato, se necessario, per ciascuna area di bilancio materie conformemente a procedure specificate, in modo da poter stabilire il bilancio materie agli effetti delle salvaguardie dell'Agenzia.
N) Per materie non contabilizzate s'intende la differenza fra l'inventario contabile e l'inventario fisico.
O) Per materie nucleari s'intende qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale conformemente alle definizioni dell'articolo XX dello Statuto. Il termine "materia grezza" non sara' interpretato come applicabile ai minerali o loro residui. Qualsiasi decisione del Consiglio a norma dell'articolo XX dello Statuto che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, abbia per effetto di recare aggiunte alle materie considerate materie grezze o materie fissili speciali, avra' effetto ai fini del presente Accordo soltanto una volta accettata dalla Comunita' e dagli Stati.
P) Per inventario fisico s'intende la somma di tutte le stime misurate o dedotte, ottenute secondo procedure specificate, delle quantita' di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento entro un'area di bilancio materie.
Q) Per differenza mittente/destinatario si intende la differenza fra la quantita' di materie nucleari in una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantita' misurata presso l'area di bilancio materie di destinazione.
R) Per dati fonte si intendono quei dati, registrati durante le misure o le tarature o utilizzati per ottenere rapporti empirici, che identificano le materie nucleari e costituiscono i dati della partita. I dati fonte possono comprendere, per esempio, il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell'elemento, la gravita' specifica, la concentrazione dell'elemento, i rapporti isotopici, i rapporti fra volume e letture dei manometri e i rapporti fra il plutonio prodotto e la potenza generata.
S) Per punto strategico s'intende un luogo scelto durante l'esame delle informazioni descrittive dove, in condizioni normali e in combinazione con le informazioni provenienti dall'insieme di tutti i punti strategici, si ottengono e si verificano le informazioni necessarie e sufficienti per l'applicazione delle salvaguardie; un punto strategico puo' comprendere qualsiasi luogo dove vengono effettuate misure-chiave relative alla contabilita' bilancio materie e dove sono attuati provvedimenti di contenimento e di sorveglianza.
Art. 1
PROTOCOLLO
Articolo 1
Il Presente Protocollo completa alcune disposizioni dell'Accordo e, in particolare, specifica le condizioni e i mezzi in base ai quali, nell'applicare le salvaguardie previste dallo Accordo, la cooperazione sara' attuata in modo da evitare duplicazioni delle attivita' di salvaguardia della Comunita'.
Art. 2
Articolo 2
La Comunita' raccogliera' le informazioni relative agli impianti e alle materie nucleari all'esterno degli impianti che devono essere comunicate all'Agenzia a norma dell'Accordo sulla base del questionario indicativo concordato, allegato agli Accordi Sussidiari.
Art. 3
Articolo 3
L'Agenzia e la Comunita' procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall'articolo 46 da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo articolo 48 dell'Accordo sara' compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunita'.
Art. 4
Articolo 4
Nel fornire all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Comunita' trasmettera' anche informazioni sui metodi di ispezione che essa propone di usare e le proposte complete comprensive delle previsioni delle attivita' ispettive per le attivita' di ispezione ordinarie per i formulari allegati agli Accordi Sussidiari e relativi agli impianti e alle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti:
Art. 5
Articolo 5
La preparazione dei formulari allegati agli Accordi Sussidiari sara' effettuata congiuntamente dalla Comunita' e dall'Agenzia.
Art. 6
Articolo 6
La Comunita' raccogliera' i rapporti dagli esercenti, terra' una contabilita' centralizzata in base a tali rapporti e procedera' al controllo ed all'analisi tecnici e contabili delle informazioni ricevute.
Art. 7
Articolo 7
Una volta espletati i compiti di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, la Comunita' compilera', su base mensile, i rapporti riguardanti le variazioni d'inventario e li presentera' all'Agenzia entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari.
Art. 8
Articolo 8
La Comunita' trasmettera' inoltre all'Agenzia i rapporti sul bilancio materie e gli elenchi degli inventari fisici, con frequenza dipendente dalla frequenza di esecuzione di tali inventari secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari.
Art. 9
Articolo 9
Il modello e il formato dei rapporti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Protocollo, concordati fra l'Agenzia e la Comunita', saranno indicati negli Accordi Sussidiari.
Art. 10
Articolo 10
Le attivita' di ispezione ordinarie svolte dalla Comunita' e dall'Agenzia agli effetti dello Accordo, comprese le ispezioni di cui all'articolo 84 dell'Accordo, saranno coordinate in conformita' delle disposizioni degli articoli da 11 a 23 del presente Protocollo.
Art. 11
Articolo 11
Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'Accordo, nel determinare il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sara' tenuto conto delle attivita' ispettive svolte dalla Comunita' nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardia in conformita' delle disposizioni del presente Protocollo.
Art. 12
Articolo 12
Le attivita' ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell'articolo 81 dell'Accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalita' fissate negli Accordi Sussidiari e che sono state usate per calcolare le attivita' ispettive negli esempi specifici allegati a tali Accordi. Queste norme e modalita' saranno rivedute periodicamente, in conformita' all'articolo 7 dell'Accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.
Art. 13
Articolo 13
Le attivita' ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate delle effettive attivita' ispettive da svolgere saranno determinate negli Accordi Sussidiari insieme con le appropriate descrizioni delle modalita' di verifica e la portata delle ispezioni che dovranno essere compiute da parte della Comunita' e dall'Agenzia.
Queste attivita' ispettive rappresenteranno, in normali condizioni di esercizio e salvo il rispetto delle condizioni sottoriportate, l'attivita' massima ispettiva che sara' svolta presso l'impianto in virtu' dell'Accordo:
a) validita' costante delle informazioni sulle salvaguardie della Comunita' menzionate all'articolo 32 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
b) validita' costante delle informazioni fornite all'Agenzia in conformita' dell'articolo 2 del presente Protocollo;
c) regolare presentazione da parte della Comunita' dei rapporti previsti dagli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 69 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
d) applicazione costante delle intese relative al coordinamento delle ispezioni di cui agli articoli da 10 a 23 del presente Protocollo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari;
e) espletamento da parte della Comunita' della sua attivita' ispettiva nei riguardi dell'impianto, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari, a norma del presente articolo.
Art. 14
Articolo 14
a) Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo, le ispezioni dell'Agenzia saranno effettuate simultaneamente con le attivita' di ispezione della Comunita'. Gli ispettori dell'Agenzia presenzieranno all'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunita'.
b) Salvo quanto disposto dal paragrafo a), ogni qualvolta l'Agenzia e' in grado di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ordinarie previsti dall'Accordo, gli ispettori dell'Agenzia applicheranno le disposizioni degli articoli 74 e 75 dell'Accordo mediante osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', a condizione tuttavia che:
i) le attivita' di ispezione degli ispettori dell'Agenzia da svolgersi con modalita' diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione che sono svolte dagli ispettori della Comunita' e che sono prevedibili, siano specificate negli Accordi Sussidiari;
ii) nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia, qualora lo reputino essenziale ed urgente, possano svolgere attivita' di ispezione diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', se l'Agenzia non puo' conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie e se sia stato impossibile prevedere tale circostanza.
Art. 15
Articolo 15
Il programma generale e il calendario delle ispezioni della Comunita' previste dall'Accordo saranno fissati dalla Comunita' in cooperazione con l'Agenzia.
Art. 16
Articolo 16
Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunita' saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita' per ciascun tipo di impianto e, in quanto necessario, per i singoli impianti.
Art. 17
Articolo 17
Al fine di dare all'Agenzia la possibilita' di decidere, in funzione delle esigenze in materia di campionamento statistico, in merito alla sua presenza ad una determinata ispezione della Comunita', la Comunita' fornira' preventivamente all'Agenzia un prospetto dei numeri, tipi e contenuto degli articoli da ispezionare, conformemente alle informazioni che l'esercente dell'impianto mette a disposizione della Comunita'.
Art. 18
Articolo 18
Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita', soprattutto per quanto riguarda:
a) la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici;
b) il controllo e l'identificazione dei campioni.
Art. 19
Articolo 19
Le intese sul coordinamento per ciascun tipo di impianto specificate negli Accordi Sussidiari serviranno come base per le analoghe intese che saranno specificate nel formulario relativo a ciascun impianto.
Art. 20
Articolo 20
I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formulari relativi ad ogni impianto a norma dell'articolo 19 del presente Protocollo, saranno, presi insieme da funzionari della Comunita' e dell'Agenzia a tal fine designati.
Art. 21
Articolo 21
La Comunita' trasmettera' all'Agenzia i propri documenti di lavoro relativi a quelle ispezioni alle quali avranno presenziato gli ispettori dell'Agenzia ed i rapporti di ispezione riguardanti tutte le altre ispezioni della Comunita' eseguite a norma dell'Accordo.
Art. 22
Articolo 22
I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse partite o articoli scelti in modo aleatorio come per la Comunita', e saranno prelevati insieme con i campioni destinati alla Comunita', a meno che per mantenere o ridurre al piu' basso livello praticamente possibile le attivita' ispettive dell'Agenzia si renda necessario un prelevamento indipendente di campioni da parte dell'Agenzia, secondo modalita' concordate in anticipo e specificate negli Accordi Sussidiari.
Art. 23
Articolo 23
Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli Accordi Sussidiari. Se a norma dell'Accordo saranno considerate essenziali ulteriori attivita' relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel Comitato di collegamento previsto all'articolo 25 e concordate prima della loro applicazione.
Art. 24
Articolo 24
Qualora l'Agenzia possa realizzare gli scopi delle sue ispezioni ad hoc previste dallo Accordo mediante l'osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori delle Comunita', essa si atterra' a tale procedura.
Art. 25
Articolo 25
a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e del presente Protocollo, sara' istituito un Comitato di collegamento, composto di rappresentanti della Comunita' e dell'Agenzia.
b) Il Comitato si riunira' almeno una volta all'anno:
i) per esaminare, in particolar modo, l'esecuzione degli accordi di coordinamento previsti dal presente Protocollo, comprese le previsioni concordate relative all'attivita' ispettiva;
ii) per esaminare lo sviluppo dei metodi e delle tecniche in materia di salvaguardie;
iii) per considerare qualsiasi problema che gli venga sottoposto dalle riunioni periodiche di cui al paragrafo c).
c) Il Comitato si riunira' periodicamente ad un livello inferiore per discutere, in particolare e per quanto necessario, nei confronti dei singoli impianti, l'esecuzione degli accordi di coordinamento di cui al presente Protocollo, compresi, alla luce degli sviluppi tecnici e di esercizio, l'aggiornamento delle precisioni concordate delle attivita' ispettive per quanto riguarda le variazioni della portata delle materie nucleari, i programmi di inventario ed esercizio dell'impianto, nonche' l'applicazione di procedure di ispezione in diversi tipi di attivita' di ispezione ordinaria e, in termini generali, le esigenze in materia di campionamento statistico.
Qualsiasi questione che non potesse essere composta sara' sottoposta alle riunioni di cui al paragrafo b).
d) Senza pregiudizio per le azioni urgenti che potrebbero rendersi necessarie a norma dell'Accordo, qualora si presentassero problemi nell'applicazione dell'articolo 13 del presente Protocollo, soprattutto qualora l'Agenzia considerasse che le condizioni ivi specificate non sono soddisfatte, il Comitato si riunira' al piu' presto possibile a livello adeguato per valutare la situazione e discutere i provvedimenti da adottare. Se un problema non potesse essere risolto, il Comitato potra' presentare alle Parti le proposte del caso, in particolare allo scopo di modificare le previsioni dell'attivita' ispettiva relativa alle attivita' ispettive ordinarie.
e) Il Comitato elaborera', secondo le necessita', proposte per quanto riguarda i problemi che richiedono l'accordo delle Parti.
FATTO a Bruxelles in due esemplari, il 5 aprile 1973, in lingua inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)