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075U0477

IT - Leggi di Ratifica

075U0477

Accord ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLICHE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE. Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 07 giugno 1975 n. 477)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:
a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967);
b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);
c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 giugno 1975 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLICHE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", avendo ratificato la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, desiderando regolare le reciproche relazioni nel campo dei trasporti aerei civili, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
Per l'applicazione del presente accordo e a meno che il contesto non indichi altrimenti:
a) il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
b) l'espressione "autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile" e nel caso della Jugoslavia la "Direction generale de l'aviation civile" e, in entrambi i casi, ogni altra persona od organizzazione autorizzata ad assicurare le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
c) l'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avra' designato mediante comunicazione scritta all'altra Parte contraente, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate nella detta comunicazione;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per motivi non commerciali" hanno rispettivamente il significato che viene loro conferito dagli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. 2

Articolo 2.
1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati con la denominazione di "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva, dopo l'adempimento delle disposizioni dell'articolo 3 del presente accordo.
2) Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, dei seguenti diritti:
a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;
b) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente
per scopi non commerciali; e
c) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di imbarcare o di sbarcare in traffico internazionale, viaggiatori, merci e posta provenienti o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un Paese terzo.
3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non
potranno essere interpretate nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente, il diritto di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta in provenienza o a destinazione di un altro punto del territorio di questa Parte contraente.
4) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte
contraente relativi all'entrata o all'uscita dal proprio territorio di aeromobili o servizi aerei operati in servizio aereo internazionale o all'esercizio dei suddetti aeromobili o servizi aerei, durante la loro permanenza nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
5) Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese designate
dovranno osservare i regolamenti internazionali e nazionali in vigore in base ai relativi AIP e NOTAM di aggiornamento.
6) Le leggi ed i regolamenti che regolano sul territorio di una
Parte contraente l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi, delle spedizioni postali e delle merci, quali quelli riguardanti l'immigrazione, i passaporti, la dogana, la quarantena, saranno applicati ai passeggeri, agli equipaggi, alle spedizioni postali e alle merci trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, mentre questi ultimi si troveranno entro i confini di detto territorio.
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle questioni
che non sono regolate diversamente dal presente accordo.

Art. 3

Articolo 3.
1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto, a mezzo delle autorita' aeronautiche, all'altra Parte contraente un'impresa al fine di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2) Al ricevimento della designazione, la Parte contraente deve, a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, accordare senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la prova soddisfacente che essa e' qualificata per soddisfare le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati all'esercizio dei trasporti aerei e all'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali.
4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare ad un'impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio dei suddetti diritti da parte di un'impresa, quando questa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo della detta impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5) L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' iniziare quando lo desideri l'esercizio dei servizi convenuti, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 9.
6) Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre le condizioni adeguate che essa riterra' necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra parte contraente non si uniformi alle leggi ed ai regolamenti della parte contraente che concede i diritti, oppure nel caso in cui la prima Parte contraente ritenga che risulti che le condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti, non sono state osservate. Tale azione non sara' esercitata che dopo consultazione fra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' luogo entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data della richiesta.

Art. 4

Articolo 4.
I certificati di navigabilita'. I brevetti di attitudine e le
licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dell'altra Parte contraente durante il periodo della loro validita'.
Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non
riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Art. 5

Articolo 5.
a) Gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse.
b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale, anche nel caso in cui fossero consumati o utilizzati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale.
d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli
aeromobili dell'impresa designata di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale. Uguale esenzione sara' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni ed alle provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
e) I materiali che beneficiano delle esenzioni dai diritti doganali
e dagli altri diritti e tasse precedentemente indicati, non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati, a meno che non ne sia stata accordata la nazionalizzazione in conformita' delle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.
In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in
questione resteranno sottoposti al controllo doganale.
f) Le esenzioni previste ai precedenti commi, potranno essere
subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che cio' pregiudichi i diritti rappresentativi di servizi resi.

Art. 6

Articolo 6.
L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra'
mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente un proprio ufficio di rappresentanza e di agenzia per l'esercizio dei servizi convenuti.
Per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento di tale
ufficio, l'impresa designata si uniformera' alle leggi in vigore nel Paese di cui non ha la nazionalita', con riserva del principio di reciprocita'.
Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti fisseranno fra
loro e in base al principio di reciprocita' il numero delle persone che potranno essere impiegate in tali uffici.

Art. 7

Articolo 7.
Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede tutte le eccedenze, sulle spese, degli introiti percepiti sul territorio della prima Parte contraente nella moneta in cui sono stati acquisiti.
Per quanto attiene agli introiti in moneta locale, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di trasferire alla propria sede, ai tassi di cambio ufficiali, tutte le eccedenze sulle spese, dei proventi acquisiti sul territorio prima parte Contraente, in base all'accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Art. 8

Articolo 8.
1) Le imprese designate dalle Parti contraenti per l'esercizio dei servizi convenuti, devono offrire una capacita' adeguata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili, del traffico aereo internazionale per tali servizi.
2) Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si
accorderanno sull'applicazione pratica dei principi enunciati al paragrafo precedente.
3) Gli accordi cosi' conclusi resteranno in vigore sino al momento in cui le autorita' aeronautiche avranno concordato delle nuove intese, sia direttamente, che con l'approvazione di quelle intervenute fra le imprese designate.
4) Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti
all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.
5) Le Parti contraenti ritengono che sarebbe auspicabile che le
loro imprese designate collaborassero il piu' strettamente possibile durante l'esercizio dei servizi convenuti tra i loro territori, al fine di permettere il raggiungimento di risultati apprezzabili sul piano economico.

Art. 9

Articolo 9.
1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti, devono essere
fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, ivi compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su una qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
2) Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere, se possibile, fissate per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate e, ove ritenuto opportuno dopo consultazione con l'altra impresa che operi su tutta o parte delle rotte. Tale accordo deve essere raggiunto, per quanto possibile, mediante i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (I.A.T.A.).
3) Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Detto termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in tal senso.
4) In caso di dissenso fra le imprese designate per quanto concerne
le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno, esse stesse, di fissarle di comune accordo.
5) Ove le autorita' aeronautiche non si accordino sull'applicazione
di una qualsiasi tariffa che sia stata loro sottoposta in base a quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, in base a quanto e' previsto dal paragrafo 4, il dissenso deve essere risolto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11 del presente accordo.
6) a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'uno o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, a meno che non abbia a realizzarsi il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 11 del presente accordo.
b) Le tariffe fissate in conformita' delle disposizioni del
presente articolo, devono restare in vigore sino al momento in cui non siano state stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10

Articolo 10.
Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare alcune disposizioni del presente accordo, essa potra' chiedere delle consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Ove le autorita' aeronautiche si accordino sulla modifica del
presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.

Art. 11

Articolo 11.
1) Nel caso sorga una controversia tra le Parti contraenti circa
l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno sforzarsi, dapprima, di comporla mediante negoziati diretti.
2) Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione
mediante negoziati diretti, esse potranno sottoporre la controversia a qualsiasi organismo perche' decida in merito; in mancanza di una intesa a tale riguardo, la controversia potra', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle due Parti contraenti ed il terzo designato dai due primi arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non viene designato, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra' essere pregato da una delle Parti contraenti di designare, a seconda dei casi, uno o due arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di uno Stato terzo ed assumera' le funzioni di presidente del tribunale arbitrale.
3) Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni
decisione resa in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Fintanto che una delle Parti contraenti o l'impresa designata da
ciascuna Parte contraente non si uniformera' alla decisione resa in virtu' del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in virtu' del presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata da tale Parte contraente.
5) Ciascuna Parte contraente sopportera' le spese relative al
proprio arbitro. Le spese occasionate dal procedimento arbitrale saranno divise in parti uguali fra le Parti contraenti.

Art. 12

Articolo 12.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, e tale convenzione entri in vigore per le due Parti contraenti, il presente accordo sara' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. 13

Articolo 13.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra
Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo.
Tale notifica sara' comunicata simultaneamente alla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Nel caso in cui venga fatta una tale notifica, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale detta notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica di porre termine al presente accordo non venga ritirata prima della scadenza di tale periodo di comune accordo fra le Parti.
In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterra' ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I).

Art. 14

Articolo 14.
Il presente accordo ed i suoi emendamenti saranno registrati presso
il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Art. 15

Articolo 15
Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Belgrado.
IN FEDE DI CHE, sottoscritti plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli
FATTO a Roma, il 24 maggio 1967, in duplice esemplare in lingua
francese.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
A) Rotte che saranno operate dalla impresa designata dal Governo
della Repubblica italiana:
1) Italia-Belgrado e vv.
2) Italia-Zagabria e vv.
3) Italia-Dubrovnik e vv.
B) Rotte che saranno operate dall'impresa designata dal Governo
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia:
1) Jugoslavia-Roma e vv.
2) Jugoslavia-Milano e vv.
3) Jugoslavia-Venezia e vv.
C) Le due Parti contraenti si accordano inoltre, su basi di
reciprocita', il diritto di sorvolare i propri territori rispettivi per i servizi che non sono previsti nel presente allegato a condizione che gli orari siano presentati almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'inizio dei servizi.
D) Le due Parti contraenti convengono che i servizi delle
rispettive imprese designate siano operati esclusivamente attraverso le vie aeree fissate dalle autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi.

Accordo-Memorandum

MEMORANDUM N. 1
1. L'impresa designata dal Governo della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia avra' il diritto, sino al momento in cui l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana non avra' stabilito delle comunicazioni con la Jugoslavia, di operare le seguenti frequenze settimanali:
Rotta 1 = 7 frequenze settimanali;
Rotta 2 = 3 frequenze settimanali;
Rotta 3 = 3 frequenze settimanali.
2. Quando l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana
istituira' le suddette comunicazioni con la Jugoslavia, le frequenze e la capacita' offerte saranno divise al 50% tra le due imprese designate sull'asse Italia-Jugoslavia.
Nel caso in cui una delle imprese non sia in grado di offrire il
50% delle frequenze e della capacita' che le sono state assegnate, l'altra impresa avra' il diritto di offrire le frequenze e la capacita' che non sono state operate dalla prima impresa, tuttavia quest'ultima potra' esercitare di nuovo tutti questi diritti riguardanti capacita' e frequenze nel corso della stagione successiva.
3. Ogni successivo aumento di capacita' e di frequenza dovra'
essere convenuto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e sottoposto all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche, oppure direttamente fra le autorita' aeronautiche dei due Paesi.
4. Nel corso delle conversazioni aventi per scopo la stipulazione dell'accordo aereo tra i due Paesi, e' stato sollevato il problema della quinta liberta' oltre i rispettivi territori dei due Paesi.
Le due delegazioni si sono trovate d'accordo sul fatto che tale
problema potra' essere preso in considerazione ad una data ulteriore quando i programmi delle due imprese designate prevederanno dei servizi oltre i rispettivi territori.
5. E' stato convenuto fra le due delegazioni che i servizi previsti
nell'allegato dell'accordo aereo, entreranno in vigore a titolo provvisorio.
Roma, 24 maggio 1967
(Seguono le firme).
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MEMORANDUM N. 2
Nel corso dei negoziati intesi alla stipulazione dell'accordo aereo
tra l'Italia e la Jugoslavia, firmato oggi, le delegazioni dei due Paesi si sono occupate dei problemi riguardanti la doppia imposizione fiscale sui redditi derivanti dalla navigazione aerea.
Avendo constatato che e' difficile includere nell'accordo un
articolo inteso al regolamento di questa materia, poiche' il problema presenta degli aspetti che devono essere ulteriormente studiati, le due delegazioni si sono trovate concordi sull'opportunita' che tale materia sia regolata (conformemente alle valutazioni delle competenti autorita' fiscali dei due Paesi) da un altro accordo che verra' concluso per i normali canali diplomatici.
Le delegazioni si sono impegnate a sollecitare le iniziative atte ad accelerare il piu' possibile la conclusione del suddetto accordo.
Roma, 24 maggio 1967
(Seguono le firme).
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MEMORANDUM N. 3
Nel corso delle conversazioni tendenti alla conclusione
dell'accordo aereo tra l'Italia e la Jugoslavia, il problema concernente i voli non regolari e' stato esaminato dalle due delegazioni che si sono accordate come segue:
a) La domanda per i voli non regolari effettuati con qualsiasi
tipo di aereo, dovra' essere sottoposta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente tre giorni lavorativi prima quando si tratti di voli isolati.
b) Per quanto riguarda i voli in serie (piu' di quattro voli)
effettuati con qualsiasi tipo di aeromobile, la domanda dovra' essere presentata alle autorita' aeronautiche competenti, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del primo volo.
c) I termini sopra citati potranno essere ridotti in casi urgenti con il consenso particolare delle rispettive autorita' aeronautiche.
d) Tutti i voli di cui al presente memorandum non dovranno essere pubblicizzati o inseriti negli orari delle imprese, ne' dovranno presentare le caratteristiche dei voli regolari.
e) Le due Parti contraenti convengono che anche i servizi non
regolari saranno effettuati esclusivamente attraverso le vie aeree fissate dalle autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi.
Nell'esercizio di tali servizi le imprese dovranno osservare i
regolamenti internazionali e nazionali in vigore in base agli AIP e NOTAM di aggiornamento relativi.
f) Le due delegazioni si sono inoltre trovate d'accordo affinche' per quanto concerne i voli non regolari, siano stipulate delle intese tra le compagnie delle due Parti contraenti per una divisione paritetica del traffico in questione.
Roma, 24 maggio 1967
(Seguono le firme).

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO
In occasione dei negoziati tra le delegazioni della Repubblica
italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernenti i trasporti aerei, si e' discussa la questione delle vie aeree tra i due Paesi.
La delegazione della Jugoslavia ha espresso il desiderio di
istituire le seguenti vie aeree:
G 23 (tronco di rotta Split-FIR Jugoslavia/Italia);
Split (punto ad ovest)-Vieste-Roma;
Split-Pescara;
Dubrovnik-Vieste-Roma;
Dubrovnik-Bari.
La delegazione dell'Italia ha espresso il desiderio di istituire la
seguente via aerea:
Bistrica-Rijeka-Ancona.
La delegazione della Jugoslavia ha dichiarato che il tronco di
rotta Split-FIR Jugoslavia/Italia sara' istituito secondo la procedura abituale; di conseguenza il tronco di rotta Split-Isola di Jabuka-FIR Jugoslavia/Italia attualmente esistente sara' annullato.
Per quanto attiene all'istituzione del tronco di rotta
Dubrovnik-Vieste, la delegazione dell'Italia attendera' la comunicazione ufficiale della Jugoslavia.
A tale proposito, la delegazione della Jugoslavia ha chiesto che
nel momento in cui sara' istituita la rotta Dubrovnik-Vieste i suoi aeromobili siano autorizzati a procedere da Vieste a Roma via Teano.
La delegazione italiana ha dichiarato che l'utilizzazione della
rotta Vieste-Teano non e' possibile; d'altra parte, le autorita' competenti italiane adotteranno le misure necessarie all'istituzione della rotta Vieste-Roma, entro un termine ragionevole.
La delegazione italiana ha indicato, che per la via aerea
Split-Pescara il punto di ingresso a Pescara non e' accettabile perche', fino a questo momento, la posizione italiana a tale riguardo non e' cambiata.
In compenso, essa ha dichiarato che le autorita' competenti
studieranno la proposta jugoslava concernente la via aerea Split (punto ad ovest)-Vieste.
Per quanto attiene alla possibilita' di utilizzare la rotta piu'
breve tra Dubrovnik e Bari, la delegazione italiana ha indicato che sara' possibile procedere via B9A con l'autorizzazione dell'organo di controllo della circolazione aerea competente.
La delegazione jugoslava ha dichiarato che fra qualche settimana
sara' istituita una via aerea fra Bistrica e Pula.
Per quanto riguarda il tronco di rotta da Pula (in futuro Rijeka) ad Ancona, le autorita' competenti jugoslave studieranno la possibilita' della sua istituzione e informeranno, il piu' presto possibile, le autorita' competenti italiane della decisione presa.
Roma, 24 maggio 1967
(Seguono le firme).

Accord

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato
nell'accordo.
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA COSTA
D'AVORIO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
Desiderosi di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra la
Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio e di continuare, nel modo piu' ampio possibile, la cooperazione internazionale in questo settore;
Desiderosi di applicare a questi trasporti i principi e le
disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti
specificati nel presente accordo in vista dell'istituzione dei servizi aerei civili internazionali elencati nell'unito allegato.

Art. 2

Articolo 2.
1) Per "territorio" s'intende quanto e' definito all'articolo 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;
2) Per "autorita' aeronautica" s'intende: per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
per quanto riguarda la Repubblica della Costa d'Avorio, il Ministero incaricato dei trasporti aerei; oppure, per quanto riguarda le due Parti, ogni persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate da dette autorita'.
3) Per "compagnia designata" s'intende la compagnia aerea che le autorita' aeronautiche di una Parte contraente avranno nominatamente designata come strumento da loro scelto per esercitare i diritti di traffico previsti dal presente accordo e che sara' stata accettata dall'altra Parte contraente in conformita' con le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 qui di seguito.

Art. 3

Articolo 3.
1) Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla
compagnia aerea designata da una Parte contraente nonche' i loro equipaggiamenti normali, le loro riserve di carburanti e di lubrificanti, le loro provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da qualunque diritto doganale, spese di ispezione e altri diritti o tasse simili a condizione che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino alla loro riesportazione.
2) Saranno inoltre esonerati dagli stessi diritti o tasse, fatta
eccezione per i canoni o le tasse dovute per servizi resi:
a) le provviste di bordo di qualunque origine prese sul
territorio di una Parte contraente nei limiti e alle condizioni fissate dalle autorita' di detta Parte contraente e imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente;
b) i pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una delle
Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente;
c) i carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili utilizzati nel servizio aereo internazionale dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente anche qualora tali rifornimenti debbano essere utilizzati durante il percorso effettuato al di sopra del territorio della Parte contraente sul quale essi siano stati imbarcati.
3) Gli equipaggiamenti normali di bordo, nonche' i materiali e gli approvvigionamenti che si trovano a bordo degli aeromobili di una Parte contraente potranno essere scaricati sul territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle autorita' doganali di tale territorio. In tal caso, potranno essere posti sotto il controllo di dette autorita' finche' non saranno riesportati o non saranno oggetto di una dichiarazione doganale in vista del loro consumo.

Art. 4

Articolo 4.
I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scadute, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere la validita', per il sorvolo del suo territorio, dei brevetti di attitudine e delle licenze rilasciate ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente.

Art. 5

Articolo 5.
1) Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi
all'entrata e all'uscita dal suo territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e alla navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza sul suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea dell'altra Parte contraente.
2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul suo territorio, l'entrata o l'uscita degli aeromobili, dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'entrata, alle formalita' di autorizzazione, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane e alla quarantena, dovranno essere osservati da tali passeggeri, equipaggi o merci sia direttamente, sia tramite terzi, all'arrivo, alla partenza e durante la loro permanenza sul territorio di tale Parte contraente.

Art. 6

Articolo 6.
1) Ciascuna Parte contraente potra' richiedere, in qualunque
momento, che le autorita' competenti delle due Parti contraenti si consultino per quanto riguarda l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo.
2) Tale consultazione avra' luogo entro sessanta giorni (60) dalla data del ricevimento della richiesta.
3) Le modifiche che le due Parti avranno deciso di apportare a tale
accordo entreranno in vigore dopo l'avvenuta conferma mediante scambio di note per via diplomatica.

Art. 7

Articolo 7.
Ciascuna Parte contraente potra' notificare, in qualunque momento, all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della fine di questo periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che dovrebbe ricevere tale notifica non accusasse ricevuta, tale notifica sara' considerata come ricevuta quindici (15) giorni dopo il suo ricevimento presso la sede dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale.

Art. 8

Articolo 8.
1) Qualora una controversia riguardo all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo non abbia potuto essere definita in conformita' con le disposizioni dell'articolo 6, o fra le autorita' aeronautiche o tra i Governi delle Parti contraenti, sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale.
2) Questo tribunale sara' composto da tre membri. Ciascuno dei due Governi designera' un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo sulla nomina di un cittadino di uno Stato terzo quale presidente.
Se entro due mesi dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la definizione arbitrale della controversia i due arbitri non saranno stati designati, o se durante il mese seguente gli arbitri non si saranno messi d'accordo sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potra' domandare al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3) Il tribunale arbitrale decide, se non riesce a definire bonariamente la controversia, a maggioranza di voti. Se le Parti contraenti non decidono altrimenti, il tribunale stesso fissa i suoi principi di procedura e stabilisce la sua sede.
4) Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che saranno emanati nel corso della procedura, nonche' alla decisione arbitrale, quest'ultima essendo in ogni caso considerata come definitiva.
5) Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', finche' perdurera' tale trasgressione, limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa accordati in virtu' del presente accordo alla Parte contraente inadempiente.
6) Ciascuna Parte contraente sopportera' le spese per l'attivita' del proprio arbitro e per meta' quelle dovute per il compenso al presidente designato.

Art. 9

Articolo 9.
Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della
Repubblica della Costa d'Avorio e reciprocamente, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire dalla compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti i servizi aerei specificati nella tabella delle rotte di cui all'allegato del presente accordo. Tali servizi saranno indicati qui di seguito con il termine "servizi concordati".

Art. 10

Articolo 10.
Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di segnalare per
iscritto all'altra Parte contraente la compagnia aerea che esercitera' i servizi concordati sulle rotte indicate.
Dal momento del ricevimento di detta designazione, l'altra Parte
contraente dovra', con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e di quelle dell'articolo 11 del presente accordo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata le adeguate autorizzazioni di esercizio.
Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno
pretendere che la compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte, nel settore dell'esercizio dei servizi aerei internazionali, dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da dette autorita', in conformita' con le disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Art. 11

Articolo 11.
1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non concedere le autorizzazioni d'esercizio previste al secondo comma dell'articolo 10 qualora detta Parte contraente non sia convinta che una parte sostanziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartenga alla Parte contraente che l'ha designata o a cittadini di quest'ultima.
2) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare una
autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati all'articolo 9 del presente accordo qualora:
a) essa non sia convinta che una parte essenziale della
proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartenga alla Parte contraente che l'ha designata o a cittadini di quest'ultima, o
b) questa compagnia aerea non si sia conformata alle leggi e
regolamenti della Parte contraente che ha concesso tali diritti, o
c) questa compagnia aerea non gestisca conformemente alle
condizioni prescritte dal presente accordo.
3) Tale diritto potra' essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte contraente, come previsto dall'articolo 6, a meno che tale revoca o sospensione non sia necessaria per evitare nuove infrazioni a dette leggi e regolamenti. In caso che tale consultazione fallisca, si ricorrera' all'arbitrato, in conformita' con l'articolo 8.

Art. 12

Articolo 12.
La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica italiana in conformita' con il presente accordo, beneficera', nel territorio della Costa d'Avorio, del diritto di sbarcare ed imbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci negli scali e sulle rotte italiane elencate nell'unito allegato.
La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica della
Costa d'Avorio in conformita' con il presente accordo, beneficera', sul territorio italiano, del diritto di sbarcare ed imbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci negli scali e sulle rotte della Costa d'Avorio elencate nell'unito allegato.
Inoltre la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;
b) effettuare degli scali sul territorio dell'altra Parte
contraente per scopi non commerciali.

Art. 13

Articolo 13.
In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale che prevede la creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio accetta che il Governo della Repubblica italiana, in conformita' con gli articoli 4 e 2 e con gli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dalla Costa d'Avorio a Yaounde' il 28 marzo 1961, si riservi il diritto di designare la Societa' Air Afrique come strumento scelto dalla Repubblica della Costa d'Avorio per l'esercizio dei servizi concordati.

Art. 14

Articolo 14.
1) L'esercizio dei servizi concordati tra il territorio della Costa
d'Avorio e il territorio italiano o viceversa, servizi che figurano nella tabella allegata al presente accordo, costituisce, per i due Paesi, un diritto fondamentale.
2) Le due Parti contraenti sono d'accordo nel fare applicare il
principio di uguaglianza e di reciprocita' in tutti i settori relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente accordo.
Alle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti sara'
assicurato un trattamento giusto ed equo, esse dovranno beneficiare di uguali possibilita' e diritti e rispettare il principio di un'uguale ripartizione delle capacita' da offrire per l'esercizio dei servizi concordati.
3) Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi in modo da non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.

Art. 15

Articolo 15.
1) Su ciascuna rotta che figura nell'allegato del presente accordo,
i servizi concordati avranno come obiettivo principale la messa a disposizione, a un coefficiente di utilizzazione considerato ragionevole, di una capacita' adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale proveniente da o diretto verso il territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia aerea che esercisce tali servizi.
2) La compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti
potra' soddisfare, nei limiti della capacita' globale prevista nel primo comma del presente articolo, le esigenze del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente tenendo conto dei servizi locali e regionali.
3) Per soddisfare le esigenze di un traffico imprevisto o
momentaneo su queste stesse rotte, le compagnie aeree designate dovranno decidere tra loro le misure adeguate in vista di soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorita' aeronautiche dei loro rispettivi Paesi, che si consulteranno se esse lo riterranno utile.
4) Nel caso in cui la compagnia designata da una delle Parti
contraenti non utilizzasse su una o piu' rotte tutta o parte della capacita' di trasporto che puo' offrire tenendo conto dei suoi diritti, essa potra' trasferire per un periodo determinato alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente tutta o parte di detta capacita' di trasporto.
La compagnia aerea designata che avra' trasferito tutti o parte dei
suoi diritti potra' ritornarne in possesso alla scadenza di detto periodo.

Art. 16

Articolo 16.
1) Le compagnie aeree designate segnaleranno alle autorita'
aeronautiche delle due Parti contraenti, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'esercizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa regola sara' valida per i cambiamenti successivi.
2) Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si
scambieranno, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe riguardanti il volume del traffico sui servizi concordati, secondo i punti di imbarco o di sbarco e, per quanto possibile, (eventualmente) secondo i punti di partenza e di destinazione.

Art. 17

Articolo 17.
Le due Parti contraenti hanno convenuto di consultarsi tutte le
volte che sara' necessario al fine di coordinare i loro rispettivi servizi aerei.

Art. 18

Articolo 18.
1) Le tariffe da applicare ai servizi concordati che fanno servizio
sulle rotte della Costa d'Avorio e dell'Italia che figurano nell'allegato del presente accordo saranno fissate, per quanto possibile, di comune accordo dalle compagnie designate. Tali compagnie si metteranno direttamente d'accordo, dopo aver consultato, se del caso, le compagnie aeree dei Paesi terzi che utilizzano tutti o parte di questi stessi percorsi. Tale accordo sara' fatto sulla base dei sistemi adottati, in materia di tariffe, dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (I.A.T.A.).
Le tariffe da applicare ai servizi concordati dovranno essere
fissate a dei tassi ragionevoli tenendo in debito conto tutti i fattori ad esse connessi, ivi compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di confort), e, se necessario, le tariffe applicate da altre compagnie aeree per una qualsiasi frazione della rotta specificata.
2) Le tariffe cosi' fissate dovranno essere sottoposte
all'approvazione delle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente entro trenta (30) giorni dalla data prevista per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto in casi particolari in seguito ad accordo tra le autorita'.
3) Se le compagnie aeree designate non riuscissero a mettersi
d'accordo sulla fissazione di una tariffa, in conformita' con le disposizioni del precedente comma 1), o se una delle Parti contraenti non fosse d'accordo su una tariffa che le e' stata sottoposta in conformita' con le disposizioni del precedente comma 2), le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti faranno tutto il possibile al fine di raggiungere un accordo soddisfacente.
In ultima istanza, si fara' ricorso all'arbitrato previsto
dall'articolo 8 del presente accordo. Finche' la sentenza arbitrale non sara' stata emessa, la Parte contraente che avra' denunciato il suo disaccordo, avra' il diritto di esigere dall'altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.

Art. 19

Articolo 19.
Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata
dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede i profitti ottenuti nel territorio della prima Parte contraente nella moneta con cui sono stati guadagnati.
Per quanto riguarda i profitti realizzati in moneta locale,
ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede, in divise convertibili al tasso di cambio ufficiale sulla base del dollaro USA, i profitti ottenuti nel territorio della prima Parte contraente.

Art. 20

Articolo 20.
Il presente accordo ed il suo allegato saranno trasmessi
all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale per la loro registrazione.

Art. 21

Articolo 21.
Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le due
Parti contraenti si saranno notificate l'un l'altra l'avvenuto adempimento delle previste formalita' costituzionali.
FATTO ad Abidjan il 19 febbraio 1968 in duplice copia nella lingua francese.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
TABELLA DELLE ROTTE
I. Rotte della Costa d'Avorio Punti nella Costa d'Avorio, Roma, Parigi e viceversa.
II. Rotte italiane Punti in Italia, Accra, Abidjan e viceversa.
III. Frequenze Un volo a settimana in ciascuno dei due sensi.
IV. Capacita'
1) Per la Costa d'Avorio
a) Costa d'Avorio-Roma (50 passeggeri per volo non cumulabili);
b) Roma-Costa d'Avorio (50 passeggeri per volo non cumulabili).
2) Per l'Italia
a) Italia-Abidjan (50 passeggeri per volo non cumulabili);
b) Abidjan-Italia (50 passeggeri per volo non cumulabili).
Note:
1) Le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti avranno la facolta' di omettere degli scali sui servizi concordati.
2) E' stato convenuto tuttavia che il numero delle frequenze ed il contingente indicati potranno essere aumentati secondo le necessita' del traffico e che le compagnie aeree potranno, su richiesta di una di esse, consultarsi a tale scopo dopo un anno di esercizio. Gli aumenti di frequenze o di contingente concordati dalle compagnie dovranno essere sottoposti all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche.
Abidjan, 19 febbraio 1968
A S.E. Vincenzo BOLASCO
Ambasciatore della Repubblica italiana
ABIDJAN
----------------------------------------
Signor ambasciatore,
facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi,
firmato il 19 febbraio 1968 ed all'allegato del suddetto accordo, ho l'onore di proporle che per l'applicazione delle disposizioni relative ai contingenti indicati al paragrafo IV-1-a) e b) e IV-2-a) e b) l'aviolinea designata da ogni Parte contraente avra' il diritto di trasportare un totale di 100 passeggeri per ogni viaggio, andata e ritorno, tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
La prego di voler confermare che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire la rinnovata espressione della mia massima stima.
A. KACOU
Abidjan, 19 febbraio 1968
Al Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica della Costa d'Avorio
ABIDJAN
----------------------------------------------
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna cosi' concepita:
"Signor ambasciatore,
facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi, firmato il 19 febbraio 1968 ed all'allegato del suddetto accordo, ho l'onore di proporLe che per l'applicazione delle disposizioni relative ai contingenti indicati al paragrafo IV-1-a) e b) e IV-2-a) e b) l'aviolinea designata da ogni Parte contraente avra' il diritto di trasportare un totale di 100 passeggeri per ogni viaggio, andata e ritorno, tra l'Italia e la Costa d'Avorio.
La prego di voler confermare che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire la rinnovata espressione della mia massima stima".
Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano concorda sul contenuto della lettera succitata e La prego di gradire l'espressione della mia massima stima.
Vincenzo BOLASCO
Abidjan, 19 febbraio 1968
Al Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica della Costa d'Avorio
ABIDJAN
-------------------------------------
Signor Ministro,
facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi firmato il 19 febbraio 1968, ho l'onore di proporLe che per quanto riguarda la rotta italiana specificata nell'allegato all'accordo, lo scalo di Accra possa essere servito sia come scalo intermedio che come scalo "oltre". In quest'ultimo caso non verra' fissato alcun contingente. Ma quando Accra sara' utilizzata come scalo intermedio i contingenti saranno i seguenti:
Abidjan-Accra: 50 passeggeri per volo non cumulabili.
Accra-Abidjan: 50 passeggeri per volo non cumulabili.
Ho l'onore di proporLe inoltre, in previsione delle esigenze operative dell'azienda italiana designata, che sia anche in futuro consentito l'uso della rotta qui di seguito indicata:
Punti in Italia-Abidjan-Monrovia e viceversa (senza determinazione di contingenti tra Abidjan e Monrovia) al posto della rotta italiana designata nell'allegato all'accordo aereo Italia-Costa d'Avorio.
La prego, signor Ministro, di volermi confermare che il Governo della Costa d'Avorio e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire l'espressione della mia massima considerazione.
Vincenzo BOLASCO
Abidjan, 19 febbraio 1968
A S.E. Vincenzo BOLASCO
Ambasciatore della Repubblica italiana
ABIDJAN
-----------------------------
Signor ambasciatore,
con lettera in data odierna, Lei mi ha comunicato quanto segue:
"Signor Ministro, facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi firmato il 19 febbraio 1968, ho l'onore di proporLe che per quanto riguarda la rotta italiana specificata nell'allegato all'accordo, lo scalo di Accra possa essere servito sia come scalo intermedio che come scalo "oltre". In quest'ultimo caso non verra' fissato alcun contingente. Ma quando Accra sara' utilizzata come scalo intermedio i contingenti saranno i seguenti:
Abidjan-Accra: 50 passeggeri per volo non cumulabili.
Accra-Abidjan: 50 passeggeri per volo non cumulabili.
Ho l'onore di proporLe inoltre, in previsione delle esigenze operative dell'azienda italiana designata, che sia anche in futuro consentito l'uso della rotta qui di seguito indicata:
Punti in Italia-Abidjan-Monrovia e viceversa (senza determinazione di contingenti tra Abidjan e Monrovia) al posto della rotta italiana designata nell'allegato all'accordo aereo Italia-Costa d'Avorio.
La prego, signor Ministro, di volermi confermare che il Governo della Costa d'Avorio e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire l'espressione della mia massima considerazione".
Ho l'onore di informarLa che il Governo della Costa d'Avorio concorda su quanto precede.
Voglia gradire, signor ambasciatore, l'assicurazione della mia massima stima.
A. KACOU

Accordo-Memorandum

MEMORANDUM RELATIVO ALL'ACCORDO AEREO TRA L'ITALIA E LA COSTA D'AVORIO
1) Per quanto concerne la questione del contingente di passeggeri fissati dall'accordo aereo e dai documenti ad esso relativi, le due Parti concordano che le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili fintantoche' l'accordo di pool sara' in vigore tra le due aviolinee designate.
2) Nel caso che tale collaborazione fosse sospesa e per un periodo provvisorio di sei mesi e/o fino a che venga stipulato un nuovo accordo tra le aviolinee designate, si e' convenuto che entrambe le aviolinee designate avranno il diritto di trasportare ogni settimana sulle rotte approvate un numero di passeggeri corrispondente alla media settimanale dell'anno precedente ed in ogni caso non inferiore al contingente suddetto.
Abidjan, 19 febbraio 1968
(Seguono le firme).

Agreement

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato
nell'accordo.
ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
D'ora innanzi indicate quali Parti contraenti;
Essendo parti della convenzione sull'aviazione civile
internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e
Desiderando concludere un accordo al fine di istituire ed operare servizi aerei tra ed "oltre" i territori dell'Italia e delle Filippine,
Convengono quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
a) l'espressione "autorita' aeronautiche" significa, nel caso
della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale aviazione civile e/od ogni altra persona o ente autorizzato a svolgere ogni funzione esercitata attualmente dal detto Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale aviazione civile o funzioni analoghe, e, nel caso della Repubblica delle Filippine, il Civil Aeronautics Board e/od ogni persona o ente autorizzato a svolgere ogni funzione esercitata attualmente dal detto Civil Aeronautics Board o funzioni analoghe;
b) l'espressione "impresa designata" significa una impresa che
una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo.
c) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato significa le
zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti, sotto la sovranita', vassallaggio, protettorato, amministrazione fiduciaria o amministrazione di tale Stato;
d) il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 della convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94;
e) le espressioni "servizi aerei", "servizio aereo
internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito nell'articolo 96 della convenzione.

Art. II

Articolo II.
1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei specificati nell'allegato al presente accordo.
2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo,
l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'operare i servizi convenuti su una rotta specificata, dei seguenti privilegi:
a) di volare senza effettuare scali al di sopra del territorio
dell'altra Parte contraente;
b) di fare scali in detto territorio per scopi non di traffico; e
c) di fare scali nel detto territorio nei punti di tale rotta
specificati nell'allegato del presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati agli altri punti cosi' specificati.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non
potranno essere interpretate nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta trasportati contro pagamento o sotto forma di noleggio e destinati ad un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate;
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovra', subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse normalmente e ragionevolmente applicati, in modo non incompatibile con le disposizioni della convenzione per l'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa e di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio, da parte di un'impresa, dei diritti anzidetti, nei casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VII del presente accordo, ed ai poteri legittimi delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, in ogni momento, dopo che le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano state osservate, l'impresa designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti.
6. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di sospendere all'impresa designata, l'esercizio dei diritti specificati nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre le condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio, da parte di tale impresa, di detti diritti in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte contraente che concede quei diritti o manchi di operare in conformita' delle condizioni prescritte dal presente accordo: a meno che non sia necessario, allo scopo di evitare ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, di sospendere immediatamente od imporre delle condizioni, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Art. IV

Articolo IV.
1. Gli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalla
impresa designata di ciascuna Parte contraente, nonche' le loro normali dotazioni di bordo, le scorte di carburanti e di lubrificanti, e le provviste di bordo (inclusi i cibi, le bevande e i tabacchi) di tali aeromobili, sono esenti da ogni dazio doganale, spese di ispezione ed altri diritti o tasse nel territorio dell'altra Parte contraente, anche se tali provviste vengono utilizzate o consumate in voli al di sopra di tale territorio. Le merci cosi' esentate possono essere scaricate soltanto con l'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente.
2. Sono anche esenti dagli stessi diritti doganali, spese di
ispezione ed altri diritti o tasse:
a) le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo e le
provviste imbarcate nel territorio di ciascuna Parte contraente, entro i limiti fissati dalle autorita' di detta Parte contraente, e intese unicamente ad essere utilizzate a bordo di aeromobili impegnati in un servizio aereo internazionale dell'altra Parte contraente;
b) i carburanti e gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di ciascuna Parte contraente ed intesi ad essere unicamente utilizzati dagli aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente;
c) i carburanti e i lubrificanti presi a bordo nel territorio di ciascuna Parte contraente e destinati al rifornimento di aerei impiegati in servizi aerei internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente, anche quando tali rifornimenti devono essere utilizzati solo in una parte del viaggio compiuto sopra tale territorio.
3. I materiali che beneficiano delle esenzioni indicate nei
paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai summenzionati servizi aerei internazionali. Nel caso in cui tali materiali non possano essere usati o consumati, essi devono essere riesportati, a meno che non venga loro concesso l'ingresso sul mercato della Parte contraente interessata, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio di tale Parte contraente. In attesa del loro uso o diversa destinazione, detti materiali devono rimanere sotto controllo e supervisione doganale.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere
subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che concede le esenzioni e non vanno riferite ai diritti percepiti per i servizi resi.

Art. V

Articolo V.
Ciascuna impresa designata e' autorizzata su basi di reciprocita' a
mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il proprio personale amministrativo e tecnico, ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti, senza pregiudizio dei regolamenti interni delle rispettive Parti contraenti.

Art. VI

Articolo VI.
Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere all'altra Parte il
libero trasferimento, in dollari USA al tasso di cambio sul mercato ufficiale al momento della rimessa, degli introiti in eccedenza sulle spese sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, bagaglio, posta e merci, effettuato dall'impresa designata dall'altra Parte. Nel caso il sistema di pagamenti tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, sara' applicato detto accordo.

Art. VII

Articolo VII.
1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente relativi
all'arrivo o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o nell'esercizio e nella navigazione di tali aeromobili mentre si trovano entro il proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, e saranno osservati da tali aeromobili all'arrivo e alla partenza o mentre si trovano nel territorio della prima Parte.
2. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente circa
l'accesso al proprio territorio o la partenza da esso di passeggeri, equipaggi, o carico di aeromobili, quali i regolamenti relativi all'arrivo, al permesso di ingresso, all'immigrazione, ai passaporti, alle formalita' doganali e alla quarantena devono essere osservate all'arrivo o alla partenza da, o mentre sono nel territorio della prima Parte.

Art. VIII

Articolo VIII.
1. Le tariffe che l'impresa designata di una Parte contraente deve applicare per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte contraente devono essere stabilite in misura ragionevole tenendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate dalle altre imprese.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere concordate, se possibile, tra le imprese designate interessate di entrambe le Parti contraenti, in consultazione, ove ritenuto opportuno, con altre imprese operanti sull'intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale.
3. Le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per
l'approvazione alle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le dette autorita' concordano in tal senso.
4. Se le imprese designate non concordano su di una di tali tariffe
o se per qualche altra ragione una tariffa non puo' essere fissata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, o se durante i primi quindici giorni del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 3 del presente articolo una Parte contraente notifica all'altra Parte contraente di non essere soddisfatta in merito ad una qualunque delle tariffe concordate in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa con un accordo fra loro.
5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nella
approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse in base al paragrafo 3 del presente articolo e sulla determinazione di una qualsiasi tariffa in base al paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo.
6. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del paragrafo
3 del presente articolo, nessuna tariffa puo' entrare in vigore se non ha ottenuto l'approvazione di entrambe le autorita' aeronautiche.
7. Le tariffe stabilite in conformita' delle disposizioni del
presente articolo resteranno in vigore sino a quando non siano state fissate delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Art. IX

Articolo IX.
Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno fra loro con spirito di stretta cooperazione, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.

Art. X

Articolo X.
I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una Parte contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente al fine dell'esercizio delle rotte convenute e dei servizi di cui all'allegato al presente accordo. Ciascuna Parte contraente si riserva, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di riconoscere i brevetti di attitudine e le licenze concessi ai propri cittadini o resi validi da un altro Stato.

Art. XI

Articolo XI.
1. In caso di controversia che abbia a sorgere tra le Parti
contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzeranno in primo luogo di comporla mediante negoziati fra di loro.
2. Ove le Parti contraenti non riescano a raggiungere la
composizione di una controversia mediante negoziati, questa sara' deferita ad un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo dai due arbitri cosi' designati, purche' tale terzo arbitro non sia cittadino di una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente designera' un arbitro entro due mesi dalla data di consegna da parte di una delle due Parti contraenti all'altra, di una nota diplomatica contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sara' designato di comune accordo entro un mese dopo detto periodo di due mesi. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il proprio arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato di comune accordo, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. In tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad osservare qualsiasi
decisione resa in base al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. XII

Articolo XII.
1. Se una delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del presente accordo, puo' chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Tale consultazione, che deve aver luogo tra le autorita' aeronautiche e che puo' avvenire mediante discussione o per corrispondenza, deve iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.
2. Possono essere apportate delle modifiche alle rotte mediante
accordo diretto tra le competenti autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.

Art. XIII

Articolo XIII.
Il presente accordo ed ogni emendamento ad esso in base al
precedente articolo XII deve essere registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Art. XIV

Articolo XIV.
Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra
Parte contraente la propria decisione di porre termine al presente accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. In tal caso l'accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ne avra' ricevuto notifica, a meno che detta notifica non venga ritirata di comune accordo prima dello spirare di tale periodo. Se l'altra Parte contraente non ne accusera' ricevuta, la notifica si riterra' ricevuta quattordici (14) giorni dopo che la Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ne avra' ricevuto notifica.

Art. XV

Articolo XV.
Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche, che staranno ad indicare l'adempimento delle formalita' richieste da ciascuna Parte contraente.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a
tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in duplice copia in lingua inglese a Manila, Filippine, il 25
gennaio 1969.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
1. Al fine di sviluppare i servizi di trasporto aereo lungo le
rotte o sezioni di esse specificate nella tabella che costituisce la parte II del presente allegato, al fine di raggiungere e mantenere l'equilibrio tra la capacita' dei servizi aerei specificati e le necessita' di trasporto aereo del pubblico, come stabilito dalle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, si conviene che:
a) l'aviolinea designata di ciascuna Parte contraente dovra'
godere di eque ed uguali opportunita' di effettuare i servizi aerei per il trasporto del traffico tra i territori delle due Parti;
b) nell'effettuazione dei servizi aerei specificati da parte
dell'aviolinea designata di una delle Parti contraenti, gli interessi dell'aviolinea dell'altra Parte contraente dovranno essere tenuti in considerazione, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutta o parte della stessa rotta;
c) il servizio di trasporto aereo fornito dall'aviolinea
designata di ciascuna Parte contraente su diverse sezioni delle rotte aeree specificate o sezioni di esse saranno in stretta relazione alle necessita' che ha il pubblico di trasporto aereo e agli interessi di traffico delle aviolinee interessate, come disposto nel presente accordo;
d) i servizi forniti da un'aviolinea designata ai sensi del
presente accordo dovranno mantenere, quale obiettivo principale, le forniture di capacita' adeguate alle domande di traffico tra il Paese cui tale aviolinea appartiene (national) e il Paese di destinazione finale del traffico; e il diritto della aviolinea designata dall'una o dall'altra Parte contraente di imbarcare e sbarcare, in punti del territorio dell'altra Parte contraente, traffico internazionale destinato a o proveniente da Paesi terzi sulle rotte aeree specificate, verra' esercitato in conformita' ai principi generali di un ordinato sviluppo cui entrambe le Parti contraenti sottoscrivono e sara' soggetto al principio generale per cui la capacita' dovra' essere correlata:
1) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine del
servizio aereo e le destinazioni sulle rotte aeree specificate;
2) alle esigenze dell'effettuazione di voli senza scalo;
3) alle esigenze del trasporto aereo dell'area attraverso cui passa l'aviolinea; e
4) all'adeguatezza di altri servizi di trasporto aereo
stabiliti da aviolinee degli Stati interessati tra i loro rispettivi territori.
II. Tabella delle rotte.
A. Rotte che saranno servite dall'aviolinea desiginata dalla
Repubblica italiana in entrambe le direzioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
III. a) Salvo che per i punti di partenza, i punti sulla rotta
possono, a discrezione della aviolinea designata, essere omessi su qualsiasi o su tutti i voli.
b) Le aviolinee designate possono terminare qualsiasi o ogni loro
servizio sul territorio dell'altra Parte contraente o in qualsiasi altro punto delle rotte specificate.

Art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA SIERRA LEONE PER SERVIZI AEREI FRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI.
IL GOVERNO D'ITALIA ed
IL GOVERNO DELLA SIERRA LEONE
D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", essendo Parti della
convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
1) il termine "la convenzione" significa la convenzione sulla
aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 della convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
2) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso
dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Sierra Leone, il Ministro responsabile per il Ministero dei trasporti e comunicazioni, ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
3) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una
Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo
internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione;
5) i termini "equipaggiamento aereo", "provviste di bordo" e
"parti di ricambio" hanno il significato rispettivamente loro assegnato nell'annesso 9 della convenzione.

Art. II

Articolo II.
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese.
3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento o sotto forma di noleggio e destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte
contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea intercontinentale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto - a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali e commerciali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quello di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VII del presente accordo.
6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nei casi in cui l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nei casi in cui, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. IV

Articolo IV.
I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi, ed ancora in vigore, da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti dall'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente e da un terzo Stato.

Art. V

Articolo V.
1. Gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti o tasse.
2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa.
Detti materiali non possono essere sbarcati senza consenso delle autorita' doganali di detta ultima Parte contraente.
3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganili, spese di ispezione e da qualsiasi altro gravame doganale e fiscale.
4. I carburanti e gli olii lubrificanti che gli aeromobili della
impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse federali nazionali o locali anche se usati o consumati nel corso dei voli al di sopra del detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei
paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo. Nel caso in cui tali materiali non possono essere usati o consumati essi debbono essere riesportati, a meno che non se ne sia permesso il trasferimento ad altra impresa aerea ovvero la loro disponibilita' non sia concessa secondo le norme in vigore nel territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione debbono rimanere sotto controllo e supervisione doganale.
6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere
subordinate all'osservanza di determinate forme che normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.

Art. VI

Articolo VI.
1. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori e oltre.
2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.
3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata di ciascuna Parte contraente saranno ragionevolmente correlati alle necessita' del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed avranno come loro obiettivo principale l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una capacita' adeguata a trasportare le attuali e ragionevolmente prevedibili necessita' del traffico di passeggeri, merci e posta provenienti dal o destinata nel territorio della Parte contraente che ha designato la impresa. Quanto previsto per il trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcato che sbarcato lungo le rotte specificate nei territori degli Stati diversi da quello che ha designato l'impresa sara' attuato in conformita' al principio generale secondo cui la capacita' dovrebbe essere correlata:
a) alle necessita' del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa;
b) alle necessita' del traffico esistente nell'area attraverso la quale le imprese passano, tenuto conto di altri servizi di trasporto eserciti dalle compagnie aeree degli Stati compresi nell'area, e
c) alle necessita' delle operazioni aeree a lungo percorso.
4. Si concorda che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente iavra' in ogni caso il diritto di operare un minimo di due (2) servizi settimanali sulle rotte specificate.
5. Gli orari dei servizi debbono essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno sessanta (60) giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Art. VII

Articolo VII.
1. Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti
debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa).
E tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).
3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo Senso.
4. Se le imprese designate non concordano una di queste tariffe o se per qualche altra ragione una tariffa non puo' essere fissata in base a quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo o se durante i primi quindici (15) giorni del periodo di trenta (30) giorni di cui al paragrafo 3 di questo articolo una Parte contraente notifica all'altra Parte contraente di non essere soddisfatta in merito ad una qualunque delle tariffe concordate in base a quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa d'accordo fra di loro.
5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino
nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo X del presente accordo.
6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo X del presente accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni
del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Art. VIII

Articolo VIII.
Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in moneta convertibile, il tasso ufficiale di cambio l'eccedenza degli introiti, sulle spese, percepiti da quella impresa nel suo territorio per il trasporto di passeggeri, posta e merci.

Art. IX

Articolo IX.
Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.
Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. X

Articolo X.
1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro.
2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati,
a) esse possono convenire di definire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure,
b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia puo' essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato ed il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il suo arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri.
In tale caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.
5. Ciascuna Parte contraente sara' responsabile del costo dell'arbitro da essa designato e del personale aggiuntivo fornito ed entrambe le Parti contraenti si divideranno in parti uguali tali spese addizionali relative alle attivita' del tribunale incluse quelle relative al presidente.

Art. XI

Articolo XI.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XII

Articolo XII.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra
Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).
Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accuse di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta quindici (15) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Art. XIII

Articolo XIII.
Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso, compreso ogni scambio di note, verra' registrato presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Art. XIV

Articolo XIV.
Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
FATTO a Roma il 6 maggio 1970 in doppio originale nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi essendo egualmente autentici.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed hanno apposto ad esso i loro sigilli.
Per il Governo della Sierra Leone
SEMBU-FORNA
Per il Governo
della Repubblica italiana
SANTINI

Accordo-Annesso

ANNESSO
TABELLA DELLE ROTTE
Rotta operabile da parte dell'impresa designata dall'Italia.
Punti in Italia-via punti intermedi-Freetown-due punti oltre Freetown in Africa occidentale.
Rotta operabile da parte dell'impresa designata dalla Sierra Leone.
Punti nella Sierra Leone-via punti intermendi-Roma-due punti oltre Roma nell'Europa occidentale.
Nota. - Ciascuna impresa designata avra' il diritto di esercitare le summenzionate rotte con pieni diritti di traffico, utilizzando apparecchi DC 8, VC 10 o aeromobili equivalenti.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Art. I

ACCORDO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELL'ARABIA SAUDITA
(D'ora innanzi denominati "Parti contraenti"), avendo ratificato la
convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire regolari servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
1) il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di questa, qualora tali allegati ed emendamenti siano adottati dalle Parti contraenti;
2) il termine "autorita' aeronautiche" significa nel caso del
Regno dell'Arabia Saudita il "Directorate general of civil aviation" e nel caso dell'Italia il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" ed, in entrambi i casi, ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
3) il termine "impresa designata" significa l'impresa che una
Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizi aerei
internazionali" e "scalo per scopi non di traffico" avranno i significati che sono rispettivamente ad essi attribuiti negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. II

Articolo II.
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). L'allegato al presente accordo sara' considerato parte dell'accordo e ogni riferimento all'"accordo" sara' inteso come riferimento anche all'allegato ad eccezione di quanto sia altrimenti espressamente previsto. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo,
l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o ad un terzo Paese.
3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 di questo articolo dovra' essere interpretata come intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte
contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto - per il tramite delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorita' aeronautiche, e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti necessari per osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocare ad un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII.
6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio o di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi o dei regolamenti dalla Parte contraente che concede quei diritti, e nel caso che a giudizio della prima Parte risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali sono stati concessi i diritti in base al presente accordo.
Tale azione sara' adottata solo previa consultazione fra le Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. IV

Articolo IV.
I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti e ancora in corso di validita' saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non
riconoscere validi, per la circolazione aerea sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Art. V

Articolo V.
1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazi doganali e di diritti d'ingresso.
2. Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo trattenute a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata da una Parte contraente per l'esercizio dei servizi convenuti, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali o di altri simili gravami, anche quando gli indicati materiali siano consumati o usati dagli aeromobili stessi nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. I materiali di cui sopra non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
3. Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per esclusivo uso degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente nell'esercizio dei servizi aerei convenuti, sono esenti dai dazi doganali o da altri simili gravami.
4. Il carburante, gli olii lubrificanti che gli aeromobili
dell'impresa designata di una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente sono esenti da ogni dazio doganale e da ogni gravame fiscale. La stessa esenzione e' concessa alle parti di ricambio e alle dotazioni normali di bordo entro i limiti e le condizioni stabilite dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
5. I materiali che, in base a quanto previsto nei precedenti
paragrafi godano di esenzioni doganali e fiscali, non possono essere usati per altri scopi che non siano inerenti al servizio del volo e devono essere riesportati nel caso essi non possano essere usati, a meno che la loro nazionalizzazione sia permessa in base ai regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e della loro destinazione essi devono rimanere sotto il controllo delle autorita' doganali.
6. Tutte le esenzioni previste nel presente articolo possono essere
subordinate all'adempimento delle formalita' normalmente in vigore nel territorio della Parte contraente che concede tali esenzioni e non si riferiscono ai diritti derivanti da servizi resi.

Art. VI

Articolo VI.
Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre.
Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di
ciascuna Parte contraente terra' in considerazione gli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sulle rotte specificate o su parti di esse.

Art. VII

Articolo VII.
1. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente allo scopo di operare i servizi convenuti offrira' una capacita' idonea a soddisfare le attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze dell'esercizio internazionale di questi servizi.
2. Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si
accorderanno per le applicazioni pratiche dei principi enunciati al paragrafo 1.
3. Gli accordi cosi' raggiunti rimarranno in vigore finche' non
saranno concordati nuovi accordi fra le autorita' aeronautiche sia attraverso consultazioni dirette sia attraverso l'approvazione di intese raggiunte dalle imprese designate.
4. Gli orari dei servizi devono essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche non meno di sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Art. VIII

Articolo VIII.
1. Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' alle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su parte di essa).
Tale accordo deve esser raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di determinazione delle tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.).
3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso.
4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto
riguarda le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle fra di loro.
5. Qualora le autorita' aeronautiche non riescano ad accordarsi
sulla approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, in base al paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, in base al paragrafo 4, la controversia deve essere risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo.
6. a) Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni
del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Art. IX

Articolo IX.
Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente, al tasso ufficiale di cambio, il saldo degli utili eccedenti le spese, percepiti da quella impresa nel territorio dell'altra Parte contraente, derivante dal trasporto di passeggeri, merci e posta.

Art. X

Articolo X.
Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.
Modifiche all'allegato possono essere concordate fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti mediante consultazioni da tenersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. XI

Articolo XI.
1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti
contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati diretti fra di loro.
2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo
mediante negoziati:
a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza
ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o ad altra persona od ente; oppure:
b) se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, la vertenza potra' essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale composto di tre arbitri, uno designato da ciascuna Parte contraente ed il terzo nominato dagli altri due cosi' designati. Ciascuna delle Parti contraenti dovra' designare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra Parte contraente di una nota diplomatica inviata dalla prima Parte richiedente l'arbitrato per la vertenza e il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti non designano un arbitro entro il periodo prescritto, o se il terzo arbitro non viene nominato entro il periodo stabilito, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra', su richiesta di una delle Parti contraenti, nominare un arbitro o degli arbitri secondo la necessita' del caso. In tal caso, il terzo arbitro sara' un cittadino di un terzo Stato riconosciuto da entrambe le Parti contraenti e potra' agire come presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le
decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se, e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa
designata di ciascuna Parte contraente non si atterra' alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente potra' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.

Art. XII

Articolo XII.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XIII

Articolo XIII.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra
Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo.
Tale notifica sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Nel caso in cui tale notifica venga inviata, il presente accordo
avra' termine 12 mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di dare termine venga ritirata a seguito di accordo prima della scadenza di tale periodo.
In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte
contraente, la notifica si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XIV

Articolo XIV.
Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra'
registrato presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XV

Articolo XV.
Il presente accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
FATTO a Gedda il 13 ottobre 1971 in doppio originale, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti tre i testi facenti ugualmente fede, ad eccezione dei casi di dubbio, nei quali casi prevarra' il testo in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Luigi SABETTA
Per il Governo
del Regno dell'Arabia Saudita
Mohammed Ibrahim MASSEUD

Accordo-Allegato

ALLEGATO
A) Tabella delle rotte.
Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", avendo ratificato la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
1) il termine "la convenzione" significa la convenzione sulla
aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94;
2) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Repubblica dominicana, Presidenza della Repubblica - Giunta dell'aeronautica civile ed, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
3) il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei convenuti sulle rotte specificate in tale notificazione;
4) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo
internazionale" e "scalo per scopi non commerciali", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. II

Articolo II.
1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i
diritti specificati nel presente accordo e nel suo annesso al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate in detto annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti potranno essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. - Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del
presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per fini non commerciali; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese.
3. - Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo potra' essere intesa nel senso di conferire alla impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
4. - Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte
contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. - Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per
iscritto - a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. - Ricevuta la designazione, la Parte contraente dovra' - per
mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente potranno
richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali, in conformita' alle disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944).
4. - Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare,
sospendere e revocare le autorizzazioni citate nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui non sia convinta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata dall'altra Parte contraente sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini.
5. - L'impresa cosi' designata e autorizzata potra' cominciare a
operare od esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII.
6. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. IV

Articolo IV.
1. - I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte definite nell'annesso. Ciascuna Parte contraente si riserva comunque il diritto di riconoscere la validita' per la circolazione aerea sul proprio territorio dei brevetti di attitudine e delle licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
2. - Entrambe le Parti contraenti faciliteranno lo scambio o la
locazione di aeromobili con o senza equipaggi tra le imprese delle due Parti contraenti.

Art. V

Articolo V.
1. - Gli aeromobili della impresa designata da una Parte
contraente, impiegati nei servizi convenuti, saranno ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro similare diritto o tassa.
2. - I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa similare. Detti materiali non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali di detta ultima Parte contraente.
3. - I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, saranno esenti dai dazi doganali, spese di ispezione e da qualsiasi altro gravame doganale o connesso.
4. - I carburanti e gli oli lubrificanti che gli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da qualsiasi onere doganale o gravame connesso anche per la parte destinata ad essere consultata nel corso dei voli al disopra del detto territorio.
Uguale esenzione sara' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
5. - I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei
paragrafi precedenti non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e dovranno essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione dovranno rimanere sotto controllo doganale.
6. - Le esenzioni previste dal presente articolo potranno essere
subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.

Art. VI

Articolo VI.
Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio e nell'espletamento dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori e oltre.

Art. VII

Articolo VII.
1. - I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due
Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alla domanda di traffico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sara' di offrire una capacita' adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalita' e il Paese di ultima destinazione del traffico.
Il diritto di imbarcare o sbarcare traffico internazionale, in base
ai servizi convenuti, destinato o proveniente da terzi Paesi: in un punto o punti delle rotte specificate nell'annesso del presente accordo sara' esercitato in conformita' ai principi generali di ordinato sviluppo adottati da ambedue i Governi e sara' sottoposto al principio generale che la capacita' deve esser correlata a:
a) le esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione;
b) le esigenze dei servizi a lungo percorso; e
c) le esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa la impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
2. - Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive
variazioni di capacita' le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio di servizi convenuti da parte delle imprese designate.
3. - Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti
all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. VIII

Articolo VIII.
1. - Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti dovranno essere
stabilite in misura ragionevole, prendendo in considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe dovranno essere determinate in conformita' con le seguenti disposizioni del presente articolo.
2. - Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo
dovranno essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto, se possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).
3. - Tutte le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte per la approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso.
4. - In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto
riguarda le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle e fissarle di comune accordo.
5. - Qualora le autorita' aeronautiche non concordino
nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia dovra' essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo XII del presente accordo.
6. - a) Nessuna tariffa potra' entrare in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XII del presente accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni
del presente articolo, le tariffe dovranno rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Art. IX

Articolo IX.
Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere alla altra Parte contraente il trasferimento al tasso ufficiale di cambio, in valuta convertibile, del saldo dei redditi realizzati nel proprio territorio relativi al trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci dalla impresa designata dall'altra Parte contraente, previa autorizzazione delle corrispondenti autorita' bancarie.
Nel caso che il sistema di pagamento tra le Parti contraenti sia
regolato da un accordo speciale, detto accordo speciale sara' applicabile.

Art. X

Articolo X.
Ciascuna impresa designata sara' autorizzata a mantenere nel
territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento dei servizi convenuti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle leggi vigenti in materia di lavoro nel detto territorio.

Art. XI

Articolo XI.
Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazione all'altra Parte contraente. Tali consultazioni potranno avvenire tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti verbalmente o per iscritto.
Esse avranno inizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
richiesta. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica, previa osservanza delle norme costituzionali dei rispettivi Paesi. Le modifiche dell'annesso del presente accordo potranno farsi mediante intesa diretta tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti confermata con scambio di note per via diplomatica.

Art. XII

Articolo XII.
1. - Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti
contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati tra di loro.
2. - Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere un
accordo mediante i negoziati:
a) esse potranno convenire di deferire le decisioni della
vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a
qualsiasi persona od ente; oppure
b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della
controversia puo' essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente, e il terzo dai due arbitri cosi' designati.
Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare il suo arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (OACI) di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di un terzo Stato o agire come presidente del tribunale arbitrale.
3. - Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le
decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. - Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa
designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente potra' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che esso abbia concesso in base al presente accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di quella Parte contraente.

Art. XIII

Articolo XIII.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XIV

Articolo XIV.
1. - Ciascuna Parte contraente potra' ogni momento comunicare
all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
2. - Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine 12 (dodici) mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza in tale periodo.
3. - In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte
contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 15 (quindici) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XV

Articolo XV.
Il presente accordo, il suo annesso ed ogni emendamento allo stesso
verranno registrati presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XVI

Articolo XVI.
Il presente accordo entrera' in vigore nel quindicesimo giorno
successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
FATTO a Santo Domingo de Guzman, Distretto nazionale, capitale
della Repubblica dominicana, il giorno trentuno dicembre 1971.
Per il Governo della Repubblica italiana Dr. Virgilio GORGA
Ambasciatore d'Italia
nella Repubblica dominicana
Por el Gobierno de la Repubblica dominicana
Dr. Jaime Manuel FERNANDEZ G.
Segretario de Estado
de relaciones exteriores

Accordo-Annesso

ANNESSO
I. - Tabella delle rotte:
Rotte della Repubblica dominicana:
A. - Repubblica
dominicana-Lisbona-Madrid-Roma-Ginevra-Parigi-Bonn-Londra e viceversa.
B. - Repubblica dominicana-Lisbona-Madrid-Roma-Atene Cairo-Beirut
e viceversa.
Rotte della Repubblica italiana:
A. - Italia-Madrid-Lisbona-Santo Domingo-Kingston o Montego
Bay-Citta' del Messico e viceversa.
B. - Italia-Madrid-Lisbona-Santo Domingo-Kingston o Montego
Bay-Citta' di Panama-Bogota-Quito-Lima-La Paz-Santiago del Cile e viceversa.
2. - La impresa designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto di effettuare sulle rotte come sopra convenute un numero complessivo di quattro frequenze settimanali con aeromobili del tipo DC 8 o tipo similare o di capacita' superiore.
3. - Le imprese designate godranno sulle rotte convenute dei diritti di terza, quarta e quinta liberta' per tutti i punti delle rotte
stesse
4. - Le imprese designate dalle Parti contraenti avranno facolta' di omettere in uno o in tutti i voli uno o piu' punti delle rotte convenute.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE RELATIF AUX TRANSPORTS
AERIENS REGULIERS.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE N0N UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato
nell'accordo.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON SUI TRASPORTI AEREI REGOLARI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON
D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", desiderando favorire lo sviluppo dei trasporti aerei fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Gabon e di continuare, nella piu' larga misura possibile, la cooperazione internazionale in tale campo;
Desiderando applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni
della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
Hanno nominato i loro plenipotenziari, debitamente autorizzati a
tale scopo, i quali hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti
specificati nel presente accordo al fine di istituire delle comunicazioni aeree civili internazionali di cui all'unito allegato.

Art. 2

Articolo 2.
Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
a) Il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94.
b) L'espressione "autorita' aeronautiche" significa, per quanto concerne la Repubblica del Gabon, il Ministero incaricato della aeronautica civile, e, per quanto concerne la Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" o, in entrambi i casi, ogni persona ed ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente attribuite alle dette autorita'.
c) L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo designata da una delle Parti contraenti, in conformita' dell'articolo 11 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.
d) Le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale" hanno il significato rispettivamente loro assegnato negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. 3

Articolo 3.
a) Gli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti saranno, all'ingresso sul territorio della altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e degli altri diritti e tasse.
b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate da una Pare contraente, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse. Detti materiali non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, che assicurano l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esenti dai dazi doganali, spese di ispezione ed altri diritti e tasse.
d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti dai dazi doganali e dagli altri diritti e tasse federali, nazionali e locali anche se usati o consumati nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente.
e) I materiali che beneficiano delle esenzioni indicate nei paragrafi precedenti non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non possano essere utilizzati, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altre imprese o la nazionalizzazione in conformita' delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in questione saranno sottoposti a controllo doganale.
f) Le esenzioni previste dai precedenti paragrafi potranno essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza pregiudicare, con questo, i diritti corrispettivi di servizi resi.

Art. 4

Articolo 4.
I certifcati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Art. 5

Articolo 5.
1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul proprio territorio, l'ingresso e la uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i voli di tali aeromobili ad di sopra di detto territorio, verranno applicati all'impresa designata dall'altra Parte contraente.
2. I passeggeri, gli equipaggi e coloro che effettuano spedizioni di merci saranno tenuti ad uniformarsi, sia personalmente che per mezzo di terzi che agiscano in loro nome e per loro conto, alle leggi ed ai regolamenti che regolano, sul territorio di ciascuna Parte contraente l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'ingresso, alle formalita' di autorizzazione, all'immigrazione, alla dogana ed alle misure applicate in base ai regolamenti sanitari.
3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di
una Parte contraente e che non lascino la zona dell'aeroporto che e loro riservata saranno sottoposti ad un controllo molto semplificato.
I bagagli e le merci in transito diretto saranno esentati dai diritti doganali e da altre tasse similari.

Art. 6

Articolo 6.
In osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, ciascuna
Parte contraente si impegna a garantire all'altra Parte contraente il libero trasferimento in divise convertibili, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza sulle spese degli introiti percepiti nel suo territorio per il trasporto dei passeggeri, bagagli, spedizioni postali e merci dall'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Art. 7

Articolo 7.
1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, richiedere
una consultazione con l'altra Parte contraente o con le sue autorita' aeronautiche per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo allegato.
2. La consultazione richiesta da una Parte contraente o dalle sue autorita' aeronautiche dovra' avere inizio entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda.
3. Ove le Parti contraenti si accordino su alcune modifiche da
apportare al presente accordo, tali modifiche entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note diplomatiche.
4. Potranno essere concordate direttamente, anche per
corrispondenza, tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, delle modifiche all'allegato al presente accordo. Tali modifiche entreranno in vigore dopo essere state confermate con uno scambio di note diplomatiche.

Art. 8

Articolo 8.
1. Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare
all'altra Parte contraente la propria decisione di denunziare il presente accordo; tale notifica verra' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denunzia avra' efficacia dodici mesi dopo la data del
ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denunzia non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.
3. Nel caso in cui l'altra Parte contraente non ne accusi ricevuta,
la notifica sara' ritenuta esserle pervenuta quindici (15) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avra' ricevuto comunicazione.

Art. 9

Articolo 9.
1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere composta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, sia fra le autorita' aeronautiche, che fra le Parti contraenti, questa verra' sottoposta ad un tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti contraenti.
2. Tale tribunale sara' composto di tre membri. Ciascuno dei due
Governi designera' un arbitro, e questi due arbitri si accorderanno sulla nomina a presidente di un cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la composizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati ancora designati, o se, nel corso dei due mesi seguenti gli arbitri non si sono accordati sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale decide, ove non giunga a comporre la
controversia in via amichevole, alla maggioranza dei voti. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano nulla in contrario, il tribunale fissa esso stesso i propri principi di procedura e determina la propria sede.
4. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni
decisione resa in base al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se una delle Parti contraenti non si uniforma alle decisioni
degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', per tutto il tempo in cui durera' tale inadempienza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa aveva accordato in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto.
6. Ciascuna Parte contraente sosterra' la spesa relativa alla
remunerazione dell'attivita' del proprio arbitro e alla meta' della remunerazione del presidente nominato.

Art. 10

Articolo 10.
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti
specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente accordo.
Tali servizi e tali rotte sono qui appresso denominati "servizi
convenuti" e "rotte specificate".
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di servizi internazionali:
a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio
dell'altra Parte contraente;
b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto
territorio;
c) del diritto di imbarcare e di sbarcare il traffico
internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e spedizioni postali.

Art. 11

Articolo 11.
1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare
un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. Tale designazione sara' oggetto di una notifica scritta fra autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte contraente la necessaria autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno
esigere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente dimostri che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle dette autorita' all'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della convenzione.
4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accordare
l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o d'imporre le condizioni che le potranno apparire necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati nell'articolo 10 del presente accordo, quando la detta Parte contraente non sia in grado di provare che una parte sostanziale della proprieta' e l'effettivo controllo di tale impresa appartengano alla Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o a cittadini di questa ultima.

Art. 12

Articolo 12.
1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare
l'autorizzazione di esercizio o di sospenderlo da parte dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 10 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di
tali diritti alle condizioni che essa riterra' necessarie, se
a) essa non ha la prova che una parte essenziale della proprieta'
ed il controllo effettivo di tale impresa appartengono alla Parte
contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa, o se b) tale impresa non si e' uniformata alle leggi ed ai regolamenti
della Parte contraente che ha accordato tali diritti, o se
c) tale impresa non gestisce i servizi convenuti nelle condizioni
prescritte dal presente accordo e dal suo allegato.
2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi ed ai regolamenti, un tale diritto non potra' essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente. In caso di fallimento di detta consultazione, si fara' ricorso all'arbitrato, in conformita' dell'articolo 9.

Art. 13

Articolo 13.
In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale intesa alla creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di gestione in comune o di organismi internazionali di gestione:
Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Gabon, in conformita' degli articoli 2 e 4 e dei documenti allegati al trattato relativo ai trasporti aerei in Africa, firmato dal Gabon a Yaounde', il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Societe' Air Afrique come strumento scelto dalla Repubblica del Gabon per l'esercizio dei servizi convenuti.

Art. 14

Articolo 14.
1. L'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due
Parti contraenti sulle rotte indicate nell'allegato del presente accordo e in base alle modalita' in esso fissate, costituisce per i due Paesi un diritto fondamentale e basilare.
2. Verra' assicurato alle imprese designate dalle due Parti
contraenti un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di uguali possibilita' per l'esercizio dei servizi convenuti.
3. Dette imprese dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.

Art. 15

Articolo 15.
1. Su ciascuna delle rotte specificate, i servizi convenuti avranno come principale obiettivo la messa in opera, ad un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacita' adattata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o diretto al territorio della Parte contraente che avra' designato l'impresa che gestisce i detti servizi.
2. Tuttavia, l'impresa designata da una delle Parti contraenti potra' soddisfare le necessita' del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte specificate e il territorio dell'altra Parte contraente, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
3. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su quelle stesse rotte, le imprese designate si accorderanno su alcune misure appropriate per far fronte a tale aumento temporaneo del traffico. Esse ne sottoporranno il risultato all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
4. Nel caso in cui l'impresa designata da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su una o piu' rotte sia una parte, che la totalita' della capacita' di trasporto che essa sarebbe in grado di offrire in base ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, essa potra' accordarsi con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima, per un periodo di tempo determinato, la totalita' od una parte della capacita' di trasporto in causa.

Art. 16

Articolo 16.
1. Le imprese designate indicheranno alle autorita' aeronautiche
delle due Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'esercizio dei servizi convenuti, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa norma verra' applicata ai successivi cambiamenti.
2. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si
comunicheranno, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe relativi al volume del traffico trasportato sui servizi convenuti, dai punti di imbarco e di sbarco.

Art. 17

Articolo 17.
1. Le tariffe di ogni servizio convenuto saranno fissate a dei
tassi ragionevoli, tenendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo di esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe percepite da altre imprese di trasporto aereo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente accordo saranno, se possibile, determinate di comune accordo dalle imprese designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno realizzare tale accordo facendo ricorso alla procedura di determinazione delle tariffe stabilita dalla Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA).
3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione
delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.
In casi speciali, tale termine potra' essere ridotto, con riserva di accordo delle dette autorita'.
4. Se le imprese designate non riescono a raggiungere una intesa o se le tariffe non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di fissare la tariffa con accordo reciproco.
5. In mancanza di accordo, la controversia sara' sottoposta
all'arbitrato previsto al precedente articolo 9.
6. Le tariffe gia' fissate resteranno in vigore sino a quando non verranno stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 9 del presente accordo, ma per non piu' di dodici (12) mesi dal giorno del rifiuto dell'approvazione da parte delle autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti.

Art. 18

Articolo 18.
Ciascuna impresa designata e' autorizzata a mantenere nel
territorio dell'altra Parte contraente alcuni impiegati qualificati con competenza commerciale, amministrativa e tecnica che siano suoi cittadini.

Art. 19

Articolo 19.
Il presente accordo e il suo allegato saranno adeguati ad ogni
convenzione a carattere multilaterale che venisse a vincolare le due Parti contraenti.

Art. 20

Articolo 20.
Il presente accordo entrera' in vigore quindici (15) giorni dopo la
data dello scambio degli strumenti di ratifica.
FATTO a Roma il 9 marzo 1972.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
TABELLE DELLE ROTTE
I
Rotte sulle quali potranno essere gestiti i servizi aerei dall'impresa designata dalla Repubblica del Gabon:
Punti nel Gabon-Lagos-Roma-Francoforte e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti.
II
Rotte sulle quali potranno essere gestiti i servizi aerei dall'impresa designata dalla Repubblica italiana:
Punti in Italia-Kano-Libreville-Lusaka e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti.
III
Le imprese designate delle due Parti contraenti opereranno sulle rotte specificate frequenze settimanali nelle due direzioni con una quota totale di 100 (cento) passeggeri andata e ritorno non cumulabili fra il Gabon e l'Italia. Il numero del servizio potra', a richiesta di una delle imprese designate, essere in ogni momento oggetto di una revisione, d'intesa fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
IV
Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno la facolta' di omettere uno o piu' scali sui servizi convenuti.
V
L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra', a sua scelta, fare scalo in uno o piu' punti intermedi e in punti oltre il territorio dell'altra Parte contraente, diversi da quelli specificati nelle tabelle delle rotte, ma senza diritti di traffico tra tale o tali punti e il territorio di detta Parte contraente, a meno che tali diritti non siano stati specificatamente concessi dalle autorita' aeronautiche di tale Parte contraente.
VI
L'inizio e le modalita' di esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate nel presente allegato saranno fissati mediante accordo tra le imprese designate delle due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non venisse concluso, la decisione a tale riguardo verra' rimessa alle autorita' aeronautiche dei due Paesi.

Agreement

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato
nell'accordo,
ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E' IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
(D'ora innanzi denominati "Parti contraenti") avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire dei servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed "oltre", hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
a) Il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento agli allegati
o alla convenzione in basse agli articoli 90 e 94
b) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile", e nel caso della Repubblica di Cipro, la "Civil Aviation Administration of the Ministry of Communications and Works" ed in entrambi i casi ogni persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle summenzionate autorita';
c) il termine "impresa designata" significa un'impresa che sia
stata designata da una Parte contraente, mediante notifica scritta, all'altra Parte contraente, in base all'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizi aerei
internazionali", e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. II

Articolo II.
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate").
I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in
data successiva in seguito all'adempimento delle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta
specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente accordo, al fine di sbarcare e di imbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo.
3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 del presente articolo puo' essere interpretata nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte
contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei (operati in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto - a mezzo delle (proprie) autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente deve, per
mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente alla osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la dimostrazione soddisfacente che e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di norma alla attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare ad
esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo IX.
6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio, ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nei casi in cui l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nei casi in cui, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. IV

Articolo IV.
I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Art. V

Articolo V.
1. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente ai fini
dell'esercizio dei servizi convenuti devono fornire la capacita' adeguata a soddisfare le normali e ragionevolmente prevedibili necessita' del traffico aereo di tali servizi.
2. Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti
concorderanno sull'applicazione pratica dei principi elencati al precedente paragrafo 1.
3. Le intese cosi' raggiunte resteranno in vigore sino a quando non
saranno concordati dei nuovi accordi dalle autorita' aeronautiche, sia mediante consultazioni dirette che mediante approvazione delle intese raggiunte dalle imprese designate.
4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti per l'approvazione alle
autorita' aeronautiche, almeno trenta giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Art. VI

Articolo VI.
Vi saranno buone ed eque possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre.
Nell'operare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente allo scopo di non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

Art. VII

Articolo VII.
a) Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri.
b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa, anche quando tali provviste siano usate e consumate in volo su tale territorio. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente dall'altra Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima, impegnata nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali, spese di ispezione e da altri diritti od oneri.
d) I carburanti e gli olii lubrificanti che gli aeromobili della
impresa designata da una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti dai diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni e provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
e) I materiali che godono delle esenzioni di cui al presente
articolo non possono essere usati per usi diversi dai servizi di volo. Nel caso in cui tali materiali non possano essere usati o consumati, essi devono essere riesportati, a meno che non venga accordata la nazionalizzazione in base alle norme in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione debbono rimanere sotto controllo e supervisione doganale.
f) Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere
subordinate all'osservanza di particolari formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che deve accordarle, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivi di servizi resi.

Art. VIII

Articolo VIII.
Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti, in eccedenza alle spese sostenute, percepiti nel territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui siano stati pagati.
Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda
all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti percepiti in eccedenza alle spese sostenute nel territorio della prima Parte contraente, al tasso di cambio ufficiale.

Art. IX

Articolo IX.
1. Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i fattori relativi, incluso il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove occorra, le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere, se possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove sia ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese che operino sull'intera rotta o su parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.).
3. Ogni tariffa cosi' concordata deve essere sottoposta per
l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso.
4. Nel caso di disaccordo fra le imprese designate relativamente
alle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di determinare dette tariffe mediante accordo fra di loro.
5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino
sull'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo.
6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe devono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Art. X

Articolo X.
Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.
Se le autorita' aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. XI

Articolo XI.
1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti
contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati fra di loro.
2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo
mediante negoziati:
a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza
ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente; oppure,
b) se le Parti contraenti non riescono a trovare un accordo
mediante negoziati, la vertenza puo', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere deferita ad un tribunale di tre arbitri perche' decida in merito, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, l'altro dall'altra e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di recezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato ed il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri.
3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le
decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa
designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.

Art. XII

Articolo XII.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente accordo verra' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XIII

Articolo XIII.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra
il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale comunicazione verra' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.). Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Art. XIV

Articolo XIV.
Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra'
registrato presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Art. XV

Articolo XV.
Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni precedente accordo sui trasporti aerei tra le Parti contraenti.

Art. XVI

Articolo XVI.
Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche che staranno ad indicare che sono state espletate le formalita' richieste da ciascuna Parte contraente.
FATTO in duplice copia a Nicosia, il 24 novembre 1972, in lingua inglese.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
I
Rotte da effettuarsi dall'aviolinea designata della Repubblica italiana:
1) Italia-Nicosia-Medio Oriente-Khartoum-Asmara-Addis Abeba-Mogadiscio-Nairobi o Entebbe o Dar Es Salaam-Lusaka-Tananarive-Mauritius-Johannesburg e viceversa.;
2) Italia-Nicosia-Teheran-un punto in India-Colombo-Bangkok o Saigon-Hong Kong-Kuala Lumpur o Singapore, un punto in Indonesia, due punti in Australia-Auckland e viceversa.
II.
Rotte da effettuarsi dall'aviolinea designata della Repubblica di Cipro:
1) Nicosia-Atene-Roma-Londra e viceversa.
2) Nicosia-Atene-Roma-Zurigo-Francoforte o Monaco-Parigi-Amsterdam-Bruxelles-Londra e viceversa.
III.
Qualsiasi punto o punti delle rotte specificate potranno a discrezione dell'aviolinea designata di ciascuna Parte contraente, essere omessi su qualsiasi o tutti i voli.
IV.
L'aviolinea designata di ciascuna parte contraente ha il diritto di effettuare un totale di quattro (4) voli settimanali sulle rotte specificate.
V.
Ai fini del presente accordo l'espressione "Medio Oriente" contenuta nella rotta italiana (1) include i seguenti Paesi:
Israele, Giordania, Siria, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, Yemen del Sud, Qatar, Kuwait, Bahrein, Iran, Trucial States, Mascate e Oman.
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