Monitoring Gesetzessammlung

20G00111

IT - Leggi di Ratifica

20G00111

Allegato Allegato Convention Parte di provvedimento in formato grafico Traduzione non ufficiale (LEGGE 17 luglio 2020 n. 94)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2020 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° gennaio 2021 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3

Punto d'informazione nazionale per il calcio 1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, e' individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, 17 luglio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Allegato
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi
----------------------------------
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati Parti della Convenzione Culturale Europea (ETS n. 18), firmatari alla presente:
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri;
Interessati al diritto all'integrita' fisica e alla legittima aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed alter eventi sporti senza timore di violenza, disordine pubblico o altra attivita' criminale;
Interessati a rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi gradevoli ed accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente puo' avere in questi eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e la sicurezza pubblica;
Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in occasione di partite di calcio e di altri eventi sportivi;
Interessati alla necessita' di preservare lo stato di diritto dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli altri sport, nel tragitto per e dagli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori;
Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e non discriminazione;
Riconoscendo la varieta' delle caratteristiche costituzionali, giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere e la severita' dei problemi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;
Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno conto le legislazioni nazionali ed internazionali in materie come protezione dei dati, rieducazione dei condannati e diritti umani;
Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti per gli individui e riconoscendo che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti;
Riconoscendo che il carattere sovrapponente di queste misure richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e fornire un approccio pluri-istituzionale integrato e bilanciato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;
Riconoscendo che gli eventi fuori dagli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa;
Riconoscendo che la consultazione con le principali parte interessate, in particolare i tifosi e le comunita' locali, puo' assistere gli enti pertinenti nel ridurre i rischi alla sicurezza fisica e sicurezza pubblica e nel creare un'atmosfera accogliente dentro e fuori gli stadi;
Essendo risoluti a intraprendere azioni comuni e cooperative per ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi per fornire un'esperienza gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunita' locali;
Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120");
----------
Internet: http://www.coe.int/cm
Tenendo conto che l'ampia esperienza e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e collaborativo con riguardo a sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, riflesso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015,
Hanno convenuto quanto segue
ARTICOLO 1 -- Ambito di applicazione
1. Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionali e da squadre nazionali.
2. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza pubblica.

Art. 2

ARTICOLO 2 -- Scopo
Lo scopo della presente Convenzione e' fornire un ambiente sicuro e accogliente per partite di calcio ed altri eventi sportivi. A questo scopo, le Parti:
a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, basato su uno spirito di collaborazione e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
b. garantiscono che tutti gli enti pubblici e private, e le parti interessate, riconoscano che le disposizioni di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza non possono essere considerate singolarmente, e possono avere un'influenza diretta nella predisposizione delle altre due componenti;
c. tengono conto delle buone prassi nello sviluppare un approccio integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

Art. 3

ARTICOLO 3 -- Definizioni
Per gli scopi della presente Convenzione, i termini:
a. "misure di sicurezza fisica" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di proteggere la salute ed il benessere di individui e gruppi che assistono, o partecipano, ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori lo stadio, o che risiedono o lavorano nelle vicinanze dell'evento;
b. "misure di sicurezza pubblica", indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di prevenire e ridurre il rischio e/o rispondere a qualsiasi attivita' violenta o criminale commessa in connessione ad un evento calcistico o di un altro sport, dentro o fuori uno stadio;
c. "misure di assistenza" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di far sentire individui e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
d. "ente" indica ogni istituto pubblico o pivato con responsabilita' costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo con riguardo alla predisposizione e implementazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o assistenza in connessione a una partita di calcio o altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
e. "parte interessata" indica spettatori, comunita' locali o altre parti interessate che non hanno responsabilita' legislative o regolamentari ma che possono avere un ruolo importante nel contribuire a rendere le partite di calcio o gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti, dentro e fuori gli stadi;
f. "approccio integrato" indica il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi si sovrappongono inevitabilmente, sono interconnesse in termini di impatto, necessitano di essere bilanciate e non possono essere predisposte o implementate singolarmente;
g. "approccio pluri-istituzionale integrato" indica il riconoscimento che i ruoli e le azioni di ogni ente coinvolto nelle attivita' di pianificazione e operative del calcio e degli altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e predisposti e implementati come parte di una strategia comprensiva di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza;
h. "buone prassi" indica misure applicate in uno o piu' Paesi che si sono dimostrate decisamente efficaci nel raggiungere lo scopo e l'obiettivo dichiarato;
i. "ente pertinente" indica ogni organo (pubblico o privato) coinvolta nell'organizzazione e/o nella gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo tenuto dentro o fuori uno stadio sportivo.

Art. 4

ARTICOLO 4 -- Meccanismi per il coordinamento nazionale
1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale.
2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio.
3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo.
4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali.
5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilita' degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

Art. 5

ARTICOLO 5 -- Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi
1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipatni e gli spettatori.
2. Le Parti assicurano che le competenti autorita' pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione.
3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali.
4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della societa', inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori.
5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare:
- l'uso di strumenti pirotecnici;
- qualsiasi comportamento violento o proibito; e
- qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio.
6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata.
7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria puo' avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.

Art. 6

ARTICOLO 6 -- sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici
1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorita' municipali, polizia, comunita' e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a:
a. valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire rassicurazioni a comunita' ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove e' trasmesso;
b. creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volonta', e lungo i tragitti per e dalla citta' e/o per e dallo stadio.
2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.

Art. 7

ARTICOLO 7 -- Piani alternativi e emergenza
Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente e' responsabile per avviare, supervisionare e ceritificare le esercitazioni.

Art. 8

ARTICOLO 8 -- Impegno con tifosi e comunita' locali
1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, tra cui rappresentanti dei tifosi e comunita' locali, basata sul principio dei dialogo, e con l'obiettivo di instaurare un positivo spirito di collaborazione e cooperazione cosi' come identificare soluzioni per potenziali problemi.
2. Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e private e le altre parti interessate, tra cui le comunita' locali e rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a comuni progetti pluri-istituzionali sociali, educativi, di prevenzione del crimine o altro tipo destinati a favorire il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, club sportivi ed associazioni cosi' come enti responsabili per sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

Art. 9

ARTICOLO 9 -- Strategie e operazioni di polizia
1. Le Parti assicurano che strategie di polizia siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell'esperienza e delle buone prazzi nazionali ed internazionali, e che siano coerenti con il piu' ampio approccio integrato a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.
2. Le Parti assicurano che le strategie di polizia tengano conto di buone prassi tra cui, in particolare: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, dispiegamento di forze in funzione del rischio, interventi proporzionati per prevenire l'aumento di rischi o disordini, efficace dialogo con tifosi e piu' ampia comunita', e raccolta di prove di attivita' criminali cosi' come la condivisione di queste prove con le competenti autorita' responsabili per l'azione penale.
3. La Parti assicurano che la polizia lavori in collaborazione con organizzatori, tifosi, comuita' locali e altre parti interessate nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri ed accoglienti per tutti gli interessati.

Art. 10

ARTICOLO 10 -- Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti
1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipini a, o organizzino, episodi di violenza o disordini.
2. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzzione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini.
3. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato e' stato commesso o nei Paese di residenza o di cittadinanza.
4. Ove opportuno, ed in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorita' giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contributito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilita' di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.

Art. 11

ARTICOLO 11 -- Cooperazione internazionale
1. Le Parti cooperano in stretto contatto su tutte le materie coperte dalla presente Convenzione e le materie connesse, per massimizzare la collaborazione con riguardo agli eventi internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di buone prassi.
2. Le Parti, senza alcun pregiudizio alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare per la ripartizione delle competenze tra i vari servizi e autorita', istituiscono o designano un Punto Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC:
a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo ad una partita di calcio con dimensione internazionale;
b. scambia dati personali in conformita' con le regole nazionali ed internazionali applicabili;
c. facilita, coordina e organizza l'implementazione di cooperazione di polizia con riguardo a partite di calcio con una dimensione internazionale;
d. deve essere in grado di svolgere efficacemente e prontamente le funzioni cui e' preposto.
3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC rappresenti una fonte nazionale di esperienze riguardante le operazioni di polizia di calcio, le dinamiche dei tifosi e i connessi rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica.
4. Ogni Stato notifica per iscritto al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio PINC, e qualsiasi successiva sua modifica.
5. Le Parti cooperano a livello internazionale in merito alla condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti preventivi, educativi ed informativi e l'istituzione di collaborazione con gli enti coinvolti nella predisposizione di iniziative nazionali e locali, focalizzate o guidate dalla comunita' locali e i tifosi.

Art. 12

ARTICOLO 12 -- Comunicazione di informazioni
Ogni Parte inoltra al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'europa, tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure legislative o di altro tipo intraprese con lo scopo di osservare i termini della presente Convenzione, in merito al calcio o ad altri sport.

Art. 13

ARTICOLO 13 -- Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
1. Per gli scopi della presente Convenzione, e' istituito il Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi.
2. Qualsiasi Parte della presente Convenzione puo' essere rappresentata al comitato da uno o piu' delegati rappresentanti i principali enti governativi, preferibilmente con responsabilita' per la sicurezza fisica e sicurezza pubblica per lo sport, e il PINC.
Ogni Parte della presente Convenzione ha un voto.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o un altro Stato Parte della Convenzione Culturale Europea che non e' parte della presente Convenzione, cosi' come qualsiasi Stato non membro che e' Parte della Convenzione No. 120, puo' essere rappresentato al Comitato in qualita' di osservatore.
4. Il comitato puo', per decisione unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Euiropa che non e' Parte della presente Convenzione o della Convenzione No. 120 e ogni organizzazione interessata ad essere rappresentata, ad essere osservatore in una o piu' riunione.
5. Il comitato e' riunito dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione ufficiale e' tenuta entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'europa hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione.
Esso si riunisce almeno ogni anno dopo la sua prima riunione. Inoltre si riunisce qualora lo richieda la maggioranza delle Parti.
6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum per tenere una riunione dei Comitato.
7. Facendo riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il comitato redige e adotta per consenso il proprio regolamento procedurale.

Art. 14

ARTICOLO 14 -- Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
1. Il comitato e' responsabile per il monitoraggio e l'applicazione della presente Convezione. In particolare puo':
a. monitorare le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi necessaria modifica;
b. tenere consultazioni e, se opportune, scambiare informazioni con le pertinenti organizzazioni;
c. adottare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione con riguardo alle misure da intraprendere per la sua implementazione;
d. adottare raccomandazioni per le opportune misure per informare il pubblico sulle attivita' intraprese nel quadro della presente Convenzione;
e. adottare raccomandazioni per il Comitato dei Ministri in merito a Stati non membri del Consiglio d'Europa da invitare ad aderire alla presente Convenzione;
f. adottare qualsiasi proposta per migliorare l'efficacia della presente Convenzione;
g. facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati.
2. Il comitato, previa il consenso delle Parti interessate, monitora la conformita' in merito alla presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire consulenza e supporto per l'implementazione della presente Convenzione.
3. Il comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte in base all'Articolo 12, e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, puo' informare ogni Stato Parte sulla nomina di un PINC, e diffonderne i dettagli del contatto.
4. allo scopo di assolvere alle proprie funzioni, il comitato puo', di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.

Art. 15

ARTICOLO 15 -- Emendamenti
1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
2. Qualsiasi proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che ha aderito alla Convenzione No. 120 prima dell'apertura alla firma della presente Convenzione e ad ogni Stato non membro che ha aderito a o e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 18.
3. Qualsiasi proposta di emendamento da parte di una Parte o del Comitato dei Ministri e' comunicata al comitato almeno due mesi prima della riunione in cui essa verra' discussa. Il comitato sottopone il proprio parere sulla proposta di emendamento al Comitato dei Ministri.
4. Il Comitato dei Ministri l'emendamento proposto e qualsiasi opinione sottoposta dal comitato e puo' adottare l'emendamento coon la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.
5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' con il paragrafo 4 di questo articolo e' inoltrato alle Parti per accettazione in conformita' con le loro rispettive procedure interne.
6. Qualsiasi emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dal momento in cui tutte le parti henno informato il Segretario Generale della propria accettazione.

Art. 16

ARTICOLO 16 -- Firma
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della Presente Convenzione.
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 puo' depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che non abbia gia' denunciato la suddetta convenzione o simultaneamente la denunci.
4. Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione in conformita' con il paragrafo precedente, uno Stato Contraente puo' dichiarare che continuera' ad applicare la Convenzione No. 120 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione in base alle disposizioni dell'Articolo 17.1.

Art. 17

ARTICOLO 17 -- Entrata in vigore
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 16.
2. Con riferimento a qualsiasi Stato firmatario che successivamente esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 18

ARTICOLO 18 -- Accesso da Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dovo aver consultato le Parti, puo' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prescritta all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte che non e' membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei Ministri.

Art. 19

ARTICOLO 19 -- Effetti della Convenzione
1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione No. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, si continuano ad applicare gli Articolo 4 e 5 della Convenzione No. 120.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale denuncia non e' ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 17.2.

Art. 20

ARTICOLO 20 -- Applicazione territoriale
1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui la Convenzione si applica.
2. In qualsiasi momento successivo, qualsiasi Parte puo', tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Con riguardo a questo territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa secondo i due precedent paragrafi puo', con riguardo a qualsiasi territorio menzionato nella dichiarazione, essere ritirata con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro diventa effettivo il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dei Segretario Generale.

Art. 21

ARTICOLO 21 -- Denuncia
1. Qualsiasi Parte puo', in qualisiasi momento, denunciare la presente Dichiarazione tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia diventa efficace il primo giorno del mese successive al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 22

ARTICOLO 22 -- Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente dichiarazione:
a. qualsiasi firma in conformita' con l'Articolo 16;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformita' con l'Articolo 16 o l'Articolo 18;
c. data di qualsiasi entrata in vigore alla presente Convenzione in conformita' con gli Articoli 17 e 18;
d. qualsiasi proposta di emendamento o qualsiasi emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 15 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
e. qualsiasi dichiarazione resa secondo le disposizioni dell'Articolo 20;
f. qualsiasi denuncia resa in attuazione delle disposizione dell'Articolo 21;
g. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.
In fede di cui, i sottoscritti, essendovi debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Saint-Denis, questo terzo giorno di luglio 2016 in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che e' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione Culturale Europea, e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
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