082U0159
082U0159
Accord ACCORD international de 1979 sur le caoutchouc naturel Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 14 aprile 1982 n. 159)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi per il 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Finanziamento dei partiti politici".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Ventimiglia, addi' 14 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accord
ACCORD international de 1979 sur le caoutchouc naturel
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO internazionale sulla gomma naturale 1979
PREAMBOLO
Le parti contraenti,
richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*),
riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonche' della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base,
riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori,
riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo puo' dare un considerevole contributo all'espansione e allo Sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
hanno deciso quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Obiettivi).
I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, 1979 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:
a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita' del prodotto;
b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita una influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta;
e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri;
f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
g) Migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore;
h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.
-------------
(*) Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.
Art. 2
ARTICOLO 2.
(Definizioni).
Ai fini del presente accordo si intende per:
1) "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma
solida oppure liquida, tratto dalla Hevea brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo;
2) "Parte contraente" un governo, oppure un organismo
intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
3) "Membro" una parte contraente di cui alla definizione 2) di
cui sopra;
4) "Membro esportatore" un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
5) "Membro importatore" un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
6) "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3;
7) "Consiglio" il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6;
8) "Voto speciale" un voto che richieda almeno due terzi dei voti
dei membri esportatori presenti e votanti e almeno due terzi dei voti dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti;
9) "Esportazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma
naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro e "importazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma naturale che entri nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso;
10) "Maggioranza ripartita semplice" un voto che richieda piu'
della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente;
11) "Valute che si possono impiegare liberamente" il marco
tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense;
12) "Anno finanziario" il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il
31 dicembre;
13) "Entrata in vigore" la data in cui il Presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61;
14) "Tonnellata" una tonnellata metrica, vale a dire 1.000
chilogrammi;
15) "Impegno governativo" l'impegno finanziario nei confronti del
Consiglio assunto dai membri quale garanzia di finanziamento della scorta stabilizzatrice di riserva, che puo' essere richiesto dal Consiglio per far fronte ai propri obblighi finanziari in conformita' dell'articolo 28; il Consiglio puo' imputare ai membri unicamente l'importo del rispettivo impegno;
16) "Centesimo malese o di Singapore" la media del sen di
Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti;
17) "Contributo netto di un membro secondo una ponderazione
temporale" i suoi contributi netti ponderati per il numero di anni della sua appartenenza all'Organizzazione.
Art. 3
ARTICOLO 3.
(Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale).
1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma
naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale
della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo.
3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve
decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra.
4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel
territorio di un membro.
Art. 4
ARTICOLO 4.
(Membri dell'Organizzazione).
1. Vi sono due categorie di membri, vaie a dire:
a) esportatori, e
b) importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 25 e 28. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo
dell'Organizzazione.
Art. 5
ARTICOLO 5.
(Partecipazione di organizzazioni intergovernative).
1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo"
o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza,
le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 15.
Art. 6
ARTICOLO 6.
(Composizione del Consiglio internazionale della gomma naturale).
1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal
Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e
puo' designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio.
3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.
Art. 7
ARTICOLO 7.
(Poteri e funzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede alla esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo.
2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti
necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtu' dell'articolo 19, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio puo' stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione.
3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita'
dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.
Art. 8
ARTICOLO 8.
(Prestiti contratti in circostanze eccezionali).
1. Con voto speciale il Consiglio puo' contrarre un prestito da
fonti commerciali per coprire un disavanzo nel bilancio della scorta stabilizzatrice o nel bilancio amministrativo, provocato dall'intervallo che intercorre tra le spese autorizzate ed i contributi richiesti. Se il prestito e' causato da un ritardo nell'arrivo di un contributo da parte di un membro, i costi finanziari sopportati dal Consiglio per detto prestito saranno sostenuti dal membro in arretrato, in aggiunta al pagamento integrale del proprio contributo.
2. Ciascun membro, a proprio insindacabile giudizio, puo' decidere di versare il contributo al bilancio appropriato direttamente in contanti, invece del prestito commerciale contratto dal Consiglio per coprire la sua quota dei fondi necessari.
Art. 9
ARTICOLO 9.
(Delega dei poteri).
1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi
comitato istituito a norma dell'articolo 19 la facolta' di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' revocare qualsiasi potere
delegato a un comitato.
Art. 10
ARTICOLO 10.
(Cooperazione con altre organizzazioni).
1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune
in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso.
2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i
contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Art. 11
ARTICOLO 11.
(Ammissione di osservatori).
Il Consiglio puo' invitare qualsiasi governo non membro, o
qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 10, a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 19.
Art. 12
ARTICOLO 12.
(Presidente e vicepresidente).
1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il
vicepresidente.
2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti
rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.
3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito
dal vicepresidente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza definitiva di uno o di ambedue, il Consiglio puo' scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'.
4. ne' il presidente ne' qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa.
Tuttavia egli puo' autorizzare un altro rappresentante della stessa
categoria di appartenenza ad esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Art. 13
ARTICOLO 13.
(Direttore esecutivo, direttore della scorta ed altro personale).
1. Con voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta.
2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta.
3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario
amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle decisioni del Consiglio.
4. Il direttore della scorta e' responsabile nei confronti del
direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonche' per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' dei
regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al direttore esecutivo.
6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il
direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attivita' commerciali affini.
7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 19. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Art. 14
ARTICOLO 14.
(Sessioni).
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.
2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente
accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
a) il presidente del Consiglio;
b) il direttore esecutivo;
c) la maggioranza dei membri esportatori;
d) la maggioranza dei membri importatori;
e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200
voti, oppure
f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200
voti.
3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a
meno che il Consiglio, con vota speciale, non disponga altrimenti.
Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.
Art. 15
ARTICOLO 15.
(Ripartizione dei voti).
1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono
rispettivamente di un totale di 1.000 voti.
2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000,
tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10.000 tonnellate annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti, ad eccezione delle esportazioni nette di gomma naturale di Singapore che, per questo periodo, devono essere valutate al 13 per cento delle sue esportazioni totali per il periodo suddetto.
3. I voti dei membri importatori vengono ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.
4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 39, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonche' un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformita' del presente articolo.
5. Non vi sono voti frazionari. Fatta eccezione per le disposizioni
di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ogni frazione inferiore a 0,5 sara' arrotondata per difetto, ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 sara' arrotondata per eccesso.
6. Il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno finanziario
all'inizio della prima sessione dell'anno, in conformita' del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per il resto dell'anno, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione
all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformita' del disposto del presente articolo.
8. Qualora l'esclusione, in virtu' dell'articolo 65, oppure il
recesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 per cento della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessita' di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.
Art. 16
ARTICOLO 16.
(Procedura di voto).
1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi
membro puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve
esprimere detto voto nelle forme autorizzate.
4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.
Art. 17
ARTICOLO 17.
(Quorum).
1. In una riunione del Consiglio il quorum e' determinato dalla
presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformita'
del paragrafo 2 dell'articolo 16.
Art. 18
ARTICOLO 18.
(Decisioni).
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie
raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui
all'articolo 16 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Art. 19
ARTICOLO 19.
(Istituzione di comitati).
1. Vengono istituiti i seguenti comitati:
a) Comitato di gestione;
b) Comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) Comitato per le statistiche;
d) Comitato per le altre disposizioni.
Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.
2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.
Art. 20
ARTICOLO 20
(Commissione di esperti).
1. Il Consiglio nomina una commissione di esperti scelti nel
settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. La Commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio
ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 44.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il
regolamento amministrativo della commissione.
Art. 21
ARTICOLO 21.
(Privilegi e immunita).
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in
particolare dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; nonche' di stare in giudizio.
2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui l'Organizzazione avra' la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovra' vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede,
l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonche' sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprieta' dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' governi gli
accordi in materia di eventuali privilegi ed immunita' che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.
6 L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso
scade tuttavia alle seguenti condizioni:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Art. 22
ARTICOLO 22.
(Contabilita' finanziaria).
1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono
istituti due bilanci:
a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
b) il bilancio amministrativo.
2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le
seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 28, prestiti per il bilancio della scorta di cui all'articolo 8, rimborso del capitale e degli interessi su detti prestiti, redditi da vendite della scorta stabilizzatrice, interessi sui depositi del bilancio della scorta, costi per l'acquisto della scorta, commissioni, spese di immagazzinamento, trasporto e imballaggio, assicurazione, costi di rotazione. Con voto speciale, tuttavia, il Consiglio puo' iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrate o di spese imputabili a transazioni o operazioni sulla scorta.
3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento
dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformita' dell'articolo 25.
4. L'Organizzazione non responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 19.
Art. 23
ARTICOLO 23.
(Forme di pagamento).
I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Art. 24
ARTICOLO 24.
(Verifica dei conti).
1. Il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri
contabili.
2. Un rendiconto del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri, al piu' presto possibile, ma non prima di tre mesi dopo la chiusura di ogni anno finanziario e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio nella sessione successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.
Art. 25
ARTICOLO 25.
(Contributi al bilancio preventivo).
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente
accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo della contabilita' amministrativa per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo della contabilita' amministrativa per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascuno anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo
amministrativo per ciascun anno finanziario deve, rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.
3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti al paese stesso, nonche' al periodo rimanente dell'anno finanziario in corso, senza pero' modificare la valutazione relativa agli altri membri.
Art. 26
ARTICOLO 26.
(Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo).
1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione.
I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno il primo giorno di ciascun anno finanziario. Il contributo di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 25, per l'anno finanziario in questione, scadra' ad una data da stabilirsi da parte del Consiglio.
2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio con voto speciale. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.
3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il
Consiglio riscuote un interesse al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi, oppure al tasso commerciale per un prestito contratto a norma dell'articolo 8, a seconda del caso.
4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del
paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtu' del presente accordo.
Art. 27
ARTICOLO 27.
(Volume della scorta stabilizzatrice).
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una
scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550.000 tonnellate. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:
a) una scorta stabilizzatrice normale di 400.000 tonnellate, e
b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150.000 tonnellate.
Art. 28
ARTICOLO 28.
(Finanziamento della scorta stabilizzatrice).
1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 tonnellate, istituita in virtu' dell'articolo 27.
2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della
scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali,
secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, e' pari o inferiore allo 0,1 per cento delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:
a) se la quota di importazioni nette totali di un membro e'
uguale o inferiore a 0,1 per cento ma superiore a 0,05 per cento, il suo contributo sara' calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
b) se la quota di importazioni nette totali di un membro e'
uguale o inferiore a 0,05 per cento, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05 per cento delle importazioni nette totali.
4. Nel periodo in cui il presente accordo e' in vigore
provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base, al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, dei totali di 275.000 tonnellate che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo e' in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogniqualvolta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore, riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 15;
5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale di 400.000 tonnellate vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.
6. I costi totali della scorta stabilizzatrice di riserva di
150.000 tonnellate vengono finanziati con i contributi dei membri nelle forme seguenti:
a) prestiti in denaro liquido da fonti commerciali contratti dal Consiglio con garanzie della scorta e garanzie/impegni governativi, e/o
b) in contanti.
Detti contributi, se del caso, possono essere forniti da opportune istituzioni dei membri interessati.
7. La scelta tra le lettere a) o b) del paragrafo 6 del presente
articolo, o di ambedue, viene lasciata alla discrezione di ciascun membro; in ogni caso il denaro liquido deve essere depositato sul conto della scorta stabilizzatrice. In caso di prestito di cui alla lettera a) del paragrafo 6, il valore delle garanzie della scorta, calcolato in proporzione al valore della scorta stabilizzatrice del momento, non deve superare la quota proporzionale di voti dei membri stessi nel Consiglio. I membri a nome dei quali il Consiglio ha contratto prestiti commerciali di cui alla lettera a) del paragrafo 6 sono responsabili dei rispettivi impegni derivanti da detti prestiti.
8. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di
550.000 tonnellate vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed, alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.
Art. 29
ARTICOLO 29.
(Pagamento di contributi al bilancio della scorta).
1. Un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta,
pari a 70 milioni di ringgit malesi, viene suddiviso fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 28. Detto contributo viene richiesto non appena il direttore esecutivo e' stato informato da tutti i membri della rispettiva disponibilita' a far fronte agli impegni finanziari, entro diciotto mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. Questi contributi iniziali diventano esigibili 45 giorni dopo la richiesta del direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi
momento, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.
3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 30 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi tre mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della decisione del direttore esecutivo.
4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.
5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva
segue la seguente procedura:
a) al momento della revisione effettuata a 300.000 tonnellate, di
cui all'articolo 32, il Consiglio:
i) riceve una dichiarazione da parte di tutti i membri sul
metodo con il quale intendono finanziare la propria quota della scorta stabilizzatrice di riserva in applicazione dell'articolo 28, e ii) prende tutti i provvedimenti di carattere finanziario e di
altro tipo necessari per l'immediata entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa la richiesta di fondi, se del caso;
b) al momento della revisione effettuata a 400.000 tonnellate, di
cui all'articolo 28, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni:
i) tutti i membri hanno provveduto al finanziamento della
rispettiva quota della scorta stabilizzatrice di riserva, e
ii) e' stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di
riserva, che e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 31.
Art. 30
ARTICOLO 30.
(Gamma dei prezzi).
1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i
seguenti prezzi:
a) prezzo di riferimento;
b) prezzo minimo di intervento;
c) prezzo massimo di intervento;
d) prezzo limite di azione minimo;
e) prezzo limite di azione massimo;
f) prezzo indicativo minimo;
g) prezzo indicativo massimo.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il
prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 210 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Esso e' soggetto a riesame e sara' riveduto in conformita' della sezione A dell'articolo 32.
3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento
minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 per cento del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato
rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20, per cento del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.
5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del
presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.
6. Salvo diversa disposizione del presente accordo, nei primi
trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo indicativo minimo sara' di 150 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo ed il prezzo indicativo massimo corrispondera' a 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo.
Art. 31
ARTICOLO 31.
(Gestione della scorta stabilizzatrice).
1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 30, o successivamente riveduta in conformita' degli articoli 32 e 40, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 33,
a) e' pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il
direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della
scorta puo' vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo;
c) e' pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un
livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma naturale, tranne che per far fronte alle responsabilita' per la rotazione di cui all'articolo 36;
d) e' inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore
della scorta puo' acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
e) e' pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il
direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400.000 tonnellate il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunita' di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni:
a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto
speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello intermedio tra il prezzo indicativo minimo e il prezzo di azione minimo, nonche' per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello intermedio tra il prezzo indicativo massimo ed il prezzo limite di azione massimo.
4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta
devono essere effettuati tramite i mercati tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore ai tre mesi civili.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il
Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle
transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Sessanta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sara' trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono
comprendere le quantita', i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relativi ai depositi ed a prestiti, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 22.
Art. 32
ARTICOLO 32.
(Esame e revisione della gamma dei prezzi).
A. Prezzo di riferimento.
1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sara' sottoposto a revisione da parte del Consiglio ad intervalli di diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale differente.
c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con veto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale differente.
2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma del presente paragrafo, o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si verifica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 tonnellate, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
a) sospensione delle operazioni relative alla scorta
stabilizzatrice;
b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
c) revisione del prezzo di riferimento.
3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta
stabilizzatrice per 300.000 tonnellate a decorrere:
a) dall'entrata in vigore del presente accordo,
b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente
articolo, in base alla situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3 per cento rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una diversa, percentuale.
4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne
sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi.
B. Prezzi indicativi.
5. Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi
indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
6. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei
prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve: prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi:
a) ad intervalli di trenta mesi dopo l'entrata in vigore del
presente accordo;
b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
c) quando il prezzo di riferimento e' stato i) ridotto dopo
l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore del presente accordo, oppure ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore del presente accordo, di una percentuale di almeno il 3 per cento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5 per cento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
8. In deroga ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, il prezzo
indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.
Art. 33
ARTICOLO 33.
(Prezzo indicatore di mercato).
1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri nel mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale.
Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori FOB porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonche' il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' riflettano il mercato della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un
valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.
Art. 34
ARTICOLO 34.
(Composizione delle scorte stabilizzatrici).
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente
accordo, il Consiglio deve definire i gradi ed i tipi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati, nonche' alle qualita' di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri:
a) il grado ed il tipo inferiore di gomma naturale autorizzata da
inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSR 20, e b) devono essere citati tutti i gradi e tipi autorizzati in
applicazione della lettera a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3 per cento degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
2. Se necessario, con voto speciale, il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita' della scorta stabilizzatrice.
3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente
accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.
4. Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della
scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei, prezzi.
Art. 35
ARTICOLO 35.
(Ubicazione delle scorte stabilizzatrici).
1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un
funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte
stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definire da parte del Consiglio.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve
compilare ed approvare un elenco di magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego, e deve sottoporre detto elenco ad una revisione periodica.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, puo' imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Art. 36
ARTICOLO 36.
(Rotazione delle scorte stabilizzatrici).
Il direttore della scorta deve acquistare e mantenere tutte le
riserve stabilizzatrici ad un alto livello commerciale di qualita'.
Pertanto egli deve provvedere alla rotazione della gomma naturale depositata nelle scorte stabilizzatrici, se necessario per mantenere tali livelli, tenendo opportunamente conto del costo di detta rotazione, nonche' alla sua incidenza sulla stabilita' del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta.
Art. 37
ARTICOLO 37.
(Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice).
1. In deroga all'articolo 31, il Consiglio, se riunito in sessione, puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore
esecutivo, previa consultazione del presidente, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 31 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 14, il Consiglio si riunisce entro sette giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtu' del presente articolo.
Art. 38
ARTICOLO 38.
(Penalita' relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice).
1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro la data di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto sui problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di
altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo I del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al
tasso di base del paese ospite a decorrere dal giorno di scadenza dei pagamenti. Qualora gli arretrati vengano coperti da prestiti del Consiglio ai sensi dell'articolo 8, il membro in arretrato deve sostenere l'onere dei costi di interesse derivanti da detto prestito.
Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.
4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con
soddisfazione del Consiglio vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.
Art. 39
ARTICOLO 39.
(Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice).
1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione di ogni anno finanziario, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:
a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere da l'entrata in vigore del presente accordo;
b) il totale netto dei contributi rappresentato dalla somma dei contributi netti di tutti i membri;
c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto
dividendo il totale netto dei contributi tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformita' dell'articolo 15, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 28, purche' la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.
Quando il contributo netto di un membro supera il suo contributo
netto riveduto, la differenza deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto e' inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza al bilancio della scorta.
2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3
dell'articolo 29, riscontra un'eccedenza di contributi netti rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti.
3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto puo'
essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sara' accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformita' dell'articolo 29.
4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di
eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.
5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta
stabilizzatrice, dopo l'eventuale rimborso dei prestiti, superi il valore del totale dei contributi netti pagati dai membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.
Art. 40
ARTICOLO 40.
(Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio).
1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di
Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 37, oppure i membri, in conformita' dell'articolo 14, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' emanate dal direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 37, e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 32.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si
verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Art. 41
ARTICOLO 41.
(Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice).
1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi, registrati sui mercati di cui all'articolo 33 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice
corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
c) il contributo netto di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi effettuati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi di cui all'articolo 39;
d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice e'
superiore o inferiore al totale dei contributi netti, l'eccedenza o il disavanzo, secondo i casi, devono essere distribuiti tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo;
e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta
stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto, ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito della sua quota di eventuale passivo dovuta a prestiti insoluti contratti dal Consiglio a nome di detto membro.
3. Se il presente accordo viene immediatamente sostituito da un
nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota
percentuale sul totale dei contributi netti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro due mesi;
b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva
stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi;
a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera a) del presente paragrafo.
4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo
accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 7 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:
a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice.
5. Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di ritirare la
propria quota di gomma naturale in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita' di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di
adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di
cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del
Bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
Art. 42
ARTICOLO 42.
(Rapporti con il Fondo comune).
Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.
Art. 43
ARTICOLO 43.
(Disponibilita' dell'approvvigionamento).
1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad
attuare politiche e programmi in grado di assicurare ai consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti di gomma naturale.
2. I membri esportatori continuano gli sforzi per migliorare la
gomma naturale, nonche' per ottenere l'uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto, secondo le tendenze tecnologiche e di mercato.
3. In caso di potenziale scarsita' di gomma naturale, il Consiglio puo' raccomandare ai membri interessati di prendere le misure opportune per aumentare nel modo piu' rapido possibile le forniture di gomma naturale.
Art. 44
ARTICOLO 44.
(Altri provvedimenti).
1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il
Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento.
2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia
analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti:
a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma
naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
b) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita'
dell'industria della gomma naturale;
c) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma
naturale e per ottenere uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e
d) metodi per migliorare la trasformazione, la
commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette
disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito.
4. Se del caso il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai
membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.
5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Art. 45
ARTICOLO 45.
(Consultazioni).
Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle
politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio puo' sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.
Art. 46
ARTICOLO 46.
(Statistiche e informazioni).
1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le
informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima
ampiezza i dati disponibili sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale, secondo le categorie specifiche.
3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre
informazioni, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale.
5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate
organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di prodotti di base per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.
6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate
possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Art. 47
ARTICOLO 47.
(Valutazione annuale, stime e studi).
1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla
situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualita' per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in
proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Art. 48
ARTICOLO 48.
(Esame annuale).
1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento
dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri.
2. Il Consiglio puo' quindi formulare raccomandazioni dirette ai
membri e prendere successivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.
Art. 49
ARTICOLO 49.
(Obblighi generali dei membri).
1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e
collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni
dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del
Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
Art. 50
ARTICOLO 50.
(Ostacoli agli scambi).
1. In conformita' della valutazione annuale della situazione
mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 47, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.
2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.
Art. 51
ARTICOLO 51.
(Trasporto e strutture di mercato nel settore della gomma naturale).
Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di
tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Art. 52
ARTICOLO 52.
(Provvedimenti differenziali e riparatori).
I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno
sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Art. 53
ARTICOLO 53.
(Esenzione dagli obblighi).
1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale puo' esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.
2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo i del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Art. 54
ARTICOLO 54.
(Norme di lavoro eque).
I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro
intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.
Art. 55
ARTICOLO 55.
(Ricorsi).
1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi
stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la
violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.
3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il
Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo:
a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di
Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 19 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri
obblighi; oppure
b) agire in conformita' dell'articolo 65, se la violazione
pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.
Art. 56
ARTICOLO 56.
(Controversie).
1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito.
2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri; con almeno un terzo del totale dei voti, puo' domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3. a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri:
i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a
quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri;
iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone
nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei membri o dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva.
c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico
dell'Organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.
Art. 57
ARTICOLO 57.
(Firma).
Dal 2 gennaio al 30 giugno 1980 compreso il presente accordo sara' aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978.
Art. 58
ARTICOLO 58.
(Depositario).
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite viene designato
depositario del presente accordo.
Art. 59
ARTICOLO 59.
(Ratifica, accettazione e approvazione).
1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica,
all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono
essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica,
accettazione o approvazione ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Art. 60
ARTICOLO 60.
(Notifica di applicazione provvisoria).
1. Il governo firmatario che intende ratificare, accettare o
approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se gia' e' in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessita' di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio decidera' sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Art. 61
ARTICOLO 61.
(Entrata in vigore).
1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 ottobre
1980 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1
ottobre 1980, oppure in qualsiasi data entro i due anni successivi, se entro detto termine i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno informato il depositario, in conformita' dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di diciotto mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in
vigore provvisoriamente entro due anni dal 1 ottobre 1980, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro un termine quanto piu' possibile ravvicinato dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti li ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonche' tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente ai governi in grado di prendere le necessarie misure di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunga alcuna conclusione, il Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni.
4. Se, entro diciotto mesi civili dall'entrata in vigore
provvisoria dell'accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro il termine piu' ravvicinato possibile, e comunque prima della fine del suddetto periodo di diciotto mesi, convoca i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonche' tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, al fine di esaminare il futuro del presente accordo. Tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella riunione convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunisce per decidere sul futuro del presente accordo.
In particolare, il Consiglio decide con voto speciale sulle seguenti possibilita':
a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i
membri esistenti, integralmente o parzialmente;
b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri
esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure
c) negoziare nuovamente l'accordo.
Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo
scade alla fine del periodo di diciotto mesi.
5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.
6. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima
sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 62
ARTICOLO 62.
(Adesione).
1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente
accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.
2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di
adesione presso il depositario.
Art. 63
ARTICOLO 63.
(Emendamenti).
1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri
emendamenti al presente accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri
notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il
depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state
soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente, articolo relative alla data stabilita dal consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un
emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del
paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Art. 64
ARTICOLO 64.
(Recesso).
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi
momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio.
2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del
depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Art. 65
ARTICOLO 65.
(Esclusione).
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Art. 66
ARTICOLO 66.
(Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento).
1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi:
a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in
conformita' dell'articolo 63;
b) recesso dal presente accordo in virtu' dell'articolo 64;
oppure
c) esclusione dal presente accordo in conformita' dell'articolo 65.
2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio
amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo.
3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta
stabilizzatrice, in conformita' dell'articolo 41, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze.
a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente,
perche' non puo' accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 67, prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 e al paragrafo 7 dell'articolo 67.
c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere
effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di
effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o e) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno di cui all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, puo' essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni.
5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del
presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione dopo il pagamento del rimborso.
Art. 67
ARTICOLO 67.
(Durata, proroga e risoluzione).
1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque
anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, oppure risolto a norma dei paragrafi 5 o 6 del medesimo.
2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di rinegoziarlo. Il Consiglio notifica al depositario tali decisioni.
3. Qualora, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i negoziati su un nuovo accordo destinato a sostituire il presente accordo non siano ancora conclusi, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.
4. Se, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al
paragrafo 1 del presente accordo, un nuovo accordo in sostituzione del presente accordo e' stato negoziato, ma ancora non e' entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo sino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo, a condizione che detta proroga non superi i due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga.
5. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene
negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtu' dei paragrafi 2, 3 o 4 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.
6. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo'
decidere di risolvere il presente accordo da decorrere da una data da esso stabilita. Il Consiglio notifica al depositario tale decisione.
7. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad
esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 41, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
Art. 68
ARTICOLO 68.
(Riserve).
Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire
oggetto di riserve.
Art. 69
ARTICOLO 69.
(Testi dell'accordo facenti fede).
I testi del presente accordo redatti in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo
effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
Fatto a Ginevra, il sei di ottobre millenovecentosettantanove.
(Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A.
QUOTE DEI SINGOLI PAESI ESPORTATORI NELLE ESPORTAZIONI GLOBALI NETTE DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61
% (a)
Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,081 Camerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,514 India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,199 Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,387 Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,551 Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,218 Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,313 Papua-Nuova Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,150 Filippine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.018 Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,406 Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,367 Tailandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004 Zaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,792
-------- Totale . . . . . . . 100,000
--------------
(a) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1974-1978.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B.
QUOTE DEI SINGOLI PAESI IMPORTATORI E GRUPPI DI PAESI NELLE IMPORTAZIONI GLOBALI NETTE DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61
% (a)
Algeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,081 Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,467 Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,683 Brasile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836 Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,394 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,934 Cina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,707 Cecoslovacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,810 Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,097 Comunita' economica europea. . . . . . . . . . . . . . . . . 23,283 Belgio/Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,772 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,171 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,428 Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . . . . . 6,435 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,273 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,150 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,733 Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,321 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,051 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,226 Repubblica democratica tedesca . . . . . . . . . . . . . . . 1,258 Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,141 Guatemala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,070 Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,534 Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,780 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Messico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,325 Marocco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,150 Nuova Zelanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,291 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,094 Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,225 Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980 Repubblica di Corea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,189 Romania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,529 Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,178 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,439 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,122 Repubblica araba di Siria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,014 Tunisia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,008 Turchia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,758 Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche . . . . . . . 7,148 Stati Uniti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,756 Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,117 Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,306 Iugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,969
-------- Totale . . . . . . . 100,000
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(a) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1976-1978.
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C.
COSTO DELLA SCORTA STABILIZZATRICE SECONDO LE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, 1978
In circostanze normali, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550.000 tonnellate puo' essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo di 168 centesimi malesi/di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 10 per cento del prezzo stesso.