Monitoring Gesetzessammlung

99X03301

IT - Leggi di Ratifica

99X03301

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997. (LEGGE 26 gennaio 1999 n. 21)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 11-2-1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Protocollo- art. 1

PROTOCOLLO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE, CHE
ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA.
Il Regno del Belgio,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica federale di Germania,
La Repubblica ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica francese,
L'Irlanda,
La Repubblica italiana,
Il Granducato di Lussemburgo,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica portoghese,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
La Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
La Repubblica di Moldavia,
dall'altra,
Tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunita', della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1 gennaio 1995,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunita', dei testi dell'accordo nonche' delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Protocollo- art. 2

Art. 2.
I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

Protocollo- art. 3

Art. 3.
Il protocollo e' redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

Protocollo- art. 4

Art. 4.
Il presente protocollo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Fatto a Brexelles, addi' quindici maggio millenovecentonovanta- sette.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht