Monitoring Gesetzessammlung

000G0196

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

000G0196

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266. (DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000 n. 146)

Art. 1 - Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321 .
2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entita' delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, e' soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attivita' e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300 , l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai taliana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 12 della legge 28 luglio 1999, n.
266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura) e' il seguente:
"Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale generale dei provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli
uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di
quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita'
nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici
dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15
marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile e adeguamento dei profili professionali del
personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica dei corrisondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge
15 dicembre 1990, n. 395 , con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall' art. 25 comma
8, della legge15 dicembre 1990, n. 395 , per gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei
livelli di professionalita' del personale amministrativo
delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo
l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni
istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che
preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel
Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
le dotazioni orgniche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al
ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti commssioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi fino
ad integrale copertura dei posti mediante le ordinarie
procedure concorsuali di professionisti psicologi di
particolarre qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell' art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda
spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire
116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell' art. 72 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si veda la nota al titolo.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 , reca: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca:
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , reca:
"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , reca:
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , reca:
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell' art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , reca:
"Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3 , reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella E, allegata alla legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui
all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321
(Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici
giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia):
Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria:
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Genova: Liguria;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Roma: Lazio;
Pescara: Abruzzo-Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia;
Potenza: Basilicata;
Catanzaro: Calabria;
Palermo: Sicilia occidentale;
Messina: Sicilia orientale;
Cagliari: Sardegna.
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396 , reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".

Art. 2 - Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile

Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti-
Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile 1. Con decreto del Ministro di cui all' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entita' delle risorse gestite, nonche' della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.
3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.
Note all'art. 2:
Il testo dell' art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
da a) a d) (omissis);
e) previsione i decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 3 - Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile

Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile 1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e' aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' aumentato di centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di quattro unita'.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999 :
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C:
+ 1.140 unita';
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B:
+ 62 unita'.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre' unita' da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modifiche.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1999) reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero digrazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche - a seguito dei posti recati in aumento degli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1998, n. 165 ".
- Il testo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all' art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponiblita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all' art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell' art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espietati su base circoscrionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione perquelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali, di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato prositivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare:
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell' art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all' art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell' art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessivo, ad assumere seicento unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di que-<&nc>siti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati cha hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all' art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di duecento unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di di lavoro prevista dall' art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994, secondo quanto revisto dall' art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all' art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall' art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princi'pi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lovoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuzione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 , e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti, al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All' art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall' art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all' art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall' art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza dcl Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conro dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell' art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nel corso delle verifiche previste dall' art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non e' opponibile il segreto d'ufficio".

Art. 4 - Copertura delle sedi di livello dirigenziale Assunzione di dirigenti

Copertura delle sedi di livello dirigenziale
Assunzione di dirigenti 1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalita' ed il rispetto dei principi dettati dall' articolo 27 della Costituzione , avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto gia' esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalita' di seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalita' ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalita' maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . (2)
3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificita' tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente e' attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 LUGLIO 2005, N. 154 )) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 LUGLIO 2005, N. 154 )) ;
c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Nell'ambito dei criteri valutativi sara' tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 LUGLIO 2005, N. 154 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 LUGLIO 2005, N. 154 )) ;
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianita' nell'area. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso e' ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile gia' in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 ;
g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;
l) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 LUGLIO 2005, N. 154 )) .
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.
5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente e' attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalita' di seguito indicate:
a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara' soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area. Le modalita' di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; c) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 5, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si applica la procedura di cui al comma 4.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 51, comma 4) che il presente articolo "si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 ". CAPO II Capo II ((Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria))

Art. 5 - (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)

(Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria) 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario ((di Polizia penitenziaria)) ;
b) commissario ((di Polizia penitenziaria)) ;
c) commissario capo ((di Polizia penitenziaria)) ;
d) ((dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria)) ;
e) ((dirigente di Polizia penitenziaria)) ;
f) primo dirigente ((di Polizia penitenziaria)) ;
g) dirigente superiore ((di Polizia penitenziaria)) .
(( g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria )) 2. La dotazione organica della carriera dei funzionari e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 5-bis

(( (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). )) (( 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies. ))

Art. 6

(( (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunita'.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 ; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 ; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 44, comma 23) che "Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 6, commi 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto".

Art. 7 - (Accesso alla carriera dei funzionari)

(Accesso alla carriera dei funzionari) 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica ((nonche' a prove di efficienza fisica)) ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 , nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori e' riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalita' di formazione delle graduatorie ((nonche' le prove di efficienza fisica)) .

Art. 8 - Prova preliminare

Prova preliminare 1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

Art. 9 - (Corsi di formazione)

(Corsi di formazione)
1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. (7).
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. ((12)) .
3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo e' fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7.
5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 7-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi".

Art. 10 - (Dimissione dal corso)

(Dimissione dal corso) 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2. ((12)) 1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5. Salvo quanto previsto dall' articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 7-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi".

Art. 11

(( (Promozione a commissario).)) (( 1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso. ))

Art. 12

(( (Promozione a commissario capo).)) (( 1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. ))

Art. 13

(Promozione a ((dirigente aggiunto)) ).
1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).
2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. La promozione a ((dirigente aggiunto)) decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 13-bis

(Promozione a ((dirigente)) ).
1. La promozione alla qualifica di ((dirigente)) del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di ((dirigente aggiunto)) che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 13-ter - (Promozione a primo dirigente)

(Promozione a primo dirigente) 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica ((rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre)) .
((2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze))

Art. 13-quater - (Promozione a dirigente superiore)

(Promozione a dirigente superiore) 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al ((30 giugno e al)) 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ((rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre)) .
((2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze))

Art. 13-quinquies - (Percorso di carriera)

(Percorso di carriera) (( 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. )) (( 1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ))

Art. 13-sexies

(( (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). )) (( 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione. ))

Art. 14 - Norme relative agli scrutini

Norme relative agli scrutini 1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' ((del dipendente)) emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si ((tiene)) conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio ((attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari)) .
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
4. ((Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano)) riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 , e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
((4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.)) ((4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.))
4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia.
((4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo)) .

Art. 15 - Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari

Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, ((dirigenti aggiunti e dirigenti)) ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di dirigente superiore, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.
3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione.
3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 16

(( (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). ))
(( 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignita' della loro posizione nel Corpo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.
3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2020.
10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e' compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.

Art. 17 - Tessera di riconoscimento

Tessera di riconoscimento 1. Al personale ((della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse)) , una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 .
2. Il personale ((della carriera dei funzionari)) del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

Art. 18 - Divise uniformi

Divise uniformi 1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti ((alla carriera dei funzionari)) del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 19

(( (Norme disciplinari).)) (( 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 , per quanto specificatamente disposto. )) CAPO III ((Capo II-bis.)) ((CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA))

Art. 19-bis

(( (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) )) (( 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 , secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute. ))

Art. 19-ter - (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)

(Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall' articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, ((del medesimo decreto legislativo)) ;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria ((,)) attivita' didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
CAPO IV Capo III RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ((CAPO ABROGATO DAL 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) CAPO V Capo IV UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Art. 27 - Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento

Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento 1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalita' e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati:
a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione; b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione; c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti; d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attivita' didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attivita' operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.
2. Tale impiego e' di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all' articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 . E' comunque fatta salva la facolta' dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianita' posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilita' ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.
Note all'art. 27:
- Il testo del comma 6 dell'art. 25 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e' il seguente:
"6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantomanento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonche' dei servizi di amministrazione.
Possono altresi' essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale".
- Il testo dell'art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 , e' il seguente:
"Art. 90 (Modalita' per la preposizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi). - 1. La preposizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della preparazione professionale dell'ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi, dell'eventuale possesso di specializzazione, nonche' del grado rivestito e dell'anzianita' posseduta".
CAPO VI Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale

Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio; b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita' nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturita' di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'.
4. Il personale risultato vincitore e' nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della meta' della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
6. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121 .
7. Le modalita' di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . E' altresi' escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonche' l'eventuale nomina, e' disposta con riserva.
Note all'art. 28:
- Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), e' il seguente:
"Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati alla Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore".
Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore".
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si vedano le note all'art. 27.

Art. 29 - Clausola finanziaria

Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall' articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all'art. 29:
- Per il testo dell' art. 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si veda la nota al titolo.

Tabelle

Tabella A
(art. 1, comma 1)
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ancona: Marche Bari: Puglia Bologna: Emilia-Romagna Cagliari: Sardegna Catanzaro: Calabria Firenze: Toscana Genova: Liguria Milano: Lombardia Napoli: Campania Padova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige Palermo: Sicilia Perugia: Umbria Pescara: Abruzzo - Molise Potenza: Basilicata Roma: Lazio Torino: Piemonte - Valle d'Aosta
Tabella B
(art. 1, comma 2)
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE.
Bari: Puglia Bologna: Emilia-Romagna Cagliari: Sardegna Cantazaro: Calabria Firenze: Toscana Milano: Lombardia Napoli: Campania Padova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige Palermo: Sicilia Pescara: Abruzzo - Molise Roma: Lazio Torino: Piemonte - Valle d'Aosta
Tabella C
(art. 1, comma 5)
CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
1. Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.
2. Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia.
3. Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria.
4. Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per
l'Emilia-Romagna e le Marche.
5. Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.
6. Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il
Lazio e l'Abruzzo.
7. Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la
Sardegna.
8. Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata.
9. Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la
Puglia e il Molise.
10. Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
11. Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la
Sicilia.
((TABELLA D (Art. 5, comma 2)
DOTAZIONI ORGANICHE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
=====================================================================
| | | Dotazione | Totale |
| | Qualifiche | organica |ruolo 700 |
| |=====================+===============+==========+
| | Dirigente generale | 2 | |
| |---------------------+---------------| |
| | Dirigente superiore | 22 | |
| |---------------------+---------------| |
| Carriera dei | Primo dirigente | 160 | Totale |
| funzionari |---------------------+---------------|ruolo 700 |
| | Dirigente aggiunto | | |
| | dirigente | 234 | |
| |---------------------+---------------| |
| | Commissario capo, | | |
| | commissario, vice | | |
| | commissario | 282 | |
+------------------+---------------------+---------------+----------+))
Tabella D-bis
(articolo 19-bis)
DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
RUOLI QUALIFICHE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 3 PRIMO DIRIGENTE MEDICO 16 MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO 32 MEDICO PRINCIPALE MEDICO 51 TOTALE 102
Tabella D-ter
(articolo 19-bis)
Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei medici
QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA --- DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA PRIMO DIRIGENTE MEDICO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA MEDICO SUPERIORE DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA MEDICO CAPO COMMISSARIO CAPO MEDICO PRINCIPALE COMMISSARIO MEDICO
Tabella E
TABELLA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Tabella F
Tabella A
(Allegata all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni)
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
=====================================================================
Dotazione organica
---------------------------
Ruolo Qualifiche Uomini Donne Totale
=====================================================================
Ispettori Ispettori superiori 590 50 640
Ispettori capo
Ispettori 3.428 290 3.718 Vice ispettori
Sovrintendenti Sovrintendenti capo 4.140 360 4.500 Sovrintendenti
Vice sovrintendenti
Agenti e
assistenti Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti ed agenti
ausiliari 32.068 3.480 35.548
Totale ............ 40.226 4.180 44.406
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