Monitoring Gesetzessammlung

000G0112

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

000G0112

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. (DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 n. 74)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realta'.
(( g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. )) CAPO II Titolo II DELITTI Capo I Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8)) 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3 - (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4 - Dichiarazione infedele

Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (8)
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8)
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b). ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5 - Omessa dichiarazione

Omessa dichiarazione 1. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8)) 1-bis. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. ((8)) 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "Il reato di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , non e' punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 6 - T e n t a t i v o

T e n t a t i v o 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono ((...)) punibili a titolo di tentativo ((, salvo quanto previsto al comma 1-bis)) .
1-bis. ((Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 )) CAPO III Capo II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8)) 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 9 - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. In deroga all' articolo 110 del codice penale :
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 110 del codice penale e' il seguente:
"Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). - Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 10-bis

(( (Omesso versamento di ritenute certificate). )) (( 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro. ))

Art. 10-ter

(( (Omesso versamento di IVA). )) (( 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro. ))

Art. 10-quater - (Indebita compensazione)

(Indebita compensazione) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(( 2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito. ))

Art. 11

((Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte )) (( 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. )) CAPO IV Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12 - Pene accessorie

Pene accessorie 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell' articolo 36 del codice penale .
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all' articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 12-bis

((Sequestro e confisca)) 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.)) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell' articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dell' articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7 , del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ".

Art. 12-ter

(( (Casi particolari di confisca). )) ((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l' articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2)) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 13

(( Cause di non punibilita'. Pagamento del debito tributario )) 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (8)
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, ((...)) e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa.
Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
(( 3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:
a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 13-bis - (Circostanze del reato)

(Circostanze del reato) ((1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne da' comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.)) ((13)) ((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione e' sospeso.)) ((13)) 2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo quando ((, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,)) ((il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto,)) , nonche' ((quando ricorre)) il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell' articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dell' articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7 , del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ".

Art. 14 - Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario 1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto puo' chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell' articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e' restituita.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 135 del codice penale e' il seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

Art. 15 - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma dell' articolo 47, terzo comma, del codice penale , non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 47 del codice penale e' il seguente:
"Art. 47 (Errore di fatto). - L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa; quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 ))

Art. 17 - Interruzione della prescrizione

Interruzione della prescrizione 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale , dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
((1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 18 - Competenza per territorio

Competenza per territorio 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non puo' essere determinata a norma dell' articolo 8 del codice di procedura penale , e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e' all'estero e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall' articolo 335 del codice di procedura penale .
Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 8 (Regole generali). - 1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto".
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

Art. 18-bis - (Custodia giudiziale dei beni sequestrati)

(Custodia giudiziale dei beni sequestrati) 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria)) .
2. Restano ferme le disposizioni dell' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .
CAPO V Titolo IV RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI

Art. 19 - Principio di specialita'

Principio di specialita' 1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che non siano persone fisiche concorrenti nel reato ((e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 21, comma 2-bis)) .

Art. 20 - Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario 1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
(( 1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. ))

Art. 21 - Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti 1. L'ufficio competente irroga ((...)) le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale ((sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento)) con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. ((Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter.
I termini)) per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
(( 2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell' articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . )) 3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa ((pecuniaria)) per piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

Art. 21-bis

(( ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). )) (( 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati. ))

Art. 21-ter

(( (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). )) (( 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. )) CAPO VI Titolo V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 22 - Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari

Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari 1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

Art. 23 - Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza 1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole: "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale ".
Note all'art. 23:
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 e' il seguente:
"Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento; degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 , e' il seguente:
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 329 del codice di procedura penale :
"Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

Art. 24 - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 1. L' ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".
Nota all'art. 24:
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , recante: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983 , e' il seguente:
"Art. 2. - (I commi dal primo al sesto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri".
(I commi nono e decimo sono stati abrogati da disposizioni precedenti).

Art. 25 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) l' articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
b) l' articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 ;
c) l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ;
e) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ;
f) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17 ;
g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60 ;
h) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ;
i) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ;
l) l' articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
m) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .
2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all'art. 25:
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 , e' il seguente:
"Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - (I commi dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni]. (Comma abrogato).
(Il comma settimo e' stato abrogato da disposizioni precedenti).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , concernente misure urgenti in materia tributaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976 , e' il seguente:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma abrogato).
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , recante: "Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall' art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978 , e' il seguente:
"Art. 7. - Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. (Comma abrogato da norme precedente).
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto ed ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica, del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma]. (Comma abrogato)".
- Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , recava: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
- La legge 7 agosto 1982, n. 516 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982 .
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983 , e' il seguente:
"Art. 3. - (Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono stati abrogati da norme precedenti).
[Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e' soggetto alle pene previste nell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 ]. (Comma abrogato). (Comma abrogato da norme precedente).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983 , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.
[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, oltreche' con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entita' si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000]. (Comma abrogato)".
- La legge 27 febbraio 1984, n. 17 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984 .
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. l del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , recante: "Indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1984, n. 327, e' il seguente:
"Art. 1. - Nella determinazione del reddito delle societa' ed enti indicati nell' art. 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto e' avvenuto a decorrere da tale data.
Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.
Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonche' dei relativi proventi.
Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. [In caso di falsita' delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 ] (Periodo soppresso)".
- La legge 25 gennaio 1985, n. 6 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1984, n. 347, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all' art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' semplificata di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria della impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. Le stese disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilita' ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.
2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni per i quali l'imposta afferente o l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.
3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere a) e b), al primo comma dell'art. 8-bis , al primo comma dell'art. 9 , all' art. 38-quater e all' art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'art. 8.
4. Le disposizioni del primo comma, lettera c) , e del secondo comma dell'art. 8 , del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell' art. 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relative alla facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.
Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27 , 28 , 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:
a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74 dello stesso decreto;
b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;
c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purche' la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.
8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attivita' di cui agli articoli 34 , 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.
9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegato tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, nonche', se l'azienda e' in affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e' determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata; c) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili a norma dell' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e del comma l dell'art. 3 del presente decreto.
11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.
12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attivita' indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
13. Per il triennio indicato nel comma 1 e' sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
E' inoltre sospesa l'applicazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
14. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attivita'.
15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attivita' siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', la percentuale di riduzione meno elevata.
16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1o gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.
17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.
19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita' presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.
20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attivita' ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.
21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17.
22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'art. 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.
27. [In caso di falsita' dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ]. (Comma abrogato).
28. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ]. (Comma abrogato).
29. Indipendentemente da quanto stabilito nell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attivita', da uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attivita'. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relative alla programmazione della attivita' degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sara' data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma e' richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsita' degli elementi indicati le pene previste nell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 .
31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
"Art. 3. - 1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 :
a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
b) non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;
e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.
(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).
6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo.
8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell' art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dall' art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.
9. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , il quinto, il nono, il decimo e l' undicesimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato con l' art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72 . I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.
10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'art. l del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e' elevato a lire cinquanta milioni.
11. Ai fini dell' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in societa', di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della societa' partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, e' superiore a cinque anni.
12. Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all' art. 230-bis del codice civile , limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente .
13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , e nell' art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , si applicano a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
14. [In caso di falsita' delle attestazioni prescritte nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e precedente comma, si applicano le pene previste nell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ]. (Comma abrogato).
15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell' art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649 . Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Nell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto .
La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa' cooperative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , e le societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le societa' iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1o gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle societa' restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a meta'.
Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984.
21-bis. Ai fini di cui all' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento".
- La legge 17 febbraio 1985, n. 17 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1985, n. 41.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , recante: "Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, e convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, primo comma, nella legge 13 maggio 1988, n. 154 :
"Art. 6. - 1. Le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1o gennaio 1988.
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli articoli 34 , 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito puo' essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.
4. Le disposizioni dell' art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita' presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , gia' citata nella nota all'art. 16, e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all' art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Dal 1o gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981 , nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma l dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell' art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.
4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell' art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell' art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1o gennaio 1993.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.
10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
12. All' art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma l si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71 , nel decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni]. (Comma abrogato).
14. La lettera b) del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e' sostituita dal seguente:
"b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".
15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, e' il seguente:
"Art. 54 (Sanzioni). - I commi da 1 a 7 sono stati abrogati da norme precedenti.
8. [Le sanzioni stabilite nell' art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si rifersiscono]. (Comma abrogato).
(I commi 9 e 9-bis sono stati abrogati da norme precedenti).
- La legge 29 ottobre 1993, n. 427 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell' art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, e' il seguente:
"Art. 6. - [Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). 1. (Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita' del versamento]. (Comma abrogato).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati .
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 , e non ancora soppressi a norma dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall' art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze; ;
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; ;
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze. ;
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico. ;
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 . Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze .".
- La legge 28 febbraio 1997, n. 30 , recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50.
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