000G0230
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Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000 n. 181)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19-7-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 , ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 ))
Art. 1-bis
((Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica
e nella scheda professionale dei lavoratori
e soppressione di liste di collocamento) )) (( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001 , e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001 .
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 , dall' articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , dall' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 ))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 ))
Art. 4-bis
Modalita' di assunzione e adempimenti successivi 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 .
((2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, secondo le modalita' e i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 .
Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .)) ((11)) 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. (2)
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. (2)
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni Obbligatorie. (8) 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. (2)
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , per il tramite dei soggetti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all' articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "la violazione degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 4) che "la violazione degli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 3) che "la violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 , ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province." --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino