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Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266. (DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000 n. 37)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura
l. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unita'. Corrispondentemente e' ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 .
2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.
3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.
4. Con il decreto previsto dal comma 3 e' regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione :
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. II Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo dell' articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 13 (Ruolo del Consiglio superiore della magistratura). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una piu' razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di duecentotrenta unita', in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unita' di personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonche' il servizio e le indennita' attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attivita' presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;
d) prevedere la possibilita' per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unita', con contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
e) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti dell'assunzione di personale gia' in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Con le stesse modalita', in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procedera' alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle programmate assunzioni a norma dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, ridotte a norma del comma 2 del presente articolo, con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto legislativo di cui al presente comma, nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalita' del Consiglio superiore della magistratura.
2. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), e' restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entita' del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere".
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ))
Art. 3
(( (Contratti di collaborazione continuativa). )) (( 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di trentadue unita'; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall' articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .
5. I dirigenti di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall' articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 . Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , provvede il segretario generale))
Art. 4
Trattamento previdenziale 1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".
Art. 5
Disciplina transitoria
l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall' articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 , e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro ((diciotto mesi)) dall'emanazione del predetto regolamento, il ((il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento)) , per esigenze di funzionalita' dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu' elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , puo' coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita' mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche.
5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e' restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra localita' indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto