049U0163
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Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate. (LEGGE 26 marzo 1949 n. 163)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
E' abrogato l'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736 , relativo alla, facolta' di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.
Art. 2
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da, parte del personale interessato della suddetta facolta' di opzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI