047U0001
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Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente. (LEGGE COSTITUZIONALE 21 febbraio 1947 n. 1)
Art. 1
La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, e' prorogata al 24 giugno 1947.
Art. 2
La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1947 DE NICOLA TERRACINI Presidente dell'Assemblea Costituente Visto, il Guardasigilli: GULLO