089G0146
089G0146
Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sara' eletto nel 1989 (LEGGE COSTITUZIONALE 03 aprile 1989 n. 2)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 07/04/1989
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di
svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 223/1967 approva il testo unico delle leggi
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Art. 2
1. Il quesito da sottoporre al referendum e' il seguente: "Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunita' europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunita'?".
Art. 3
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale e' disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonche' nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , come modificato dall' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199 .
2. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unita' europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.
Note all' art. 3:
- La legge n. 212/1956 reca: "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".
- La legge n. 130/1975 reca: "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".
- Il testo vigente dell' art. 52 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), quale risulta a seguito delle modifiche di cui all' art. 3 della legge n. 199/1978 , e' il seguente:
"Art. 52. - Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130 .
Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentanti in Parlamento nonche' ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell' art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , sostituito dall' art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 , spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.
Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum".
Art. 4
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI