058C0001
058C0001
Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione. (LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958 n. 1)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre 1963.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA