Monitoring Gesetzessammlung

058C0001

IT - Leggi Costituzionali

058C0001

Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione. (LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958 n. 1)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale:

Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre 1963.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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