086C0001
086C0001
Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali. (LEGGE COSTITUZIONALE 09 maggio 1986 n. 1)
Premessa
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
AVVERTENZA:
Il comunicato relativo al testo della presente legge costituzionale, redatto ai sensi dell' art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1986 .