067C0001
067C0001
Estradizione per i delitti di genocidio. (LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967 n. 1)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell' articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE