004G0194
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Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali. (DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004 n. 158)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 (in G.U. 30/07/2004, n.177). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , e' necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza e' fissata al 30 giugno 2004; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformita' al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell' articolo 336 del codice civile , ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonche' alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 , le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
((1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati))
Art. 2
1. Le disposizioni previste dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 , sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni previste dall' articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188 , sono prorogate al 30 giugno 2006."
Art. 3
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , concernente il codice in materia di protezione dei dati personali , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli