001G0256
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Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001 n. 199)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 29-5-2001.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 2001, n. 305 (in G.U. 27/07/2001, n.173). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000 ; Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000 ; Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 ; Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000 ; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonche' all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: " ((fino al 31 dicembre 2001)) ";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: " ((fino al 31 dicembre 2001)) ".
Art. 1-bis
(( 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del fondo di cui all' articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 1-ter
(( 1. All' articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 " sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 , e fino al 15 dicembre 2001";
b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".
2. In caso di conferma della positivita' dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 , come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 , non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui e' stata confermata la malattia di un animale. ))
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino