Monitoring Gesetzessammlung

094G0536

IT - DL e Leggi di Conversione

094G0536

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati. (LEGGE 08 agosto 1994 n. 501)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 19/8/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 , recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI ________ AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. ________

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20
GIUGNO 1994, N. 399.
All'articolo 2:
al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: "648" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al secondo comma", e dopo la parola: "73" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al comma 5,"; nel capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht