093G0322
093G0322
Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988. (LEGGE 14 luglio 1993 n. 259)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 1/8/1993 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convention
CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE UNIDROIT SUL LEASING FINANZIARIO INTERNAZIONALE
GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE
RICONOSCIUTA l'importanza di eliminare alcuni ostacoli giuridici al leasing finanziario internazionale di beni strumentali (equipment) e di salvaguardare un giusto equilibrio di interessi tra le diverse parti di tale tipo di operazione,
CONSCI della necessita' di rendere il leasing finanziario internazionale piu' accessibile,
CONSAPEVOLI del fatto che le regole giuridiche che disciplinano il contratto di locazione abbisognano di essere adattate alla particolare relazione triangolare creata dall'operazione di leasing finanziario,
RICONOSCIUTA, di conseguenza, l'utilita' di formulare alcune norme uniformi relative al leasing finanziario internazionale principalmente nei suoi aspetti di diritto civile e commerciale,
HANNO convenuto quanto appresso:
Articolo 1
1. - La presente Convenzione disciplina l'operazione di leasing finanziario descritta al paragrafo 2, nella quale una parte (il concedente)
a) stipula un contratto (il contratto di fornitura), sulla base delle indicazioni di un'altra parte (l'utilizzatore), con un terzo (il fornitore) in base al quale il concedente acquista impianti, materiali o altri beni strumentali (il bene o il bene strumentale) alle condizioni approvate dall'utilizzatore nella misura in cui lo concernono, e
b) stipula un contratto (il contratto di leasing) con l'utilizzatore dando a quest'ultimo il diritto di usare il bene contro pagamento di canoni.
2. - L'operazione di leasing finanziario, di cui al paragrafo precedente, e' un'operazione che presenta le seguenti caratteristiche:
a) l'utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affidamento sulla capacita' di giudizio del concedente;
b) il bene e' acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e di cui il fornitore e' a conoscenza;
c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare dell'ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo del bene.
3. - La presente Convenzione si applica a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore abbia o meno, fin dal principio o in seguito, l'opzione di acquistare il bene o di prorogare il leasing per un periodo ulteriore ed a prescindere dal fatto che tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali.
4. - La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di leasing concernente ogni bene strumentale ad eccezione di quelli usati dall'utilizzatore essenzialmente per usi personali, familiari o domestici.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Nei casi di una o piu' operazioni di sub-leasing concernenti lo stesso bene, la presente Convenzione si applica a ciascuna operazione che sia un'operazione di leasing finanziario e che sia comunque soggetta alla presente Convenzione, come se il soggetto dal quale il primo concedente (cosi' come definito nel paragrafo 1 dell'articolo precedente) ha acquistato il bene fosse il fornitore, e come se il contratto, in base al quale il bene e' stato acquistato, fosse un contratto di fornitura.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
1. - La presente Convenzione si applica allorquando il concedente e l'utilizzatore abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:
a) questi Stati o lo Stato nel quale il fornitore ha la propria sede di affari sono Stati contraenti; o
b) il contratto di fornitura ed il contratto di leasing sono disciplinati dalla legge di uno Stato contraente.
2. - Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha piu' di una sede di affari, la sede che ha la piu' stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note e contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
1. - L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non viene meno qualora il bene venga ad essere incorporato o connesso ad un immobile.
2. - Le questioni relative all'incorporazione o alla fissazione del bene ad un immobile, cosi' come quelle relative agli effetti sui diritti inter se del concedente e di un soggetto titolare di diritti reali sull'immobile sono regolate dalla legge dello Stato dove tale immobile e' situato.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
1. - L'applicazione della presente Convenzione puo' essere esclusa solo con il consenso di ciascuna delle parti del contratto di fornitura e di ciascuna delle parti del contratto di leasing.
2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione non sia stata esclusa, in conformita' al precedente paragrafo, le parti possono, nelle loro reciproche relazioni, derogare a qualunque delle sue disposizioni o modificarne gli effetti ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 8, nell'alinea b) del paragrafo 3 e nel paragrafo 4 dell'articolo 13.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
1. - Nella interpretazione della presente Convenzione si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi cosi' come sanciti nel preambolo, al suo carattere internazionale ed all'esigenza di promuovere l'uniformita' della sua applicazione cosi' come di assicurare l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale.
2. - Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformita' ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
1. - a) I diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al curatore del fallimento ed ai creditori dell'utilizzatore, compresi i creditori che abbiano compiuto atti cautelari od esecutivi.
b) Ai fini del presente paragrafo il termine "curatore del fallimento" comprende il liquidatore, l'amministratore e qualunque altra persona designata a gestire i beni dell'utilizzatore nell'interesse della massa dei creditori.
2. - Quando, secondo la legge applicabile, i diritti reali del concedente sul bene sono opponibili ai soggetti di cui al paragrafo precedente soltanto a condizione che sia soddisfatta la disciplina in tema di pubblicita', tali diritti sono opponibili a tali soggetti a condizione che detta disciplina sia stata osservata.
3. - La legge applicabile, ai fini del paragrafo precedente, e' quella dello Stato che, nel momento nel quale la persona di cui al paragrafo 1 e' in grado di invocare le disposizioni di cui al paragrafo 2, e':
a) per cio' che concerne le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave e' immatricolata al nome del suo proprietario. Ai fini del presente alinea il locatario del nudo scafo non puo' essere considerato come proprietario;
b) per cio' che concerne gli aeromobili immatricolati conformemente alla Convenzione relativa alla Aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, lo Stato nel quale l'aeromobile e' immatricolato;
c) per cio' che concerne ogni altro bene appartenente ad una categoria di beni che possono essere spostati normalmente da uno Stato all'altro, ivi compresi i motori di aereo, lo Stato nel quale sia situata la principale sede di affari dell'utilizzatore;
d) per cio' che concerne ogni altro bene, lo Stato dove detto bene e' situato.
4. - Il paragrafo 2 non pregiudica le disposizioni di altri trattati che importino l'obbligo di riconoscere i diritti reali del concedente sul bene.
5. - Il presente articolo non pregiudichera' la prelazione dei creditori titolari di:
a) un privilegio o una garanzia mobiliare sul bene, costituiti oppure no in virtu' di un contratto, fatta eccezione per quelli che derivano da un procedimento cautelare o esecutivo, o
b) un diritto di sequestro, di ritenzione o di disposizione conferito specificamente con riferimento a navi o aeromobili, riconosciuto dalle disposizioni della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
1. - a) Fatta riserva per le disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di leasing, il concedente e' esonerato da ogni responsabilita' derivante dal bene nei confronti dell'utilizzatore, fatta eccezione per il caso in cui questi abbia subito il danno in ragione dell'affidamento riposto nella capacita' di giudizio del concedente, nonche' in ragione dell'intervento di quest'ultimo nella scelta del fornitore e delle caratteristiche del bene.
b) Il concedente e' esonerato, in tale sua qualita', da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi per morte e danni a persone e a cose causati dal bene.
c) Le disposizioni del presente paragrafo non regolano la responsabilita' del concedente in diversa qualita', ad esempio in quella di proprietario.
2. - Il concedente garantisce che il pacifico godimento dell'utilizzatore non sara' turbato da soggetti che abbiano la proprieta' del bene o altro superiore diritto su di esso o che facciano valere tale diritto di proprieta' o di diritto superiore nel corso di procedimenti giudiziari, allorche' tale diritto o tale pretesa non risultino da un atto o da una omissione dell'utilizzatore.
3. - Le parti non possono derogare alle disposizioni del paragrafo precedente ne' modificarne gli effetti nella misura il cui il diritto o la pretesa derivino da un atto o da un'omissione del concedente o da sua colpa grave.
4. - Le disposizioni previste nei paragrafi 2 e 3 non pregiudicheranno l'eventuale piu' ampia garanzia di pacifico godimento a carico del concedente che sia inderogabile in base alla legge applicabile secondo le regole di diritto internazionale privato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
1. - L'utilizzatore deve avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli e' stato consegnato, fatta eccezione per la normale usura e per ogni modificazione del bene concordata tra le parti.
2. - Quando il contratto di leasing giunge a termine, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente nello stato descritto nel paragrafo precedente, a meno che egli non abbia esercitato il diritto di acquistare il bene o di prorogare il contratto di leasing per un periodo ulteriore.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
1. - Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall'utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sara' responsabile nei confronti sia del concedente che dell'utilizzatore per il medesimo danno.
2. - Questo articolo non da' tuttavia diritto all'utilizzatore di risolvere o annullare il contratto di fornitura senza il consenso del concedente.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
I diritti dell'utilizzatore, derivanti dal contratto di fornitura in base alla presente Convenzione, non saranno pregiudicati da una modifica di un qualsiasi termine del contratto di fornitura che sia stato preventivamente approvato dall'utilizzatore, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale modifica.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
1. - Se il bene non viene consegnato o viene consegnato in ritardo o non e' conforme al contratto di fornitura:
a) l'utilizzatore ha il diritto, nei confronti del concedente, di rifiutare il bene o di risolvere il contratto di leasing; e
b) il concedente ha il diritto di rimediare al suo inadempimento all'obbligo di consegnare il bene in conformita' al contratto di fornitura, come se l'utilizzatore avesse convenuto l'acquisto del bene dal concedente alle stesse condizioni stabilite dal contratto di fornitura.
2. - I diritti previsti dal paragrafo precedente potranno essere esercitati e saranno perduti nelle stesse circostanze che se l'utilizzatore avesse convenuto di acquistare il bene dal concedente alle stesse condizioni sancite dal contratto di fornitura.
3. - L'utilizzatore ha il diritto di trattenere i canoni dovuti in base al contratto di leasing fino a che il concedente non abbia rimediato al suo inadempimento all'obbligo di consegnare il bene in conformita' al contratto di fornitura, o fino a quando l'utilizzatore non abbia perduto il diritto di rifiutare il bene.
4. - L'utilizzatore, quando abbia esercitato il diritto di risolvere il contratto di leasing, puo' ottenere il rimborso di tutti i canoni pagati e delle altre somme anticipate, dedotta una somma corrispondente ai benefici che abbia potuto ragionevolmente trarre dal bene.
5. L'utilizzatore non ha altra azione nei confronti del concedente, in conseguenza della mancata consegna, della consegna ritardata o della consegna di bene non conforme, salvo che tali eventi non siano attribuibili all'atto o all'omissione del concedente.
6. - Il presente articolo non pregiudica i diritti riconosciuti allo utilizzatore nei confronti del fornitore in base all'articolo 10.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
1. - In caso di inadempienza dell'utilizzatore, il concedente puo' percepire i canoni scaduti e non pagati cosi' come gli interessi di mora ed i danni.
2. - In caso di sostanziale inadempienza dell'utilizzatore, fatta riserva per quanto previsto dal paragrafo 5, il concedente puo' anche esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti, quando questo sia previsto dal contratto di leasing, o risolvere tale contratto e, dopo la risoluzione:
a) recuperare il bene; e
b) ottenere un risarcimento del danno tale da porre il concedente nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing.
3. - a) Il contratto di leasing puo' definire il criterio di calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2.
b) Una tale pattuizione sara' valida tra le parti a meno che essa non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni previsti dall'alinea b) del paragrafo 2. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente alinea ne' modificarne gli effetti.
4. - Quando il concedente ha risolto il contratto di leasing non puo' far valere una clausola di tale contratto che preveda il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti; il valore di tali canoni puo' tuttavia essere preso in considerazione per il calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2 ed in base al paragrafo 3. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente paragrafo ne' modificarne gli effetti.
5. - Il concedente non puo' esigere il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti ne' risolvere il contratto di leasing in base al paragrafo 2, se non abbia offerto all'utilizzatore una effettiva possibilita' di rimediare alla sua inadempienza, a condizione che cio' sia possibile.
6. - Il concedente non puo' percepire il risarcimento del danno qualora non abbia adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per limitare l'ammontare del suo danno.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
1. - Il concedente puo' accordare garanzie sul bene o cedere in tutto o in parte i suoi diritti sullo stesso o quelli che gli derivano dal contratto di leasing. Una tale cessione non lo libera da alcuno degli obblighi che gli derivano dal contratto di leasing, non altera la natura di tale contratto e non modifica il regime giuridico quale risulta dalla presente Convenzione.
2. - L'utilizzatore puo' cedere il diritto all'uso del bene o qualsiasi altro diritto che derivi dal contratto di leasing a condizione che il concedente abbia acconsentito a tale cessione e sotto riserva dei diritti dei terzi.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
1. - La presente Convenzione e' aperta alla firma in occasione della seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione dei progetti di Convenzioni dell'Unidroit sul factoring e sul leasing finanziario internazionali e rimarra' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 ad Ottawa.
2. - La presente Convenzione e' oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati che non l'abbiano sottoscritta a partire dalla data dalla quale sara' aperta alla firma.
4. - La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
1. - La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. - Allorche' uno Stato ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
La presente Convenzione non prevale sulle convenzioni concluse o ancora da concludere; in particolare essa non pregiudica la responsabilita' che grava su ogni persona in conseguenza di convenzioni in vigore o future.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
1. - Se uno Stato contraente ha due o piu' unita' territoriali, nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi nelle materie regolate dalla presente Convenzione, esso potra' dichiarare, in occasione della sottoscrizione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la presente Convenzione verra' applicata a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o piu' di esse e potra' in qualsiasi momento sostituire questa dichiarazione con una nuova dichiarazione.
2. - Queste dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. - Se, in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita' con il presente articolo, questa Convenzione si applica ad una o piu', ma non a tutte le unita' territoriali di uno Stato contraente, e se la sede di affari di una parte e' situata in questo Stato, tale sede di affari, ai fini della presente Convenzione, si considera localizzata in uno Stato contraente, soltanto se e' situata in una unita' territoriale in cui opera e si applica la Convenzione.
4. - Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione deve essere applicata in tutte le unita' territoriali di questo Stato.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
1. - Due o piu' Stati contraenti che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti, possono dichiarare in ogni momento che la Convenzione non si applica quando il fornitore, il concedente e l'utilizzatore hanno la loro sede di affari in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o mediante dichiarazioni unilaterali e reciproche.
2. - Ogni Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle di uno o piu' Stati non contraenti, puo', in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica allorche' il fornitore, il concedente e l'utilizzatore hanno le loro sedi di affari in tali Stati.
3. - Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente successivamente diviene Stato contraente, la menzionata dichiarazione avra', a partire dalla data nella quale la presente Convenzione entrera' in vigore in tale Stato, l'effetto di una dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente si associ a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale e reciproca.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Ogni Stato contraente puo', in occasione della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione dichiarare che esso sostituira' al paragrafo 3 dell'articolo 8 il suo diritto interno se questo non consente al concedente l'esonero da responsabilita' per colpa o negligenza.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
1. - Le dichiarazioni rese in virtu' della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione.
2. - Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ad essere formalmente notificate al depositario.
3. - Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati alla loro applicazione. Tuttavia le dichiarazioni, di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche, rese in virtu' dell'articolo 19, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.
4. - Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtu' della presente Convenzione puo' in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca produrra' effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
5. - La revoca di una dichiarazione resa in virtu' dell'articolo 19 rende inefficace, nei confronti dello Stato che l'ha resa, dalla data in cui la revoca produce effetto, ogni dichiarazione congiunta o unilaterale e reciproca resa da un'altro Stato ai sensi di detto articolo.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Non sono ammese riserve se non quelle espressamente consentite dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
La presente Convenzione si applica alle operazioni di leasing finanziario quando il contratto di leasing e il contratto di fornitura sono ambedue conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione o negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell'articolo 3, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
1. - La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in quello Stato.
2. - La denuncia si effettua mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
3. - La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese a decorrere dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Allorche' nella denuncia sia previsto un periodo piu' lungo per la produzione dei suoi effetti questa produrra' i suoi effetti alla scadenza di tale piu' lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
1. - La presente Convenzione e' depositata presso il Governo del Canada.
2. - Il Governo del Canada:
a) informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su:
i) ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati;
ii) ogni dichiarazione resa in virtu' degli articoli 18, 19 e 20;
iii) ogni revoca di dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 4 dell'articolo 21;
iv) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
v) il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, cosi' come sulla data in cui tale deposito si e' verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti;
b) trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati che vi abbiano aderito e al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit).
Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.
Redatta a Ottawa, il ventotto di maggio del millenovecentottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.