Monitoring Gesetzessammlung

077U0885

IT - DL e Leggi di Conversione

077U0885

Accord ACCORD PORTANT CREATION DU FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 03 dicembre 1977 n. 885)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, sezione 3, dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MORLINO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD PORTANT CREATION DU FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il testo in lingua francese.
ACCORDO PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
PREAMBOLO
Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramente gran parte della popolazione dei Paesi in via di sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignita' dell'uomo;
Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo e promuovere il progresso socio-economico nel contesto delle priorita' e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali;
Tenendo conto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha la responsabilita', all'interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in via di sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l'esperienza richieste in tale campo;
Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell'assistenza;
Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte ("Alimentazione") della sezione I della risoluzione 3202 (S.VI) della Assemblea generale, relativa al Programma d'azione concernente l'istituzione di un nuovo ordine economico internazionale;
Tenendo inoltre presenti la necessita' di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell'alimentazione e dell'agricoltura, nonche' la sezione V ("Alimentazione ed agricoltura") della risoluzione 3362 (S-VII) dell'Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particolare il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;
Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) della Assemblea generale, nonche' alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l'alimentazione, relativa agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorita' dello sviluppo agricolo e rurale;
Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l'alimentazione, la quale ha riconosciuto:
i) che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in via di sviluppo;
ii) che tutti i membri dalla comunita' internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilita' alimentari
sufficienti e lo impiego razionale delle disponibilita' stesse; e
iii) che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi; e ha deciso:
Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in via di sviluppo;
Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sara' regolato dalle seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1.
Definizioni.
Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all'elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto indicato:
a) il termine "Fondo" indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
b) l'espressione "produzione alimentare" indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica;
c) il termine "Stato" indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtu' della sezione 1 b) dell'articolo 3;
d) l'espressione "valuta liberamente convertibile" designa:
i) la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilita' sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie
operazioni, oppure
ii) la valuta di un Membro che quest'ultimo accetta, a condizioni considerate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso.
Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l'espressione "la valuta di un Membro" indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo;
e) il termine "governatore" indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori;
f) l'espressione "voti espressi" indica i voti a favore e quelli contrari.

Art. 2

ARTICOLO 2.
Finalita' e funzioni.
La finalita' del Fondo e' quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in via di sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorita' e strategie nazionali, tenuto conto della necessita' di incrementare detta produzione nei Paesi piu' poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in via di sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni piu' povere nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3

ARTICOLO 3.
Membri.
Sezione 1. - Ammissione.
a) Puo' diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare.
b) Puo' altresi' diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo.
Sezione 2. - Membri originari e membri non originari.
a) Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell'Allegato I - parte integrante del presente Accordo - i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla Sezione 1 b) dell'articolo 13;
b) Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualita' di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformita' della Sezione 1 c) dell'articolo 13.
Sezione 3. - Classificazione dei Membri.
a) I Membri originari vengono classificali in una delle tre categorie I, II e III di cui all'Allegato I del presente Accordo. I Membri non originari sono classificati dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza del due terzi del totale dei voti, all'atto dell'approvazione della loro ammissione quali membri, con riserva del loro consenso.
b) La classificazione di un Membro puo' essere modificata dal Consiglio dei Governatori, con riserva del consenso del Membro stesso, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 4. - Limitazione della responsabilita'.
Nessun Membro, in quanto tale, e' responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

Art. 4

ARTICOLO 4.
Risorse.
Sezione 1. - Risorse del Fondo.
Le risorse del Fondo sono le seguenti:
i) Contributi iniziali;
ii) Contributi supplementari;
iii) Contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti;
iv) Risorse provenienti da operazioni del Fondo o da altre fonti.
Sezione 2. - Contributi iniziali.
a) Ogni Membro originario della categoria I o II contribuisce, ed ogni Membro della categoria III puo' contribuire, alle risorse iniziali del Fondo versando l'ammontare stabilito nella valuta specificata nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato da detto Stato, conformemente alle disposizioni della Sezione 1 b) dell'art. 13.
b) Ogni Membro non originario della categoria I o II concorre, e ogni Membro non originario della categoria III puo' concorrere, alle risorse iniziali del Fondo versando un ammontare concordato tra il Consiglio dei Governatori ed il Membro stesso, all'atto dell'approvazione della propria ammissione quale Membro del Fondo.
c) Il contributo iniziale di ciascun Membro e' esigibile e pagabile, come previsto dalla Sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualita' debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualita' sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualita'.
Sezione 3. - Contributi supplementari.
Al fine di garantire la continuita' delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Governatori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l'inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori puo', in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalita' e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla Sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente Sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 4. - Aumento di contributi.
Il Consiglio dei Governatori puo' autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi.
a) I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla Sezione 4 dell'articolo 9.
b) I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile, essendo inteso che i Membri della categoria III possono effettuare i versamenti nella propria valuta, sia essa liberamente convertibile o meno.
c) I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente:
i) I contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
ii) Nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contanti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo puo' depositaria o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese.
iii) I contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.
Sezione 6. - Contributi speciali.
Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalita' e condizioni che siano compatibili con la Sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governatori, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5

ARTICOLO 5.
Valute.
Sezione 1. - Impiego delle valute.
a) I Membri non hanno ne' impongono restrizione alcuna al possesso o all'impiego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili.
b) La valuta che un Membro della categoria III versa al Fondo a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari puo' essere utilizzata dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto, o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attivita' finanziate dal Fondo in altri Stati.
Sezione 2. - Valutazione delle valute.
a) L'unita' di conto del Fondo e' il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale.
b) Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di prelievo e' valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che:
i) nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale;
ii) nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario internazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga calcolato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la suddetta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.

Art. 6

ARTICOLO 6.
Organizzazione ed amministrazione.
Sezione 1. - Struttura del Fondo.
Il Fondo e' dotato:
a) di un Consiglio dei Governatori;
b) di un Consiglio di amministrazione;
c) di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.
Sezione 2. - Consiglio dei Governatori.
a) Ciascun Membro e' rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente puo' votare soltanto in caso di assenza del titolare.
b) Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
c) Il Consiglio dei Governatori puo' delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:
i) Adottare emendamenti al presente Accordo;
ii) Approvare l'ammissione di Membri e determinare la classificazione o la riclassificazione dei Membri;
iii) Sospendere un Membro;
iv) Far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;
v) Deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione in relazione alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
vi) Fissare la retribuzione del Presidente.
d) Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all'anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
e) Il Consiglio dei Governatori puo' istituire, con un regolamento, una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
f) Il Consiglio dei Governatori puo' adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
g) Il "quorum", per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, e' costituito da un numero di Governatori che disponga dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio, a condizione che siano presenti i Governatori che dispongono della meta' del totale dei voti dei Membri di ciascuna delle categorie I, II e III.
Sezione 3. - Votazione al Consiglio dei Governatori.
a) Il Consiglio dei Governatori dispone in totale di 1.800 voti, suddivisi in parti uguali tra le categorie I, II e III. I voti di cui dispone ciascuna categoria sono ripartiti tra i membri della stessa secondo le modalita' illustrate, per detta categoria, all'Allegato II, che e' parte integrante del presente Accordo.
b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei Governatori vengono prese con la maggioranza semplice del totale dei voti.
Sezione 4. - Presidente del Consiglio dei Governatori.
a) Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.
Sezione 5. - Consiglio di Amministrazione.
a) Il Consiglio di Amministrazione comprende 18 membri del Fondo eletti nel corso della sessione annuale del Consiglio dei Governatori.
I Governatori dei Membri di ciascuna categoria eleggono, conformemente alla prassi definita o stabilita secondo le modalita' previste all'Allegato II, per la categoria stessa, sei membri del Consiglio di amministrazione tra i Membri della propria categoria; possono altresi' eleggere (oppure, per quanto si riferisce alla categoria I, adottare disposizioni in vista di nominare) al massimo sei supplenti, i quali possono votare solo in caso di assenza di un Membro.
b) I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie dell'Allegato II, o in conformita' ai termini di detto Allegato, due Membri di ogni categoria verranno eletti per un anno ed altri due per due anni, durante la prima elezione.
c) Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
d) Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo richiedano gli affari del Fondo.
e) I rappresentanti di un Membro o di un Membro-supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori puo' stabilire basi su cui possano essere concesse indennita' ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
f) Il "quorum" per ogni riunione del Consiglio di amministrazione e' costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i suoi membri, a condizione che siano presenti Membri che dispongano della meta' del totale dei voti dei Membri di ognuna delle categorie I, II e III.
Sezione 6. - Votazione al Consiglio di amministrazione.
a) Il Consiglio di amministrazione dispone in totale di 1.800 voti, suddivisi in parti eguali tra le categorie I, II e III. I voti di cui dispone ogni categoria vengono ripartiti tra i suoi membri secondo le modalita', riguardanti detta categoria, previste all'Allegato II.
b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni di Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti piu' della meta' del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.
Sezione 7. - Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente del Fondo e' Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Sezione 8. - Presidente e personale del Fondo.
a) Il Consiglio dei Governatori nomina il Presidente con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il Presidente viene nominato per una durata di tre anni e la sua carica puo' essere riconfermata una sola volta. Il Consiglio dei Governatori puo' far cessare il mandato del Presidente con una decisione adottata dalla maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
b) Il Presidente puo' nominare un Vice-Presidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
c) Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
d) Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d'impiego, verranno prese in considerazione sia la necessita' di garantire i servizi di persone che possiedano le piu' alte qualita' di lavoro, di competenza e di onesta', sia l'importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
e) Il Presidente ed i membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall'autorita' del Fondo e non richiedono ne' accettano istruzioni da autorita' estranea al Fondo.
Ogni Membro del Fondo s'impegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall'influenzare il Presidente o i membri del personale, nell'adempimento dei loro compiti.
f) Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l'obiettivo per il quale il Fondo e' stato istituito.
g) Il Presidente e' il rappresentante legale del Fondo.
h) Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.
Sezione 9. - Sede del Fondo.
Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo.
Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.
Sezione 10. - Bilancio amministrativo.
Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l'approvazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 11. - Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni.
Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonche', a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finanziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonche' le pubblicazioni, presentati conformemente alla Presente Sezione.

Art. 7

ARTICOLO 7.
Operazioni.
Sezione 1. - Impiego delle risorse e condizioni di finanziamento.
a) Il Fondo impiega le proprie risorse per i fini di cui all'articolo 2.
b) Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in via di sviluppo che sono Membri del Fondo, o ad organizzazioni intergovernative ai cui lavori partecipano detti Membri. Nel caso di un prestito concesso ad una organizzazione intergovernativa, il Fondo puo' richiedere una garanzia governativa o altre forme di garanzia.
c) Il Fondo adotta disposizioni per assicurare che le risorse provenienti da qualsiasi finanziamento vengano impiegate esclusivamente ai fini per i quali detto finanziamento e' stato concesso, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di efficacia e di giustizia sociale.
d) Per l'assegnazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira ai seguenti concetti prioritari:
i) esigenza di incrementare la produzione alimentare e di migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni piu' povere nei paesi piu' poveri tra quelli che soffrono di carenze alimentari;
ii) potenziale d'incremento della produzione alimentare in altri Paesi in via di sviluppo. Del pari, verra' data particolare importanza al miglioramento del livello di nutrizione delle popolazioni piu' povere in tali Paesi e delle loro condizioni di vita.
Nel quadro delle priorita' suddette, la concessione di aiuti e' in funzione di criteri economici e sociali obiettivi, ed in particolar modo delle necessita' dei Paesi a basso reddito, nonche' del loro potenziale d'incremento della produzione alimentare, tenuto debito conto altresi' del criterio di un'equa distribuzione geografica delle risorse in questione.
e) Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la concessione di un finanziamento da parte del Fondo e' regolata dalle politiche generali, dai criteri e regolamenti adottati di quando in quando dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
Sezione 2. - Modalita' e condizioni di finanziamento.
a) Il Fondo concede mezzi finanziari sotto forma di doni e di prestiti, secondo le modalita' e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonche' della natura e delle esigenze dell'attivita' prospettata.
b) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell'intero esercizio, per finanziare operazioni in ciascuna delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilita' di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessita' di garantire la continuita' delle sue operazioni. L'ammontare dei doni non deve normalmente oltrepassare l'ottava parte delle risorse impegnate nell'intera durata dell'esercizio. Una elevata proporzione dei prestiti e' consentita a condizioni particolarmente favorevoli.
c) Il Presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio di Amministrazione, per esame ed approvazione.
d) Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni relative alla selezione ed all'approvazione dei progetti e programmi in base alle politiche generali, ai criteri e regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori.
e) Per quanto riguarda l'esame dei progetti e programmi che gli vengono sottoposti ai fini del finanziamento, il Fondo ricorre, come regola generale, ai servizi di istituzioni internazionali e puo', se del caso, rivolgersi ai servizi di altri enti specializzati competenti. Tali istituzioni ed enti sono scelti dal Consiglio d'amministrazione previa consultazione del beneficiario, e fanno direttamente capo al Fondo durante la loro "missione di esame".
f) Per ogni prestito, un accordo avviene tra il Fondo ed il beneficiario, quest'ultimo essendo responsabile della attuazione del progetto o del programma concordato.
g) Il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni internazionali competenti, affinche' esse procedano all'esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull'esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni, a carattere mondiale o regionale, vengono selezionate caso per caso, con l'approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all'approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l'istituzione a cui detta vigilanza verra' affidata approvi i risultati dell'esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l'istituzione o ente incaricato dell'esame, da un lato, e l'istituzione a cui verra' affidata la sorveglianza, dall'altro.
h) Ai fini dei paragrafi f) e g), tutto quanto si riferisce ai "prestiti" si applica anche ai "doni".
i) Il Fondo puo' aprire ad un ente nazionale di sviluppo una "linea di credito" che gli consenta di concedere e di gestire prestiti sussidiari, per finanziare progetti e programmi conformemente alle clausole contrattuali inerenti al prestito ed alle modalita' fissate dal Fondo. Prima che il Consiglio di Amministrazione approvi tale decisione, l'ente nazionale di sviluppo ed il suo programma vengono esaminati, conformemente alle disposizioni del paragrafo e).
L'attuazione del programma e' sottoposta alla vigilanza delle istituzioni scelte secondo le disposizioni del paragrafo g).
j) Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi da finanziare con le risorse del Fondo, il Consiglio di amministrazione emana opportuni regolamenti, i quali sono generalmente conformi ai principi delle licitazioni internazionali, e concedendo la giusta preferenza agli esperti, tecnici, e forniture di Paesi in via di sviluppo.
Sezione 3. - Operazioni varie.
Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente Accordo, il Fondo puo' intraprendere qualsiasi attivita' accessoria ed esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio obiettivo.

Art. 8

ARTICOLO 8.
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni o istituzioni ed altri enti.
Sezione 1. - Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Fondo intraprendera' negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di un accordo che lo colleghi alla Organizzazione stessa, quale sua istituzione specializzata, come dall'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni accordo concluso conformemente all'articolo 63 della Carta deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori, con una maggioranza dei due terzi sul totale dei voti, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
Sezione 2. - Relazioni con altre organizzazioni o istituzioni, e con altri enti.
Il Fondo coopera strettamente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e con gli altri enti delle Nazioni Unite. Coopera altresi' strettamente con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed enti statali che si occupino di sviluppo agricolo. A tal fine, il Fondo ricerca, nelle sue attivita', la collaborazione della FAO e degli altri enti summenzionati e puo', su decisione del Consiglio di amministrazione, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con gli enti stessi.

Art. 9

ARTICOLO 9.
Ritiro, sospensione dei Membri e cessazione delle operazioni.
Sezione 1. - Ritiro.
a) Ad eccezione del caso di cui alla Sezione 4 a) del presente articolo, qualsiasi Membro puo' ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di denunzia del presente Accordo presso il Depositario.
b) Il ritiro di un Membro ha effetto dalla data indicata nel suo strumento di denunzia, e comunque non oltre sei mesi dal deposito di detto strumento.
Sezione 2. - Sospensione.
a) Qualora un Membro non osservi uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei Governatori, deliberante alla maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, puo' sospenderlo dalla sua qualifica di Membro del Fondo. Il Membro oggetto di tale deliberazione cessa automaticamente di essere Membro del Fondo un anno dopo la data della sospensione, salvo che il Consiglio decida, con la stessa maggioranza sul totale dei voti, di restituirgli tale qualifica.
b) Durante il periodo di sospensione, un Membro del Fondo non puo' esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, accetto quello di ritirarsi, ma rimane assoggettato a tutti i propri obblighi.
Sezione 3. - Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere
Membri del Fondo.
Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente Articolo, non gode di nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente Sezione o dalla Sezione 2 dell'Articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualita' di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.
Sezione 4. - Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi.
a) Il Consiglio dei Governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una votazione della maggioranza dei tre quarti sul totale dei voti. Una volta che tale cessazione sia votata, il Fondo interrompe immediatamente ogni sua attivita', ad eccezione di quelle riguardanti il realizzo metodico e la conservazione dei propri averi, nonche' l'adempimento dei propri obblighi. Sino all'adempimento definitivo di detti obblighi ed alla ripartizione di detti averi, il Fondo sussiste, e tutti i diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dei suoi Membri, vigenti in virtu' del presente Accordo, rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro puo' essere sospeso o ritirarsi.
b) Non verra' effettuata nessuna distribuzione tra i Membri sinche' tutti gli obblighi verso i creditori non saranno stati soddisfatti o le disposizioni necessarie a tale soddisfazione non saranno state adottate. Il Fondo distribuira' i propri averi tra i Membri contribuenti in proporzione del contributo di ciascuno alle risorse del Fondo. Tale ripartizione verra' decisa dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di tre quarti sul totale dei voti e avverra' alle date e nelle valute, o altri averi, che il Consiglio dei Governatori considerera' giuste ed eque.

Art. 10

ARTICOLO 10.
Stato giuridico, privilegi ed immunita'.
Sezione 1. - Stato giuridico.
Il Fondo ha la personalita' giuridica internazionale.
Sezione 2. - Privilegi ed immunita'.
a) Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunita' che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il proprio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale del Fondo godono di quei privilegi ed immunita' che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo.
b) I privilegi e le immunita' di cui al paragrafo a) sono:
i) Sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, quali definiti nelle clausole standard di detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori;
ii) Sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica;
iii) quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo, c) Quando un Membro e' costituito da un gruppo di Stati, questo garantisce l'applicazione, sul territorio di tutti gli Stati stessi, dei, privilegi e delle immunita' definiti dal presente Articolo.

Art. 11

ARTICOLO 11.
Interpretazione ed Arbitrato.
Sezione 1. - Interpretazione.
a) Qualsiasi problema d'interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, che possa sorgere tra un Membro ed il Fondo o tra Membri stessi del Fondo, viene sottoposto alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se il problema interessa particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il Membro stesso ha il diritto di farsi rappresentare, conformemente alle norme da adottare da parte del Consiglio dei Governatori.
b) Quando il Consiglio d'amministrazione ha deliberato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo a), qualsiasi Membro puo' chiedere che il problema venga sottoposto al Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, il Fondo puo', nella misura in cui lo consideri opportuno, agire in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione.
Sezione 2. - Arbitrato.
Le controversie sorte tra il Fondo ed uno Stato il quale abbia cessato di essere Membro, o tra il Fondo ed uno qualsiasi dei Membri, all'atto della cessazione delle operazioni del Fondo, vengono sottoposte ad un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi e' nominato dal Fondo, un altro dal Membro o ex-Membro interessato e tutte e due le Parti nominano il terzo arbitro, che sara' Presidente del Tribunale.
Ove, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, luna o l'altra delle parti non abbia nominato alcun arbitro, ovvero, se entro trenta giorni dalla nomina dei due primi arbitri, il terzo non sia stato nominato, l'una o l'altra parte puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorita' che possa essere stata prescritta dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro. La procedura arbitrale e' fissata dagli arbitri, ma il Presidente del Tribunale ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali, in caso di disaccordo in materia delle stesse. Gli arbitri deliberano a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili ed hanno valore obbligatorio per le parti.

Art. 12

ARTICOLO 12.
Emendamenti.
a) Fatto salvo tutto quanto si riferisce all'Allegato II,
i) Ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presidente, il quale ne da' avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sottopone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Governatori.
ii) Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deliberante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo pero' inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare:
A) Il diritto di ritirarsi dal Fondo;
B) Le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo;
C) La limitazione di responsabilita' di cui alla Sezione 4 dell'articolo 3;
D) La procedura di emendamento del presente Accordo,
entrera' in vigore solo quando il Presidente avra' ricevuto l'assenso scritto di tutti i Membri.
b) Per quanto si riferisce alle varie parti dell'Allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste nelle suddette parti.
c) Il Presidente notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati, nonche' la data in cui essi entreranno in vigore.

Art. 13

ARTICOLO 13.
Disposizioni finali.
Sezione 1. - Firma, ratifica ed accettazione, approvazione e adesione.
a) Il presente Accordo sara' parafato dagli Stati elencati nell'Allegato I di detto Accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla istituzione del Fondo e sara' aperto alla firma degli Stati elencati in detto Allegato presso la Sede delle Nazioni Unite, a New York, non appena i contributi iniziali indicati in detto Allegato - i quali debbono essere versati in valute liberamente convertibili - raggiungeranno almeno l'equivalente di un miliardo di dollari USA (valore al 10 giugno 1976). Ove la condizione di cui sopra non sia realizzata entro il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita da questa Conferenza riunira', entro il 31 gennaio 1977, gli Stati elencati nell'Allegato I. Tale riunione potra', con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi per ciascuna categoria, ridurre l'ammontare sopra specificato; essa potra' altresi' stipulare altre condizioni per l'apertura del presente accordo alla firma;
b) Gli Stati firmatari possono divenire Parti del presente Accordo depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; gli Stati non firmatari elencati nell'Allegato I possono divenire parti depositando uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II stabiliranno l'ammontare della quota iniziale che lo Stato in causa s'impegna a versare. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositati da detti Stati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
c) Gli Stati elencati nell'Allegato I che non siano divenuti Parti del presente Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore e gli Stati che non siano elencati nell'Allegato I possono divenire Parti al presente Accordo depositando uno strumento di adesione previa approvazione della loro ammissione quali Membri da parte del Consiglio dei Governatori.
Sezione 2. - Depositario.
a) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Accordo.
b) Il Depositario inviera' le notifiche relative al presente Accordo:
i) entro un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell'Allegato I, e, dopo la data di entrata in vigore, a tutti gli Stati Parti del presente Accordo, nonche' a quelli la cui ammissione in qualita' di Membri sara' stata approvata dal Consiglio dei Governatori;
ii) Alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la istituzione del Fondo, per tutta la durata della sua esistenza, e, in seguito, al Presidente.
Sezione 3. - Entrata in vigore.
a) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena il Depositario avra' ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati della Categoria I, sei della Categoria II e 24 della Categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II le cui quote iniziali, quali sono state stabilite in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l'equivalente di 750 milioni di dollari USA (valore al 10 giugno 1976), e purche' le condizioni di cui sopra siano osservate entro diciotto mesi dalla data in cui il presente Accordo verra' aperto alla firma, o a qualsiasi data ulteriore fissata dagli Stati aventi effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con una maggioranza dei due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario.
b) Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo stesso entrera' in vigore alla data stessa del deposito.
Sezione 4. - Riserve.
Possono essere formulate riserve unicamente per quanto riguarda la Sezione 2 dell'articolo 11 del presente Accordo.
Sezione 5. - Testi facenti fede.
Il presente Accordo e' redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, e ognuna delle versioni fa egualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare, nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I
Parte Prima - Paesi che possono divenire Membri originari
I CATEGORIA:
Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania (Rep. Fed. di)
Giappone
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova-Zelanda
Paesi-Bassi
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Spagna
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
II CATEGORIA:
Algeria
Arabia
Saudita
Emirati Arabi Uniti
Gabon
Indonesia
Iran
Iraq
Kuweit
Nigeria
Qatar
Repubblica Araba di Libia
Venezuela
III CATEGORIA:
Argentina
Bangladesh
Bolivia
Botswana
Brasile
Capo-Verde
Cile
Columbia
Congo
Costa
Rica
Cuba
Egitto
El Salvador
Equador
Etiopia
Filippine
Giamaica
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Israele (1) Jugoslavia
Kenya
Liberia
Mali
Malta
Marocco
Messico
Nicaragua
Pakistan
Panama
Papuasia-Nuova Guinea
Peru'
Portogallo
Repubblica Araba di Siria
Repubblica di Corea
Repubblica Dominicana
Repubblica Unita dei Camerun
Repubblica Unita di Tanzania
Romania
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Suaziland
Sudan
Sri Lanka
Tchad
Tailandia
Tunisia
Turchia
Uganda
Uruguay
Zaire
Zambia
Per quanto i riferisce all'articolo 7, sezione 1, b), sull'impiego delle risorse del Fondo in favore dei "PAesi in via di sviluppo", il disposto di tale sezione non si applica a questo Paese, che non chiedera' ne' ricevera' mezzi finanziari dal Fondo.
Parte Seconda - Annunci di contributi iniziali
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II
RIPARTIZIONE DEI VOTI ED ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
PARTE I. - CATEGORIA I.
Sotto-parte A: Ripartizione dei voti al Consiglio dei Governatori.
Sotto-parte B: Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
Sotto-parte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione.
Sotto-parte D: Emendamenti.
PARTE II. - CATEGORIA II.
Sotto-parte A: Ripartizione dei voti al Consiglio dei Governatori.
Sotto-parte B: Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
Sotto-parte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione.
Sotto-parte D: Emendamenti.
PARTE III. - CATEGORIA III.
Sotto-parte A: Ripartizione dei voti al Consiglio dei Governatori.
Sotto-parte B: Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
Sotto-parte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione.
Sotto-parte D: Emendamenti.
PARTE I. - CATEGORIA I.
A. Ripartizione dei voli al Consiglio dei Governatori.
1. Il 17,5 per cento dei voti di cui dispone la Categoria I viene ripartito in egual misura tra i Membri di detta categoria.
2. L'82,5 per cento rimanente dei voti e' ripartito tra i Membri della Categoria I in proporzione:
a) al contributo iniziale di ciascun Membro, quale esso e' stato specificato nello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione del Membro stesso e
b) ai contributi supplementari ed aumenti di contributi che ciascun Membro abbia versato conformemente alla Sezione 5 c) dell'articolo 4,
sul totale dei contributi dei Membri della Categoria I.
3. Per determinare il numero dei voti come dal paragrafo 2, i contributi vengono valutati in funzione del loro equivalente in diritti speciali di prelievo, all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo e, in seguito, ogni qualvolta l'ammontare totale dei contributi dei Membri appartenenti alla Categoria I si accresca per l'ammissione di un nuovo Membro di detta Categoria, e per il versamento di contributi supplementari da parte dei Membri della Categoria stessa.
4. Nel Consiglio dei Governatori, ogni Governatore che rappresenta un Membro della Categoria I, dispone dei voti attribuiti a quest'ultimo.
B. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
1. Tutti i membri ed i loro supplenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione dai Membri della Categoria I saranno in carica per la durata di tre anni, ivi compresi quelli eletti alla prima elezione del Consiglio di amministrazione.
2. Nel partecipare all'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano i Membri della Categoria I, ciascun Governatore rappresentante uno di tali Membri puo' fare usufruire un unico candidato di tutti i voti di cui dispone il Membro che lo ha designato.
3. Se, per una votazione, il numero dei candidati e' eguale a quello dei membri da eleggere, ogni candidato viene considerato eletto col numero dei suffragi raccolti in quella votazione.
4. a) Se, in una votazione, il numero dei candidati e' superiore a quello dei membri da eleggere, vengono eletti i sei candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti, essendo inteso che nessuno puo' essere eletto con meno del 9 per cento del totale dei voti attribuiti alla Categoria I.
b) Se, alla prima votazione, sono eletti sei membri, i voti espressi in favore dei candidati non eletti sono riportati a favore di quello tra i sei membri suddetti che viene scelto da ogni Governatore che disponga di tali voti.
5. Se il numero dei membri eletti al primo scrutinio e' inferiore a sei, si procede ad una seconda votazione, da cui viene escluso, come non eleggibile, il membro che ha riportato il minor numero di voti nello scrutinio precedente. Possono votare, la seconda volta, soltanto:
a) i Governatori che hanno votato per la prima volta per un
candidato non eletto e
b) i Governatori che hanno votato per un membro eletto, e per i quali si possa considerare, conformemente al paragrafo 6, che hanno portato il numero di voti espressi a favore di tale membro a piu' del 15 per cento dei voti ammissibili.
6. a) Per determinare se sia o meno il caso di considerare che i voti dati da un Governatore ad un membro abbiano portato il totale dei suffragi raccolti da quest'ultimo a piu' del 15 per cento del totale dei voti ammissibili, conviene far figurare in questo 15 per cento, prima, i voti del Governatore che ha fornito il maggior numero di suffragi a detto membro, poi, i voti di quello che ha dato al membro stesso il maggior numero di suffragi immediatamente dopo il Governatore predetto, e via di seguito, sino a raggiungere la proporzione del 15 per cento.
b) Se, in una votazione, piu' Governatori che dispongano di uno stesso numero di voti avranno votato per lo stesso candidato, o se si potra' considerare che i suffragi di uno o piu' Governatori - ma non di tutti - abbiano portato il totale dei voti a piu' del 15 per cento dei suffragi ammissibili, il Governatore ammesso ad esprimersi nella votazione successiva verra' sorteggiato.
7. Si presuppone che ogni Governatore del quale un dato numero di voti debba essere preso in considerazione per far si che il totale dei suffragi raccolti da un membro qualsiasi raggiunga piu' del 12 per cento, dia tutti i suoi voti allo stesso membro, anche se il totale dei suffragi ottenuti da questi in tal modo sorpassa il 15 per cento.
8. Se, dopo il secondo scrutinio, il numero dei membri eletti e' inferiore a sei, si procede, in base alle norme sopraindicate, ad un nuovo scrutinio, fino all'elezione di sei membri; tuttavia, se sono eletti cinque membri, il sesto puo' essere designato con la maggioranza relativa dei voti rimanenti; egli e' considerato eletto con la totalita' di tali voti.
9. Ogni membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione puo' designare il proprio supplente tra i Membri i cui voti si reputi abbiano portato alla sua elezione.
C. Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione.
1. Ogni membro eletto nel Consiglio di amministrazione da uno o piu' Governatori rappresentanti uno o piu' Membri della Categoria I dispone del numero di voti attribuiti a quello o quei Membri. Quando un membro (eletto al Consiglio d'amministrazione) rappresenta piu' Membri (del Fondo), puo' utilizzare separatamente i voti dei suddetti.
2. Se i diritti di voto di un Membro della Categoria I cambiano nell'intervallo tra le elezioni di membri del Consiglio di amministrazione:
a) non ne risulta alcun cambiamento tra questi membri;
b) i diritti di voto di ogni membro del Consiglio di amministrazione sono modificati a partire dalla data effettiva del cambiamento dei diritti di voto del Membro o dei Membri che egli rappresenta;
c) il Governatore di un nuovo Membro appartenente alla Categoria I puo' designare un membro gia' in carica nel Consiglio di amministrazione, quale proprio rappresentante, ed utilizzare i voti di cui egli dispone sino alla successiva elezione di membri del Consiglio stesso. Durante tale periodo, un membro in tal modo designato e' considerato come eletto dal Governatore suddetto.
D. Emendamenti.
1. I Governatori rappresentanti di Membri della Categoria I possono emendare all'unanimita' le disposizioni delle "sotto-parti" A e B.
Salvo diversa decisione, l'emendamento entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente viene informato di ogni emendamento apportato alle "sotto-parti" A e B.
2. I Governatori rappresentanti di Membri della Categoria I possono emendare le disposizioni di cui alla "sotto-parte" C a condizione che una maggioranza del 75 per cento del complesso dei voti di cui dispongono si pronunzi a favore dell'emendamento. Salvo disposizioni contrarie, l'emendamento entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente viene informato di ogni emendamento apportato alla "sotto-parte" C.
PARTE II. - CATEGORIA II.
A. Ripartizione dei voti in seno al Consiglio dei Governatori.
1. Il 25 per cento dei voti della Categoria II vengono distribuiti in egual misura tra i membri di detta categoria.
2. I rimanenti voti - cioe' il 75 per cento - vengono ripartiti tra i Membri della Categoria II nelle stesse proporzioni di quelle esistenti tra i contributi forniti da ciascuno dei Membri (in applicazione della Sezione 5 c) dell'articolo 4) e l'ammontare totale dei contributi dei Membri della Categoria II.
3. In seno al Consiglio dei Governatori, ciascun Governatore che rappresenti un Membro della Categoria II utilizza i voti attribuiti al Membro stesso.
B. Elezione dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
1. Tutti i membri e membri supplenti del Consiglio di amministrazione appartenenti alla Categoria II saranno in carica per una durata di tre anni, ivi compresi coloro che saranno designati nella prima elezione del Consiglio di amministrazione.
2. Ogni candidato alla carica di membro del Consiglio di amministrazione puo', previa consultazione di tutti gli altri Membri della Categoria II, concordare con un altro Membro di detta categoria la presentazione della candidatura di quest'ultimo al posto di supplente del primo candidato. I suffragi espressi a favore del candidato alla carica di membro (del Consiglio) vengono egualmente calcolati a favore del suo supplente.
3. Per l'elezione dei membri e dei supplenti del Consiglio di amministrazione, ciascun Governatore fa usufruire i suoi candidati di tutti i voti di cui dispone il Membro che lo ha designato.
4. Se, in una votazione, il numero dei candidati che hanno ottenuto dei voti:
a) e' eguale al numero dei posti da coprire, tali candidati sono tutti considerati eletti;
b) e' inferiore al numero di posti da coprire, tali candidati sono considerati tutti eletti ed avranno luogo ulteriori votazioni per coprire i posti ancora vacanti;
c) e' superiore a quello dei posti da coprire, il candidato (o i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti) che abbia ottenuto il minor numero di voti, vengono eliminati e, se il numero degli altri candidati che abbiano ottenuto voti:
i) e' eguale al numero dei posti da coprire, detti candidati sono tutti considerati eletti;
ii) e' inferiore al numero dei posti da coprire, detti candidati sono tutti considerati eletti e ulteriori votazioni si terranno per coprire i posti rimasti vacanti; la partecipazione alle predette votazioni ulteriori sara' limitata ai Governatori che non abbiano votato per un membro risultato eletto;
iii) e' superiore al numero di posti da coprire, avranno luogo votazioni ulteriori; la partecipazione a tali votazioni ulteriori e' limitata ai Governatori che non abbiano votato per un membro gia' eletto.
C. Ripartizione dei voti in seno al Consiglio di amministrazione.
1. Nel Consiglio di amministrazione, un membro eletto da uno o piu' Governatori rappresentanti uno o piu' Membri della Categoria II utilizza i voti attribuiti a quel Membro o a quei Membri stessi. Un membro del Consiglio di amministrazione rappresentante piu' di un Membro puo' utilizzare separatamente i voti dei Membri che egli rappresenta.
2. Se i diritti di voto di un Membro della Categoria II vengono modificati tra le date previste per l'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione:
a) non ne risulta alcun cambiamento tra detti membri;
b) i diritti di voto di un membro del Consiglio di amministrazione sono conseguentemente modificati a partire dalla data effettiva di cambiamento dei diritti di voto del Membro o dei Membri che egli rappresenta;
c) il Governatore di un nuovo Membro della Categoria II puo' designare un membro gia' in funzione presso il Consiglio di amministrazione, quale proprio rappresentante, e utilizzare i voti di cui dispone sino alla successiva elezione di membri del Consiglio.
Durante tale periodo, un membro in tal modo designato viene considerato come eletto dal suddetto Governatore.
D. Emendamenti.
1. Le disposizioni di cui alle Sezioni A-D possono essere emendate con una votazione dei Governatori che rappresentino i due terzi dei Membri della Categoria II i cui contributi (forniti in applicazione della Sezione 5 c) dell'articolo 4) costituiscano il 70 per cento dei contributi di tutti i Membri della Categoria. Ogni emendamento sara' portato a conoscenza del Presidente.
PARTE III. - CATEGORIA III.
A. Ripartizione dei voti in seno al Consiglio dei Governatori.
I 600 voti della Categoria III sono suddivisi in parti eguali tra i Membri di tale Categoria.
B. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
1. Dei sei membri e sei supplenti del Consiglio di amministrazione eletti tra i Membri della Categoria III, due membri e due supplenti provengono da ognuna delle zone dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia, quali esse sono state riconosciute, secondo la prassi della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo.
2. Le modalita' di elezione dei membri del Consiglio di amministrazione ed i loro supplenti per la Categoria III, in virtu' della Sezione 5 a) dell'articolo 6 dell'Accordo, e, a norma della Sezione 5 b) di tale articolo, la durata in carica di detti membri e supplenti, eletti alla prima votazione, vengono definite sia, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso, dalla maggioranza relativa degli Stati che figurano, nella Parte I dell'Allegato I, come Stati che possono divenire Membri della Categoria III, sia, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, con la maggioranza relativa dei Membri della Categoria III.
C. Ripartizione dei voti in seno al Consiglio di amministrazione.
Nel Consiglio di amministrazione, ogni membro della Categoria III dispone di 100 voti.
D. Emendamenti.
La "sotto-parte" B puo' essere modificata, talvolta, con decisione presa dalla maggioranza dei due terzi dei Membri della Categoria III.
Ogni emendamento deve essere portato a conoscenza del Presidente.
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