20G00199
20G00199
Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (20G00199) (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020 n. 179)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; Visto l' articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; Visto in particolare l'articolo 2, comma 1-ter, del precitato decreto-legge n. 21 del 2012 , che prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al medesimo articolo 2; Visti gli articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; Visti la direttiva n. 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008 , relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione e il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 , di attuazione della predetta direttiva 2008/114/CE ; Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000 , e istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; Visti la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 , di attuazione della predetta direttiva 2009/71/Euratom , nonche' la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 , di attuazione della predetta direttiva 2011/70/Euratom ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , recante attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 , recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 , recante regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 33671 del 22 dicembre 2017 , con il quale sono state approvate «Le linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia»; Ritenuta la sussistenza di peculiari ragioni di urgenza che inducono a non procedere alla richiesta di parere del Consiglio di Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 ; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista l'informativa resa al Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 novembre 2020; Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. In attuazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , il presente decreto individua, anche ai sensi dell' articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 , nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272.
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»:
«Art. 15 (Modifiche all' articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ). - 1.
L' articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , e' sostituito dai seguenti:
"3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 , anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452 , intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 , che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 , in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 , nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 , anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
c) la disposizione di cui all' articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012 , si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012 , come modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 , per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all' articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettere a) , b) , c) , d) e e) del regolamento (UE) 2019/452 , intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - (Omissis).
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25 marzo 1957):
«Art. 49 (Scambio di banconote in valute degli Stati membri). - In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all' articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parita'.» «Art. 63. - 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonche' tra Stati membri e paesi terzi.»
«Art. 65. - 1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilita' di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.
4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio puo' adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o piu' paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno.
Il Consiglio delibera all'unanimita' su richiesta di uno Stato membro.».
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2019, n. L 79 I.
- La direttiva del Consiglio 8 dicembre 2008, n. 2008/114/CE , relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 , recante «Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2011, n. 102.
- Il regolamento del Consiglio (CE) 5 maggio 2009, n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- La direttiva del Consiglio 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172.
- Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 , di attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266.
- La direttiva del Consiglio 19 luglio 2011, n. 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 , di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2014, n. 71.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , di attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2018, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 , recante «Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2014, n. 129.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 , recante il «Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2014, n. 176.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 33671 del 22 dicembre 2017 , con il quale sono state approvate «Le linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia», e' pubblicato sul sito web del ministero, ai sensi dell' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 .
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 :
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell' articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all' articolo 2341-bis del codice civile .» «Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.».
- Per il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , vedasi note alle premesse.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto:
a) per «infrastrutture critiche» si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
b) per «tecnologie critiche» si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonche' per il progresso tecnologico;
c) per «fattori produttivi critici» si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
d) per «informazioni critiche» si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
e) per «attivita' economiche di rilevanza strategica» si intendono le attivita' economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonche' per il progresso tecnologico.
Art. 3
Beni e rapporti nel settore dell'energia 1. Nel settore dell'energia, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
a) le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonche' le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti;
b) gli immobili fondamentali per l'utilizzo delle infrastrutture critiche di cui al presente articolo;
c) i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacita' uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacita' uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l'approvvigionamento dall'estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l'approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali;
d) le tecnologie critiche, incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica;
e) le attivita' economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unita'.
Art. 4
Beni e rapporti nel settore dell'acqua 1. Nel settore dell'acqua, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
a) le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuita' dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all'ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all'uso irriguo, nonche' di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
b) le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera a), ivi comprese quelle destinate a migliorare l'efficienza e la sostenibilita' delle reti idriche, dell'approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;
c) le attivita' economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unita'.
Art. 5
Beni e rapporti nel settore della salute 1. Nel settore della salute, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1, inclusi i relativi diritti di proprieta' intellettuale, sono i seguenti:
a) le tecnologie critiche digitali funzionali all'erogazione, anche da remoto, di servizi in sanita';
b) le tecnologie critiche che hanno per scopo l'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up;
c) le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonche' nei settori chimico e agro-alimentare;
d) le attivita' economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attivita' di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l'utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle lettere a), b) e c), ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unita'.
Art. 6
Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili 1. Nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e rapporti di cui all'articolo 1 sono le seguenti informazioni, qualora critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera d):
a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 , di attuazione della direttiva 2008/114/CE , nonche' alle infrastrutture critiche di cui al presente decreto;
b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ;
c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione;
d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonche' i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo;
e) i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura;
f) i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione e al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonche' quelli riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale;
g) i dati relativi alle attivita' di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi;
h) i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.
2. Nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rientranti in una o piu' delle seguenti categorie:
a) dati sensibili di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ;
b) dati giudiziari civili e quelli di cui all' articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ;
c) dati raccolti tramite l'utilizzo di una o piu' delle seguenti infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse:
1) tecnologie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto;
2) tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti;
3) tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (Smart Metering);
4) tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell'esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car);
5) tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalita' avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (Smart Building);
6) tecnologie digitali per l'ottimizzazione della qualita' delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City);
7) tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza;
8) tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria);
9) tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), archiviazione (database) e analisi (software), configurabili e disponibili da remoto (Cloud Computing);
10) tecnologie digitali relative all'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto, capaci di acquisire, elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici;
11) tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonche' sistemi di logistica integrata e intermodale.
3. I dati personali elencati al comma 2 hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantita' degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonche' della liberta' e del pluralismo dei media. Si considerano in ogni caso essenziali per le finalita' di cui al primo periodo, il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti.
Note all' art. 6:
- Per il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 , vedasi note alle premesse.
- Per la direttiva 2008/114/CE , vedasi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 :
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 . L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 , da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 .
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all' articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.»
«Art. 14 (Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili). - 1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche' le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.
Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.
3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
4. Nell'ambito delle attivita' di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il Ministero per i beni e le attivita' culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonche' i necessari ordini di priorita' dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosita' territoriale e di vulnerabilita' individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonche' le modalita' di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
5. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .».
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Art. 7
Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali 1. Rientra tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle regioni, e degli enti locali, nonche' delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.
Art. 8
Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari 1. Nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1, sono i seguenti:
a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale nonche' per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;
b) le tecnologie critiche:
1) quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all' articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ;
2) digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidita', attivita' di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti;
3) digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech);
4) per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonche' alla gestione documentale nell'ambito della gestione delle attivita' finanziarie;
5) «basate su registri distribuiti» (blochchain) di cui all' articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , su cui operano «smart contract» come definiti al secondo comma del medesimo articolo;
c) le attivita' economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unita'.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 :
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori). - (Omissis).
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le condizioni e le modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo dell' art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 :
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all' articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 .
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».
Art. 9
Beni e rapporti nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie 1. Nel settore dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono le seguenti tecnologie, ivi inclusi i relativi diritti di proprieta' intellettuale:
a) le tecnologie critiche applicate nell'automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica;
b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all'apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning);
c) le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida;
d) le tecnologie critiche per l'intelligenza artificiale, la realta' virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori;
e)le tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi a elevato impatto computazionale, alle comunicazioni e alla sensoristica;
f) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l'analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData &
Analytics);
g) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot);
h) le «tecnologie basate su registri distribuiti» (blochchain) di cui al citato articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 ;
i) le tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale;
l) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare, di pilotaggio remoto o autonomo, compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo;
m) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura;
n) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare;
o) le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonche' sistemi di logistica integrata e intermodale;
p) le tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densita' di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 8-ter del citato decreto-legge n. 135 del 2018 , si vedano le note all'art. 8.
Art. 10
Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari 1. Nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie spaziali e aerospaziali, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali e aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.
Art. 11
Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare 1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1:
a) l'approvvigionamento di materie prime di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa «materie prime», del 13 settembre 2017 COM (2017) 490;
b) l'approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico;
c) le attivita' economiche di rilevanza strategica e l'approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare;
d) il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.
Art. 12
Prodotti a duplice uso 1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 le attivita' economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all' articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro.
Note all' art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso , e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
Art. 13
Beni e rapporti nel settore della liberta' e del pluralismo dei media
1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 le attivita' economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategicasvolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l'editoria elettronica, per le quali il soggetto esercente e' tenuto all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - (Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).».
Art. 14
Esclusioni 1. Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all' articolo 2, commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuita' degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio.
2. Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012 , l'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della societa' o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell' articolo 2351, terzo comma, del codice civile , ovvero introdotte ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2-bis e 5, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 :
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - (Omissis).
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell' articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
(Omissis).
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, o previsti dall' articolo 2341-bis del codice civile . Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 2351 del codice civile :
«Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale.
Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 :
«Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque percento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all' articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 , come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate.
(Omissis).».
Art. 15
Composizione del gruppo di coordinamento 1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e' integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.
2. I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro della salute Speranza Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1663