087U0392
087U0392
Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987 n. 392)
Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica; Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione 1. In attuazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche' di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalita' di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.
2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonche' i titoli abilitanti a specifiche attivita' lavorative previste dalle leggi dello Stato.
NOTE
Nota al titolo:
Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e, comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente".
Note alle premesse:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo.
- Il D.P.R. n. 3/1957 , approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- La legge n. 444/1985 concerne: "Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione-mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali".
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1985-87.
- Il D.P.R. n. 68/1986 concerne determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo.
- Per il titolo della legge n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Programmazione delle assunzioni 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilita' previsti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.
2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 6 (Mobilita). - 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.
2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.
3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali.
4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.
5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenze di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.
6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.
7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica".
Art. 3
Iscrizione nelle liste 1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.
2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresi', nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianita' di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione e' riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.
Art. 4
Avviamento alla selezione 1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di eta' diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di eta' previsti dalle norme vigenti;
c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico.
3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, e' attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilita' autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
5. L'iscritto e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all' art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , non ne dichiari espressamente la perdita.
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 15 della legge n. 56/1987 e' il seguente:
"Art. 15 (Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione). - 1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.
4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
Art. 5
Graduatorie 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.
2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attivita' sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale, occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.
3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.
4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attivita' sul territorio di competenza di piu' sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate piu' circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perche' formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate.
L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Art. 6
Selezione 1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.
2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalita' indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.
Art. 7
Modalita' di assunzione nelle sedi centrali 1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalita' previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.
2. Le offerte di lavoro, definite con le modalita' previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilita' e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.
3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianita' di iscrizione nelle liste, dell'eta' e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi e' effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444 , puo' aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.
5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalita' previste dall'art. 6.
6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.
Nota all'art. 7:
Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 444/1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 11 (Osservatorio del pubblico impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unita' sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.
Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedenti rispetto agli organici.
Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta puo' accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.
Art. 12 (Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego). - La Commissione indicata dal precedente art. 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.
Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Il testo dei commi 4 , 5 , 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.
Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate".
Art. 8
Assunzione degli idonei 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneita' nella selezione.
2. Si applicano le norme previste dall' art. 7, commi 4 , 5 , 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
Art. 9
Norme transitorie 1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.
2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.
3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Art. 10
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 18 settembre 1987 p. Il presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella
TABELLA
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:
1) carico familiare;
2) situazione economica e patrimoniale;
3) anzianita' di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;
4) eta';
5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.
1) Carico familiare.
Da dimostrare con certificato di stato di famiglia - uso assegni familiari - aggiornato:
a) per il coniuge convivente a carico ai fini Fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;
b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di eta', sempreche' a carico ai fini Fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorita' scolastiche, stato di famiglia e documentazione Fiscale) punti + 750;
c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;
d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico e' ridotto della meta';
e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).
2) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.
Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.
In caso di mancanza di redditi, e' sufficiente apposita dichiarazione di responsabilita' rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c.p. ; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato e' tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.
Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidita' di guerra (militari o civili), da infortuni sul lavoro o, per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilita'.
Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi:
fino a L. 1.000.000: - 0
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000: - 100
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000: - 200
da L. 3.000.001 a L. 4.000.000: - 300
per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti - 200.
3) Anzianita' di iscrizione nelle liste.
Anzianita' di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianita' di decorrenza del trattamento economico di CIGS:
per ogni anni di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;
le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno piu' di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.
4) Eta' del lavoratore.
Poiche' possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' fino al compimento del limite di eta' previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'eta' compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.
5) Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.
Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario e' maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale.
Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.
Primo in graduatoria risultera' il lavoratore in possesso del punteggio piu' elevato.
A parita' di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore eta', per cui in tal caso la graduatoria verra' formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita.
Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ