Monitoring Gesetzessammlung

010G0098

IT - Regolamenti di Delegificazione

010G0098

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 febbraio 2010 n. 76)

Art. 1 - Disposizioni preliminari

Disposizioni preliminari 1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell' articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 .
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) ((per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca;)) b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
c) per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero;
d-bis) ((per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.)) 3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. ((Ai sensi dell' articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.)) 4. ((Fermo restando quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , le attivita' dell'Agenzia)) disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate ((con enti pubblici e privati di ricerca,)) anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all' articolo 29, commi 7 , 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.
4-bis. ((L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.))

Art. 2 - Scopi e finalita'

Scopi e finalita' 1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, ((indipendenza,)) imparzialita', professionalita', trasparenza ((, efficienza, efficacia, semplificazione)) e pubblicita' degli atti.
2. ((L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.)) 3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. ((L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.)) 4. (( Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.)) 5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro ((...)) . Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 3 - Attivita', criteri e metodi

Attivita', criteri e metodi 1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita':
a) ((valuta la qualita' complessiva delle attivita' didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;)) b) ((definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita' interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.)) Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo ((e coordinamento)) delle attivita' di valutazione demandate ai ((nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca)) , ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione ((...)) procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione ((...)) con modalita' informatiche;
e) ((anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,)) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini ((dell'istituzione, fusione)) o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
h) ((valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ;)) i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
i-bis) ((svolge la valutazione della qualita' della ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;)) i-ter) ((definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;)) i-quater) ((definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale.)) 2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) ((la qualita' dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;)) c) (( le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.)) d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
3. ((Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.)) 4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca.

Art. 4 - Risultati dell'attivita' di valutazione

Risultati dell'attivita' di valutazione 1. ((I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.)) 2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni ((un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca)) , che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

Art. 5 - Attivita' di raccolta e analisi di dati

Attivita' di raccolta e analisi di dati 1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attivita' istituzionali.
2. Le universita' ((, le istituzioni AFAM)) e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. ((L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.)) 3-bis. ((L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.)) CAPO II Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Organi

Organi 1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ((, il Direttore generale, il Comitato consultivo)) ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. ((Il Presidente resta in carica quattro anni e non e' rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.)) 3. All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il ((Direttore generale)) , secondo quanto indicato all'articolo 10.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 , ha disposto (con l'art. 14, comma 4-bis) che la presente modifica "si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 7

(( (Il Presidente).)) 1. ((Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.)) 2. ((Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.)) 3. ((Il trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonche' ai sensi dell' articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.)) 4. ((Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.)) 5. ((L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.))

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo e' costituito ((dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti)) scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.
Nomina il ((Direttore generale)) , su proposta del Presidente ((, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4)) .
3. ((I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo e' composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalita' italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attivita' di valutazione dell'Agenzia.
Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.)) 4. ((Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.)) 5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.
6. I dipendenti di universita' italiane, ((di istituzioni AFAM,)) di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell' articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e ((...)) non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
7. ((Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonche' ai sensi dell' articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

Art. 9 - Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed e' costituito da tre componenti ((...)) . ((Uno dei componenti del Collegio e' designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.)) ((I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all' articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , devono essere iscritti al registro dei revisori legali.)) 2. (( Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonche' ai sensi dell' articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

Art. 10

Il ((Direttore generale)) 1. Il ((Direttore generale)) e' responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attivita' amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il ((Direttore generale)) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il ((Direttore generale)) e' nominato con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra ((Direttore generale)) da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro e' definita ((ai sensi dell'articolo 12)) .
4. ((L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonche' alle modalita', ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati nell' articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Il trattamento economico del Direttore generale e' determinato nel rispetto dell' articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonche' ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143 .)) 5. Il rapporto di lavoro del ((Direttore generale)) e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Art. 11 - Il comitato consultivo

Il comitato consultivo 1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. ((Il Comitato consultivo e' formato da nove membri:)) a) ((tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;)) b) ((un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;)) c) ((un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;)) d) ((un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;)) e) ((un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;)) f) ((un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;)) g) ((un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) .
4. ((Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.)) 4-bis. ((Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.))

Art. 12 - Organizzazione e risorse

Organizzazione e risorse 1. ((Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e' organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree.
L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.)) 2. Con riferimento a quanto previsto dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , alla struttura direzionale generale e' preposto il ((Direttore generale)) di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. ((La predetta dotazione organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.)) 4. ((Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:)) a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) ;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalita' e procedure di copertura dei posti della ((dotazione)) organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ;
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal ((Direttore generale)) , ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) .
7. (( L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 7-bis.)) 7-bis. ((Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attivita' eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, puo' riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.))

Art. 13 - Trasparenza dell'attivita' di valutazione

Trasparenza dell'attivita' di valutazione 1. L'Agenzia assicura la pubblicita', anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:
a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonche' ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
e) ad ogni altro aspetto della propria attivita' istituzionale in conformita' alla normativa vigente.
CAPO III Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme transitorie e finali

Norme transitorie e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 .
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 .
L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attivita' dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12 )) .
5. Con i regolamenti previsti dall' articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 385 La sezione del controllo nell'adunanza dell'11 maggio 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: all'art. 10, comma 4 della frase: «con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» e all'art. 12, comma 3 della frase: «la predetta dotazione organica puo' essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie della stessa».

Allegato A

((Allegato A)) (( (previsto dall'articolo 12, comma 3) )) (( Personale dirigenziale: Dirigenti di seconda fascia 3 Totale dirigenti 3 Personale non dirigenziale: Area Funzionari 51** Area Assistenti 5 Area Operatori 0 Totale Aree 56 TOTALE COMPLESSIVO 59
** di cui 1 unita' in part time al 65%))
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