Monitoring Gesetzessammlung

009G0042

IT - Regolamenti di Delegificazione

009G0042

Allegato Statuto dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009 n. 34)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2009 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ; Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , ed in particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e 19 gennaio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Adozione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 1. E' adottato lo statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 259
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
"6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell' art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia.".
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica "il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli art. 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1893, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma i , e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 196 - S.O. del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante: "Attuazione della direttiva 2001/12/CE , della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 - S.O. del 24 luglio 2003.
- La direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio , recante: "Modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 200 1/14 /CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza" e' pubblicata nella G.U.U.E.
n. 164 del 30 aprile 2004.
- Per il testo dell' art. 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nei riferimenti normativi al titolo.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008 ), reca: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".

Art. 1

Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Art. 1.
Natura giuridica e sede
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: "Agenzia", e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia si conforma ai principi di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali in materia ferroviaria.
3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , di seguito denominato "decreto legislativo", dalle norme del presente statuto, dai regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha sede in Firenze.
5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e' determinata l'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e sono individuati gli uffici a cui e' assegnato il personale dell'Agenzia.

Art. 2

Art. 2.
Funzioni e attivita'
1. L'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita' ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e dell'articolo 1 del presente statuto, esercita le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 6 del decreto legislativo.
2. L'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario corrispondenti alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 gia' esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il trasporto ferroviario e dalle societa' del Gruppo F.S. nonche' le funzioni concernenti le reti ferroviarie regionali secondo quanto previsto agli articoli 4, comma 7, e 27, comma 4, del decreto legislativo.
3. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Art. 3.
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Art. 4.
Direttore
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di direttore e' conferito a persona con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore ferroviario, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
3. Il direttore dura in carica 3 anni.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore e' determinato con contratto individuale della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, stipulato con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
5. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165.
6. Il direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il direttore:
a. predispone i bilanci di previsione e i rendiconti dell'Agenzia;
b. adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro vigilante, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza dell'attivita' svolta al pubblico interesse;
d. definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia;
e. promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia;
f. sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici ed unita' operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e delle articolazioni territoriali; assicura altresi' l'unicita' di indirizzo tecnico-amministrativo;
g. conferisce, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche in materie tecnico-scientifiche, giuridiche o amministrative ed incarichi di supporto giuridico e tecnico-amministrativo, nonche' nomina il responsabile dell'ufficio di controllo interno, compatibilmente con le norme concernenti il contenimento della spesa pubblica;
h. nomina i dirigenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
i. adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento, anche tramite l'individuazione di sedi periferiche e di sedi operative all'estero. I regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante;
l. adotta, previa approvazione del comitato direttivo, gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti.
7. Il direttore inoltre:
a) convoca e presiede il comitato direttivo, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
b) sottopone al comitato direttivo il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;
c) informa il comitato direttivo in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
d) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il direttore, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
9. L'incarico di direttore cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione e' effettuata dal Ministro sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale per il trasporto ferroviario del dicastero vigilante. Qualora ricorrano i citati presupposti per la revoca dell'incarico del direttore, il Ministro ne comunica le cause e le motivazioni al direttore stesso, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale provvedere ad eventuali adempimenti e fornire eventuali controdeduzioni; decorso questo termine senza che il direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del direttore che, previo conforme parere del comitato di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , viene dichiarata dall'organo competente per la nomina.

Art. 5

Art. 5.
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo e' composto dal direttore che lo presiede e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia.
2. I membri del comitato direttivo vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia e durano in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Tra i membri del comitato direttivo il direttore sceglie un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Il provvedimento di nomina del vicedirettore e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.
L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
5. Il comitato direttivo provvede, in particolare, a:
a. emanare delibere per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza;
b. predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, anche sulla base delle relazioni che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenuti a trasmettere all'Agenzia e a disporne la diffusione ai soggetti interessati;
c. deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione;
d. deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'Agenzia.
6. L'incarico di membro del comitato direttivo e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto, in merito, dall' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
7. Il comitato e' convocato dal direttore ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero su proposta di almeno due componenti del comitato stesso. Ai fini della validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni del comitato sono valide se espresse dalla maggioranza dei suoi componenti.
8. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.
9. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il direttore.
10. L'attivita' del Comitato direttivo non comporta oneri a carico dell'Agenzia. Le attivita' svolte in qualita' di membro del Comitato rientrano nei compiti d'ufficio del dirigente incaricato e non comportano svolgimento di funzioni dirigenziali generali.

Art. 6

Art. 6.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze; i due componenti effettivi e i due supplenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , o tra soggetti in possesso di specifica professionalita', ai sensi dell' articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni.
3. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
5. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia. In particolare:
a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
c. esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e. redige le relazioni di propria competenza;
f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate;
g. svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1 , lettera a) , ed all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ;
h. puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
i. esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti di cui all' articolo 2409-bis del codice civile ;
l. esprime, su richiesta del direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.
6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8.
7. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
8. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 9.
9. Le sedute del collegio devono risultare da apposito verbale.

Art. 7

Art. 7.
Personale
1. E' istituito il ruolo del personale dell'Agenzia.
2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella «A» allegata al presente statuto di cui costituisce parte integrante, quantificata nel limite massimo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo. In occasione della ripartizione dell'organico, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo, possono essere apportate le necessarie modifiche alla tabella «A», nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo e fermo restando il limite massimo di trecento unita'.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia e' articolato nelle seguenti aree:
a. dirigenziale;
b. professionale;
c. tecnica;
d. amministrativa.
4. Al personale appartenente all'area dirigenziale di seconda fascia spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. Il direttore individua sei dirigenti cui e' affidata la direzione dei settori di attivita' dell'Agenzia ed il coordinamento dei relativi uffici, come determinati nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa.
5. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attivita' istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacita' progettuale, relative alla messa in servizio ed al funzionamento dei rotabili e degli impianti ferroviari, alla progettazione, omologazione e conformita' di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, alle certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, all'immatricolazione del materiale rotabile, al coordinamento organizzativo, al controllo di processi rilevanti, alla definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, nonche' ogni altra attivita' di tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia.
6. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative al funzionamento, gestione, manutenzione e controllo dei componenti, degli impianti e del materiale rotabile.
7. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
8. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi ed individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.
9. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, collocato a tale fine in posizione di comando o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Art. 8.
Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo, da individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, con apposita convenzione tra l'Agenzia ed F.S. s.p.a.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a. trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
b. entrate proprie derivanti da tariffe per l'esercizio delle attivita' dirette di servizio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e da proventi derivanti dall'esercizio di attivita' diverse;
c. versamento da parte di R.F.I. S.p.a., con periodicita' trimestrale, dell'importo corrispondente all'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria nazionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

Art. 9

Art. 9.
Indirizzo e vigilanza
1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In particolare, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo:
a. l'approvazione dei programmi delle attivita', nonche' dei bilanci di previsione e dei rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
b. l'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
c. l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti;
d. l'approvazione degli atti regolamentari interni di cui all' articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettera a), i programmi delle attivita' nonche' i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono inviati dal direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, nonche' gli atti regolamentari interni che si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni.
5. Con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il direttore dell'Agenzia sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione e quanto previsto all' articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .

Art. 10

Art. 10.
Strutture di controllo interno
1. Le attivita' di controllo interno dell'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del decreto legislativo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 e' istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Agenzia.

Art. 11

Art. 11.
Regolamento di amministrazione e contabilita'
1. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo sono disciplinate la gestione economico-finanziaria, le modalita' di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attivita' negoziale dell'Agenzia.

Allegato Statuto dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie-Tabella A

Tabella «A»
RUOLO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA FERROVIARIA
ORGANICO
Direttore _ 1 Dirigenti _ 34 Area professionale _ 169 Area tecnica _ 48 Area amministrativa _ 48 Totale _ 300
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