Monitoring Gesetzessammlung

010G0183

IT - Regolamenti di Delegificazione

010G0183

Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 settembre 2010 n. 160)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ;
e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall' articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformita'»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa;
i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita';
l) «registro imprese»: il registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile , sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
m) «sportello unico per le attivita' produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettivita'» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilita'»: la capacita' di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 116 della Costituzione :
«Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119.
La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».
- Si riporta il testo dell' art. 117, secondo comma, lettere e) , m) , p) e r) della Costituzione :
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) - d) (omissis);
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) - l) (omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) - o) (omissis);
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) (omissis);
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.».
- La direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e' pubblicata nella GUUE, legge 376/36 del 27/12/2006 .
- Il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 sulla «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 , e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all' art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 , S.O.
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l' art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e successive modificazioni, e l' art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 , ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia d protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante il « Codice dell'amministrazione digitale », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell' art. 49, comma 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 :
«4-bis. L' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 :
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :
«4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 9 del decreto-legge del 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Per l' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse.
- Per l' art. 38, comma 3, lett. e) e f) del decreto-legge 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 :
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile .
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile , nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell' art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .».

Art. 2 - Finalita' e ambito di applicazione

Finalita' e ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita' telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.
3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 .
Note all' art. 2 :
- Per l' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
- Per decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 concernente il « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 3

Il portale «impresainungiorno»
1. Il portale:
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalita' previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , e assicura il collegamento con le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , interopera con i sistemi informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008 , ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Note all' art. 3:
- Per il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 :
«Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a.) di cui all'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
i) autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme di attivita' professionale, riservate o non riservate, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.».
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 concernente «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall' art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 », recante il « Codice dell'amministrazione digitale », e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.
CAPO II Capo II Funzioni e organizzazione del SUAP

Art. 4 - Funzioni e organizzazione del SUAP

Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il SUAP, nel rispetto dell' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresi' quelle per le quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorita' competenti ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 .
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilita' delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicita' del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilita' in modalita' telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalita' di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia' acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell' articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 , che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 , con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo' essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».
- Si riporta il testo dell' art. 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 :
«Art. 26 (Diritto all'informazione). - 1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attivita' di servizi;
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 , prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.».
- Per il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 25, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 :
«7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 :
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il testo dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 :
«Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici.
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica.
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e' consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione.
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza.
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all' art. 615-quinquies del codice penale , mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza.
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita' nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale , mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.
Misure di tutela e garanzia.
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 :
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell' art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 , purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro."
- Per l' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO III Capo III Procedimento automatizzato

Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 1. Nei casi in cui le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalita' ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli elaborati tecnici di cui all' articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , puo' avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalita' telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide.
Note all' art. 5 :
- Per l' art. 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse;
- Per l' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 20 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.».

Art. 6 - Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa

Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa 1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato puo' avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalita' telematica, al SUAP una dichiarazione di conformita', comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalita' telematica, puo' presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e puo', mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
Note all' art. 6 :
- Per l' art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO IV Capo IV Procedimento ordinario

Art. 7 - Procedimento unico

Procedimento unico 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ((...)) .
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP ((indice)) una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero dalle altre normative di settore, ((...)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127 )) . Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127 )) .
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita' produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche' per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 ((a 14-quinquies)) della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Art. 8 - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all' articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , o alle relative norme regionali di settore.
Note all' art. 8 :
- Per gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note dell'art. 7.
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 :
«Art. 15 (R) (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art.
22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.».
- Si riportano i testi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 :
«Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche.».
«Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche.».
CAPO V Capo V Disposizioni comuni

Art. 9 - Chiarimenti tecnici

Chiarimenti tecnici 1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui e' redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
«Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

Art. 10 - Chiusura dei lavori e collaudo

Chiusura dei lavori e collaudo 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell' articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno2001, n. 380 :
«Art. 25 (R) (Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'). - 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art. 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 , nonche' all' art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'art. 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonche' all'art. 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'art. 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.».
CAPO VI Capo VI Monitoraggio istituzionale

Art. 11 - Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita' e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attivita' imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticita'. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.
Note all' art. 11:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 38, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :
«5. Il Comitato per la semplificazione di cui all' art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 :
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all' art. 41 della Costituzione , l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e) , m) , p) e r), della Costituzione , le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 , e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all' art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all' art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
CAPO VII Capo VII Disposizioni finali

Art. 12 - Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteri minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di quanto predisposto dai SUAP gia' operativi.
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 157 Note all' art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , relativo al «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » del 20 ottobre 1998, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2001, n. 131 :
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Nelle materie di cui all' art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e all' art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .».
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 :
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.».
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 1

Allegato - ((Modalita' telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi))
Art. 1 - ((Definizioni)) ((1 Ai fini del presente allegato si intende per:
a CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale
b SUAP: Sportello Unico per le Attivita' Produttive;
c Portale: Portale impresa in un giorno;
d Ministero: Ministero dello sviluppo economico;
e Dipartimento: Dipartimento della Funzione Pubblica;
f Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 112 ;
g procedimenti: i procedimenti oggetto del Regolamento;
h istanza: l'insieme dei dati e documenti presentati al SUAP per avviare i procedimenti/attivita';
i Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorita' coinvolte nei procedimenti;
j Piattaforma Tecnologica Regionale: sistema messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia autonoma per offrire
- ai SUAP le componenti Front-office SUAP e di Back-Office SUAP;
- ed eventualmente agli uffici comunali e alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento del proprio territorio la componente Enti terzi;
k fonti dati certificate: fonti attendibili e autoritative di informazioni, la cui gestione e', per norma, nelle competenze di una specifica pubblica amministrazione ed e' resa accessibile alle altre pubbliche amministrazioni per il conseguimento delle proprie finalita'.
l decreto: decreto ministeriale con cui si approva il presente allegato.))

Art. 2

Art. 2 - ((Oggetto)) ((1 Il presente Allegato delinea le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento.
2 In particolare descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a:
a "l'architettura logica": l'insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalita' telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento
b "le attivita', i messaggi e le informazioni": l'insieme delle attivita' previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l'interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;
c "la sicurezza": il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati.
3. I requisiti tecnici di riferimento di cui al comma 2 si conformano alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 3

Art. 3 - ((Ambito di applicazione)) ((1 Il presente Allegato si applica al SUAP come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del Regolamento, agli uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche che intervengono nel procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento.
2. L'insieme dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1, conformi alle specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 5, costituisce il Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
3. L'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' caratterizzata dalle seguenti componenti informatiche:
a Componente Front-office SUAP, che consente l'interazione con i soggetti che presentano un'istanza al SUAP e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonche' la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l'istanza del richiedente;
b Componente Back-office SUAP, che riceve l'istanza dal Front-office SUAP e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l'istanza del richiedente;
c Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l'istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attivita' necessarie per l'adozione del parere di propria competenza qualora previsto;
d Componente Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, che costituisce la base di conoscenza unica e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti di cui al comma 1, comprende l'elenco dei sistemi informatici di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e delle regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).))

Art. 4

Art. 4 - ((Il portale "Impresa in un giorno")) ((1 I Comuni si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Il Portale "Impresa in un giorno", di cui all'articolo 3 del Regolamento, mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office SUAP e Backoffice SUAP previste dal Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 ed e' soggetto alle procedure di approvazione e verifica previste dall'articolo 6.
3. Il Portale rende altresi' disponibile per ciascun SUAP, accreditato dal Ministero al Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, la pubblicazione dei relativi dati informativi.
4. I Comuni che, espletate le procedure di adesione al Portale per l'affidamento alla Camera di Commercio competente per territorio della gestione del proprio SUAP in delega o in convenzione, utilizzano in tutto o in parte le componenti informatiche messe a disposizione dal Portale ai sensi del comma 2, lo comunicano al Ministero per il tramite del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
5. Il Portale puo' svolgere la funzione di Intermediario Tecnologico per gli Enti Creditori prevista dalla piattaforma tecnologica di cui dall'articolo 5 del CAD.))

Art. 5

Art. 5 - ((Definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche)) ((1 Le specifiche tecniche, definite nel rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione gestione e conservazione dei documenti informatici, e pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le modalita' telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti informatiche di cui all'articolo 3.
2. I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Regolamento, ferme restando le modalita' telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti dalle specifiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI, due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e uno per Unioncamere.
4. Il gruppo tecnico per la realizzazione delle proprie attivita' si avvale di tavoli operativi costituiti da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
5. Il gruppo tecnico puo' dare luogo a forme di consultazione con i portatori di interesse, per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la possibilita' di fornire commenti da parte dei soggetti interessati attraverso repository pubblici ad accesso libero..
6. Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione "Regole tecniche approvate" del Portale attraverso repository pubblici ad accesso libero.))

Art. 6

Art. 6 - ((Applicazione delle specifiche tecniche per i SUAP)) ((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto, i SUAP si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo le modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformita' del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 ed in caso di riscontro positivo provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11
3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformita' alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte. Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.
6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformita' alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 e obbliga il Comune entro e non oltre 15 giorni a dotarsi di uno dei sistemi informatici abilitati nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti.
7. I SUAP, che utilizzano il Portale o le Piattaforme Regionali o le piattaforme tecnologiche messe a disposizione da altra pubblica amministrazione presenti nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, non sono sottoposti alla verifica di:
a conformita' alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5,
b permanenza della conformita' alle specifiche tecniche definite, approvate e pubblicate ai sensi dell'articolo 5.))

Art. 7

Art. 7 - ((Applicazione delle specifiche tecniche per gli Enti Terzi)) ((1 A seguito della approvazione delle specifiche tecniche, nei tempi di attuazione e con le modalita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto, gli uffici comunali e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento si dotano di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Enti Terzi conformi alle specifiche tecniche predisposte dal Gruppo tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 e richiedono al Ministero la verifica tecnica di conformita' delle componenti informatiche secondo le modalita' indicate dallo stesso Gruppo tecnico.
2. Il Ministero effettua, entro quarantacinque giorni, le verifiche tecniche di conformita' del sistema informatico utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 e, in caso di riscontro positivo, provvede alla abilitazione dello stesso nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11.
3. In caso di esito negativo delle verifiche tecniche di cui al comma 2, il Ministero comunica ai soggetti di cui al comma 1 le anomalie riscontrate, con l'indicazione del periodo, comunque non inferiore a trenta e non superiore a centottanta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
4. Il Ministero si riserva di verificare, previo avviso, la permanenza della conformita' alle specifiche tecniche da parte dei sistemi informatici dei soggetti di cui al comma 1.
5. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 4, il Ministero provvede alla sospensione temporanea nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'abilitazione del sistema informatico e comunica ai soggetti interessati le anomalie riscontrate con l'indicazione del periodo, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui le stesse devono essere risolte.
6. Decorso il periodo di cui al comma 5 senza che siano state eliminate le anomalie riscontrate dal Ministero, lo stesso revoca la conformita' alle specifiche tecniche del sistema informatico oggetto di verifica, lo disabilita dal Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti e stabilisce le modalita' mediante le quali l'Ente si debba dotare di un sistema informatico adeguato.))

Art. 8

Art. 8 - ((Componente informatica Front-office SUAP)) ((1 La componente informatica di Front-office SUAP assicura:
a la realizzazione delle interazioni del SUAP con l'impresa in modalita' digitale nel rispetto delle linee guida di design servizi digitali della PA;
b la disponibilita' delle informazioni relative ai procedimenti di competenza del SUAP;
c l'identificazione del richiedente in relazione all'istanza ricevuta secondo quanto prescritto dall'articolo 65, comma 1, lett.
b) del CAD, nonche' attraverso l'integrazione con l'infrastruttura nazionale che garantisce la circolarita' delle identita' digitali europee in attuazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ;
d la disponibilita' della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 , per la compilazione dell'istanza da parte del richiedente, comprensiva degli allegati tecnici;
e l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del CAD per i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD;
f l'associazione di un codice univoco ad ogni istanza presentata, al fine di assicurare il tracciamento della stessa nella componente informatica di Back- Office SUAP e in tutti i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
g l'eventuale integrazione dell'istanza da parte del richiedente sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre amministrazioni interessate al procedimento;
h l'accesso da parte del richiedente all'iter della pratica per verificare lo stato della stessa;
i la disponibilita' al richiedente, agli uffici comunali e alle amministrazioni interessate degli atti della pratica, comprensiva dell'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento;
j ove necessario, il reperimento dei dati dalle fonti dati certificate o dalla componente Enti Terzi relativamente allo specifico procedimento.
2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Front-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
c ove necessario, assicura le modalita' di comunicazione con le fonti dati certificate e gli enti terzi conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti che ricevono la segnalazione contestualmente alla comunicazione unica, in attuazione dell'articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento e dell' articolo 19-bis, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici. A tal fine, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, assicurano la compilazione della pratica tramite il front end del SUAP e inoltrano la ricevuta di avvio del procedimento al soggetto richiedente.))

Art. 9

Art. 9 - ((Componente informatica Back-office SUAP)) ((1 La componente informatica di Back-office SUAP assicura:
a la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi della istanza;
b la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell'istanza da parte degli enti terzi e il successivo inoltro al Front-office SUAP;
c la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli enti terzi dell'eventuale integrazione;
d la ricezione dei pareri da parte degli enti terzi e l'inoltro alla componente informatica di Front-Office SUAP dell'atto conclusivo del procedimento ove previsto;
e la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo stato del procedimento;
f l'inoltro alle amministrazioni interessate ed al richiedente della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. I SUAP aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica di Back-office SUAP, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))

Art. 10

Art. 10 - ((Componente informatica Enti terzi)) ((1 La componente informatica Ente terzi assicura:
a la ricezione dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
b l'eventuale inoltro al Back-office SUAP della richiesta di integrazioni dell'istanza;
c la ricezione delle integrazioni dell'istanza inoltrata dal Back-office SUAP;
d la trasmissione dei pareri di competenza al Back-office SUAP; e la realizzazione del servizio, conforme alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5, per dichiarare i pagamenti spettanti;
f la ricezione della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
g ove necessario, la realizzazione di servizi per migliorare le interazioni con il richiedente conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un sistema informatico la cui componente informatica Enti terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 5:
a realizza modalita' di comunicazione verso le altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5;
b utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici.))

Art. 11

Art. 11 - ((Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici)) ((1 La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile le informazioni necessarie per consentire la comunicazione tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici assicurando:
a la registrazione delle componenti informatiche Front-office SUAP, Backoffice SUAP e Enti terzi, che aderiscono al Sistema Informatico degli Sportelli Unici;
b la consultazione dell'elenco delle componenti informatiche per la individuazione dei relativi servizi;
c le regole per lo scambio informatico delle informazioni tra le componenti informatiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3.
2. La componente informatica Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' realizzata dal Portale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento.))

Art. 12

Art. 12 - ((Presentazione di istanze al SUAP)) ((1 La presentazione dell'istanza da parte del richiedente al SUAP e' effettuata attraverso le funzionalita' della componente informatica Front-office SUAP.
2. Le attivita' realizzate attraverso la componente informatica Front-office SUAP sono:
a l'identificazione digitale del richiedente, cosi' come previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo marzo 2005, n. 82 ;
b l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata;
c l'individuazione del singolo procedimento;
d la verifica della completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati;
e l'assegnazione di un codice univoco all'istanza;
f l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli enti terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite i servizi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10;
g l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma 4 del Regolamento e dall' articolo 18-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente tra l'altro gli effetti della verifica di cui alla lett. d), il codice univoco dell'istanza di cui alla lett. e) e i pagamenti effettuati di cui alla lett. f) ed in generale i dati identificativi del soggetto presentatore e della pratica.
3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza e, sulla base delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, la inoltra alla componente informatica Back-office SUAP di competenza nelle modalita' indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 13

Art. 13 - ((Interazione tra il SUAP, gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni)) ((1 La componente informatica Back-office SUAP ricevuta un'istanza dalla componente informatica di Front-office SUAP assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni al procedimento.
2. Le attivita' realizzate attraverso la componente informatica Back-office SUAP sono:
a il coordinamento dell'interazione tra la componente informatica Front-office del SUAP competente individuato e le componenti informatiche Enti terzi delle amministrazioni interessate;
b l'eventuale inoltro della comunicazione di avvio della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalita' sincrona ai sensi dell' articolo 14- bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo inoltro al Front-office SUAP.
3. La componente informatica Back-office SUAP, sulla base del SUAP competente individuato e delle informazioni contenute nel Catalogo Sistema Sportelli Unici, individua gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni interessate con cui assicura l'interazione nelle modalita' indicate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.))

Art. 14

Art. 14 - ((Collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa)) ((1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. b) del Regolamento, il registro imprese rende accessibile al SUAP competente e agli Enti terzi competenti le informazioni relative all'iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.
2. Anche al fine della raccolta e conservazione nel fascicolo informatico di impresa, di cui all' articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 , ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. d) del Regolamento, il collegamento tra il SUAP e il repertorio delle notizie economiche e amministrative garantisce l'aggiornamento dello stesso con le informazioni relative alle SCIA o agli altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.
3. Il registro delle imprese, il repertorio delle notizie economiche e amministrative e il fascicolo informatico di impresa, nel rispetto del principio della decertificazione amministrativa, ai sensi dell' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , assicurano ai SUAP e agli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici l'accesso ai loro dati attraverso servizi interoperabili definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
4. L'utilizzo dei servizi di cui al comma 3 da parte dei SUAP e degli Enti terzi che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici e' assicurato senza oneri economici per gli stessi.))

Art. 15

Art. 15 - ((Trattamento dei dati personali)) ((1 I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaformi Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni realizzano e utilizzano le componenti informatiche indicate agli articoli 8, 9 e 10 nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, segnatamente dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
2. I soggetti che accedono alle fonti dati certificate dalle amministrazioni che fanno parte del Sistema Informatico degli Sportelli Unici avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.))

Art. 16

Art. 16 - ((Sicurezza, confidenzialita' delle comunicazioni e non ripudio nei messaggi scambiati)) ((1 L'istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal CAD.
2. Il collegamento tra le componenti informatiche del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui agli articoli 8, 9 e 10 e' realizzato assicurando l'integrita', la confidenzialita' e il non ripudio delle comunicazioni effettuate, attraverso il rispetto delle Linee Guida AgID sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".))

Art. 17

Art. 17 - ((Malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi)) ((1 In caso di malfunzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dal SUAP, trova applicazione l'articolo 8 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 recante "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all' articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ".))

Art. 18

Art. 18 - ((Requisiti delle componenti informatiche)) ((1 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici, ove realizzate su specifica richiesta di un committente pubblico, devono rispettare le Linee Guida acquisizione e riuso software PA di AgID ed essere rese disponibili attraverso repository pubblico ad accesso libero.
2 Tutte le componenti informatiche impiegate nel Sistema Informatico degli Sportelli Unici devono rispettare le Linee Guida AgID sull'accessibilita' degli strumenti informatici, per gli utenti esterni ed anche per gli operatori delle PA.))
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