006G0296
006G0296
Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006 n. 276)
Art. 1 - Organico
Organico 1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
2. L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.
3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.).
- Il testo dell' art. 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e' il seguente:
«Art. 3 (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca: (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .).
- Il testo del comma 6 dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Rego1amento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
«Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
«3. I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' il seguente:
«4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall' art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449 .».
- Il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all' art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell' art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.».
Art. 2
((Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore)) (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro direttore - commissario coordinatore;
b) maestro direttore - commissario coordinatore superiore;
c) maestro direttore - primo dirigente. )) 2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta e cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.
3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalita'.
4. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti e' attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
5. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a svolgere i compiti previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta inidoneita' fisica.
6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.
7. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
8. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili elementi di valutazione per la compilazione del giudizio complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.
Art. 3
((Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore)) ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) maestro vice direttore - commissario capo;
b) maestro vice direttore - commissario coordinatore)) 2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attivita' di revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia' esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonche' le attivita' di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio, curando in particolare l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di pianoforte, nonche' del personale di supporto della banda.
4. Il maestro vice direttore cura, altresi', su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.
Art. 4 - Articolazione e funzioni degli orchestrali
Articolazione e funzioni degli orchestrali 1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:
a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.
3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento puo' autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.
CAPO II Capo II Reclutamento
Art. 5 - Nomina a maestro direttore
Nomina a maestro direttore 1. La nomina a maestro direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' non superiore agli anni quaranta.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Art. 6 - Nomina a maestro vice direttore
Nomina a maestro vice direttore 1. La nomina a maestro vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in strumentazione per banda conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' non superiore agli anni quaranta.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Art. 7 - Nomina ad orchestrale
Nomina ad orchestrale 1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella E, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' stabilita dall' articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50 .
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria), e' il seguente:
«1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trentadue».
Art. 8 - Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale
Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale 1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5, 6 e 7 frequentano un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto del Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.
2. Le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 9 - Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore
Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore 1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 e' nominata con decreto del ((direttore generale del personale e delle risorse)) dell'amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.
2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.
((3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) 4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 10 - Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale 1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 7 e' nominata con decreto del ((direttore generale del personale e delle risorse)) dell'Amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
(( b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento; )) c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso.
(( 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. )) 3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 11 - Concorso per la nomina a maestro direttore
Concorso per la nomina a maestro direttore 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 5 sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
3) vari tipi di partitura;
4) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Art. 12 - Concorso per la nomina a maestro vice direttore
Concorso per la nomina a maestro vice direttore 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 6 sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Art. 13 - Concorso per la nomina ad orchestrale
Concorso per la nomina ad orchestrale 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.
4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
5. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
6. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Art. 14 - Valutazione dei titoli
Valutazione dei titoli 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) categoria I - titoli accademici:
1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
2) diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
b) categoria II - titoli didattici:
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
c) categoria III - titoli professionali:
1) attivita' ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Art. 15 - Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica
Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica 1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonche' degli orchestrali e per lo svolgimento dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, ((rispettivamente alla carriera dei funzionari)) ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni.
2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 16 - Titoli di preferenza e di precedenza
Titoli di preferenza e di precedenza 1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso alla banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.
CAPO III Capo III Norme particolari di stato, avanzamento e trattamento economico
Art. 17 - Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
Qualifiche di agente di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria 1. Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonche' di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.
Art. 18 - Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico
Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico (( 1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo. )) (( 1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" l'anzianita' di servizio prevista dal comma 4 del medesimo articolo e' pari ad anni due. )) ((1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria)) (( 1-quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria. )) 2. La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.
Art. 19 - Limiti di eta'
Limiti di eta' 1. Gli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria cessano dal servizio, al compimento dell'eta' prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.
Art. 20 - Inidoneita' tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore
Inidoneita' tecnica per il maestro direttore
e maestro vice direttore 1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano piu' ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.
2. Se il giudizio e' negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
3. Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e' il seguente:
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato dei giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore dei personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.».
Art. 21 - Inidoneita' tecnica per gli orchestrali
Inidoneita' tecnica per gli orchestrali 1. L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 10. In tale caso, il maestro direttore di banda e' sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle Forze armate o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare.
2. Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.
3. L'orchestrale di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.
4. Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale e' destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
5. Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , si veda la nota all'art. 20.
CAPO IV Capo IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 - Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione
Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale
in sede di prima attuazione 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria e' inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato all'allegata tabella F, con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianita' nei ruoli di provenienza e conservando anzianita' di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che gia' appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonche' la posizione occupata.
L'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che gia' vi appartiene e' utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalita' stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all'articolo 24 e' riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.
3. Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall'articolo 24 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 23 - Commissione esaminatrice
Commissione esaminatrice 1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte con i compiti propri della banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:
a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso Dipartimento;
c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione penitenziaria, di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.
2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 24 - Prova musicale per gli orchestrali
Prova musicale per gli orchestrali 1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il personale di cui all'articolo 22, comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonche' di un brano da concerto scelto dal candidato.
2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.
Art. 25 - Attivita' provvisoria della banda musicale
Attivita' provvisoria della banda musicale 1. L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.
2. Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, o che non eserciti le facolta' ivi previste, puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita.
Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria puo' continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attivita' nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.
Art. 26 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 , sono abrogati.
Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 87, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 , si vedano le note alle premesse.
Art. 27 - Invarianza degli oneri finanziari
Invarianza degli oneri finanziari 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211
Tabella A
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c))
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Tabella B
(prevista dall'art. 4, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Tabella C
(prevista dagli articoli 4, comma 2, e 22, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D
Tabella D
(prevista dall'art. 4, comma 2)
((QALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA
Maestro direttore Primo Dirigente
Maestro direttore Commissario coordinatore superiore
Maestro direttore Commissario coordinatore
Maestro vice direttore Commissario coordinatore
Maestro vice direttore Commissario capo
Orchestrali
I PARTE A Ispettore superiore
B Ispettore capo
II PARTE A Ispettore capo
B Ispettore capo
III PARTE A Ispettore
B Ispettore ))
Tabella E
Tabella E
(prevista dall'art. 7, comma 1, lettera e))
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F
Tabella F (prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)
((Progressione di carriera per anzianita' del personale della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria
=====================================================================
| Periodo di permanenza nella qualifica|
=====================================================================
| |
=====================================================================
| | | | Ispettore | Ispettore | Sostituto |
| Qualifiche | | Ispettore | Capo | Superiore | Commissario |
+=============+===+===========+===========+===========+=============+
| Terza | B | 6 | 7 | 4 | (*) |
| +---+-----------+-----------+-----------+-------------+
| Parte | A | 6 | 5 | 4 | (*) |
+-------------+---+-----------+-----------+-----------+-------------+
| Seconda | B | - | 7 | 4 | (*) |
| +---+-----------+-----------+-----------+-------------+
| Parte | A | - | 5 | 4 | (*) |
+-------------+---+-----------+-----------+-----------+-------------+
| Prima | B | - | 1 | 4 | (*) |
| +---+-----------+-----------+-----------+-------------+
| Parte | A | - | - | 2 | (*) |
+-------------+---+-----------+-----------+-----------+-------------+
(*) Fino al raggiungimento del limite di eta'.))