Monitoring Gesetzessammlung

22G00161

IT - Regolamenti Ministeriali

22G00161

Allegato A (DECRETO 20 luglio 2022 n. 154)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2022 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 e, in particolare, l'articolo 4, recante «Assicurazione dell'immobile», come modificato dall' articolo 386, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ; Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , secondo cui il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; Visto il comma 1-bis del citato articolo 4, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard; Visti i commi 1-ter e 1-quater del citato articolo 4 che disciplinano gli effetti contrattuali in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo, nonche' le condizioni formali di validita' degli atti di trasferimento; Visto l' articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante la disciplina transitoria applicabile alle polizze assicurative nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 4980 del 25 maggio 2022; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione 1. E' approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente per l'assicurazione dell'immobile, previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 .
2. La polizza indennitaria decennale di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell'«Allegato A - Schema Tipo», al presente decreto. Le clausole previste nel modello standard di cui all'«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso piu' favorevole per il beneficiario.
3. Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 .
4. Resta salvo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall'indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita 1, nonche' per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
5. Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l'assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B - Scheda Tecnica», nonche' l'attestazione di conformita' della polizza assicurativa di cui all'«Allegato C - Attestazione di conformita'», al presente decreto.
6. All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione di Conformita'». L'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione di Conformita'» al notaio che ne fa richiesta.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210 »:
«Art. 4 (Assicurazione dell'immobile). - 1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 .»:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.
1-bis.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 1669 del codice civile :
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».
- Per il testo dell' art. 4 del d. lgs. n. 122 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Strumenti e forme di monitoraggio 1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruita' e la completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facolta' per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa gia' stipulata in conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro della giustizia Cartabia Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1013

Art. 1

Allegato A - Schema Tipo
(articolo 1, comma 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA
DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE
Premessa
Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di Polizza;
- l'assicurazione e' prestata, per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nella stessa Scheda Tecnica o nelle presenti Condizioni generali di assicurazione;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposita Nota informativa predisposta dalla Societa', che il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari unitamente alla Polizza.
L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite":
- Partita 1 - Immobile, art. 1.1;
- Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2;
- Partita 3 - Involucro, art. 1.3;
- Partita 4 - Impermeabilizzazione delle coperture, art. 1.4;
- Partita 5 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, art. 1.5.
- Partita 6 - Garanzia "intonaci e rivestimenti esterni".
DEFINIZIONI
Nella presente Polizza si intendono per:
- Acquirente: la persona fisica che sia promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da
costruire, ovvero che abbia stipulato ogni
altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato, a se' o ad un proprio parente in
primo grado, della proprieta' o della
titolarita' di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una
cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o
l'acquisto della titolarita' di un diritto
reale di godimento su un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Beneficiario: l'Acquirente, il suo avente causa oppure il
soggetto il cui interesse e' protetto
dall'assicurazione in proporzione alla
propria quota di proprieta' o di altro
diritto reale di godimento;
- Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove
necessarie a determinare l'utilizzo e
l'agibilita' dell'immobile secondo la sua
destinazione d'uso, da effettuarsi entro i
termini e nei modi previsti dalle norme di
legge;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del
Regolamento (CE) 765/2008 , in conformita'
alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attivita' di ispezione, durante la
realizzazione degli immobili oggetto della
polizza decennale postuma, ai fini della
riduzione dei rischi tecnici. L'attivita'
ispettiva riguardera' cio' che e'
specificato nei documenti contrattuali
stipulati dal contraente della Polizza, e
attiene sia gli aspetti progettuali sia
quelli esecutivi delle opere o di parte di
esse, con relativi costi a carico del
costruttore/contraente;
- Costruttore: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un
immobile da costruire, ovvero che abbiano
stipulato ogni altro contratto, compreso
quello di leasing, che abbia o possa avere
per effetto la cessione o il trasferimento
anche non immediato in favore di un
acquirente della proprieta' o di altro
diritto reale di godimento di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso
venga edificato direttamente dai medesimi,
sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque
eseguita da terzi;
- Franchigia: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura fissa e
rapportata alla rispettiva quota di
proprieta' o di altro diritto reale di
godimento, che resta a carico del
Contraente, in via principale, ovvero del
Beneficiario della porzione interessata dal
sinistro, in via subordinata, nel caso di
irreperibilita' del Contraente nei dieci
anni di operativita' della garanzia;
- Gravi difetti difetti che colpiscono le Parti
costruttivi: dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera
certa ed attuale la stabilita' e/o
l'agibilita' dell'Immobile stesso,
sempreche', in entrambi i casi, intervenga
la dichiarazione di inagibilita' emessa dal
soggetto competente per legge;
- Immobile: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni
mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuita', dalle fondamenta
al tetto; che disponga di uno o piu' liberi
accessi sulla via, e possa avere una o piu'
scale autonome comprensiva del Preesistente
nel caso di ristrutturazione integrale, con
esclusione delle ipotesi di
"ristrutturazione leggera", oppure formato
dall'insieme delle opere realizzate a nuovo
oggetto di collaudo statico dall'Immobile e
dal Preesistente, nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni;
- Impermeabilizzazione i sistemi di Impermeabilizzazione continui,
delle coperture: cosi' come definiti da norme dell'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),
costituiti da piu' strati funzionali in cui
deve essere sempre presente l'elemento di
tenuta all'acqua;
- Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla
Societa', da ripartire tra i Beneficiari
danneggiati;
- Intonaco e gli intonaci o rivestimenti realizzati
rivestimenti esterni: all'esterno dell'immobile con elementi in
cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a
diretto contatto) applicati direttamente
alle murature esterne.
- Involucro: a) i muri di tamponamento verticali esterni
dell'Immobile;
b) facciate continue o facciate ventilate
definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o
alla struttura portante) del fabbricato;
c) sistemi di rivestimento "a cappotto"
costituiti da strati di materiali lapidei,
plastici o metallici, pannelli e/o laterizi
termo-isolanti, di varia natura e
composizione, composti anche chimici, quali
malte, leganti, colle mutuamente uniti fra
loro ed ancorati anche alla struttura
portante del fabbricato.
- Limite di l'importo massimo della copertura
indennizzo: assicurativa da ripartire, in caso di
sinistro, tra i Beneficiari danneggiati ai
sensi della Sezione A di Polizza;
- Massimale: l'importo massimo dovuto per tutti i
sinistri verificatisi durante l'efficacia
della Polizza ai sensi della Sezione B di
Polizza;
- Parti dell'Immobile le parti strutturali dell'Immobile oggetto
destinate per propria di collaudo statico ai sensi delle norme di
natura a lunga durata: legge ovvero quelle destinate per propria
natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione
alle fondazioni e quindi al terreno e tutte
le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di
scale, solette a sbalzo e quant'altro di
simile;
- Parti dell'Immobile le opere di completamento e finitura
non destinate per dell'Immobile non rientranti nella
propria natura a lunga precedente definizione, quali ad esempio
durata: pavimentazioni, manti di copertura,
impermeabilizzazioni, intonaci,
rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento
termico ed acustico, infissi, impianti di
riscaldamento, condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e
quant'altro di simile;
- Pavimentazioni e le pavimentazioni o i rivestimenti
rivestimenti interni: realizzati all'interno dell'immobile con
elementi in cotto, di natura ceramica,
lapidea, lignea (compresi i relativi strati
di posa/incollaggio a diretto contatto);
- Preesistente: a) nel caso di ristrutturazioni integrali,
ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , le parti
dell'Immobile gia' esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente
ricollaudo statico, non possono piu'
distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioe' rispetto all'Immobile di cui
divengono parte integrante;
b) nel caso di ampliamenti o
sopraelevazioni, le parti dell'Immobile gia' esistenti che, al termine del processo
costruttivo, restano strutturalmente
distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioe' rispetto
all'Immobile;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla
Societa';
- Quota di proprieta' l'Immobile o la porzione dell'Immobile
o di altro diritto descritti e individuati nell'atto di
reale di godimento: proprieta' rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo
Beneficiario oppure, nel caso di diversa
definizione ai sensi del Codice Civile o
dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di
lavori conseguenti al sinistro;
- Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura
assicurativa nella quale vengono riportati
gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli
scoperti, le franchigie, i limiti di
indennizzo e di risarcimento, la tabella di
degrado;
- Scoperto: la parte di danno indennizzabile per
sinistro, espressa in misura percentuale,
che resta a carico del Contraente, in via
principale, ovvero del Beneficiario della
porzione interessata dal sinistro, in via
subordinata, nel caso di irreperibilita' del Contraente nei dieci anni di operativita'
della garanzia;
- Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso;
- Societa': l'impresa assicuratrice.
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Societa' si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dei Beneficiari, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato nonche' nei limiti, alle condizioni e con le modalita' di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i Beneficiari, per la rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purche' manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato all'art. 4:
1.1 Garanzia immobile
Relativamente alla Partita 1 Immobile, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi,
purche' detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata.
1.2 Estensione di garanzia "Spese di demolizione e sgombero"
La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonche' al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.
1.3 Garanzia "Involucro"
Relativamente alla Partita 3 - Involucro:
- Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Societa' indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Societa' si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
a) Presenza di umidita' condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici
e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.
Relativamente alla presente Partita, la Societa' non e' obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere.
Fermo quanto sopra, la Societa' ha sempre facolta' di attivare, in caso di sinistro, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati.
L'assicurazione ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.
1.4 Garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture"
Relativamente alla Partita 4 Impermeabilizzazione delle coperture, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobile, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile.
1.5 Garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni"
, La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 Pavimentazioni e rivestimenti interni. La Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell'Immobile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile, con esclusione dell'indennizzo per i vizi del materiale usato.
1.6 Garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni"
Relativamente alla Partita 6 - Intonaci e rivestimenti esterni, la Societa' si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobile dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. '. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonche' nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobile

Art. 2

Art. 2 - Esclusioni
La Societa' non e' obbligata per:
a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Societa' si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
b) danni cagionati da normale assestamento;
c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile , salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice;
e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;
h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1;
i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'indennizzo dovuto;
l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile;
m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % per cento dell'indennizzo dovuto;
n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. 1, primo comma, da fulmine, da caduta di aerei;
o) danni verificatisi in occasione di terremoto;
p) danni da forza maggiore;
q) danni da azioni di terzi;
r) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
s) danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art.1.

Art. 3

Art. 3 - Condizioni essenziali per l'operativita' della garanzia assicurativa
L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:
- l'Immobile sia stato realizzato in osservanza delle normative vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti;
- l'Immobile sia stato realizzato in conformita' del capitolato allegato al contratto di vendita e sue eventuali modifiche e integrazioni, convenute dalle parti, anche su proposta della Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive o dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilita';
- siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativa non e' operante a favore del Contraente, ferma restando l'operativita' della garanzia a favore del Beneficiario.

Art. 4

Art. 4 - Effetto e durata dell'assicurazione
La presente Polizza e' stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'assicurazione non e' operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.
Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale e' assegnata la Polizza oppure alla Societa'.
L'assicurazione ha termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo tale scadenza l'obbligo della Societa' cessa automaticamente.

Art. 5

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo
La determinazione dei danni indennizzabili per ciascun Beneficiario danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura:
a) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale la proprieta' o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte, escludendo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione;
b) stima della spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'Immobile di cui la proprieta' o altro diritto reale di godimento del Beneficiario fa parte;
c) stima del valore ricavabile dai residui.
L'ammontare dell'indennizzo e' pari all'importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all'Immobile, o della stima di cui alla lettera b), in caso di danno parziale all'Immobile, eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere h), i), m) dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), nonche' della franchigia o in alternativa dello scoperto previsti nella Scheda Tecnica e da applicarsi in conformita' del secondo comma dell'art. 8, ma non puo' comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.

Art. 6

Art. 6 - Somma assicurata - Assicurazione parziale
La somma assicurata per la Partita 1 e per la Partita 3 deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, compreso il Preesistente nel caso di ristrutturazioni integrali, escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione (v. la stima di cui alla lettera a) dell'art. 5, primo comma).
La somma assicurata per la Partita 4 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 5 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
La somma assicurata per la Partita 6 deve corrispondere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e dei rivestimenti esterni, comprensivo di materiali e costi di manodopera.
Se al momento del sinistro la somma assicurata per ciascuna delle Partite indicate ai commi precedenti, rivalutata ai sensi dell'art. 12, risulta inferiore a quanto disposto nei commi medesimi, la Societa' indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata e il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo, ferma restando la piena applicazione della franchigia e scoperto convenuti sull'importo indennizzabile a termini di Polizza, come previsto all'art. 8, secondo comma.
Alla somma assicurata per la Partita 2 non si applica la regola proporzionale di cui al precedente comma.

Art. 7

Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale
Non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 6, se la somma assicurata al momento del sinistro risulti insufficiente in misura non superiore al 10% (10 per cento). Qualora l'insufficienza oltrepassi la misura del 10 %, la regola proporzionale e' operante solo nei limiti dell'eccedenza rispetto al predetto 10 %.

Art. 8

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo e' effettuato ai Beneficiari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla Societa' e sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il relativo minimo, rimane a carico del Contraente/Beneficiario in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento.
L'importo da corrispondere effettivamente, al momento della liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, e' pari all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) o lett. b), cioe' il valore di ricostruzione o riparazione dell'Immobile o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del sinistro .
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purche' la stessa sia effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro, la Societa' provvede a versare ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e quanto gia' corrisposto secondo il precedente comma.

Art. 9

Art. 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all' art. 1914 del Codice Civile , sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili.

Art. 10

Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate.
L'ammontare del danno e' oggetto di apposita stima concordata tra la Societa' e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sara' effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresi' nominera' il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterra' le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura.
E' possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate..

Art. 11

Art. 11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20;
d) verificare esistenza, qualita' e quantita' delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
e) stimare e liquidare il danno in conformita' delle disposizioni di Polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita' giudiziaria.

Art. 12

Art. 12 - Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie
Le somme assicurate per ciascuna Partita sono aggiornate annualmente secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, entro il limite massimo di 5 % (5 per cento). Le franchigie vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso indice ed entro lo stesso limite massimo.

Art. 13

Art. 13 - Limite di indennizzo
Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo indennizzo che la Societa' e' tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' o di altro diritto reale di godimento, per uno o piu' sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di indennizzo non potra' essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di indennizzo di part. 1 e' pari al 100%.

Art. 14

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione
La Societa' si obbliga a tenere indenne il Costruttore, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B e con il limite minimo di 500 mila Euro di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
In caso di ampliamento o sopraelevazione, la Societa' si obbliga inoltre a tenere indenne il Costruttore, fino alla concorrenza dello specifico massimale assicurato in Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a terzi per gli eventuali danni materiali e diretti al Preesistente, se non assicurato alla Partita 1, involontariamente cagionati a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.

Art. 15

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Costruttore, le persone iscritte nello stato di famiglia del Costruttore, nonche' qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando il Costruttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
L'assicurazione non comprende:
c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 16

Art. 16 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Societa' assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra la Societa' e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Societa' non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
Il Contraente e' responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 17

Art. 17 - Effetto e durata dell'assicurazione
L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita' indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 18

Art. 18 - Esclusioni
La Societa' non e' obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita', le perdite di valore dell'immobile
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
g) i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'Immobile realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
h) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale e' stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge.
La Societa' non e' inoltre obbligata per:
i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;
m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici o dolosi, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Art. 19

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o i Beneficiari devono:
a) darne immediata comunicazione con una delle forme di cui all'articolo 29;
b) inviare al piu' presto alla Societa', mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Societa' e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', soltanto nella misura strettamente necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall'avviso, i Beneficiari, fermo quanto previsto all'art. 9, possono prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o i Beneficiari devono:
1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il luogo e le cause del sinistro;
3) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche', se la Societa' lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'.
In ogni caso il Contraente e i Beneficiari sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei termini di cui ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.

Art. 20

Art. 20 - Denuncia di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla quale e' assegnata la Polizza oppure alla Societa', ai sensi dell' art. 1913 del Codice Civile , nei termini di cui all'art. 19 e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Societa' cessa.
Il Contraente o i Beneficiari che esagerino dolosamente l'ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all'indennizzo.

Art. 21

Art. 21- Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Societa' per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali delle singole Partite, nonche' i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi.
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di premio.
Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Societa' si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entita' del reintegro.

Art. 22

Art. 22 - Variazione del Beneficiario
Nel caso di vendita di quote di proprieta' o di altro diritto reale di godimento dell'Immobile, la Polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprieta' o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene Beneficiario.
La Polizza opera e mantiene la sua efficacia anche in caso di variazione soggettiva del Costruttore.

Art. 23

Art. 23 - Validita' territoriale
L'assicurazione vale per gli Immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 24

Art. 24 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del contraente
La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale e' obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile .
Il Contraente o i Beneficiari venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza devono darne notizia formale alla Societa' e rimetterle al piu' presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Societa' ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venire loro richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 25

Art. 25 - Periodo di assicurazione e premio
Il periodo di assicurazione, in base al quale e' stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di Polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 26

Art. 26 - Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.

Art. 27

Art. 27 - Sanzioni internazionali
La Societa', in qualita' di assicuratore, non sara' tenuta a prestare copertura ne' sara' tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento in virtu' della presente polizza, qualora il pagamento di tale indennizzo o risarcimento esponga la Societa' a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 28

Art. 28 - Rischio cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
2) "Violazione del Sistema Informatico".

Art. 29

Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dei Beneficiari alla Societa'
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o i Beneficiari sono tenuti debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della Societa', ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la Polizza.

Art. 30

Art. 30 - Foro competente
Foro competente e' quello individuato ai sensi della normativa vigente.
* Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. , si sottoscrivono specificatamente i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 18, art.19, art. 20 ((e art. 21.))

Allegato B

Allegato B - Scheda Tecnica
(articolo 1, comma 5)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell' art.4 del D.Lgs.n.122/2005 , come modificato dall' art. 386, comma 1-bis, del D.lgs. 14/2019
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 17/01/2023, n. 13) ha disposto che "alla pag. 17, all'Allegato B - Scheda Tecnica, nella Sezione A - danni all'immobile - coperture e somme assicurate, nella seconda colonna, dove e' scritto: «Descrizione Partite (obbligatorie, salvo partita 5)», leggasi: «Descrizione Partite (obbligatorie)»;
ed ancora, a pag. 18, nella tabella Scoperti - Franchigie - Limiti di indennizzo, nella seconda colonna, dove e' scritto: «Descrizione (obbligatorie, salvo la partita 2)», leggasi: «Descrizione Partite (obbligatorie)»".

Allegato C

Allegato C - Attestazione di conformita'
(articolo 1, comma 5)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell' art. 4 del d.lgs. n. 122/2005 , come modificato dall' art. 386, comma 1-bis, del d.lgs. n. 14/2019
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 17/01/2023, n. 13) ha disposto che "dove e' scritto: «... parte integrante dello Schema Tipo n. di cui al D.M. ...», leggasi: «... parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. 20 luglio 2022, n. 154 ...»".
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