072U0422
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Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972 n. 422)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936 , concernente l'adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e nell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Ritenuta la necessita' di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, ad un ulteriore adeguamento dei suddetti limiti di somma; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970; n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , nonche' nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .
Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
Restano altresi' fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell' art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI - GAVA - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 122. - VALENTINI