Monitoring Gesetzessammlung

13G00101

IT - Regolamenti Governativi

13G00101

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013 n. 59)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all' articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , si applica alle categorie di imprese di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 , nonche' agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l' art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.:
«Art. 23 (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese) (In vigore dal 7 aprile 2012). - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 , 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
- Si riportano gli articoli 20 , 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 , (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell' art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile ;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente art., nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
«Art. 20-bis - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.».
«Art. 20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , o intese ai sensi dell' art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , per il perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attivita' private e valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali.».
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 25 (Taglia-oneri amministrativi) (In vigore dal 13 luglio 2011) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell' art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.».
«Art. 38 (Impresa in un giorno) (In vigore dal 13 luglio 2011) - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all' art. 41 della Costituzione , l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e) , m) , p) e r), della Costituzione , le disposizioni del presente art. introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 ,e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all' art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 , il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all' art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente art..
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell' art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) - 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 , 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2012, n. 28.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238.
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 5 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse.
I riferimenti al citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 sono riportati nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 :
«Art. 26 (Decisione) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 .».

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita' produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
b) autorita' competente: la Provincia o la diversa autorita' indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , ovvero nella determinazione motivata di cui all' articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
e) sportello unico per le attivita' produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ;
f) modifica: ogni variazione al progetto, gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 :
«Art. 7. Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita' produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche' per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.».
Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990 :
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.».
CAPO II Capo II Autorizzazione unica ambientale

Art. 3 - Autorizzazione unica ambientale

Autorizzazione unica ambientale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
b) comunicazione preventiva di cui all' articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all' articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
d) autorizzazione generale di cui all' articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
e) comunicazione o nulla osta di cui all' articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 ;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
(( g-bis) autorizzazione di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ;
g-ter) notifica di pratica di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 . )) 2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. (2)
3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , l'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all' articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente, la quale puo' procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "All' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 , dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) autorizzazione di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ;
g-ter) notifica di pratica di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 .»".

Art. 4 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l'autorita' competente riscontri che e' necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l' articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita' della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga.
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita' competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127 )) . La conferenza di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 . In tale caso, l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell' articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all' articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127 )) .
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita' competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'autorita' competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall' articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

Art. 5 - Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia' in possesso dell'autorita' competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'autorita' competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attivita' e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L'autorita' competente puo' comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6 - Modifiche

Modifiche 1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e' una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non puo' essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
CAPO III Capo III Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7 - Autorizzazioni di carattere generale

Autorizzazioni di carattere generale 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell' articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorita' competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorita' o ad altra autorita' da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita' di cui all' articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 272 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 268 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 :
«Art. 268. Definizioni.
(Omissis).
o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale quale autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;».
CAPO IV Capo IV Disposizioni attuative

Art. 8 - Oneri istruttori e tariffe

Oneri istruttori e tariffe 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Art. 9 - Monitoraggio

Monitoraggio 1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO V Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie 1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8.Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 11 - Poteri sostitutivi e abrogazioni

Poteri sostitutivi e abrogazioni 1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l' articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all' articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all' articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che li esercita con le modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all' articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all' articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato;
b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
c) nell'articolo 281:
1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato;
4) il comma 8 e' abrogato;
5) il comma 11 e' abrogato.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della citata legge n. 241 del 1990 :
«Art. 2.Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».
L'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , come modificato dal presente regolamento. e' riportato nelle note all'articolo 3.
Il testo dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita' competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli.
I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.».
Si riporta il testo dell'articolo 281 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 281.Disposizioni transitorie e finali.
1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e' presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita' competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 , o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data.
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo, nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .
8. (abrogato).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attivita' produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o piu' rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalita' di funzionamento della commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e le modalita' di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennita', emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.
11. (abrogato).».

Art. 12 - Clausola d'invarianza finanziaria

Clausola d'invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168

Allegato I

Allegato I
A)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Nell' attivita' di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese operazioni quali:
• Saldatura;
• Pulizia meccanica delle superfici metalliche;
• Preparazione di prodotti vernicianti;
tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita' principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.
Fasi lavorative
A. Saldatura
B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)
C. Preparazione dei prodotti vernicianti
D. Applicazione delle vernici
E. Appassimento/essiccazione
F. Pulizia delle attrezzature.
Materie prime
1. Prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori)
2. Stucchi
3. Materiale di saldatura
4. Materiale per la pulizia delle attrezzature.
Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Fasi di provenienza
Sostanze inquinanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per le emissioni di composti organici volatili non sono prescritti valori limite in emissione poiche', nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualita' dei prodotti vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2, 3 e 4, non si potra' aderire alla procedura di autorizzazione in via generale prevista dall' art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 , ma dovra' essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo.
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente tabella ( D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.):
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note nn. 2, 3, 4, la ditta dovra' tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione:
5.1. dichiarazione del produttore (Scheda di Conformita', secondo il modello riportato di seguito) attestante la conformita' dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla normativa vigente ( D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.);
5.2. elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da allegare ad ogni scheda di conformita'.
6. In deroga agli impianti previsti per l'abbattimento delle polveri da carteggiatura, potra' essere utilizzato un sistema a secco basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante anche se non contemplato dalle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO, purche' l'esercente dimostri analiticamente l'efficienza del sistema e dichiari la tipologia e la tempistica delle operazioni di manutenzione.
7. Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento.
In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti
sistemi di contenimento:
- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura >= 350 g/m2 o
sistemi assimilabili;
8. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
8.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
8.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
8.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una della schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Definizioni
PRODOTTI PER CARROZZERIA:
a. prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i preesistenti rivestimenti e gli ossidi metallici o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature e i prodotti per eliminare il silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;
c. primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:
- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
- wash primer:
- rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;
- primer saldabili;
- soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e. finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne.
Sono inclusi gli aerosol.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a tessuto)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
(filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
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Soglia massima
Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 4 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
MODELLO SCHEDA di CONFORMITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione della direttiva 2004/42/CE , per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria" e s.m.i.
In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni:
Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II e' stata cosi' modificata dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente. Ai fini del calcolo per il rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il quantitativo di solvente da considerare dovra' essere:
- pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente;
- pari al 100% in tutti gli altri casi.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco
[**] Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie prime con doppio asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
B)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici ed assimilabili) non superiore a 30 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa
B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili, mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime
C. Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili
D. Essiccazione/polimerizzazione
E. Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a base:
E.1 acqua
E.2 COV
F. Operazioni accessorie di:
F.1 finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio)
F.2 incollaggio, legatoria
G. Confezionamento e imballaggio.
Materie prime
1. Inchiostri
2. Vernici
3. Colle
4. Solventi/detergenti di pulizia
5. Diluenti
6. Supporto di stampa di vario tipo
7. Matrici/lastre per stampa.
Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio:H350, H350i, H340, H360D;
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dal Dlgs 03/04/2006 n. 152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 3 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
C)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di oggetti in vetroresina con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina (natanti, serbatoi, contenitori, pannelli):
A.1 Modelleria e/od operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
A.2 Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo
A.3 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto
A.4 Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata
A.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)
A.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere
A.7 Operazioni di lavaggio e pulizia d'attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici
A.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione.
B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata:
B.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
B.2 Applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura
B.3 Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della resina con sistemi manuali/automatici e della fibra di vetro o di altro materiale riempitivo per la formazione del manufatto nello stampo chiuso o nella tramoggia della linea di formazione del sandwich
B.4 Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con forni chiusi e/o macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata utilizzando semilavorati gia' pronti all'uso.
Formatura del sandwich a base di resina poliestere caricata con fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati.
Le apparecchiature utilizzate sono linee operanti a pressione ambiente
B.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)
B.6 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere
B.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici
B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione.
C. Produzione di bottoni ed altri manufatti per abbigliamento in resina poliestere:
C.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata della resina
C.3 Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della miscela nella resina con sistemi manuali per la formazione del manufatto nello stampo chiuso (bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo e spessore
C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione in forni chiusi operanti a caldo per la completa polimerizzazione
C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la formazione delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici
C.6 Tintura degli articoli in buratti o apparecchi simili con coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento
C.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici.
D. Produzione di manufatti di vario tipo non inclusi nei punti precedenti:
D.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo per la produzione del manufatto
D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori e mescolatori. Il prodotto ottenuto puo' essere liquido o in forma di massa preimpregnata solida con solventi
D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore, applicazione delle resine, polimerizzazione in apparecchiature specifiche e maturazione in luoghi appositamente predisposti
D.4 Operazioni meccaniche di rifinitura ed applicazione di specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa
D.5 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici.
Materie prime
1. Gelcoat
2. Resina pronta
3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente
4. Semilavorati in resina poliestere
5. Fibra di vetro
6. Tessuto non tessuto
7. Catalizzatori, attivatori, induritori
8. Distaccante in solvente
9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere
10. Materiali metallici di vario tipo e forma
11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata
12. Vernici a base acqua.
Concorrono al limite di 200 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Fasi di provenienza
Sostanze inquinanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. La ditta non sara' soggetta a limitazioni relative ai COV qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate:
1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione della resina e contenuto negli additivi - catalizzatore / induritore / accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
1.1.1. Impiego di resine poliestere ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore quantita' di Stirene riducendone pertanto la quantita' libera (non reticolato).
1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione -polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:
---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina
| applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina |
| applicata |
--------|-----------------|------------------------------------------
50 | 2,5 | 5
---------------------------------------------------------------------
Tale valore dovra' essere confermato con una scheda/dichiarazione fornita dal produttore che attesti e garantisca un valore dello Stirene libero a 2.5%.
1.2 Relativamente allo Stirene contenuto nella resina poliestere pronta all'uso ed agli altri COV presenti nella miscela all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
1.2.1. Impiego di resine poliestere del tipo:
1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione capaci di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1.
1.2.1.2. Con presenza di agenti inibenti la volatilita' dello Stirene.
1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione - polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potra' superare i seguenti limiti:
---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso) | COV totale come % in peso della resina
| applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina |
| applicata |
--------|-----------------|------------------------------------------
50 | 2,5 | 5
---------------------------------------------------------------------
Il valore reale dovra' essere inferiore al valore limite fissato e dovra' essere dimostrato il suo rispetto mediante un bilancio di massa, riportato su una scheda/dichiarazione fornita dall'utilizzatore che:
1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare:
a) Il tipo
b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione
c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione 1.2.2.2. Indichi la quantita' giornaliera ed annuale impiegata della resina pronta all'uso con riferimento alle caratteristiche sopra indicate;
1.2.2.3. Indichi la quantita' di resina per ogni manufatto fabbricato prima e dopo la sua formazione (al fine di definire la quantita' di COV non reticolati o comunque rimasti all'interno del manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i COV totali, lo Stirene e gli altri restanti;
2. Non potranno essere utilizzate resine poliestere ed altre materie prime che contengano sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD
3. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa;
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 20 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. . permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
D)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno
Il presente allegato verra' suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a:
A) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici.
A conclusione dell'allegato vi e' il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato.
N.B. Qualora vengano svolte entrambe le attivita' (cicli tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime utilizzate per le singole attivita'.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso.
A) OPERAZIONI di PRODUZIONE di MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI
N.B. L'attivita' potra' essere svolta come attivita' in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 se, oltre al rispetto del quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno. Oltre tale quantitativo, la ditta dovra' richiedere un'autorizzazione ordinaria ex art. 275 del D.Lgs. 152/06 .
Fasi lavorative
A.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide
A.2 Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere e bianche di gomme ed altri elastomeri
A.3 Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici
A.4 Estrusione, trafila ed altre operazioni a caldo
A.5 Lavaggio pezzi
A.6 Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o forno a micro o radioonde
A.7 Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri
A.8 Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide
Materie prime
1. Elastomeri naturali e sintetici, polifluoroolefine, gomme siliconiche liquide e solide
2. collanti, adesivi e solventi
3. cariche bianche e cariche nere;
4. additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere
5. soluzioni detergenti.
Concorrono al limite di 500 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Da lavorazioni di elastomeri a secco.
2. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h.
3. Da lavorazioni di elastomeri con solventi.
4. I COV utilizzati in questa operazione sono identificabili come idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con un numero di atomo di C ? 9.
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
6. I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito chiuso dovranno essere:
- dotati di sistemi atti a raffreddare i fumi contenenti gl'inquinanti fino ad una temperatura prossima a 0°C senza causare malfunzionamenti derivanti dal congelamento della batteria di raffreddamento;
- dotati di sistemi di controllo, ispezione e pulizia della batteria di raffreddamento anche nel caso di trattamento di fumi inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente;
- dotati di un sistema di verifica del condensato.
7. Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3, A.4, A.6, A.7 dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico impianto di abbattimento.
8. E' consentito l'utilizzo di detergenti ionici o non ionici contenenti una percentuale di COV ? 5% e solubili o emulsionabili in acqua.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 50 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE
Si precisa che dal presente allegato sono escluse le attivita' di produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici, per le quali dovra' essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del 152/2006 .
Fasi lavorative
B.1 Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide
B.2 preparazione della mescola e carico delle tramogge
B.3 estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio
B.4 plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente
B.5 macinazione degli scarti
B.6 densificazione su materiale plastico flessibile
B.7 lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto.
Materie prime
1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili
2. Cariche, coloranti, master batch.
Concorrono al limite dei 500 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per una portata specifica di 2.500 Nm3/h per ogni apparecchiatura presente, solo per la fase lavorativa B.3, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA ACRI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
E)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi , prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base legno ad esclusione delle fasi di verniciatura e comprensive della fase di incollaggio con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno
Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura o utilizzo di collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti in legno con utilizzo massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno";
• "Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili):
A.1 su legno vergine
A.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili
B. Lavorazioni di levigatura
B.1 di legno vergine
B.2 di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili
C. Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo vinilico/senza solventi
D. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche
D.1 su legno vergine
D.2 su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili
Materie prime
1. Legno vergine
2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.)
3. Collanti vinilici, comunque non a base COV
4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia delle attrezzature
Concorrono al limite di 2000 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Polveri derivanti dalle essenze di legno riportate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella tabella sotto riportata ( D.Lgs. 66/00 , come sostituito dal D.Lgs. 81/08 ).
[**]Polveri derivanti da operazioni su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilati.
 
Genere e Specie Nome Comune Italiano Essenze legni dolci Abies Abete Chamaecyparis Cipresso-Cedro Cupressus Cipresso Larix Larice Picea Peccio - Abete Pinus Pino Pseudotsuga Abete di Douglas Sequoia sempervirens Sequoia gigante Thuja Tuia - Cipresacea Tsuga Tsuga - Pinacea Essenze dure forti Acer Acero Alnus Olmo Betula Betulla Carya Noce americano o Noce Hickory Carpinus Carpino o Faggio bianco Castanea Castagno Fagus Faggio Fraxinus Frassino Jaglans Noce Platanus Platano americano Essenze dure forti Populus Pioppo Prunus Ciliegio Salix Salice Quercus Quercia Tilia Tiglio Ulmus Olmo Essenze legni duri tropicali Agathis australis Pino kauri Chlorophora excelsa Iroko Dacrydium Pino rosso cupressinum Dalbergia Palissandro Dalbergia nigra Palissandro brasiliano Diospyros Ebano Khaya Mogano Africano Mansonia Mansonia Ochroma Balsa Palaquium hexandrum Nyatoh Pericopsis elata Afrormosia Shorea Meranti Tectona grandis Teak Terminalia superba Limba Triplochiton scleroxylon Obeche
Note
1. Non sono imposti limiti alle emissioni di COV derivanti da incollaggio in quanto eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di colle con solvente occorre presentare istanza di adesione anche all'Allegato Tecnico: "Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno".
2. Non sono imposti limiti di emissione di COV derivanti dalle operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuarieta' delle stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati.
3. Alcune essenze di legno, descritte nella tabella soprastante, sono caratterizzate da frasi di rischio elencate tra quelle escluse dal campo di applicazione delle attivita' in deroga (H340, H350i, H360F, H360D, H341): solo per la presente attivita' viene applicata una deroga, e permesso l'utilizzo di tali materie prime.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 200 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
F)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
N.B. in conformita' a quanto previsto nelle prescrizioni degli allegati relativi ad attivita' di verniciatura su altri supporti (metalli, vetro e plastica), il paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" sara' distinto nelle due casistiche:
A) Consumo di COV fino a 5 tonnellate annue
B) Consumo di COV tra 5 e 15 tonnellate annue
Fasi lavorative
A. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine
B. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno verniciato/materiali compositi
C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
D. Applicazione dei P.V.
D.1 a spruzzo
D.2 a rullo manuale, pennello ed assimilabili
D.3 a spalmatura
D.4 a velatura
D.5 ad immersione/impregnazione
D.6 a pioggia (flow-coating)
E. Appassimento/essiccazione
F. Pulizia delle attrezzature
Materie prime
1. Prodotti vernicianti
1.1. a base COV (Composti Organici Volatili)
1.2. a base acqua
2. Diluenti per la preparazione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature
Concorrono al limite di 50 kg/g i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
A) CONSUMO DI COV FINO A 5 T/anno
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di COV espressa come C dovra' essere:
Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno Quantita' massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento PV fino a 2.000 Non sono definiti limiti di percentuale di COV 2.000 < P.V.< 4.000 75% 4.000 < P.V.< 6.000 65% 6.000 < P.V.< 10.000 50%
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura ? 350 g/m2 o sistemi assimilabili.
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
B) CONSUMO DI COV TRA 5 E 15 T/anno
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Il gestore dovra', oltre a rispettare il limite in concentrazione indicato, calcolare il quantitativo di solvente effettivamente utilizzato nel corso dell'anno.
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, seguendo lo schema esemplificativo riportato alla nota 1 del paragrafo "Consumo fino a 5 t/anno".
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: (H350, H340, H350i, H360F, H360D, H341
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P. V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art. 275 comma 16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013.
5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura > 350 g/m2 o
sistemi assimilabili.
6. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede
tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
G)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Verniciatura su metallo e vetro con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato.
Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g";
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
B. Applicazione dei P.V. liquidi:
B.1 A spruzzo di vario tipo
B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili
B.3 A spalmatura
B.4 A velatura
B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)
B.6 A flow-coating (a pioggia)
C. Applicazione dei P.V. in polvere:
C.1 Elettrostatica
C.2 A letto fluido ed assimilabili
D. Appassimento/essiccazione
E. Pulizia delle attrezzature
Materie prime
1. Prodotti vernicianti:
1.1. A base COV (Composti Organici Volatili)
1.2. A base acqua
1.3. In polvere
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature
Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di COV espressa come C dovra' essere:
Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno Quantita' massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento PV fino a 2.000 Non sono definiti limiti di percentuale di COV 2.000 < P.V.< 4.000 75% 4.000 < P.V.< 6.000 65% 6.000 < P.V.< 10.000 50%
Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: "Appassimento/essiccazione" non dovra' essere ricercato il parametro COV.
5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.
In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento
• Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
• A secco - materassino filtrante di grammatura ? 350 g/m2 o sistemi assimilabili.
6. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
6.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovra' rispettare le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall' art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime

Allegato I

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
H)
Attivita' in deroga - D.lgs 152/2006 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di panificazione, pasticceria e affini con utilizzo complessivo di farina non superiore a 1500 kg/giorno.
Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 300 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.)
B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura
C. Impasto
D. Formazione del prodotto
E. Lievitazione
F. Cottura in forno
G. Confezionamento
Materie prime
1. Farina
2. Lieviti, amidi
3. Acqua
4. Aromatizzanti
5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte, uova, frutta, grassi vegetali/animali e vari additivi utilizzati per le lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti per panificazione e operazioni similari
Concorrono al limite di 1500 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 400 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
i)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio materia prima (caffe' ed altri prodotti vegetali) in silos e/o sacchi
B. Pesatura
C. Pulitura
D. Trasporto manuale/pneumatico
E. Essiccazione e tostatura
F. Raffreddamento
G. Macinazione
H. Miscelazione dei prodotti tostati
I. Confezionamento.
Materie prime
1. Caffe' e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.)
2. Prodotti vegetali in genere, da sottoporre ad operazioni di tostatura.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale.
2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della postcombustione, posto a presidio della fase di tostatura, in presenza di impianti in grado di trattare quantitativi:
2.1. Maggiori di 30 kg/carica - dovra' essere obbligatoriamente installato qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" e dovra' rispettare un tempo di contatto di 1 sec. ed una temperatura di 600 °C.
2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovra' essere installato anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti ad episodi di molestia olfattiva.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 45 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
l)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie prime:
A.1 Solide
A.2 Liquide
B. Preparazione mescole e miscele solide con utilizzo di mescolatori, dispersori ed impastatrici, calandratrici ed assimilabili
C. Processi di macinazione, raffinazione
D. Dispersione
E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto
F. Stoccaggio delle materie finite
G. Confezionamento prodotti
H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori.
N.B. La pulizia dei contenitori e' auspicabile che venga attuata in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di CIV e/o di COV, questa operazione deve comportare l'impiego di strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio.
Materie prime
1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali)
2. Solventi e diluenti (idrocarburi aromatici, alifatici e clorurati, chetoni, esteri, glicoli - eteri, alcooli)
3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili)
4. Additivi antinvecchianti, antiossidanti, disperdenti, emulsionanti ed assimilabili
5. Cariche inerti/ pigmenti (organici ed inorganici, coloranti organici in solvente e/o in pasta ecc.)
6. Catalizzatori.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche".
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche".
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
---------------------------------------------------------------------
| Quantita' in kg/anno [*]
---------------------------------------|-----------------------------
Produzione | Attuale | Prevista
---------------------------------------|-----------------------------
|
---------------------------------------------------------------------
[*] Concorre al limite di 500 kg/ora.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
m)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con presenza di alogeni
B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV senza presenza di alogeni
C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa
D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi
Materie prime
1. Detergenti in soluzione acquosa
2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni
3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni
4. Soluzioni di acidi o di basi
Concorrono al limite di 10 kg/giorno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360F, H341.
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione e' da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
3. Valutazione della conformita' dell'emissione.
Caso A (portata effettiva <= 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula:
Ci = A/AR * C
Ove:
Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Prescrizioni specifiche:
1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti requisiti minimi.
Impianti a circuito chiuso
Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende:
• Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per immersione, a spruzzo e in vapori di solvente) non determini emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro.
• Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente, recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro.
• Impianto che puo' generare emissioni durante la fase di produzione del vuoto (ove applicabile) e la fase di carico/scarico dei pezzi, limitatamente al periodo di apertura del portello di carica.
• Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo con le autorizzazioni regionali.
I requisiti minimi sono i seguenti:
• Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene temperatura del fluido refrigerante compresa tra - 25 ÷ - 28°C).
• Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti con camera di lavaggio di dimensioni > 0,6 m3 .
• Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
• Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
• Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale dello stesso fino ad avvenuta asciugatura.
• Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
• Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.
• Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente.
Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:
• Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo nella camera stessa < 1 g/m3 .
• Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10% in peso.
• Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura.
Impianti aperti
I requisiti minimi sono i seguenti:
• Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo, con efficienza minima del 90%.
• Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
• Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
• Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
• Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.
2. Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:
• Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10% in peso.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di solventi sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati con H351: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
n) 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazioni orafe realizzate da meno di 25 addetti, comprensive della fase di fusione.
Qualora l'attivita' sia svolta senza effettuazione della fase di fusione, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV - Parte I - lettera b 1).
Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di:
• pulizia meccanica e chimica (sgrassaggio) delle superfici metalliche;
• trattamenti elettrochimici;
• saldatura;
• applicazione prodotti vernicianti / protettivi;
tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita' principale di laboratorio oreficeria, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Microfusione
B. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed altre operazioni assimilabili)
C. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio)
D. Trattamenti elettrochimici
E. Saldatura
F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di protettivi
G. Finitura e/o lucidatura
Materie prime
1. Materiali metallici
2. Scorificanti
3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili
4. Prodotti per sgrassaggio chimico
5. Prodotti per lavorazioni galvaniche
6. Materiali per saldatura (saldobrasatura)
7. Paste abrasive e lucidanti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. In considerazione dei quantitativi limitati di solventi utilizzati nella lavorazione, non vengono poste limitazioni ai quantitativi di COV emessi.
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 1.1, a quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Per la conformita' delle emissioni derivante dalle lavorazioni galvaniche dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione se la portata effettiva e' < 1400 Nm³/h per ogni metro quadrato di
superficie libera della vasca, in caso contrario dovra' essere utilizzata la formula di seguito riportata:
Ci = A/AR x C
Ove:
Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto;
C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm³
A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h per un metro quadrato di superficie libera della vasca
AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm³/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in 1400 Nm³/h.
Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi in cui l'impianto sia:
- dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione;
- dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante
Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici
in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.)
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
Soglia massima
Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
o)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Applicazioni galvanotecniche
B. Applicazione protettivi / mascheranti
C. Asciugatura
Materie prime
1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi)
2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche
Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie prime di cui al punto 2.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Le operazioni di mascheratura/applicazione di protettivi, in considerazione delle materie prime utilizzate si considerano poco rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico e pertanto non sono imposti limiti alle emissioni.
Note
1. Valutazione della conformita' dell'emissione.
Caso A (portata effettiva < 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula:
Ci = A/AR * C
Ove:
Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h N. B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di
composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone) SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
p)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II,
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio di parti di oggetti con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Calzature e pelletteria:
A.1 Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura) per la preparazione dei materiali
A.2 Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio
A.3 Essiccazione.
B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento:
B.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone, alluminio)
B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici
B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti
B.4 Essiccazione.
C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi:
C.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla successiva fase di spalmatura
C.2 Trattamento corona
C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti
C.4 Essiccazione.
D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici:
D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura, tornitura, rettifica delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate)
D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti
D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione in autoclavi.
E. Incollaggio di imbottiture:
E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)
E.2 Applicazione dei collanti:
E.2.1 a spruzzo
E.2.2 diversamente dal punto E.2.1
E.3 Asciugatura dei pezzi.
F. Incollaggio di parti in legno:
F.1 Applicazione dei collanti
F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo.
G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati ai punti precedenti:
G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)
G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura) G.3 Incollaggio delle parti:
G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua
G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua
G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua
G.4 Asciugatura dei pezzi.
Materie prime
1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide (HOT MELT)
2. Imbottiture
3. Substrati per la produzione di nastri adesivi
4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.)
Concorrono al limite di 100 kg/g i COV contenuti nelle materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV non sono sottoposte a limitazioni qualora siano garantite le seguenti condizioni relative alla qualita' dei prodotti collanti:
- con un residuo secco del 100% (hot melt);
- in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero <=
0,5% in peso e di cosolventi <= al 5% in peso.
2. da intendersi come somma dei seguenti composti:
- metile acrilato
- etile acrilato
- butile acrilato.
3. Le cabine a velo d'acqua utilizzate per l'applicazione del collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad umido (labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale separatore di gocce terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art. 275 comma 16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013.
6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm3 del parametro "COV".
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
q)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 200 kg/g.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse
B. Macinazione
C. Pesatura e dosaggio
D. Miscelazione a freddo
E. Miscelazione a caldo
F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione
G. Fusione
H. Colatura
I. Pressatura in stampi
J. Trafilatura a freddo
K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica
L. Filtrazione
Materie prime
1. Acqua
2. Acidi grassi
3. Grassi
4. Paraffine
5. Emulsionanti
6. Essenze/ oli essenziali
7. Solventi organici
8. Sostanze organiche
9. Acidi, basi, ossidanti (es.acido cloridrico, soluzioni ammoniacali, acqua ossigenata)
10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili)
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie prime indicate, esclusa l'acqua (punto 1).
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche:
2.1. i composti organici volatili e i composti inorganici volatili devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta;
2.2. le polveri confezionate in sacchi devono essere caricate mediante tramogge rompisacco (o apparecchiature similari), o in postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione;
2.3. i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione;
2.4. le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa).
3. I valori relativi a mica, talco ed assimilabili s'intendono compresi nel limite di 10 mg/Nm3 delle "Polveri".
4. Il limite per il parametro "polveri" e' di 10 mg/Nm3 ; qualora la ditta, per motivazioni di tecnica analitica, decida di non misurare il parametro "mica e talco" separatamente dal parametro "polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri" sara' 5 mg/Nm3 . L'autorita' di controllo dovra' uniformarsi, per la
verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta.
Schede impianti di abbattimento
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 20 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Allegato I

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 200 kg/g esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi | abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
r)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera e rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili con consumo di materia prima (oli, emulsioni ed assimilabili) non superiore a 10 kg/g.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici in atmosfera controllata, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in forno e assimilabili)
B. Spegnimento - Rinvenimento
Materie prime
1. Materiali metallici
2. Oli, emulsioni ed assimilabili
Concorrono al limite di 10 kg/gionro le materie prime del punto 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di olio utilizzato sia inferiore a 1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 10 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
S)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in
muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
Se viene svolta l'attivita' di decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c).
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del supporto) o di produzione di ceramiche artistiche, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore 10 kg/g";
• "Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima giornaliero non superiore a 4000 kg".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale, preparazione di smalti, colori ed affini
B. Pulizia degli oggetti in vetro
C. Decorazione:
C.1 con applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa o in solvente mediante tecnologie manuali o automatiche
C.2 satinatura
C.3 decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro
D. Cottura oggetti artistici in muffola
E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abradente
Materie prime
1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza
2. Prodotti per pulizia
3. acido fluoridrico
Concorrono al limite di 50 kg/g le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Valore da ricercare solo qualora venga utilizzato materiale abradente contenente silice libera cristallina, il valore e' compreso nel limite relativo al parametro "Polveri".
[**] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.
Note
1. Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche:
1.1. Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%;
1.2. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in acqua > 5%.
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:
|=================|=================================================|
| Sostanza | Quantita' ammessa |
| |========================|========================|
| | Prodotti a base COV | Prodotti a base |
| | | acqua [*] |
|=================|========================|========================|
| Ftalati |< al 3% in peso nel P.V.| - |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Ammine |< al 0,5% in peso |< al 1,5% in peso |
| alifatiche |nel P.V. |nel P.V. |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| TDI |< al 0,5% in peso |< al 0,5% in peso |
| (toluendii- |nel catalizzatore |nel catalizzatore |
| socianato) | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| MDI |< al 2% in peso |< al 2% in peso |
|(difenilmetandii-|nel catalizzatore |nel catalizzatore |
| socianato) | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|[*] sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti |
| idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente |
| organico volatile in misura < 10% in peso |
|=================|=================================================|
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di smalti, colori ed affini non superiori a 15 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
186
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno le materie prime con asterisco e con doppio asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
t)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
Se l'attivita' implica una produzione giornaliera non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera t).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere l'adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle materie prime e/o dei prodotti finiti
B. Spremitura, centrifugazione
C. Disidratazione
D. Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.)
D.1 a temperature < 100 °C
D.2 a temperature ≥ 100 °C
E. Pastorizzazione con acqua o vapore
F. Tostatura
G. Raffreddamento
H. Macinazione
I. Confezionamento
N.B. Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore
Materie prime
1. Frutta, verdura, funghi.
2. Sale
3. Zucchero
4. Additivi
5. Conservanti
6. Coloranti
7. Condimenti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per operazioni di trattamento termico con T < 100 °C non e'
fissato il limite.
2. Nessun limite per la fase di raffreddamento conseguente alla tostatura.
193
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (Filtro a Tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (Filtro a Cartucce) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 194
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| Produzione | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/g.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
u)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con
produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera u).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Macellazione di animali
B. Fusione
C. Produzione di insaccati:
C.1 ricevimento delle materie prime
C.2 stoccaggio
C.3 scongelamento delle materie prime
C.4 lavorazioni varie (ad es. mondatura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, rifilatura, eventuale aggiunta di additivi e spezie)
C.5 insaccamento
C.6 asciugatura
C.7 affumicatura
C.8 stagionatura
C.9 rimozione delle muffe dagli insaccati con sistemi vari
C.10 soffiatura insaccati
C.11 confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
D. Produzione di wurstel:
D.1 ricevimento delle materie prime
D.2 stoccaggio
D.3 scongelamento delle materie prime
D.4 triturazione
D.5 impasto
D.6 omogeneizzazione dell'impasto
D.7 stoccaggio intermedio
D.8 trattamento in salamoia e collagene
D.9 estrusione della farcia
D.10 insacco
D.11 essiccazione a 80 °C circa
D.12 affumicatura
D.13 raffreddamento
D.14 confezionamento
D.15 pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura di 80 °C
D.16 raffreddamento ulteriore
D.17 confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
E. Produzione di carni con operazioni di cottura:
E.1 ricevimento materie prime
E.2 stoccaggio
E.3 scongelamento
E.4 lavorazioni varie (mondatura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, zangolatura, rifilatura)
E.5 operazioni di cottura:
E.5.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore)
E.5.2 al forno
E.5.3 arrosto
E.5.4 friggitura
E.6 affumicatura
E.7 eventuale stagionatura
E.8 confezionamento e stoccaggio
Materie prime
1. Animali da macello
2. Carne, grasso, cotenne
3. Sale, additivi (ad esempio polifosfati, collagene), conservanti (ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio, peperoncino, pepe)
4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc.
5. Oli vegetali
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA ACRI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
209
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
v)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Molitura di cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera non superiore a 500 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera v).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio cereali
B. Trasferimento
C. Molitura
D. Confezionamento
Materie prime
1. Cereali
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra' acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di conformita' dei sistemi di abbattimento presenti alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
3. Per gli impianti esistenti il limite del parametro polveri dovra' essere adeguato al valore di 10 mg/Nm3 entro il 31 dicembre 2011.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) SCHEDA D.MM.02 DEPOLVERATORE A SECCO (Camera di calma)
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 1000 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
z)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
224
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera w).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione delle materie prime
B. Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio con acqua a freddo e operazioni assimilabili
C. Produzione affumicati:
C.1 Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera
C.2 Eventuale risciacquo residui della salatura
C.3 Trattamenti termici:
C.3.1 asciugatura preliminare
C.3.2 affumicatura
C.3.3 asciugatura finale
C.4 Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili
C.5 Confezionamento sottovuoto ed imballaggio
C.6 Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento)
D. Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura:
D.1 Scongelamento in acqua salata
D.2 Operazioni di cottura:
D.2.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore)
D.2.2 al forno
D.2.3 arrosto
D.2.4 friggitura
D.3 Confezionamento e stoccaggio
E. Produzione di prodotti finiti da pesce congelato:
E.1 Decongelazione in vasche di lavaggio in acqua salata ed eventuale arricciatura
E.2 Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio.
Materie prime
1. Pesce
2. Farina, pane grattato, sale
3. Additivi, conservanti e spezie
4. Olio e altri condimenti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.SV.01 ASSORBITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
aa)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di calcestruzzo e gesso con quantitativi di materiali finiti non superiore a 1500 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Carico/scarico materie prime
B. Stoccaggio
C. Trasferimento
D. Impasto
E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito)
Materie prime
1. Sabbia
2. Ghiaia
3. Gesso
4. Cemento
5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.)
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Il carico/scarico e il trasferimento degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione del cemento e del gesso, se sfusi, deve avvenire mediante trasporto pneumatico nei sili di stoccaggio. I piazzali di scarico e le vie di transito interne devono essere tenuti puliti ed umidificati.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
3. Per le fasi di carico/scarico delle materie prime, il limite del parametro polveri s'intende rispettato qualora tali fasi siano presidiate da un impianto di abbattimento elencato in tabella.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 150 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
bb)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili
B. Caricamento automatico/manuale delle presse
C. Applicazione del distaccante/lubrificante
D. Pressofusione
E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato
F. Raffreddamento naturale o forzato
Materie prime
1. Leghe metalliche
2. Scorificanti e/o assimilabili
3. Lubrificanti/distaccanti
Concorrono al limite di 100 kg/g metalli e leghe di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianti di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone - preseparatore gravimetrico) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio

Allegato I

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 100 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
cc)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno.
Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x).
Il presente allegato verra' suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a:
A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno
B) Attivita' di essicazione di materiali vegetali presso aziende agricole [*], con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
A conclusione dell'allegato vi e' il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato.
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l' art. 2135 del Codice Civile , chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' legate alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
A) LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno
Qualora vengano svolte attivita' di trasformazione e conservazione della carne e/o del pesce, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Trasformazione e conservazione, eclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno";
• "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno";
• "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno".
Fasi lavorative
A.1 Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime e/o dei prodotti finiti
A.2 Frantumazione, macinazione
A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale
A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari
A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale
A.6 Estrazione di oli con solventi
A.7 Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione)
A.8 Friggitura
A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti
A.10 Confezionamento
A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti
Materie prime
1. carni, grassi animali
2. semi oleosi e cereali vari
3. solventi per oli
4. prodotti vari di origine vegetale e animale
Concorrono al limite di 1000 kg/giorno tutte le materie prime indicate ed al limite di 25 kg/giorno solo le materie prime di cui al punto 3.
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA DC.PE.02 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
B) ATTIVITA' DI ESSICAZIONE DI MATERIALI VEGETALI PRESSO AZIENDE AGRICOLE [*], CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l' art. 2135 del Codice Civile , chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Nel caso l'attivita' sia svolta presso l'azienda agricola con "impianti mobili", gli impianti dovranno rispettare esclusivamente le prescrizioni minimali indicate al paragrafo considerazioni particolari/note, l'autorizzazione dovra' essere comunque richiesta dal gestore del sito (impresa agricola).
Fasi lavorative
B.1 Ricevimento/ stoccaggio
B.2 Trasporto delle materie prime
B.2.1 pneumatico
B.2.2 meccanico
B.3 Eventuale pulitura
B.4 Essiccazione:
B.4.1 di cereali/semi oleosi
B.4.2 di foraggio
B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti finiti ed eventuale confezionamento.
Materie prime
1. semi oleosi e cereali vari
2. foraggi (esempio erba medica)
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
1 Il sistema di abbattimento delle polveri per la fase di trasporto pneumatico dovra' essere scelto tenuto conto dell'umidita' delle materie prime in ingresso;
2 Prescrizioni tecnico/gestionali per gli impianti mobili:
2.1. l'impianto di essicazione dovra' essere dotato contaore non azzerabile con registratore grafico di eventi;
2.2. per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva, il gestore dovra' adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate:
i. il luogo di effettuazione delle operazioni di essiccazione dovra' essere delimitato attraverso un sistema di piantumazione, fasce tampone o sistemi equivalenti adatti a fornire una barriera verso l'esterno alle polveri che si possono generare nell'attivita', tenuto conto della direzione predominante dei venti ai fini del miglioramento della dispersione delle emissioni;
ii. l'impianto dovra' essere posizionato ad una distanza minima di 500 m dalla abitazione piu' vicina, qualora l'attivita' sia svolta all'esterno (in campo);
iii. predisposizione di idonea compartimentazione dell'area di lavoro (barriere mobili).
3 L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
3.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.3 Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
4 Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra' acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di conformita' dei sistemi di abbattimento presenti alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:
SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone) SCHEDA D.MM.02 DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma)
Soglia massima
Qualora l'attivita' sia svolta con impianti fissi o mobili con produzione inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Per i soli impianti mobili l'impresa agricola NON dovra' comunicare la messa in esercizio dell'impianto.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 1000 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.
[**] Concorrono al limite per il solvente di 25 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno, esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno della sottosezione B) del l'allegato:"Attivita' di essicazione di materiali vegetali presso aziende agricole, cosi' come definite dall' art. 2135 del Codice Civile , con produzione non superiore a 1000 kg/giorno".
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
dd)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
Le lavorazioni conciarie considerate nell'allegato sono quelle di rifinizione, escludendo la fase definita di riviera (fase che comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria) e di concia.
Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all' art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera q).
Qualora vengano svolte attivita' di serigrafia e/o tampografia, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Pesatura delle materie prime con modalita' automatica o manuale
B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili
C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi
D. Asciugatura delle pelli finite
E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni per renderle morbide, nella palissonatura in apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura)
F. Rifinizione o verniciatura. La rifinizione e' costituita da 3 strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con prodotti ad acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente)
G. Fissaggio dopo la verniciatura, con utilizzo di soluzione di formaldeide al 10 - 15%
H. Asciugatura e fissatura
Materie prime
1. Pelli conciate
2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli
3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali.
4. Vernici nitro e diluenti
Concorrono al limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 3, 4.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Comprensivi del contributo di cromo e nichel.
[**] Comprensivi del contributo della formaldeide.
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Non si applica alcun limite in caso di utilizzo di prodotti vernicianti all'acqua.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.SV.01 ASSORBITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno per l'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
ee)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 100 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio cere e sabbie vergini/prerivestite
B. Preparazione delle sabbie prerivestite
C. Formatura anime
D. Preparazione anime compreso il rivestimento con refrattario ed operazioni ad esso collegato
D.1 in cera
D.2 in sabbie
E. Recupero cera.
F. Recupero/rigenerazione sabbie.
G. Fusione
G.1 di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze, sfridi di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero, pani, rottami ed assimilabili)
G.2 di materiali con presenza di contaminanti (ad es. sfridi di lavorazione con presenza di oli da taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero trattati superficialmente con prodotti vernicianti e/o con componenti costituiti da materie plastiche, rottami non selezionati ed assimilabili).
H. Colata.
I. Distaffatura
Materie prime
1. Sabbie / Sabbie prerivestite
2. Resine / distaccanti
3. Cere
4. Refrattari
5. Materiali metallici
6. Scarificanti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Valore da intendersi comprensivo delle concentrazioni rilevate di formaldeide e fenoli.
[**] Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm3 per le polveri totali comprese nebbie oleose.
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto
prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 100 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
ff)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica, terracotta o vetro, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e smalti
B. Preparazione mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco
C. Formatura/sagomatura dei vari oggetti:
C.1 Preparazione dei vari oggetti artistici
C.2 Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido
D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura, taglio, molatura ed assimilabili)
E. Cottura di prodotti ceramici
Materie prime
1. Argille
2. Smalti, coloranti e pigmenti
3. Acqua
Concorrono al limite di 3000 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1 e 2
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AU.SV.01 ASSORBITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MM.01 DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 300 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 3000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
gg)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime
giornaliero massimo non superiore a 4000 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio/Scarico materie prime
B. Trasferimento
C. Spappolamento
D. Sfibratura
E. Sbiancatura
F. Formatura foglio
G. Taglio, rifilatura e foratura
Materie prime
1. Carta ed assimilabili
2. Cellulosa
3. Legno
4. Pasta di legno
5. Sbiancanti
6. Additivi
Concorrono al limite di 4000 kg/gionro le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Valutazione della conformita' dell'emissione.
Caso A (portata effettiva ^ 1.400 m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione.
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3/h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula: Ci = A/AR * C
Ove:
Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto
C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm3
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1.400 m3/h
N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3/h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE SCHEDA AU.ST.03 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti) SCHEDA AU.SV.01 ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 400 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 4000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
hh)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Saldatura di oggetti e superfici metalliche
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili.
Nel caso di attrezzerie o reparti di manutenzione, l'attivita' di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attivita' considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno"
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Puntatura e Saldatura per fusione:
A.1 Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo)
A.1.1 Ad arco elettrico normale
A.1.2 Ad arco elettrico con protettivo in gas
A.1.2.1 TIG
A.1.2.2 MAG
A.1.2.3 MIG
A.1.3 Ad arco elettrico con protettivo in polvere
A.1.4 Ad arco sommerso
A.2 Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)
B. Saldature eterogenee
B.1 Saldobrasatura
B.2 Brasatura
C. Saldature speciali
C.1 Alluminotermia
C.2 Al plasma (compreso il taglio al plasma)
C.3 Con ultrasuoni
D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico
D.1 MASER
D.2 LASER
N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.).
Materie prime
1. Gas tecnici
2. Materiali di apporto
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm3 del parametro "Polveri".
Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia inferiore a 50 kg/anno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Qualora la ditta effettui operazioni di taglio e saldatura al plasma, non vi e' esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
Materie prime Gia' utilizzata Quantita' in kg/anno
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] La quantita' annuale di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della quale la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
ii)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV - Parte I - lettera y).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi:
A.1 Ricevimento delle materie prime
A.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
A.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
A.4 Affioramento della crema - Scrematura
A.5 Depurazione fisica
A.6 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)
A.7 Sosta del latte a temperatura controllata
A.8 Insemenzamento
A.9 Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio
A.10 Coagulazione acida o presamica
A.11 Formazione della cagliata
A.12 Lavorazione cagliata:
A.12.1 Sosta del coagulo
A.12.2 Rottura della cagliata
A.12.3 Cottura della cagliata in caldaia
A.12.4 Sosta della cagliata in presenza di siero
A.13 Estrazione cagliata
A.14 Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata e filatura con acqua calda
A.15 Salatura
A.16 Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata
A.17 Pulizia della forma
A.18 Asciugatura
A.19 Operazioni varie:
A.19.1 Taglio
A.19.2 Essiccazione
A.19.3 Grattuggiatura non manuale
A.20 Confezionamento
B. Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt:
B.1 Ricevimento delle materie prime
B.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
B.3 Depurazione fisica
B.4 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)
B.5 Concentrazione per evaporazione
B.6 Omogeneizzazione
B.7 Pastorizzazione
B.8 Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata B.9 Raffreddamento
B.10 Inoculo batteri lattici
B.11 Fermentazione
B.12 Rottura e lavorazione del coagulo
B.13 Raffreddamento
B.14 Aggiunta frutta o altro
B.15 Confezionamento
C. Lavorazioni finalizzate alla produzione di Burro:
C.1 Ricevimento delle materie prime
C.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
C.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
C.4 Affioramento della crema - Scrematura
C.5 Depurazione fisica
C.6 Controllo acidita' della crema
C.7 Pastorizzazione
C.8 Raffreddamento
C.9 Zangolatura
C.10 Lavaggio
C.11 Impasto
C.12 Confezionamento
D. Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere:
D.1 Ricevimento delle materie prime
D.2 Stoccaggio del latte
D.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
D.4 Affioramento della crema - Scrematura
D.5 Depurazione fisica
D.6 Omogeneizzazione
D.7 Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione
D.8 Concentrazione
D.9 Essicamento
D.10 Raffreddamento
D.11 Setacciatura
D.12 Confezionamento
E. Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato:
E.1 Ricevimento delle materie prime
E.2 Stoccaggio del latte
E.3 Miscelazione
E.4 Pastorizzazione
E.5 Omogeneizzazione
E.6 Maturazione (mantenimento a basse temperature e sotto lenta agitazione)
E.7 Congelamento (alla miscela viene addizionata aria finemente dispersa)
E.8 Dosaggio (colatura in stampi, estrusione a taglio, dosaggio volumetrico)
E.9 Indurimento (congelamento in tunnel)
E.10 Confezionamento
Materie prime
1. Latte
2. Sale
3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri)
4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 .
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 , al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
oo)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06 , Parte Quinta, Allegato IV, Parte II
Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore
a 500 kg/anno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso.
Si considerano lavorazioni meccaniche dei metalli:
• tornitura,
• alesatura,
• foratura,
• limatura,
• calandratura,
• imbutitura,
• bordatura,
• fustellatura,
• fresatura,
• tranciatura,
• trapanatura,
• filettatura,
• maschiatura,
• piallatura,
• piegatura,
• aggraffatura,
• cesoiatura
con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono comprese nell'elenco delle attivita' di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione.
Gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche dei metalli, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:
Emissione Limite Polveri totali comprese nebbie oleose 10 mg/m3
Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.
SCHEDA CO.01 IMPIANTO A CONDENSAZIONE
SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATIMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
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