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061U1667

IT - Regolamenti Governativi

061U1667

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961 n. 1667)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , che da' esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento della restituzione alla Jugoslavia, dei beni culturali, concluso a Roma il 15 settembre 1961 ed allegato scambio di Note.

Art. 2

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto bara provveduto con le disponibilita' del bilancio 1961-62 relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI- SEGNI - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 89. - VILLA

Art. I

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per il regolamento della restituzione alla Jugoslavia
dei beni culturali (Roma, 15 settembre 1961).
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Popolare Federale di Jugoslavia, desiderosi di regolare in maniera completa e definitiva le questioni relative agli obblighi derivanti all'Italia dagli articoli 12 e 75 nonche' dal paragrafo 4 dell'allegato XIV del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947, per quanto si riferisce alla restituzione alla Jugoslavia dei beni aventi carattere culturale, hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Il Governo italiano consegnera' i beni di cui all'allegato A) al
presente Accordo alle Autorita' designate dal Governo jugoslavo. Il Governo jugoslavo consegnera' alle Autorita' designate dal Governo italiano il materiale bibliografico di cui all'allegato B) al presente Accordo, costituente il lascito Nakich alla Biblioteca Paravia di Zara.
In cambio delle quattro statue di Nona, che si trovano attualmente a Zara e che vengono cedute dal Governo italiano al Governo jugoslavo, quest'ultimo cede al Governo italiano il materiale archeologico del Museo di Zara, che attualmente si trova a Venezia.
In cambio del materiale archeologico di Nesazio, di cui
all'allegato C) al presente Accordo, il Governo jugoslavo cede al Governo italiano un cofano di avorio del VI secolo, denominato "Cofano di Sanmagher".
Il Governo jugoslavo cede al Governo italiano il materiale
archeologico attualmente conservato presso il Museo Civico di Trieste e gia' restituito dall'Austria all'Italia in esecuzione del Trattato di San Germano.
Il Governo italiano rimettera' al Governo jugoslavo, in cambio di tale materiale, il dipinto di Giorgio Schiavone (Culinovie) raffigurante "Madonna con Bambino", che diverra' cosi' proprieta' dello Stato jugoslavo.
Alle consegne previste nel presente articolo si provvedera' entro il termine di tre mesi dalla firma dell'Accordo.

Art. II

Art. II
Il Governo italiano versera' al Governo jugoslavo entro il 31 marzo
1962:
a) la somma di L. 120.000.000 a titolo di indennizzo per le
campane provenienti dal territorio jugoslavo andate distrutte;
b) la somma di L. 5.000.000 a titolo di indennizzo per la parte avente carattere generale della Biblioteca dell'Istituto Speleologico di Postumia, che resta all'Italia;
c) la somma di L. 5.000.000 a titolo di rimborso spese di
microfilmatura dei documenti, relativi al territorio jugoslavo e riferentisi al periodo dal 1748 al 1918, che resteranno all'Italia presso l'Archivio di Stato di Trieste;
d) la somma di L. 34.654.000 per l'acquisto di quella parte del materiale bibliografico della "Biblioteca Provinciale dell'Istria" (consorziale) in Pola, che non e' stato possibile restituire.

Art. III

Art. III
Il presente Accordo costituisce il regolamento completo e
definitivo di tutte le questioni connesse con gli obblighi derivanti all'Italia dagli articoli 12 e 75, nonche' dal paragrafo 4 dell'allegato XIV del Trattato di Pace, per quanto attiene alla restituzione dei beni culturali menzionati nelle predette disposizioni, provenienti sia dal territorio che faceva parte della Jugoslavia fino al 1941 che da quello ceduto in forza del Trattato medesimo, e che comunque si trovavano in tali territori prima del maggio 1945.
I due Governi contraenti dichiarano pertanto che nessun reclamo o richiesta aventi lo stesso carattere e la stessa origine delle questioni regolate dal presente Accordo potranno essere presentati o da essi sostenuti dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Art. IV

Art. IV
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
Fatto a Roma, il 15 settembre 1961, in doppio originale, in lingua italiana e in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
Pio ARCHI
Per il Governo della Repubblica
Popolare Federale di Jugoslavia
MIHAJLO JAVOLSKJ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo-Scambio di note 1

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Roma, li 15 settembre 1961
Signor Presidente,
con riferimento all'Accordo firmato oggi, ho l'onore d'informarLa che il Governo jugoslavo considera acquisito che i terzi Paesi non possano invocare a loro profitto le clausole di detto Accordo, ne' possano ritenere che con esso siano state regolate le questioni relative alla restituzione di beni culturali, importati sul loro territorio, durante la guerra, sia dal territorio che faceva parte della Jugoslavia fino al 1941, che dal territorio ceduto dall'Italia;
alla Jugoslavia in virtu' del Trattato di Pace del 10 febbraio 1917, e la restituzione dei quali la Jugoslavia ha il diritto di domandare a terzi Paesi ai sensi dello stesso Trattato di Pace.
Resta comunque escluso ogni obbligo dell'Italia nei confronti della
Jugoslavia e dei terzi Paesi a qualsiasi restituzione o compenso per i beni di cui sopra, considerato che l'Accordo firmato oggi costituisce il regolamento completo e definitivo degli obblighi derivanti all'Italia come precisato nell'Accordo stesso.
Le saro' grato se vorra' confermarmi l'accordo del Governo italiano
su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
MIHAJLO JAVORSKI
Signor Pio ARCHI
Presidente della Delegazione italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo-Scambio di note 2

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Roma, li' 15 settembre 1961
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V. E., in data
odierna, del seguente tenore:
Con riferimento all'Accordo firmato oggi, ho l'onore d'informarLa che il Governo jugoslavo considera acquisito che i terzi Paesi non possano invocare a loro profitto le clausole di detto Accordo, ne' possano ritenere che con esso siano state regolate le questioni relative alla restituzione di beni culturali, importati sul loro territorio, durante la guerra, sia dal territorio che faceva parte della Jugoslavia fino al 1941, che dal territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia in virtu' del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, e la restituzione dei quali la Jugoslavia ha il diritto di domandare a terzi Paesi ai sensi dello stesso Trattato di Pace.
Resta comunque escluso ogni obbligo dell'Italia nei confronti della
Jugoslavia e dei terzi Paesi a qualsiasi restituzione o compenso per i beni di cui sopra, considerato che l'Accordo firmato oggi costituisce il regolamento completo e definitivo degli obblighi derivanti all'Italia come precisato nell'Accordo stesso.
Le saro' grato se vorra' confermarmi l'accordo del Governo italiano
su quanto precede".
Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Pio ARCHI
Signor MIUAJLO JAVORSKI
Presidente della Delegazione jugoslava - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo-Allegato A

Allegato all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per il regolamento della
restituzione alla Jugoslavia dei beni culturali. (Roma, 15
settembre 1961)
ALLEGATO A
Il presente allegato si compone delle seguenti parti:
Allegato A/1 Biblioteca comunale "Paravia" di Zara - Elenco dei materiale bibliografico
Allegato A/2 Materiale dell'istituto speleologico di Postumia
Allegato A/3 Materiale bibliografico delle biblioteche
scolastiche del Territorio ceduto
Allegato A/4 Campane
Allegato A/5 Istituto di biologia marina di Rovigno - Elenco del materiale bibliografico
Allegato A/6 Biblioteca del convento francescano di Castagnevizza
Allegato A/7 Polittico attribuito a Jacopo da Pola
Allegato A/8 Biblioteca provinciale dell'Istria (consorziale) di Pola - Elenco del materiale bibliografico
Allegato A/9 Materiale archeologico del Museo archeologico di
Pola
Allegato A/10 Materiale d'archivio dell'Archivio di Stato di
Trieste
Allegato A/11 S. Sebastiano di Vittore Carpaccio.
Gli oggetti di cui all'allegato A e che saranno consegnati alla
Jugoslavia sono esenti da imposte doganali e di altra natura.
Le spese di trasporto fino al confine jugoslavo sono a carico
dell'Italia.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B
Lascito Giorgio de Nakie d'Osliak

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C
Gli oggetti di cui all'allegato C e che verranno consegnati alla
Jugoslavia sono esenti da imposte doganali e di altra natura.
Le spese di trasporto fino al confine jugoslavo sono a carico
dell'Italia.
1) Materiale depositato nel Museo archeologico di Venezia;
2) Materiale depositato nel Museo delle Terme in Roma.
(Per gli elenchi di cui consistono i singoli Allegati vedi raccolta a parte)
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
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