Monitoring Gesetzessammlung

046U0373

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0373

Aumenta degli assegni integrativi della indennita' di disoccupazione concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennita' predetta. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 373)

Premessa

UMBERTO II RE d'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579 , per la corresponsione di assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38 , per la corresponsione dell'indennita' caro-pane; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Gli assegni integrativi della indennita' di disoccupazione, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579 , sono elevati, per ogni giornata di corresponsione dell'indennita' stessa, a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma restando la procedura prevista dall' art. 6 del decreto Legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per variarne la misura e stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lett. b)) che "A titolo di indennita' caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, a norma dell'art. 5 del presente decreto, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , per i disoccupati involontari". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 ha disposto (con l'art. 1) che "La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, e' elevata fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti".

Art. 2

Per determinate localita' e nell'ambito di ciascuna di esse anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori, puo' essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e per i quali risulti versato o dovuto un contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939 o se richiamati alle armi nell'anno precedente al richiamo, sempreche' non possiedano i requisiti prescritti per il diritto all'indennita' giornaliera di cui all' art. 19 del R. decretolegge 14 aprile 1939, n. 636 , o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.
La concessione del sussidio predetto e' disposta, previo parere del Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del presente decreto, avuto riguardo alle condizioni del lavoro e delle industrie locali e ai lavori pubblici da eseguire. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lett. b)) che "A titolo di indennita' caropane sono maggiorate, con decorrenza dal 16 aprile 1947, nella misura di L. 104 mensili ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, a norma dell'art. 5 del presente decreto, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , per i disoccupati involontari". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 ha disposto (con l'art. 1) che "La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, e' elevata fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti".

Art. 3

Il sussidio straordinario di cui all'articolo precedente e' d'importo pari all'assegno integrativo per L'avente diritto alla indennita di disoccupazione ed e maggiorato per ogni figlio a carico nella stessa misura prevista per l'assegno predetto.
Esso assorte per i beneficiari del sussidio e sono per il periodo del suo godimento, l'indennita' di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38 . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870 ha disposto (con l'art. 1) che "La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 , e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, e' elevata fino alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti".

Art. 4

Sono esclusi dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che beneficiano di sussidi, di indennita', di integrazioni salariali o di pensioni o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennita' giornaliera, al periodo massimo indennizzabile, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennita' medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

Art. 6

Provvede alla corresponsione dei sussidi straordinari di disoccupazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilita' distinta presso il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per la gestione e il controllo di tale Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 .

Art. 7

((COMMA ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 870 ))
Per gli anni successivi la misura del contributo sara' fissata e
ripartita con le modalita' di cui all' art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177 .

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 870 ))

Art. 9

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per la disoccupazione col compito di esprimere parere per la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione previsto dal presente decreto e per i provvedimenti in genere contro la disoccupazione.
Il Comitato e' presieduto dal Ministro o in sua vece dal Sottosegretario di Stato e composto dal direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, dal direttore generale del lavoro e da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria e commercio, da un rappresentante per parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato e' assistito da un segretario e da un vice segretario, nominato tra funzionari di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico della gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 aprile 1949, n. 264 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, n.1)) che "con l'entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Comitato per la disoccupazione previsto dall' art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373 ".

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dai giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del B. Decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 142. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht