Monitoring Gesetzessammlung

046U0424

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0424

Norme per la pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946 n. 424)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'elenco nominativo dei confidenti dell' O.V.R.A., formato dalla Commissione di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1946, sara' pubblicato, a cura del Ministro per l'interno, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nell'elenco saranno compresi tutti coloro che, in base agli accertamenti compiuti fino alla data del presente decreto, risultino di aver fatto parte dell' O.V.R.A., ad eccezione delle persone decedute e dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della lista di cui all'articolo precedente, gli interessati possono ricorrere ad una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominata dal Presidente del Consiglio e composta di un consigliere di cassazione, che la presiede, di un consigliere di Stato e di un consigliere di Corte d'appello.
Qualora l'interessato dimostri di non essere stato, in difformita' delle risultanze dell'elenco, confidente dell'O.V.R.A. o di non avere svolto attivita' informativa politica nell'interesse del regime fascista, la Commissione dispone la cancellazione dall'elenco stesso.
Le decisioni della Commissione sono pubblicate per estratto nei modi previsti dai primo comma dell'art. 1.
Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.

Art. 3

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Conte dei conti, addi' 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 194. - FRASCA
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