046U0395
046U0395
Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 395)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262 ; Visto l' art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591 ; Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , nonche' ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, e' concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella piu' recente da cui ne sia concesso il godimento.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'assegno temporaneo di contingenza, concesso con il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico della ex Opera di previdenza, per i personali civile e militare dello Stato e dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, a norma del testo unico approvato con il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , e' aumentato da L. 720 a L. 12.000 annue per ciascun assegno vitalizio".
Art. 2
L'art. 16 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtu' di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purche' il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.
Se il matrimonio e' stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di eta', e' necessario che esso sia di un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente".
Art. 3
L'art. 18 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente: "Se alla data di morte dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato
1) le orfane nubili che abbiano oltrepassato l'eta' di 40 anni e le orfane vedove che abbiano ugualmente superata detta eta', purche' siano nate da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio;
2) il padre dell'iscritto, purche' inabile al lavoro, e in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro, se privi di altri figli in condizione di corrispondere loro gli alimenti;
3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purche' privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti".
Art. 4
L'art. 19 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"I superstiti degli iscritti di cui al precedente art. 18 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio.
Qualora pero' vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell'art. 17 avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano ultra quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte".
Art. 5
L'art. 23 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione".
Art. 6
L'art. 24 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente: "Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico.
Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo".(2)(4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 ha disposto (con l'art. 4) che "Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall' art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art.
24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - e' elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 come modificato dalla L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 4) che per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 .
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 ha disposto (con l'art. 4) e' elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 .
Art. 7
All'art. 48 del testo unico sopracitato e' aggiunto il seguente comma:
"Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per la indennita' di buonuscita e' quello effettivamente prestato con iscrizione".
Art. 8
L'art. 54 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"Coloro che hanno gia' liquidato l'indennita' di buonuiscita e che vengano riassunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennita' di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purche' il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione.
La liquidazione del supplemento di indennita' di buonuscita verra' fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio".
L'art. 55 dello stesso testo unico e' soppresso.
Art. 9
L'art. 68 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
" ((Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:
1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;
2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purche' il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente;
3) prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);
4) i genitori;
5) i fratelli e le sorelle inabili.
Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo)) ".
Art. 10
L'art. 69 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione a concorso e' pure subordinata alle seguenti condizioni:
a) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennita' per una volta tanto;
b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 4 anni dal diritto alla concessione dell'indennita' stessa;
c) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato".
Art. 11
L'art. 72 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente: "Gli assegni da conferirsi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti:
a) per gli impiegati, da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito;
b) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue;
c) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonche' per gli orfani, L. 1000 annuo;
d) per i genitori, L. 800 annue.
Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso".(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall' art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
a) lire 18.000 annue per gli impiegati;
b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
c) lire 14.400 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani;
d) lire 12.000 annue per i genitori.
Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza
anteriore a tale data." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 come modificato dalla L. 27 ottobre 1951, n. 1352 ha disposto (con l'art. 5) che le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 , sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
lire 24.000 annue per gli impiegati;
lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani;
lire 16.800 annue per i genitori.
Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.
Art. 12
L'art. 74 del testo unico sopracitato e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni alle vedove ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavoro o alle figlie nubili ultra cinquantenni.
Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o piu' orfani, ovvero una o piu' figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipi superstiti".
Art. 13
Le tabelle allegato a) e allegato b) annesse al testo unico sopracitato, sono sostituite dalla tabella allegata ai presente decreto.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 145. - FRASCA
Tabella
Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alla vedova ed agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza dal 1° gennaio 1945.
Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione Assegno alla vedova Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori
(1) ((2))
Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 ha disposto (con l'art. 3) che: "Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e'
sostituita da quelli allegata al presente decreto, vistata dal
Ministro per il tesoro."
Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 gennaio 1948, n. 127 , come modificato dalla L. 27 ottobre 1951, n. 1352 , ha disposto (con l'art. 3) per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e' sostituita dalla
seguente tabella:
Tabella degli assegni vitalizi con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1949 da corrispondersi alla vedova e agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza.
Stipendi, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio Assegno alla vedova Assegno agli orfani ai fratelli alle sorelle e genitori
Fino a.............L. 200.000 ......... 24.000 21.000
Da L. 200.001 a 225.000 ......... 27.000 24.000
" 225.001 a 250.000 ......... 30.000 27.000
" 250.001 a 275.000 ......... 33.000 30.000
" 275.001 a 300.000 ......... 36.000 33.000
" 300.001 a 325.000 ......... 39.000 36.000
" 325.001 a 350.000 ......... 42.000 39.000
" 350.001 a 375.000 ......... 45.000 42.000
" 375.001 a 400.000 ......... 48.000 45.000
" 400.001 a 425.000 ......... 51.000 48.000
" 425.001 a 450.000 ......... 54.000 51.000
" 450.001 a 475.000 ......... 57.000 54.000
" 475.001 a 500.000 ......... 60.000 56.400
" 500.001 a 525.000 ......... 63.000 58.800
" 525.001 a 550.000 ......... 66.000 61.200
" 550.001 a 575.000 ......... 69.000 63.600
" 575.001 a 600.000 ......... 72.000 66.000
" 600.001 a 625.000 ......... 75.000 68.400
" 625.001 a 650.000 ......... 78.000 70.800
" 650.001 a 675.000 ......... 81.000 73.200
" 675.001 a 700.000 ......... 84.000 75.600
Oltre L. 700.000 . . . . . . . . . . . 87.000 78.000
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI