046U0370
046U0370
Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 370)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell' industria richiamati alle armi; Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369 , per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, e' fissato nella misura del 0,50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti.
Il contributo predetto puo' essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946 n. 369 , per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o in mancanza dal giorno della loro restituzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
Da GASPERI - BABBARESCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 140. - FRASCA