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046U0436

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0436

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 436)

Art. 1

Sono avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, gia' dichiarate indisponibili dall'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 .
L'avocazione comprende le quote che siano gia' state o debbano comunque essere versate, nonche' quel le delle quali sia stato disposto il rimborso o l'esonero dal versamento, ai sensi dell'art. 25 del testo unico sopra citato.
Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o piu' esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi riscontrata.
Nel caso che uno o piu' esercizi compresi nel periodo indicato nel primo comma si siano chiusi in perdita, e' ammessa in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito ordinario, maggiorato della perdita.
Le perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fai della detrazione dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, in base al valore di costo, al netto degli ammortamenti fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua.
Ove, per effetto delle perdite indicate nel comma precedente, l'esercizio si chiuda in passivo o con un reddito complessivo inferiore a quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili e' ammessa in deduzione una somma pari al 20% del reddito ordinario maggiorato della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo, diminuita detta somma dell'indennita' attribuita dallo Stato a titolo di risarcimento. In ogni caso la somma detraibile non puo' essere inferiore ad un milione o al minore importo della perdita per danno di guerra.
Il valore di costo indicato nel quinto comma e' determinato previa rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti:
- del 20%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944;
- del 60%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943;
- del 69%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942;
- dell'83%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941;
- dell'87%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940:
Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non supera le L. 100.000.

Art. 2

Per ottenere la detrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente, i contribuenti che, negli anni 1939-1945, abbiano subito perdite, devono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette la perdita da essi avuta in ciascuno degli anni suddetti.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per le perdite relative agli anni 1939-1944. Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini della disposizione del presente articolo, ogni qual volta venga riconosciuto che, per un determinato anno, non si fa luogo all'accertamento di profitti di guerra per passivita' dell'esercizio, deve sempre determinarsi l'ammontare delle perdite.

Art. 3

L'Ufficio procede alla liquidazione provvisoria dei profitti avocabili con riguardo agli accertamenti gia' definiti nel merito, computando nella liquidazione stessa le quote di cui sia stato concesso il rimborso o l'esonero dal versamento ai sensi dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 58 , e le perdite dichiarate ai sensi dell'art. 2, ritenute provvisoriamente ammissibili dall'Ufficio.
La liquidazione e' notificata al contribuente, con l'intimazione di versare in tesoreria, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 27 del citato testa unico, le quote dei profitti che risultino ancora dovute, ed e' comunicata all'Intendente di finanza, il quale da' disposizioni alla Sezione di tesoreria perche' le quote gia' versate siano definitivamente incassate.
Le somme versate in relazione all'intimazione prevista nel comma precedente saranno incassate definitivamente, con rilascio di quietanza di entrata. In caso di mancato versamento si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 30 del testa unico.
Quando dalla liquidazione provvisoria risulti un credito a favore del contribuente, l'Ufficio, fino a concorrenza di esso, dispone lo sgravio delle quote ancora dovute o promuove il rimborso di quelle gia' versate.

Art. 4

Man mano che nuovi accertamenti si rendono definitivi nel merito, l'Ufficio procede, in conformita' alle risultanze di ciascuno di essi, alla revisione della liquidazione provvisoria dell'avocazione.
Divenuti definitivi nel merito tutti gli accertamenti del periodo 1939-1945, l'Ufficio effettua la liquidazione di conguaglio per il periodo stesso.
Detta liquidazione e' notificata al contribuente, il quale puo' impugnarla nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnativa degli accertamenti dei profitti di guerra.

Art. 5

Dal 1° gennaio 1946, cessa la corresponsione degli interessi sulle somme versate in tesoreria o depositate.
presso l'Istituto di emissione a titolo di quote indisponibili di profitti di guerra.
Nel caso che, dalla liquidazione di conguaglia preveduta nei secondo comma dell'articolo precedente, risulti un credito a favore del contribuente, sulle somme da rimborsare e' liquidato l'interesse del tre per cento, fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6

Le indennita' che siano corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle imprese industriali, commerciali ed agricole, non si considerano reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta. Straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 7

Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del testo unico, approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 , il valore residuo da attribuirsi agli impianti preordinati alla esecuzione di opera e forniture interessanti la difesa e l'apprestamento militare del Paese, e' costituito dal valore venale degli impianti stessi al 31 dicembre 1945.
Per la determinazione della perdita deducibile, rappresentata dalla differenza tra il costo originario di detti impianti non ancora ammortizzato e il valore residuo sopra indicato, si procede alla rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'art. 8.
CAPO II TITOLO II. Disposizioni per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profili di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile - Rivalutazione per conguaglio monetario.

Art. 8

Ai funi dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra per l'anno 1945, il reddito ordinario, previsto dal testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , e successive modificazioni, quando risulta determinata in base al reddito prodotto o al capitale investito negli anni 1937-1938, e' rivalutato col coefficiente monetario 5.
Quando il reddito ordinario risulta determinato in base al capitale investito dopo il 31 dicembre 1938.
esso e' rivalutato coi seguenti coefficienti monetari:
4,35, per i capitali investiti nel 1939;
3,75, per i capitali investiti nel 1940;
3,15, per i capitali investiti nel 1941 e nel 1942;
2,50, per i capitali investiti nel 1943;
1,25, per i capitali investiti nel 1944.
Le stesse disposizioni si applicano per la rivalutazione delle quote di reddito ordinario attribuite allo variazioni in aumento o in diminuzione del capitale investito, ai sensi dell'articolo 8 del citato testo unico.
Agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1944, il reddito ordinario e' rivalutata coi coefficienti monetari indicati, ridotti di un quinto.
I coefficenti stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla meta', per i cespiti situati a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, ai fini dell'imposta straordinaria per l'anno 1944.
Per l'accertamento del reddito ordinario ai funi dell'imposta straordinaria dovuta dai soggetti contemplati dal penultimo capoverso dell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , si applica il primo comma dell'art. 3 del testo unica stesso, fatti salvi gli accertamenti divenuti definitivi alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 9

Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione dal reddito lordo ai funi dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria, sui profitti di guerra, sono calcolate, con effetto dall'anno 1944, applicando ai valori determinati in base al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1745 , convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40 , i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo precedente.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attivita' determinate.

Art. 10

Le societa' e gli enti tassati in base a bilancia non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la maggiorazione per conguaglio monetario delle quote di ammortamento detraibili dal reddito, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.
Per gli esercizi chiusi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la detrazione e' ammessa per l'ammortamento commisurato al valore di rivalutazione, anche se non esposto in bilancio; fermi restando gli accertamenti gia' divenuti definitivi.

Art. 11

I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti, ma possono essere destinati a coperture di perdite o portati ad aumento del capitale.
Le Societa' che portino i saldi attivi di rivalutazione ad aumento del proprio capitale devono contemporaneamente aumentare la loro riserva ordinaria, in modo che rimanga uguale il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento.
In caso di violazione del divieto stabilito nel primo comma, la societa' o l'ente e' soggetto al pagamento di una pena pecuniaria, a favore dello Stato, non maggiore della somma di cui si e' disposto contro il divieto e non minore del decimo di essa.
Inoltre, il presidente, il consigliere delegato, il direttore, i sindaci e le altre persone delegate al controllo, secondo la natura della societa' o dell'ente, sono soggetti personalmente ad una pena pecuniaria da lire 20.000 a L. 100.000.
Sono abrogati l' art. 1 ed il 1° e 2° comma dell' articolo 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 163 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1209
CAPO III TITOLO III. Norme per la determinazione dei profitti nelle operazioni isolate su beni mobili ed immobili - Interpretazione e modificazione del testo unico.

Art. 12

Nelle operazioni di speculazione a carattere isolato su beni mobili ed immobili,, effettuate da contribuenti non tassati in base a bilancio, il profitto da assoggettare all'imposta straordinaria e' rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dall'operazione medesima, se essa fosse stata compiuta in un uguale spazio di tempo con termine nell'anno 1938, rivalutandosi il reddito ordinario cosi' ottenuto col coefficiente stabilito nell'art. 8, oppure dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e la somma rappresentata dall'8 per cento del capitale investito nell'operazione, rivalutato ai sensi del citato articolo, calcolato in ragione d' anno per la durata dello investimento, con deduzione dei frutti conseguiti per la durata stessa.
Le disposizioni del comma precedente non modificano gli accertamenti gia' divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, di cui all' art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 283 , ed all'art. 15 del testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 , non danno luogo ad accertamenti dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.
L'art. 6 del testo unico approvato col Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 , modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , e' abrogato.

Art. 13

Qualora il reddito complessivo di societa' ed enti tassati in base a bilancio comprenda utili derivanti da operazioni di speculazione su beni immobili ed il reddito ordinario sia determinato in ragione dell'8 per cento del capitale investito nel biennio 1937-1938 con detrazione del valore dei beni immobili, si calcola in;
aggiunta a tale reddito, l'8 per cento del valore dei beni immobili che hanno formato oggetto della speculazione, in ragione d'anno per la durata dell'investimento, diminuito del reddito dei beni stessi per tale durata, accertato o accertabile ai funi dell'imposta sui fabbricati o di quella sui terreni.
La disposizione del comma precedente non si applica quando gli immobili, oggetto della speculazione, costituiscono investimento di capitale di cui si e' tenuto conto nella determinazione del reddito ordinario.

Art. 14

L'esercizio di attivita' intermediaria contemplata nell'art. I del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , comprende, oltre alla intermediazione in affari commerciali, quella in affari civili.

Art. 15

L' art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facolta' di aumentare i redditi accertati dall'ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560 , e' estesa alle Commissioni di appello, ogni qualvolta le Commissioni di prima istanza abbiano ritenuto di non avvalersi della facolta' stessa.
"Tanto in questi casi, quanto nei casi in cui, essendosi la Commissione di prima istanza avvalsa della facolta' predetta, l'Ufficio distrettuale non giudichi congruo l'accertamento da essa proposto, l'Ufficio stesso puo' richiedere alla Commissione di appello di aumentare i redditi accertati e accertare i redditi omessi, o, rispettivamente, di formulare una nuova proposta di accertamento.
"La facolta' di cui al primo comma cessa, per le Commissioni di prima istanza, col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avra' fine l'applicazione dell'imposta straordinaria.
"La richiesta di cui al secondo comma deve, da parte dell'Ufficio, essere presentata alla Commissione di appello, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello in cui e' ad esso pervenuta la dichiarazione della Commissione di prima istanza di non luogo ad aumento dei redditi accertati e ad accertamento di cespiti omessi, ovvero la proposta di nuovo accertamento".

Art. 16

All'art. 22 del testo unico, approvato con R. decreto 8 giugno 1943, n. 598 , e' sostituito il seguente:
"Il presidente e gli amministratori delle societa' per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonche' i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'imposta suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo.
"Il presidente e gli amministratori in carica al 16 luglio 1940 e quelli che hanno coperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, con i liquidatori, solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qual volta ricorra una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la societa' derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una sociata' di fatto, di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta, dopo il 16 luglio 1940;
b) esista notevole sproporzione tra il capitale sociale ed il movimento degli affari o tra il capitale sociale ed il profitto accertato;
c) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di guerra;
d) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della societa' fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per imposta straordinaria sui profitti di guerra".
CAPO IV TITOLO IV. Cessazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 17

L'imposta straordinaria sui profitti di guerra, prevista nel testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 1946.
Resta fermo l'obbligo delle Amministrazioni dello stato di continuare a trattenere, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 , una somma pari all'uno per cento dell'importo dei singoli pagamenti relativi ad appalti e forniture attuati entro il 31 dicembre 1945, fino a quando gli appaltatori e fornitori non dimostrino, con certificato del competente Ufficio distrettuale, che tutta l'imposta straordinaria dovuta per detti appalti e forniture, nonche' il debito per l'avocazione dei relativi profitti, sono stati pagati e che, per l'una e per l'altro, nessuna procedura di accertamento e in corso o deve essere iniziata.
CAPO V TITOLO V. Profitti eccezionali di speculazione.

Art. 18

All' art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , e' sostituito il seguente:
"Con effetto dall'anno 1939, sono avocati allo Stato i profitti derivanti dall'esercizio di qualsiasi attivita' in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi.
"Sono, altresi', avocati allo Stato i profitti derivanti da ogni altra attivita', che, pur senza cadere sotto le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi, sia diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, nonche' i profitti che siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi medesimi.
"All'accertamento dei profitti indicati nei commi precedenti puo' procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed, in special modo, al tenore di vita ed al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifichi la provenienza.
"Puo' procedersi all'accertamento in via induttiva anche per l'avocazione di quei profitti la cui esistenza sia manifestata dal tenore di vita e dal patrimonio, senza che essi possano ricollegarsi all'esercizio di una attivita idonea a produrili.
"Per l'accertamento e per la riscossione dei profitti indicati nel presente articolo, si applicano le norme valevoli per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra".

Art. 19

Nei casi in cui i contribuenti indicati nell'articolo precedente si siano resi morosi al pagamento dei profitti accertati ai sensi dell'articolo stesso e la riscossione esattoriale sia riuscita in tutto od in parte infruttuosa, si applica una ammenda, il cui ammontare non puo' essere superiore all'importo dei profitti rimasti insoluti, ne' inferiore alla meta' di esso.
La disposizione del comma precedente non si applica quando il contribuente dimostri che la mancata riscossione dipenda da fatto non imputabile a sua colpa.

Art. 20

Le disposizioni dei precedenti articoli 18 e 19 si applicano fino a quando non ne sia disposta la cessazione con apposito provvedimento legislativo.
CAPO VI TITOLO VI. Norme procedurali.

Art. 21

L' art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , e' sostituito dal seguente:
"La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la finanza ed i contribuenti, concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, e l'avocazione dei profitti eccezionali previsti nell'art. 16, e' regolata dal titolo IV del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1639 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 .
"E' ammesso ricorso alla Commissione centrale, anche per il merito, da parte del contribuente, nei casi in cui l'utile accertato dalla Commissione provinciale supera il doppio del reddito dichiarato, e, da parte dell'Ufficio distrettuale, nei casi in cui il reddito determinato dalla Commissione suddetta sia inferiore alla meta', di quello accertato dall'Ufficio stesso.
"Le controversie comunque pendenti davanti le Commissioni distrettuali seguono il loro corso ai sensi del 1° comma.
"Le controversie pendenti in primo grado davanti le Commissioni provinciali sono deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni distrettuali.
"Le decisioni emesse dalle Commissioni provinciali in primo grado sono impugnabili, in ogni caso, anche per il merito, presso la Commissione centrale, la quale pronunzia in Sezione semplice".

Art. 22

Il pre sente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avra' effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avra' effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - TOGLIATTI - CORBINO - GULLO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 216. - FRASCA
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