046U0490
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Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorita' degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946 n. 490)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 , e successive modificazioni; Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098 , e successive modificazioni Visto il testo unico 1° agosto 1936, n. 1493 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali della Marina, gli ufficiali inferiori dei Corpi militari della Marina in servizio permanente effettivo possono, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sara' indicata per ciascun grado e ruolo con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 2
Il collocamento in ausiliaria a la dispensa dal servizio possono essere effettuati su domanda degli interessati o di autorita'.
D'autorita' saranno di massima collocati per prima in ausiliaria, o dispensati dal servizio, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.
Le domande dovranno pervenire al Ministero della marina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.
Art. 3
Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dall servizio di autorita', sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Detta valutazione e' effettuata dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonche' delle informazioni o rapporti che la Commissione riterra' di chiedere.
Il giudizio di primo grado e' devoluto alla stessa Commissione ordinaria di avanzamento.
Il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la marina.
Art. 4
Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono collocati in ausiliaria ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:
a) al trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734 , per gli ufficiali collocati in ausiliaria per eta';
b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;
c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennita' militare e indennita' di caro vita, e che per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e l'indennita' militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, mentre per l'indennita' di caro vita si terra' conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita. (3) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 luglio 1950, n. 738 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , l'assegno mensile previsto dall' art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 maggio 1951, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegno mensile previsto (...) dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , per gli ufficiali inferiori della Marina, (...) e' riliquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 8 aprile 1952, n. 212 , nel modificare la L. 26 maggio 1951, n. 404 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che "L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404 , e' riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1951.
Art. 5
Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero piu' di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, sono dispensati dal servizio ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa:
a) ad una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;
b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennita' militare ed indennita' di caro vita. A tal fine lo stipendio e l'indennita' militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennita' di caro vita si terra', conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita. (3) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 luglio 1950, n. 738 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , l'assegno mensile previsto dall' art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 maggio 1951, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegno mensile previsto (...) dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , per gli ufficiali inferiori della Marina, (...) e' riliquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 8 aprile 1952, n. 212 , nel modificare la L. 26 maggio 1951, n. 404 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che "L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404 , e' riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1951.
Art. 6
Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermita' provenienti da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermita' stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermita'.
Art. 7
Gli ufficiali inferiori e superiori del ruolo speciale di complemento, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 , e successive modificazioni, possono, con decreto del Ministro per la marina, essere dispensati dal servizio, nella misura che sara' indicata per ciascun Corpo e grado con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.
Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del precedente comma, che hanno almeno 12 anni di servizio effettivo, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio:
a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dei ruoli speciali di complemento che cessano dal servizio per eta' in base alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 , e successive modificazioni;
b) ad una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell' ultimo stipendio quanti sono gli anni utili per la pensione;
c) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennita' militare ed indennita' di caro vita.
A tal fine lo stipendio e l'indennita' militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennita' di caro vita si terra' conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.
Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del 1° comma che non hanno dodici anni di servizio effettivo hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio, all'assegno mensile di cui alla lettera c) del precedente comma ed inoltre al trattamento piu' favorevole fra quelli previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma. Nel caso di attribuzione del trattamento di cui alla predetta lettera b) l'importo del trattamento di cui alla lettera a) sara' devoluto a favore dello Stato.
Agli, ufficiali previsti dal ((presente)) articolo si applica il disposto dei precedenti articoli 2 e 3.
Art. 8
((Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;
b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente o dal ruolo speciale, rispettivamente in base agli articoli 38 e 38-bis della legge 11 marzo 1925, n. 397 , e successive modificazioni, e all' art. 5 lettera E, della legge 6 giugno 1935, n. 1098 , e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.
Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorita', sono valutati indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento in ausiliaria, o la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento in ausiliaria o la dispensa di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.
Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179 , circa il collocamento a riposo del personale, sia d'ufficio che su domanda)) .
Art. 9
Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.
Art. 10
Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento per effetto dei collocamenti in ausiliaria o dalle dispense dal servizio disposte in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.
Art. 11
Con decreti legislativi saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del presente decreto.
Detti ufficiali, con precedenza su quelli collocati in ausiliaria o dispensati a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati enti dell'Amministrazione della marina, qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione della Marina.
Nel caso di reimpiego sara' escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 4 lettera c), all'art. 5 lettera b) ed all'art. 7 lettera c), del presente decreto.
Art. 12
Il trattamento previsto dall'art. 4 puo' essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944.
Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'art. 4, si tien conto dello stipendio, dell'indennita' militare e dell'indennita' di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennita' di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN - CORBINO Visto; Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 261. - FRASCA