Monitoring Gesetzessammlung

046U0375

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0375

Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidita', vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 375)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374 , per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell' assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, e' concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L. 300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse.
Detta integrazione e' fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sara' ripartita, in caso di concorso di piu' di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilita'.

Art. 2

La integrazione di cui al precedente art. 1 e' concessa pure ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione facoltativa.
Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione predetta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

Art. 3

Al titolare di due o piu' pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, e' dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di L. 300.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Esso avra' effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti addi' 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 144. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht