Monitoring Gesetzessammlung

046U0384

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0384

Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946 n. 384)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369 , sullo stato degli ufficiali di Regio esercito, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370 , sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 , sullo stato degli ufficiali della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni; Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 , sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 , sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica, e successive modificazioni; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente dell'Esercito, e grandi corrispondenti del servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, possono, con Regio decreto, su proposta del Ministro competente, essere collocati, a seconda delle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata, nella riserva od in ausiliaria, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sara' indicata per ciascun grado e ruolo con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria puo' essere effettuato su domanda degli interessati o di autorita'. D'autorita' saranno di massima collocati per prima nella riserva od in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l' 8 settembre 1943.
Le domande dovranno pervenire al Ministero dal quale l'ufficiale dipende entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli Internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria d'autorita' per i generali di armata o designati per il comando d'armata e di corpo d'armata, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, e' effettuato con Regio decreto in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere di un'apposita commissione da lui nominata.

Art. 4

I generali di divisione e di brigata, e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' gli ufficiali superiori, ai funi del collocamento nella riserva od in ausiliaria di autorita', sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Detta valutazione e' effettuata dalle commissioni sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonche' delle informazioni e rapporti che le commissioni stesse riterranno di chiedere.
Il giudizio di primo grado e' devoluto:
a) alla Commissione centrale di avanzamento, di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 370 , e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Esercito; alla Commissione speciale di avanzamento ovvero alla Commissione suprema di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 , e successive modificazioni, a seconda che trattasi di ammiragli di divisione e gradi corrispondenti, o di contrammiragli o capitani di vascello o capitani di fregata, e gradi corrispondenti della Marina,; alla Commissione superiore di avanzamento di cui al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 , e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata aerea, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Aeronautica;
b) ad una o piu' commissioni nominate dal Ministro per la guerra, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Esercito e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali di brigata o colonnelli, membri; alla Commissione ordinaria di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1ª agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, per i capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina; ad una Commissione nominata dal Ministro per l'aeronautica, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Aeronautica, e formata da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali o colonnelli membri.
I Ministri per la guerra e per l'aeronautica daranno tutte le misure necessarie per l'organizzazione ed il coordinamento delle commissioni prevedute dal terzo comma, lettera b), per i tenenti colonnelli ed i maggiori, Le deliberazioni delle commissioni predette sono adottate a maggioranza di voti.
Il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro competente.

Art. 5

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva od in ausiliria in base al presente decreto, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:
a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali collocati nella riserva per eta' in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369 , e successive modificazioni;
b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;
c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennita' militare e indennita' di caro vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai 4/5 di quello innanzi specificato. A tal Fine lo stipendio e la indennita' militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria mentre per l'indennita' di caro vita si terra' conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita. (2)
Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera c) ai maggiori, ai tenenti colonnelli e ai colonnelli delle varie anni e del Corpo automobilistico dell'esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione, nonche' ai maggiori e ai tenenti colonnelli delle Armi e del Corpo medesimi riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra; agli ufficiali di vascello del ruolo Comandi navali ed agli ufficiali del Genio navale del ruolo direzione; ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli dell'Arma aeronautica, del ruolo naviganti, si applicano i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado dell'Esercito appartenenti ai ruoli di mobilitazione, per gli ufficiali di vascello del ruolo Comandi marittimi e del Genio navale del ruolo servizi, e per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 luglio 1950, n. 738 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , l'assegno mensile previsto dall' art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 maggio 1951, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "L'assegno mensile previsto dall' art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 , per gli ufficiali inferiori della Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 , per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220 , per i sottufficiali dell'Aeronautica e' riliquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 luglio 1950, tenendo conto delle misure delle indennita' militari stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 "

Art. 6

Gli ufficiali in aspettativa per infermita' provenienti da cause di servizio collocati nella riserva od in ausiliaria, in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa per le infermita stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermita'.

Art. 7

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dei collocamenti nella riserva od in ausiliaria disposti in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 8

((Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari o penali;
b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all' art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369 , ovvero in base agli articoli 38 e 38-bis della legge 11 marzo 1926, n. 397 , e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato.
Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicate agli ufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione. Essi, ai fini del collocamento nella riserva o in ausiliaria di autorita', sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento nella riserva o in ausiliaria, adottato ai sensi del presente decreto, non estingue il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto d'impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento nella riserva o in ausiliaria di cui sopra dovra' essere sostituito dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio.
Resta fermo per gli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione quanto disposto nell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179 , circa il ricollocamento a riposo del personale sia di ufficio che su domanda)) .

Art. 9

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10

Con Regi decreti saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati nella riserva od in ausiliaria ai sensi del presente decreto.
Gli ufficiali predetti, con precedenza di quelli collocati nella riserva od in ausiliaria a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati Enti delle rispettive Amministrazioni militari qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Nel caso di reimpiego sara' escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 5, lettera c), del presente decreto.

Art. 11

Il trattamento previsto dall'art. 5 e' corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli appartenenti a ruoli e gradi per i quali i Ministri per la guerra e per l'aeronautica si siano avvalsi della facolta' di sospendere le promozioni conferita loro dall' art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 e dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121 e successive proroghe, e collocati nella riserva o in ausiliaria per limiti di eta' da una data posteriore all' 8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si faccia o si sia fatto luogo alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali o semestrali.
Detto trattamento puo' essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai contrammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina, collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944, nonche' agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dall' 8 settembre 1943.
((Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data)) .

Art. 12

Con successivi decreti, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sara' provveduto per quanto riguarda gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 130. - FRASCA
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