Monitoring Gesetzessammlung

046U0604

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0604

Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946 n. 604)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014 , sull'obbligatorieta' della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all' art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014 , non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.
Le facolta' di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014 , possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2.

Art. 2

L' art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014 , e' abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato Roma, addi' 15 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BROSIO - CORBINO - MOLE'
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 365. - FRASCA
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