046U0555
046U0555
Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della "Lega Culturale Italiana". (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 555)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ; Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ; Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259 ; Visto il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740 ; Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
I maestri elementari di nazionalita' italiana, forniti del titolo di abitazione all'insegnamento elementare, i quali abbiano appartenuto almeno per un quinquiennio al ruolo speciale degli insegnanti della "Lega Culturale Italiana" prestandovi servizio giudicato favorevole, a decorrere dal 1° ottobre 1945 sono nominati, senza concorso, insegnanti straordinari nelle scuole elementari, e iscritti nel ruolo unico nazionale istituito con l' art. 3 della legge 1° giugno 1942, n. 675 .
Art. 2
All'atto della promozione ad ordinario, in seguito al compimento, con risultato favorevole, del triennio di prova, agli insegnanti nominati ai sensi dell'articolo precedente verra' riconosciuta una anzianita' nel grado di ordinario corrispondente sia al periodo di servizio prestato presso la "Lega Culturale Italiana" anteriormente al 1° ottobre 1941, che al periodo di servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole elementari amministrate dallo Stato.
Il servizio prestato presso le scuole della "Lega Culturale Italiana" sara' valutato, agli effetti della carriera, per i primi due anni il doppio e per i successivi anni col vantaggio di un terzo; quello prestato a qualsiasi titolo nelle scuole pubbliche elementari sara' valutato per intero.
A richiesta degli interessati, l'anzianita' di cui al comma precedente puo' essere valutata per intero anche agli effetti del trattamento di quiescenza sempreche' essi si obblighino a versare le ritenute di legge in conto tesoro, calcolato sullo stipendio iniziale del grado di ordinario. Coloro fra essi che siano stati eventualmente iscritti al Monte pensioni, continueranno ad esserlo ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675 , e vi verseranno le prescritte ritenute per il periodo di tempo in cui non abbiano eventualmente provveduto in conformita'.
Gli insegnanti contemplati nel presente articolo saranno inquadrati nel ruolo unico nazionale, in base al servizio calcolato come sopra, secondo le modalita' stabilite dalla tabella allegata alla legge 1° giugno 1942, n. 675 .
Art. 3
Per gli insegnanti i quali, gia' prima dell'entrata in vigore del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740 , avessero posseduto i requisiti richiesti dal R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259 , per l'assunzione in ruolo senza concorso, il periodo di prova e' ridotto ad un anno.
Art. 4
Gli insegnanti nominati ai sensi degli articoli precedenti saranno, compatibilmente con la disponibilita' dei posti, messi a disposizione dei Regi provveditori agli studi delle provincie da loro stessi prescelte, per l'assegnazione della sede.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - MOLE' - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 322. - FRASCA