Monitoring Gesetzessammlung

046U0394

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0394

Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 394)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315 , concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coni i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio' e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315 , e' prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovra' provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dai giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avra' effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, ed in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
- DE GASPERI - BARBARESCHI -
CORBINO - TOGLIATTI -
GULLO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 147. - FRASCA
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